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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.01.2007 INC.2006.54501

11. Januar 2007·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,723 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Sequestro

Volltext

Incarto n. INC.2006.54501

Lugano 11 gennaio 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 4 dicembre 2006 da

__________  

contro

la decisione 23 novembre 2006 del Procuratore pubblico Mario Branda relativa al dissequestro di tre gomme __________, modello __________, di cui all'inc. MP __________;

preso atto che sia il Procuratore pubblico (14 dicembre 2006) che __________ (20 dicembre 2006) si sono pronunciati per la reiezione del gravame;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto che:

il 25 ottobre 2006 __________ ha presentato un esposto nei confronti di __________ per titolo di furto, violazione di domicilio, danneggiamento e ricettazione, in quanto, a suo dire, quest'ultimo avrebbe forzato una porta ed una finestra sul retro del garage locato dal denunciante a __________ asportando illecitamente diversa merce, fra cui tre gomme __________, modello __________, __________;

in sede di informazioni preliminari si è proceduto all'audizione di __________, di __________ e di alcuni testi, nonché al sequestro di varia merce rinvenuta sui due furgoni utilizzati dal denunciato;

con istanza 14 novembre 2006 __________ per il tramite del proprio legale ha chiesto al Procuratore pubblico il dissequestro delle tre gomme __________, modello __________, trattandosi "di materiale che non rientra negli oggetti per i quali è stato denunciato il furto (…) e che senza dubbio appartiene al mio cliente";

con decisione 23 novembre 2006 il Procuratore pubblico ha accolto la suddetta richiesta, ordinando il dissequestro delle gomme in questione "non sussistendo sufficienti indizi che siano state oggetto di furto";

avverso la suddetta decisione è tempestivamente insorto __________ postulandone l'annullamento. In particolare, il reclamante, dopo aver rilevato che in data 1 dicembre 2006 il Procuratore pubblico ha emanato decisione di non luogo a procedere non motivato e la propria intenzione di richiedere motivazione scritta ex art. 195 cpv. 1 CPP, chiede che il sequestro delle tre gomme venga mantenuto, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal magistrato inquirente, "lo scasso e la presenza del rimorchio con la refurtiva sul retro dell'officina dimostrano inequivocabilmente che il signor __________ è l'autore del furto";

successivamente alla presentazione del reclamo __________ si è avvalso del diritto di cui all'art. 185 cpv. 1 CPP, richiesta alla quale il Procuratore pubblico non ha ancora dato seguito;

il Procuratore pubblico ha rinunciato presentare osservazioni riconfermandosi nella decisione impugnata; __________ si è pronunciato per la reiezione del gravame;

la legittimazione del reclamante, denunciante e destinatario della decisione impugnata, è pacifica: il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine;

in relazione all'obbligo di motivazione in quanto tale, valga quanto detto nella sentenza 6 agosto 2001 (in re C. e S.I. SA, inc. GIAR 528.2000.3):

"nell’ambito delle informazioni preliminari (e dell’istruttoria formale) le decisioni di dissequestro (e prima ancora quelle di sequestro), sono di competenza del magistrato inquirente così come le relative motivazioni; le parti non hanno facoltà di imporre (ottenere), a semplice richiesta, dissequestri (o sequestri); alle parti è data solo la facoltà di formulare istanze in tal senso, rispettivamente di richiedere (al GIAR in prima, quando non unica, istanza) il controllo della legalità delle decisioni adottate dal titolare dell’azione penale (GIAR 30 dicembre 1997 in re T., 241.96.4);

le decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;

l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2 CP);

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);

l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente, solo le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);

non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della motivazione (al di là della mera constatazione di diritto positivo) nell’ambito delle decisioni giudiziarie;

è in forza della motivazione che le decisioni giudiziarie risultano suffragate, e quindi legittimate, da asserzioni, in quanto tali verificabili sia pure approssimativamente; la “validità” delle sentenze risulta condizionata alla “verità”, pur se relativa, dei loro argomenti e il potere giurisdizionale non è più puramente “potestativo”, bensì fondato sul sapere anche solo opinabile e probabile, ma proprio per questo confutabile e controllabile sia dall’imputato e dalla sua difesa che dalla società; la motivazione consente la fondazione e il controllo delle decisioni sia in diritto, per violazione della legge o difetti di interpretazione o sussunzione, sia in fatto, per difetto o insufficienza di prove ovvero per inadeguata esplicazione del nesso tra convincimento e prove;

la presenza e l’esposizione a controllo della motivazione ha valore discriminante tra opposti metodi processuali e, di riflesso, tra opposti modelli di diritto penale: tra la “convinzione autocratica”, basata sulla “mera ispirazione del sentimento”, e la “convinzione ragionata”;

la motivazione può quindi essere considerata il principale parametro sia della legittimazione interna o giuridica che di quella esterna o democratica della funzione giudiziaria (si veda: L. Ferrajoli, Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 640);

va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria.";

la sommarietà ammessa è, quindi, relativa alle indicazioni concernenti i singoli elementi essenziali e non alla possibilità o meno di indicarli:

"… L’obbligo di sufficiente motivazione deriva direttamente dal diritto di essere sentiti ed è soddisfatto “quando, nell’ordinare un sequestro, all’interessato è comunicato [...] in che ambito e sulla base di quali reati avviene tale misura” (DTF 9 febbraio 1994 in re G e L, consid. 2b). In dottrina si tende a proporre criteri unitari di motivazione: si esige, ad esempio, che la descrizione della fattispecie esponga chi ha fatto cosa, dove e quando (v. Theobald Brun, Die Beschlagnahme von Bankdokumenten in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Diss. Zürich 1996 [Schweizer Schriften zum Bankrecht, Band 39], p. 25).

 (GIAR 18 agosto 1997, inc. 263.1997.2);

la possibilità di sanare la carenza di motivazione in sede d'osservazioni, la stessa è da ammettere in modo restrittivo e in casi particolari che, per importanti ragioni, giustificano l'ermetismo dell'ordine (GIAR 18 agosto 1997, già citata), non da ultimo in quanto:

"… una sanatoria delle lacune formali dell’ordine in sede di osservazioni priverebbe ingiustamente le parti ed i terzi interessati di un livello giurisdizionale, poiché questo giudice deciderebbe, in sostanza, quale prima istanza. Inoltre, il puro e semplice annullamento dell’ordine non causa danni irreparabili nemmeno alle autorità inquirenti, posto che possono riformularlo."

(GIAR 26 giugno 2002 in re U. SA, inc. 353.2002.1)

vi sono certamente dei casi dove eventuali carenze nella motivazione di un ordine di perquisizione può non essere considerata "vizio di forma" in quanto (sostanzialmente) sanata da altro atto precedente o almeno contemporaneo. Si pensi, per esempio, alla notifica di un ordine di perquisizione (che omette di menzionare i fatti) con contestuale notifica di un ordine d'arresto (che li indica), se indirizzato alla stessa persona; oppure ad un ordine di perquisizione emanato dopo arresto in flagranza di reato (cfr. art. 158 CPP); oppure ancora ad un ordine di perquisizione e sequestro emanato al termine di un verbale sulla fattispecie oggetto d'inchiesta;

non spetta a questo giudice (che non è titolare dell'azione penale, né giudice del merito, e non è competente per emanare provvedimenti in luogo e vece del Procuratore pubblico laddove si tratta di questioni strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle competenze istruttorie sentenze: 17 marzo 1994 in re H., GIAR 204.1994.1; 23 aprile 2004 in re Y., GIAR 477.2002.7-; se lo facesse priverebbe, tra l'altro, le parti di un grado di giurisdizione e rischierebbe di sostituirsi al magistrato inquirente nell'individuazione/determinazione/precisazione delle circostanze di fatto e/o nella determinazione delle norme sulle quali quest'ultimo fonda i propri provvedimenti; compito di questo giudice è, semmai, quello di verificare la fondatezza (di massima) delle ipotesi formulate al solo fine di determinarsi sulla legalità delle misure d'inchiesta intraprese, o omesse, e contestate in questa sede (cfr. sentenza 14 settembre 2004, GIAR 405.2004.1), in caso contrario, si rischierebbe inoltre di ledere il diritto di essere sentito del reclamante;

il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone al Procuratore pubblico di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere e di porre quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione ad un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr. DTF 127 I 54; decisione 1P.231/1998, pubblicata in RDAT n. 54/1-1999; R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 1 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 251 ss; G. Piquerez, Procedure penale suisse, Zurigo 2000, n. 283 ss., 796 ss.; CRP 24.03.2005 in re D.C.R., inc. 60.2005.9);

per principio, sequestro (e dissequestro) “di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato” (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente, quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP): in ragione di questo principio, il caso eccezionale del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale esige una soluzione particolare: se il Procuratore Pubblico intende postulare la confisca “al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito” (art. 350 cpv. 2 CPP), segnatamente in caso di abbandono (o non luogo a procedere) oppure di mancanza di punibilità (ad es. art. 10 CPS), deve proporre un’istanza in tal senso al giudice di merito (art. 350 cpv. 1 CPP) (decisione 15 ottobre 1997 in re L.M. e M.J., inc. GIAR 450.97.2, consid. 2 p. 4); il principio codificato all’art. 165 cpv. 1 CPP dimostra il carattere accessorio del sequestro per rapporto all’azione penale, tanto da potersi affermare che quando il Procuratore Pubblico motiva il dissequestro con la propria intenzione di abbandonare l’azione penale, la decisione di dissequestro è eo ipso sottoposta alla condizione sospensiva della crescita in giudicato della decisione di merito (abbandono o non luogo a procedere);

ne consegue che, salvo contraria decisione del Procuratore Pubblico il sequestro decade dunque con la crescita in giudicato del decreto di abbandono (o di non luogo a procedere). Se contro tale decreto la parte civile insorge nei modi previsti dal codice di rito (proposta di atto d’accusa, art. 216 CPP; istanza di promozione dell’accusa, art. 186 CPP), pure il sequestro segue il destino dell’azione penale: ciò significa, in primo luogo, che esso permane in forza fino ad evasione dell’istanza di promozione dell’accusa (o della proposta di atto d’accusa). Parimenti, esso è mantenuto oltre tale momento se il rimedio di diritto (in senso improprio) è accolto: in tal caso, infatti, l’azione penale continua (decisione 15 ottobre 1997 in re L.M. e M.J., inc. GIAR 450.97.2, consid. 2 p. 4): una decisione di non luogo a procedere, quindi,  comporta, di regola e salvo decisione contraria del magistrato inquirente, la decadenza delle misure cautelari emanate nonché la "perdita" della competenza di questo ufficio per gli eventuali reclami pendenti sulle misure in questione:

“Questo giudice non ha comunque competenza per decidere sul mantenimento di un sequestro parallelamente (ed in possibile contrasto) con la CRP, quando questa sia chiamata in causa con un rimedio di diritto di portata più ampia di quello astrattamente proponibile contro il dissequestro, e che per logica procedurale deve contenerlo (decisione 15 ottobre 1997 in re L.M. e M.J., GIAR 450.97.2, cons. 4 p.5). Questa incompetenza impedisce formale accoglimento del reclamo.”

(decisione 14 luglio 1998 in re. BP, GIAR 286.98.2)

diversa è invece la situazione, quando il dissequestro è ordinato in sede istruttoria per decadenza dei presupposti del sequestro, indipendentemente da una decisione di merito: rimanendo in essere l’azione penale, è ovvio che il dissequestro deve formare oggetto di decisione indipendente, adeguatamente motivata, e come tale impugnabile: ed è proprio a questa costellazione che pensa il codice di rito, quando prevede il rimedio del reclamo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto;

anche l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa perpetua l’azione penale: cionondimeno, il dissequestro originariamente pensato quale conseguenza dell’abbandono (in senso lato) non può rinascere, poiché quella motivazione non può più essere addotta: proprio in ciò si manifesta la condizione sospensiva, caratteristica immanente di questa particolare forma di dissequestro (supra);

nel caso in esame, come evidenziato sopra, il Procuratore pubblico con decisione 23 novembre 2006 in accoglimento dell'istanza 14 novembre 2006 ha ordinato il dissequestro delle tre gomme __________ con la seguente (scarna e sommaria) motivazione "non sussistendo sufficienti indizi che siano state oggetto di furto", invitando nel contempo __________ a prendere contatto con la polizia per la consegna alla crescita in giudicato; con scritto 14 dicembre 2006 il magistrato inquirente ha rinunciato a presentare osservazione al reclamo qui in esame, riconfermandosi nella decisione impugnata;

in concreto, la decisione impugnata non appare sufficientemente motivata, non avendo il magistrato inquirente spiegato in alcun modo i motivi per i quali non vi sarebbero sufficienti indizi per ritenere che le gomme in questione siano state oggetto di furto e deve pertanto essere annullata;

in ogni caso l'agire del Procuratore pubblico desta non poche perplessità: mal si comprende infatti il motivo per il quale egli abbia emanato, quasi contestualmente, due distinte decisioni, l'una insufficientemente motivata relativa al dissequestro delle gomme __________ e l'altra di non luogo a procedere non motivato, anziché procedere all'emanazione di un decreto di non luogo a procedere debitamente motivato ed impugnabile alla CRP;

tale modo di procedere, oltre a causare inutili costi allo Stato (in concreto, tasse e spese di giustizia, nonché ripetibili a favore del reclamante) ed inutili oneri agli interessati (reclamo al GIAR, appare soluzione foriera più di confusione che di chiarezza: è quindi opportuno evitare l’emanazione di due distinte decisioni per il non luogo a procedere e per il dissequestro: nella decisione di merito motivata (ed impugnabile alla CRP), il Procuratore Pubblico avrà la scelta fra il non pronunciarsi del tutto sul destino degli oggetti sequestrati (v. art. 165 cpv. 1 ultima frase CPP), oppure decretarne il dissequestro con effetto alla crescita in giudicato della propria decisione o altro;

in virtù di quanto precede, il reclamo deve essere accolto e la decisione di dissequestro annullata con la presente decisione, impugnabile alla CRP; visto l'esito del reclamo, tassa di giustizia e spese sono a carico dello Stato, con assegnazione di ripetibili al reclamante.

visti gli art. 161 ss., 280 ss. CPP,

decide:

1.    Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

         Di conseguenza l'ordine di dissequestro 23 novembre 2006, emanato nell'inc. MP            __________, è annullato.

2.    La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico dello Stato del Cantone Ticino che rifonderà al reclamante fr. 250.-- a titolo di ripetibili.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione:

                                                                                giudice Ursula Züblin

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