Incarto n. INC.2007.10103
Lugano 18 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo 1° giugno 2007 presentato da
__________, carcere giudiziario __________ (patr. dall’avv. __________, __________)
contro la decisione 22 maggio 2007 del PP Manuela Minotti Perucchi che ha negato la richiesta dell’accusata reclamante di essere posta in anticipata espiazione di pena;
viste le osservazioni 5 giugno 2007 del PP;
letti ed esaminati gli atti di cui all'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stata arrestata il 4 marzo 2007 al valico ferroviario di Chiasso, in occasione di un controllo delle Guardie di Confine, unitamante a __________; il 5 marzo 2007 il PP ha promosso nei suoi confronti l’accusa per titolo di riciclaggio di denaro e correità in riciclaggio aggravato mentre che questo giudice, su istanza del PP ha confermato l’arresto dell’accusata considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza nonché la presenza di motivi di interesse pubblico quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di collusione con la coaccusata e con le persone in Olanda, Romania e Italia cui le due donne avrebbero potuto far capo;
in data 14 maggio 2007 l’accusata ha chiesto al magistrato inquirente di essere immediatamente posta in regime di anticipata espiazione di pena ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 CPP, con trasferimento al Penitenziaro cantonale La Stampa;
con raccomandata 22 maggio 2007 il magistrato inquirente ha comunicato alla difesa che “si potrà predisporre a breve il deposito degli atti e, qualora non vi fossero richieste di complemento istruttorio, sia la chiusura dell’istruttoria formale che il conseguente rinvio a giudizio potranno intervenire celermente. Stante il perdurante pericolo di collusione tra le due accusate, permangono bisogni istruttori che impongono il mantenimento della carcerazione preventiva in stato di regime speciale. Respingo pertanto la richiesta di ammissione di __________ in anticipata espiazione di pena ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 CPP”;
il 24 maggio 2007 il PP ha ordinato il deposito degli atti sino all’11 giugno 2007;
con il reclamo in discussione __________ ha impugnato la decisione con la quale il PP le nega di potere mutare regime carcerario;
l’accusata, che beneficia di colloqui liberi con il suo legale dal 28 marzo 2007, afferma che l’art. 105 cpv. 1 CPP, in relazione con il principio di proporzionalità, esplicita la regola dell’art. 104 cpv. 3 CPP secondo cui la persona in carcere preventivo è sottoposta unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri; il magistrato inquirente addurrebbe, a sostegno della propria decisione, il perdurante pericolo di collusione mentre che, a mente della reclamante la sussistenza di tale pericolo non sarebbe concreta dal momento che l’inchiesta è ormai conclusa e reclamante e coaccusata avrebbero “ampiamente riconosciuto le proprie responsabilità con versioni identiche e lineari, oramai cristallizzate, cosicché non si vede bene quali prove possano concretamente inquinare ovvero quali versioni possano ancora efficacemente concordare” (reclamo p. 4) mentre che il vero motivo alla base della decisione del PP sarebbe l’indisponibilità presso il PCT di una sezione femminile, se così fosse la decisione impugnata sarebbe lesiva del diritto all’uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.) tra uomini e donne; la reclamante, nel petitum, conclude chiedendo che la decisione impugnata venga annullata e riformata nel senso che la reclamante venga immediatamente posta in anticipata espiazione di pena “con trasferimento al carcere penale La stampa ovvero in struttura simile” (reclamo, p. 5);
il PP, con osservazioni 5 giugno 2007, chiede che il reclamo venga respinto affermando che “permangono bisogni istruttori che impongono il mantenimento della carcerazione preventiva secondo regime speciale” (osservazioni p. 1); dopo avere evidenziato delle contraddizioni tra le due coaccusate in merito alle cifre manoscritte su bigliettini rinvenuti tra gli effetti personali delle due donne che dovrebbero indicare l’ammontare complessivo dei prelevamenti indebiti messi in atto in occasione del loro ultimo viaggio in Olanda, il PP sostiene che se le due donne potessero incontrarsi in stato di carcerazione secondo il regime ordinario “esse potrebbero concordare ritrattazioni (totali o su singoli aspetti), rispettivamente mettere in atto strategie difensive atte a compromettere o comunque essere di nocumento per le risultanze dell’inchiesta” e “l’ipotesi secondo cui la temuta attività collusiva potrebbe in ogni modo essere messa in atto tramite i rispettivi difensori, non è evidentemente idonea ad escludere il pericolo concreto di collusione diretta tra le accusate” (osservazioni p. 2);
la legittimazione attiva di __________, accusata e detenuta, è data ed il reclamo, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
ai sensi dell’art. 280 cpv. 1 CPP è ammesso il reclamo al GIAR contro tutti i provvedimenti e le omissioni del PP;
ai sensi dell’art. 75 cpv. 2 CP se vi è da attendersi che l’autore sarà condannato ad una pena detentiva senza condizionale, gli si può concedere di iniziare a scontarla anticipatamente mentre che ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 CPP l’arrestato è posto in anticipata esecuzione di una pena privativa della libertà, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore, compatibilmente con i bisogni dell’istruzione e con le circostanze;
la possibilità di sottoporsi anticipatamente all’esecuzione di una pena era, sino all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale, a gennaio 2007, un’istituzione di diritto cantonale; con questa istituzione, che si colloca tra il procedimento penale e l’esecuzione della pena, l’imputato rinuncia espressamente al controllo giudiziario della detenzione garantito dall’art. 5 CEDU (anche se gli rimane, ovviamente, la possibilità di chiedere in ogni momento di essere liberato se ad esempio vengono a cadere i motivi che giustificavano il mantenimento del carcere preventivo); il legislatore federale ha ritenuto di dovere inserire, quale parte integrante del diritto d’esecuzione della Confederazione, tale istituto viste le migliori opportunità di reinserimento per chi si sottopone anticipatamente all’esecuzione della pena (Messaggio concernente la modifica del CPS del 21 settembre 1998, p. 124);
l’accusato può chiedere in ogni tempo, non soltanto di essere messo in libertà provvisoria ma, per motivi opposti, anche di essere posto nella condizione detentiva di coloro che sono già stati condannati; poiché la detenzione comporta inevitabilmente un forte isolamento, la persona in stato di arresto può preferire il regime carcerario ordinario; la richiesta di espiazione anticipata è generalmente presentata da rei confessi, tuttavia il detenuto può preferire il trasferimento al regime carcerario ordinario, senza per questo ammettere la propria colpevolezza; entrano in linea di conto accusati che, comunque, non si attendono una sospensione condizionale della pena (per es. per difetto delle condizioni legali) o che possono prospettarsi una espiazione molto lunga, che eccederà verosimilmente la durata della detenzione preventiva (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, ad art. 105, n° 1);
il diritto a beneficiare del regime detentivo previsto per i condannati non è assoluto, ma subordinato ai bisogni dell’istruzione: il regime ordinario può infatti rivelarsi incompatibile con il pericolo di inquinamento della prove; il cambiamento di regime deve inoltre essere concretamente possibile quanto alle disponibilità logistiche (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, ad art. 105, n° 4 con riferimento al Messaggio aggiuntivo 3163A del 20 marzo 1991 concernente la revisione del codice di procedura penale del 10 luglio 1941);
a mente della difesa non solo l’inchiesta è conclusa (in effetti il PP ha intimato la chiusura dell’istruzione formale in data 12 giugno 2007) ma reclamante e coaccusata avrebbero “da tempo ampiamente riconosciuto le proprie responsabilità con versioni identiche e lineari, oramai cristallizzate cosicché non si vede bene quali prove possano concretamente inquinare ovvero quali versioni possano ancora efficacemente concordare” (reclamo, p. 4);
è pacifico che non vi sono più, nel presente stadio processuale, con la chiusura del procedimento già intimata alle parti, bisogni istruttori (al di là dell’emanazione dell’atto d’accusa e della celebrazione del processo), ma permane pericolo di fuga e, a mente del PP, pericolo di collusione;
- "I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297).
- Il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta o conservazione degli atti istruttori (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica e nel caso di specie il fatto che l’indagato si rifiuti ad esempio di rispondere o neghi fatti sostenuti da altri accusati non è determinante, occorre che l’indagato se messo in contatto con il coaccusato possa pregiudicare o compromettere le prove acquisite agli atti e quindi il corretto svolgimento del procedimento penale e, conseguentemente il suo esito e gli indizi di un tale pericolo devono essere concreti (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13),
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.);
nel caso in esame è evidente come __________ si sia perlopiù accomodata alle dichiarazioni della coaccusata __________: ciò è avvenuto per le sue prime ammissioni (parziali), avvenute soltanto in occasione del verbale davanti al PP del 28 marzo 2007 dopo precisa contestazione delle ammissioni già fatte da __________ e ancora in occasione del verbale 10 aprile 2007, e con riferimento praticamente al trasporto dell’importo sequestrato ed alla sua provenienza illecita; permangono comunque contraddizioni per quanto riguarda chi avrebbe allestito almeno parte dei bigliettini rinvenuti al momento dell’arresto e riportanti cifre che sembrerebbero corrispondere agli illeciti perpetrati in Olanda (vi è comunque un preavviso calligrafico agli atti) – quindi al reato a monte del riciclaggio di cui sono accusate le due donne (ciò per quanto concerne gli importi conseguiti con l’abuso di impianti di elaborazione dati commesso in Olanda che il magistrato inquirente sostiene essere ben maggiore di quanto sequestrato in dogana alle accusate al momento dell’arresto) – nonché per quanto riguarda il quantum del compenso e come tale compenso fosse stato diviso in occasione del viaggio dall’Olanda all’Italia (in effetti __________ ha in un primo tempo affermato di avere su di sé il compenso a lei destinato per poi cambiare versione affermando che l’importo da lei trasportato era destinato a compensare se stessa e la coaccusata in ragione di metà ciascuno (verb. PP 04.04.07, p. 10) per poi comunque dichiarare di avere ricevuto la propria quota di compenso da __________ una parte al termine del primo giorno di “lavoro” in Olanda ed il saldo il giorno della partenza (verb. PP di __________ del 09.05.07, p. 1 e 2) mentre che __________ ha dichiarato di avere consegnato alla coaccusata l’importo ritrovato dagli inquirenti su __________ prima della partenza dall’Olanda;
si tratta di elementi certamente non di dettaglio ma si osserva che a questo stadio del procedimento divergenze minime su punti anche importanti, ma ripetutamente ribaditi in presenza del magistrato e del proprio patrocinatore (per di più a seguito di contestazioni delle dichiarazioni della coaccusata), comportano la conseguenza che un eventuale accomodamento delle versioni dell’una o dell’altra accusata potrebbe avere successo soltanto in caso di verosimiglianza della nuova versione o in caso che l’accusata cambiasse versione e fosse in grado di spiegarla con credibilità sufficiente;
va poi considerato che con il deposito atti le accusate hanno sicuramente avuto integrale accesso ai verbali dell’una e dell’altra ed è altrettanto vero che cambiamenti di versioni o ritrattazioni potrebbero essere intraprese con una certa probabilità di successo soltanto se le due donne avessero la possibilità di parlare liberamente tra loro analizzando le dichiarazioni fatte e l’integralità degli elementi oggettivi in mano agli inquirenti: per questo motivo, il residuo pericolo di collusione – riferito più che altro a quanto avvenuto in Olanda – potrà essere evitato con la messa in anticipata espiazione di pena delle due coaccusate in istutituti di pena separati, in modo da evitare i possibili atti d’influenza tra le due sino al pubblico dibattimento che, vista la recente chisura e a dipendenza dell’invio dell’atto d’accusa, dovrebbe essere aggiornato ancora in tempi brevi;
in linea di principio l’arrestato ha diritto di essere detenuto nella giurisdizione in cui ha luogo l’istruzione (per essere facilitato nei contatti con il difensore), nel caso di specie è evidente che l’istruzione (con l’atto di chiusura) è ormai conclusa e altrettanto evidente che, con il passaggio in anticipata espiazione di pena, l’accusato cambia, per così dire, statuto acquisendo appunto quello del detenuto in espiazione di pena (sebbene gli rimanga il diritto di chiedere di essere posto in libertà provvisoria), sfuggendo al controllo giudiziario della detenzione garantito dall’art. 5 CEDU; come detto l’istruttoria è conclusa e, sino al pubblico dibattimento, non vi saranno più contatti tra le Autorità inquirenti e l’accusata con la necessità d’intervento del difensore; ricordando poi che il cambiamento di regime deve essere concretamente possibile quanto alle disponibilità logistiche (a questo proposito sarà se del caso compito delle Autortità carcerarie ricercare la disponibilità di incarcerare le due coaccusate in due strutture carcerarie diverse d’Oltralpe);
per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità si osserva che la reclamante è in detenzione preventiva dal 4 marzo 2007 (ad oggi da poco più di tre mesi) ed in questo lasso di tempo l’inchiesta è stata condotta con celerità tanto che si è già allo stadio della chiusura del procedimento, il perdurare della detenzione preventiva presso il carcere giudiziario non compromette il principio di proporzionalità, ritenuta comunque la possibilità di procedere con un’anticipata espiazione di pena, come evidenziato sopra, in strutture carcerarie diverse per reclamante e coaccusata, ciò che permetterebbe di escludere il residuo pericolo di collusione;
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge, in particolare gli art. 75 cpv. 2 CP, 105 cpv. 1, 280 e 284 cpv. 1 let. a) CPP,
decide:
1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro la presente decisione, in materia di libertà personale, è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dal PP):
giudice Claudia Solcà