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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 30.03.2006 INC.2006.502

30. März 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,516 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2006.502

Lugano 30 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 23/27 marzo 2006 da

____________ rappr. d'ufficio dall'_________________  

e qui trasmessa con preavviso negativo 24/27 marzo 2006 dal

Procuratore pubblico Rosa Item

preso atto delle osservazioni 29 marzo 2006 della difesa dell’accusato;

visto l’incarto MP ___________;

ritenuto

in fatto

A.

______________ è stato arrestato il 5 gennaio 2006 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione aggravata sub. semplice e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 sub 1 e 19a LStup) "siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, perlomeno dall'inizio 2003 sino al 05.01.2006, ripetutamente venduto/offerto gratuitamente della cocaina a vari clienti/conoscenti da identificare a fr. 120.-- il grammo, rispettivamente per aver detenuto a _______, presso il suo luogo di soggiorno, circa 150 grammi di predetta sostanza destinati per la massima parte alla vendita/offerta a terzi, nonché per aver consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina a far stato dal 05.01.2003" (cfr. inc. GIAR 2006.501, doc. 1).

L'arresto di _________ è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, necessità istruttorie, pericolo di collusione e pericolo di fuga (Inc. GIAR 2006.501, doc. 3).

Sin dall'inizio dell'inchiesta (a verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria), ha minimizzato il proprio ruolo nel traffico di cocaina, dichiarazioni ribadite anche nel corso del verbale PP 27.01.2006 ("ammetto che da un anno e tre mesi circa, per accontentare le richieste di amici, una decina di persone al massimo, ho venduto loro della cocaina a grammi al prezzo di fr. 100.--/120.-- … non sono in grado di quantificare la cocaina che ho venduto"). Il seguito dell'inchiesta ha permesso di accertare vendite per almeno 1'600 grammi ad un prezzo tra i fr. 130.-- ed i fr. 150.-- e che "gli amici" erano ben 35.

B.

Il 24 marzo 2006 _____________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede, in via principale, di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa, dopo aver evidenziato che _________ sarebbe un consumatore ma non uno "spacciatore" di cocaina, rileva che non sarebbe dato un concreto pericolo di fuga, essendo il centro degli interessi economici/familiari in Svizzera, e neppure bisogni istruttori atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Rileva inoltre che l'accusato è stato sentito una sola volta dal Procuratore pubblico e che lo stesso ha già chiesto, invano, di essere messo a confronto "con altre persone". In siffatte circostanze, il mantenimento della detenzione preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità, tanto più che potrebbe entrare in considerazione, in caso di condanna, una pena di cinque/sei mesi e non potrebbe essere esclusa una sospensione condizionale della stessa.

In via subordinata chiede di essere messo in libertà provvisoria, previo deposito di una cauzione "di CHF …" o di altre misure sostitutive, quali il deposito dei documenti di identità.

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 27 marzo 2006 ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, risultanti dagli atti istruttori sin qui esperiti, segnatamente dalle dichiarazioni di parte dei suoi acquirenti.

Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione, il Procuratore pubblico, dopo aver evidenziato l'atteggiamento negatorio dell'accusato con conseguente allungamento dei tempi dell'inchiesta, con esplicito riferimento all’analisi dei tabulati telefonici, rileva che appare irrinunciabile, alla luce della gravità dei fatti imputati a _________, risalire ai contatti da lui intrattenuti per accertare l’identità di tutti i suoi acquirenti; ciò senza la possibilità di collusione con queste persone.

A mente del Procuratore pubblico sussisterebbero poi sia pericolo di fuga, trattandosi di cittadino italiano senza particolari legami con il nostro territorio, sia pericolo di recidiva, vista l'assenza di scrupoli dimostrata nell'attuazione di un'importante attività di spaccio e la mancanza di prospettive alternative.

Da ultimo, la detenzione preventiva sin qui sofferta (poco meno di tre mesi) da ___________ sarebbe del tutto rispettosa del principio della proporzionalità. Ciò a fronte della gravità dei fatti imputatigli, con riferimento ad un importante attività di spaccio su di un lungo periodo, ed alla presumibile pena detentiva di lunga durata da espiare.

Con osservazioni 29 marzo 2006, la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 24 marzo 2006.

Delle relative ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

E considerato

In diritto

1.

L'istanza, presentata dalla difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu" a questo ufficio la mattina del 27 marzo 2006.

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade giovedì 30 marzo 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Premesso che al momento dell'arresto sono stati sequestrati presso l'appartamento di _____ 157 gr di cocaina, nonché Euro 2'025.-- e fr. 7'000.-- all'accusato e fr. 5'700.-- alla compagna, giova rilevare che a far tempo dall'arresto di ________ sono state sentite 58 persone, di cui 35 hanno concordemente dichiarato di avere acquistato cocaina (di ottima qualità) dall'accusato e che, allo stadio attuale dell'inchiesta, sono state accertate vendite di oltre 1'600 grammi di cocaina, in gran parte al prezzo di fr. 150.-- al grammo.

I gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono pertanto dati.

Le contrarie dichiarazioni di quest'ultimo, secondo cui la cocaina sequestrata al momento dell'arresto sarebbe stata destinata al suo consumo personale, rispettivamente quelle secondo cui egli non sarebbe uno "spacciatore", non permettono certo di sovvertire siffatta conclusione.

4.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

In concreto non può essere trascurato l'atteggiamento processuale dell'accusato, che sin dall'inizio dell'inchiesta ha continuato a minimizzare le proprie responsabilità (cfr. consid. A), anche di fronte alle precise contestazioni fattegli dal Procuratore pubblico nel corso del verbale 27 gennaio 2006 e dalla polizia in quelli del 16.02.2006 e 8.03.2006, rifiutandosi pure di indicare le generalità dei cosiddetti "amici" e rendendo necessario identificare e successivamente verbalizzare tutte le persone che emergono dai tabulati telefonici, verbalizzazioni ancora in corso.

A ragione il magistrato inquirente sostiene - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - che sussistano ancora bisogni istruttori e concreto pericolo di collusione in relazione alla necessità di interrogare tutte le persone individuate attraverso l’analisi dei tabulati del telefono cellulare dell’accusato, al fine di verificare se trattasi di acquirenti e/o fornitori, ciò con lo scopo di ricostruire il più possibile il traffico di stupefacenti messo in atto dall’accusato, il suo raggio d’azione e le persone implicate. Terminati i suddetti interrogatori, atti istruttori che peraltro potrebbero venire vanificati dalla messa in libertà provvisoria del qui istante, occorrerà ancora procedere alla contestazione di ogni singolo verbale all'accusato.

In concreto si tratta di passi dell'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati (tutti) effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, in quanto, come detto, l'atteggiamento nient'affatto collaborativo dell'accusato ha reso più difficoltosa e laboriosa l'inchiesta, allungandone i tempi. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Inoltre, come detto sopra, tenuto anche conto dell'atteggiamento reticente di ___________ esiste il rischio concreto che, se messo in libertà provvisoria, egli potrebbe contattare o venir contattato da fornitori ed acquirenti con i quali concordare versioni o decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso, che i previsti accertamenti e interrogatori futuri avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.

Ciò posto la scarcerazione di _________ appare senz'altro prematura.

Da ultimo, per quanto riguarda il fatto che l'accusato è stato sentito una sola volta dal magistrato inquirente, cioè il 27 gennaio 2006, giova rilevare che a far tempo da tale data, lo stesso è comunque stato sentito dalla polizia altre due volte ed in tali occasioni gli sono state contestate le dichiarazioni delle persone che lo indicavano quale loro fornitore di cocaina, l'accusato da parte sua ha mantenuto un atteggiamento negatorio ("Da parte mia non mi risulta").

5.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

Preliminarmente occorre rilevare che, tenuto conto del (relativamente) lungo periodo nel corso del quale l'accusato ha delinquito e dei quantitativi trafficati sino ad ora accertati, esiste il rischio concreto di una pena da espiare, avendo peraltro il Procuratore pubblico nel preavviso negativo evidenziato che l'accusato verrà deferito ad una Corte delle Assise criminali, né può essere esclusa la pena aggiuntiva dell'espulsione.

Se è vero che __________ soggiorna in Svizzera da qualche anno - peraltro senza alcun permesso, perlomeno da quanto emerge dagli atti -, giova rilevare egli è cittadino italiano (quindi non estradabile), residente in Italia, dove risiedono pure la madre ed il fratello (con i quali ha contatti frequenti: al momento dell'arresto ha voluto telefonare alla madre, il fratello si è interessato per la nomina di un difensore di fiducia ecc.) ed in Italia ha pure sede la società di cui è amministratore unico.

In siffatte circostanze, anche in considerazione del suo comportamento processuale reticente e negatorio, della gravità dei fatti imputatigli (per i quali, come detto, il Procuratore pubblico ha intenzione di deferirlo alla Corte delle Assise criminali), il pericolo che _________, se posto in libertà provvisoria, faccia rientro in Italia, Paese, peraltro facilmente raggiungibile dalla sua compagna, dove risiedono i familiari, dove ha sede la società di cui è amministratore e dove svolgeva la sua attività professionale appare quindi sufficientemente concreto. In altre parole, la tentazione di rendersi irreperibile per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza appare sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - e non può essere evitato con misure meno incisive come quelle da lui proposte.

Non può entrare in considerazione il deposito di una cauzione - peraltro neppure quantificata dalla difesa - e neppure il deposito dei documenti di legittimazione, peraltro di dubbia utilità ed efficacia "preventiva" trattandosi di cittadino italiano e comunque causa di inevitabili disagi, tanto più che l'accusato ha il fulcro dei propri interessi lavorativi in Italia e che in Svizzera non ha alcuna concreta prospettiva lavorativa (Rep. 1989 p. 293); inoltre tali misure sono notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di collusione, anch'esso dato nella fattispecie.

6.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, con riferimento all'intensità dell'attività delittuosa e alla mancanza di prospettive alternative (Preavviso, pag. 2), essendo dati bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e concreto pericolo di fuga ci si può esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione, ricordato comunque che una condizione a fondamento della detenzione cautelare che non emergeva all'inizio e quindi non indicata in sede di conferma dell'arresto quale motivazione dello stesso, può comunque prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa (GIAR 2004.56101, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.).

A titolo puramente abbondanziale si può comunque dire che, in considerazione del periodo di estensione dei reati (oltre 1 anno per le vendite/offerte e consumo dal 1999/2000 per stessa ammissione dell'accusato, cfr. verb. PP 27.01.2006) e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è affatto chiara - nel corso del verb. PP 27.01.2006, egli ha infatti dichiarato "negli ultimi tre mesi (….) non ho potuto prelevare il mio stipendio", circostanza confermata anche dal teste ______ nel verb. PP 16.02.2006, e non è dato sapere se lo stesso abbia altre entrate e/o disponibilità - non essendo peraltro ravvisabili, in assenza del relativo permesso, prospettive alternative lavorative in Svizzera, non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, ___________ possa riprendere a trafficare cocaina, vuoi per assicurarsi il proprio consumo personale, vuoi per far fronte al proprio sostentamento.

7.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere preventivo sin qui sofferto (poco meno di tre mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta anche la gravità delle accuse - che, se confermate, possono portare ad una pena di sicura gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), ricordato pure che il magistrato inquirente ha già espresso la propria intenzione di deferirlo ad una Corte delle Assise criminali con pena edittale minima non inferiore ai 12 mesi -, la presenza di concreti indizi di colpevolezza e la complessità dell’inchiesta - resa più difficoltosa e laboriosa dall'atteggiamento reticente e negatorio dell'accusato - con più persone coinvolte, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, inchiesta che in questo lasso di tempo appare procedere con celerità, soprattutto per quanto riguarda l’indagine di Polizia che non ha subito alcun ritardo, né sono ravvisabili tempi morti (evitabili) irragionevoli.

8.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria presentata da _________ è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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