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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.05.2007 INC.2006.51302

11. Mai 2007·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,724 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Istanza di proroga del carcere preventivo. Parzialmente accolta per bisogni dell'istruzione e pericolo di fuga.

Volltext

Incarto n. INC.2006.51302

Lugano 11 maggio 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

                sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 27 aprile 2007 dal

Procuratore pubblico Mario Branda, MP Bellinzona,  

nei confronti di

__________ attualmente c/o PCT, Lugano (rappr. dall'avv. __________)

accusato di furto (art. 139 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), estorsione (art. art. 156 CP) e usura (art. 157 CP),

viste le osservazioni 7 maggio 2007 dalla difesa;

visti gli incarti MP __________ e __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-        __________ è stato arrestato il 15 novembre 2006 dalla Polizia cantonale per titolo di truffa, usura e furto poiché sospettato di “avere nel corso del mese di settembre-ottobre 2006, a __________, __________ ed altre località, per procacciarsi un indebito profitto, ingannando con astuzia una persona, affermando cose false o dissimulando cose vere, indotto __________ a versargli € 351'000 e frs. 54'000.- per l’acquisto di un motoscafo, quadri, una statuetta, due orologi, un’automobile benché i beni avessero un valore sensibilmente inferiore, indotto la persona ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui” (inc. GIAR 513.2006.1, doc. 1) ed il 16 novembre 2006 il PP Mario Branda ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi confronti per titolo di truffa, sub. usura e furto, considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il pericolo di recidiva (GIAR 513.2006.1, doc. 1);

il 16 novembre 2006 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie, pericolo di inquinamento delle prove e pericolo di recidiva, visti i precedenti dell’accusato e la sua situazione finanziaria precaria (doc. 4 inc. GIAR 513.2006.1), successivamente il PP ha esteso l’accusa nei confronti dell’accusato anche per titolo di appropriazione indebita, usura e furto;

l’inchiesta ha permesso di accertare che __________ ha ricevuto complessivamente da __________ – che soffriva, all’epoca dei fatti, di scompensi psichici per cui gli è stata diagnosticata una sindrome affettiva bipolare comportante un’alterazione della capacità di giudizio e critica tanto da essere ricoverato per un certo periodo presso la CPC di Mendrisio (cfr. certificato medico 9 marzo 2007 del dr. med. __________) – tra settembre e ottobre 2006, complessivamente circa € 385'000.- per la vendita di oggetti (un’auto e un imbarcazione) e di opere d’arte di valore nettamente inferiore a quello pattuito; a ciò si è aggiunta un’ulteriore fattispecie riguardante un’altra potenziale vittima anziana, __________, dal quale, nella prima metà del 2006, __________ si sarebbe fatto consegnare, abusando della fiducia che l’anziano riponeva in lui e della sua debolezza di mente, complessivamente € 530'000.- (tanto che ora il __________ sarebbe ospite, privo di mezzi, della casa di riposo __________ di __________);

approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 3 (tre) mesi (istanza 27 aprile 2007), allo scopo di potere evadere bisogni istruttori quali l’evasione delle rogatorie intese a cercare di far luce sulla destinazione del denaro ottenuto dall’accusato mediante le fattispecie oggetto dell’inchiesta;

a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità (stante la gravità delle accuse e la verosimile pena in caso di condanna) e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sui bisogni dell’istruzione e pericolo di inquinamento delle prove (appunto per l’evasione delle rogatorie volte a reperire il maltolto) e sui pericoli di recidiva – essendo __________ recentemente stato condannato in Italia a 4 anni per estorsione ed essendo già pendente in attesa di giudizio presso il Tribunale penale cantonale un atto d’accusa per i reati di ripetuta truffa aggravata, ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti, precedenti che non lo hanno trattenuto dal commettere nuovi reati, considerata inoltre la precaria situazione finanziaria dell’accusato – e fuga, essendo l’accusato cittadino straniero e potendo preferire la latitanza all’estero in vista della concreta prospettiva di un processo e di una pesante condanna (Istanza, pag. 3 e 4);

la difesa, con scritto 7 maggio 2007, non contesta, almeno in questa sede, la presenza di indizi di reato pur opponendosi alla proroga richiesta; per quanto attiene ai bisogni dell’istruzione evocati dal PP osserva che una delle due rogatorie si è già conclusa con un “nulla di fatto” mentre che per l’altra, volta al reperimento di beni depositati in banca, l’accusato, se rimesso in libertà, non potrebbe intervenire in nulla a suo favore, stante il blocco degli eventuali fondi depositati; per quanto riguarda il pericolo di recidiva osserva che i precedenti evocati sono piuttosto lontani nel tempo e i parenti dell’accusato sono in grado di sostenerlo finanziariamente malgrado le sue precarie condizioni economiche; pure non è presente il pericolo di fuga, __________ non avrebbe nessun interesse a lasciare la Svizzera dove risiedono i suoi parenti più cari: inoltre il pericolo di fuga potrebbe essere scongiurato con il versamento, da parte dei parenti, di una cauzione di CHF 20'000.-; per la difesa non sarebbe di conseguenza più rispettato il principio di proporzionalità visto che l’eventuale condanna potrà essere solo aggiuntiva a quella appena irrogata in Italia;

l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare in primis il certificato medico 9 marzo 2007 del dr. med. __________ secondo cui __________, che all’epoca dei fatti in parte si trovava ricoverato presso la CPC, soffriva di una sindrome affettiva bipolare che comportava in quel momento una alterazione della sua capacità di giudizio e di critica, nonché le ammissioni dell’accusato stesso relative all’asserita vendita dell’imbarcazione __________ – secondo cui __________ avrebbe sempre dato ad intendere a __________ che l’imbarcazione era di terze persone e che, pur avendo da lui ricevuto € 148'000.- ben oltre il prezzo di mercato e circa il doppio di quanto l’avrebbe pagato, __________ aveva deciso di non trapassargli la proprietà del natante (cfr. verb. PP __________ del 16 gennaio 2007; p. 6, del 22 gennaio 2007, p. 1; del 12 febbraio 2007, p. 1 e 2) – e alla vendita delle asserite opere d’arte ad un prezzo francamente superiore al loro prezzo d’acquisto e comunque al loro valore commerciale (verb. PP 30 gennaio 2007); ancora più espliciti sono gli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato per quanto riguarda la presunta vittima __________ avendo __________ stesso dichiarato al PP che “è vero che io, approfittando di questi suoi vuoti di memoria (di __________, n.d.r.) ho allestito conteggi o fatture doppie facendomi consegnare più volte lo stesso importo di denaro” (verb. PP __________ del 12 febbraio 2007, p. 2) e l’ipotesi accusatoria si riferisce ad un indebito profitto, in danno di __________, stimato in circa € 530'000.-;

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

      (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

a mente del magistrato inquirente gli unici atti istruttori ancora da compiere sono riferiti all’evasione delle due rogatorie inviate in Italia e finalizzate alla ricerca del maltolto. Per la difesa l’espletamento di tali atti istruttori non giustificherebbe più il mantenimento del carcere preventivo essendo una delle due rogatorie già conclusasi con un nulla di fatto mentre che non si avrebbero notizie della seconda che, se fosse andata a buon fine, avrebbe comportato il sequestro di conti in Italia presso la __________ dai quali, a questo punto, l’accusato, se rimesso in libertà non potrebbe prelevare assolutamente nulla;

non va dimenticato che, allorquando si tratta di determinare il provento e la destinazione di un eventuale illecito profitto, non basta neppure, per togliere concretezza alle necessità istruttorie che possono giustificare la carcerazione preventiva (quindi il pericolo i collusione ed inquinamento delle prove), l'acquisizione della documentazione, occorre che dalla documentazione acquisita non emergano elementi per ulteriori accertamenti sui fatti, rispettivamente sul destino del provento di reato. In proposito questo ufficio ha già avuto modo di stabilire che:

"L'accertamento del destino di queste ultime non è importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV  288) ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art. 59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).

Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente) sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re G.C.; REP 1980 p. 45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di portare a termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle recenti indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in qualche modo intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che deve essere salvaguardata."

(sentenza 20 giugno 2003, GIAR 237.2003.2)

inoltre, se la documentazione in possesso dell'accusato non è attendibile e/o completa ed è necessario acquisire la stessa presso terzi (banche, clienti, ecc.), nonché vagliarla e prospettarla/contestarla all'accusato, la preoccupazione degli inquirenti di poter procedere al chiarimento della fattispecie (agire dell'accusato, entità del danno, responsabilità, verifica di destinazione dei fondi), riscontrando e chiarendo gli indizi già agli atti senza che l'accusato possa in qualche modo "imbrogliare le carte" è, di principio, più che legittima (CRP 13 agosto 1996 in re V.);

in concreto, visto l’atteggiamento per nulla collaborativo dell’accusato, non è ancora stato possibile stabilire la destinazione del denaro ricevuto da __________ e __________ (complessivamente oltre € 900'000.-) o perlomeno di parte di esso, non essendo credibili, tra le altre, le dichiarazioni dell’accusato secondo cui avrebbe perso il denaro ricevuto dalle due presunte vittime giocando al Casinò di __________ o l’avrebbe consegnato (senza ricevuta, presso il bar __________ di __________) a un fantomatico investitore siciliano di __________, tale __________ che sarebbe poi sparito dalla circolazione. In proposito il Procuratore pubblico ha già inoltrato due rogatorie alle competenti autorità italiane, volte alla ricerca del maltolto. Una delle due è già stata evasa con un nulla di fatto mentre che la seconda è riferita ad una perquisizione bancaria presso l’istituto __________ di __________ (volta all’identificazione di relazioni bancarie intestate o facenti capo a __________ ed alla fidanzata __________ e al loro sequestro) nonché al sequestro dell’imbarcazione __________. A dipendenza dell'esito dei suddetti atti istruttori, e meglio, qualora dovessero risultare relazioni bancarie intestate all’accusato e/o alla fidanzata e movimentazioni verso altri conti, si dovrà procedere ad ulteriori indagini su questi ultimi. In altre parole, allo stadio attuale dell'inchiesta non è possibile escludere a priori l'esistenza di relazioni non note sulle quali siano confluiti gli importi oggetto del procedimento in questione ed al riguardo sussiste pericolo di collusione ed inquinamento delle prove (ad esempio mediante recupero e/o migliore collocazione di averi eventualmente accantonati) e ciò perlomeno finché la situazione non sarà meglio chiarita;

in un simile contesto giuridico e fattuale, anche se l’inchiesta appare comunque nelle sue fasi finali con l’accusato, almeno in parte e sui fatti reo confesso, con gli inquirenti che non sono riusciti e recuperare l’ingente maltolto che risale solo a fine 2006 e la cui scomparsa non è giustificabile con il solo alto tenore di vita dell’accusato (cfr. a questo proposito il verb. PP 21 novembre 2006, p. 3 e 4) o con le poco sostenibili giustificazioni delle perdite al Casinò e dell’investimento “sballato”, il rischio che __________ abbia tesaurizzato qualche centinaia di migliaia di Euro è concreto come concreto è il rischio che se messo in libertà potrebbe adoperarsi ulteriormente per vanificare le ricerche degli inquirenti in questo senso; in siffatte circostanze, non può entrare in considerazione l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa (deposito di una cauzione), sia perché inadatte a scongiurare il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, sia perché non è stato specificato chi si farebbe carico di tale onere e con quali fondi;

il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "… elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-        __________ è cittadino italiano e, apparentemente, si trova ora senza una dimora e comunque senza legami personali con il nostro paese essendo quelli con la sorella (unica parente residente in Svizzera, cfr. verb. PP __________ del 21 novembre 2006, p. 2) esercitabili anche in Italia. Come detto egli è senza attività lavorativa non essendo credibili le asserzioni relative ad un’attività da indipendente non suffragata da elementi probatori quali contratti, ricevute o semplici testimonianze di eventuali committenti. Sembra invece che, almeno a partire dal 2006, la sua attività lucrativa in Svizzera possa essere perlopiù ricondotta alle fattispecie di cui lo si accusa. Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste, anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP. Quest'elemento, come detto, da solo non è determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali, nonché prospettive future, e di legami personali particolari al di là di quello con la sorella. Le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero, al paese d'origine dove si trova la maggior parte dei suoi parenti, considerato che l’ingente maltolto non è (ancora) stato assicurato alla giustizia; a ciò si aggiunga che l’accusato ha reso concreti i timori sopradescritti in data 14 dicembre 2006 quando si è sottratto alla custodia degli agenti durante un trasferimento all’__________ di __________ (cfr. rapporto di segnalazione 14 dicembre 2006, atti istruttori, separazione 1°, 1.9) per poi essere ripreso dalla Polizia comunale di __________ a __________, in __________ qualche ora dopo la sua fuga. Non sono per contro sostanziate le affermazioni della difesa secondo cui l’episodio del 14 dicembre 2006 non apparterrebbe alla sfera giudiziaria bensì a quella psichiatrica, non solo perché gli unici “pareri” medici agli atti sono riferiti al periodo antecedente a tale data, cioè a quando __________ si trovava detenuto presso la CPC di Mendrisio, ma anche perché, dopo tale data, l’accusato è stato immediatamente trasferito prima al carcere giudiziario La Farera e successivamente al PCT (dove si trova attualmente) senza che dagli atti emergano, ad oggi, problemi psichiatrici di sorta;

non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di fuga non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103);

la richiesta di fissare una cauzione può essere oggetto di discussione allorquando, contrariamente alla situazione attuale dell’accusato, l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga ma ciò a condizione che tutti gli elementi per una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187);

l’entità della cauzione deve infatti essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1980 389). Nel caso in esame gli elementi per valutare la cauzione non sono dati. Spetta infatti all’accusato e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980, 181 e 586);

benché venga avanzata una proposta di cauzione con un importo determinato sfugge totalmente al magistrato inquirente e a questo giudice la capacità finanziaria della famiglia dell’accusato – poiché quella dell’accusato sembrerebbe piuttosto precaria, ad eccezione appunto dell’ipotesi in cui egli abbia tesaurizzato il maltolto – elemento indispensabile per potere stabilire con cognizione di causa l’eventuale importo cauzionale in ossequio ai dettami della giurisprudenza. In ogni caso, il versamento di una cauzione così come proposto dalla difesa appare comunque, di primo acchito, insufficiente ad ovviare al pericolo di fuga;

la cauzione, essendo proposta da terzi (materialmente da non meglio precisati famigliari, ma non è nota la loro identità e la provenienza della cifra proposta), non potrebbe essere valutata per ottenere quell’effetto dissuasivo che l’applicazione di tale strumento dovrebbe implicare. Non conoscendo la capacità finanziaria dell’accusato e dei non meglio precisati famigliari che presterebbero la cauzione, non è infatti possibile valutare se l’accusato potrebbe facilmente preferire perdere l’importo depositato piuttosto che presentarsi al dibattimento. Di conseguenza, considerato quanto sopra e cioè la gravità dei reati, la concretezza del pericolo di fuga e la mancanza di elementi patrimoniali a disposizione, la misura sostitutiva dell’arresto proposta non potrebbe di conseguenza essere presa in considerazione anche se l’unico motivo di interesse pubblico presente per giustificare la carcerazione preventiva fosse il pericolo di fuga;

a questo punto, confermate due delle condizioni alternative a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu il pericolo di recidiva);

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità. La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale di detenzione sino a 5 anni (art. 146 cpv. 1, 157 cpv. 1). Quanto alla possibilità che la pena inflitta in caso di condanna possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento, compresi i precedenti e la vita anteriore dell’accusato che vede già pendente un atto d’accusa per ripetuta truffa aggravata, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti (ACC. 116/2006 del 27 settembre 2006 e una condanna a 4 anni di reclusione e € 600 di multa per usura ed estorsione della IV sezione penale del Tribunale ordinario di__________, del 26 gennaio 2006 depositata il 1° febbraio 2006); per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60). Per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta appare complessa e ramificata (visti i legami con l’Italia e le persone coinvolte a vari livelli) e sin qui condotta (ancora) celermente (con numerosi verbali di PP e di Polizia) – con l’invito al PP a procedere con il sollecito dell’evasione della rogatoria ancora pendente presso le Autorità competenti – considerando le peculiarità della fattispecie e l’atteggiamento processuale dell’accusato; il principio di celerità appare quindi rispettato tanto più che un accusato può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che i suoi legami con l’estero (in casu l’Italia) o le dichiarazioni di avere investito parte del maltolto in Italia, tra l’altro per importi non indifferenti (senza richiedere ricevute) e di avere perso la rimanenza presso la casa da gioco di __________, potrebbero avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria: è notorio che per l'evasione di rogatorie all'estero occorre un certo tempo;

da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la conclusione dell’inchiesta: una proroga di tre mesi è comunque eccessiva, apparendo più che sufficienti e rispettosi del principi di proporzionalità e celerità due mesi per la conclusione dell’istruttoria (ulteriori verbali dei testi già previsti per il 22 maggio come da citazioni agli atti, e conclusivi dell’accusato e sollecito delle Autorità italiane per evasione della richiesta di assistenza giudiziaria) e per procedere con il deposito atti e considerare eventuali complementi istruttori; ciò con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora necessarie per quanto appunto desumibile dell’incarto e intuibile da questo giudice poiché non compiutamente indicate dal magistrato inquirente, con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione, pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi, cioè sino al 15 luglio 2007 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 139, 146, 156 e 157 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.  L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 15 luglio 2007 (compreso).

2.  Non si prelevano tasse e spese.

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

INC.2006.51302 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.05.2007 INC.2006.51302 — Swissrulings