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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.07.2006 INC.2006.5005

31. Juli 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,517 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Provvedimento PP. Colloqui telefonici sorvegliati.

Volltext

Incarto n. INC.2006.5005

Lugano 31 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/25 luglio 2006 da

__________  

  contro  

l’autorizzazione 14 luglio 2006 (resa nota al reclamante il 19 luglio 2006) del Procuratore pubblico Rosa Item che rifiuta i colloqui telefonici liberi dell'accusato con l’__________ e concede al reclamante un colloquio sorvegliato;

posto che per l'emanazione della presente decisione non è necessario né opportuno (come meglio precisato nei considerandi) assegnare al magistrato inquirente un termine per le osservazioni,

visto l’incarto MP __________ già consegnato a questo ufficio per l’evasione dell’istanza di proroga del carcere preventivo del 17 luglio 2006;

ritenuto e considerato:

in fatto ed in diritto

che:

-   __________ è stato arrestato il 3 febbraio 2006 (con conferma da parte di questo giudice il 4 febbraio 2006) per le ipotesi di reato di ripetuta truffa e ricettazione, per fatti (ordinazione ed acquisto merce, con dei correi, sotto falso nome e per conto di una società anonima, sottacendo ai fornitori la volontà di non ottemperare al pagamento della merce che veniva invece rivenduta sottocosto in __________ ed in __________ e come meglio indicato nella richiesta di conferma dell'arresto e promozione d'accusa) relativi alla seconda metà del 2005 e ai primi mesi del 2006 (inc. GIAR 50.2006.1);

-   __________ è stato già sentito svariate volte sia dalla Polizia cha dal magistrato inquirente; in data 26 giugno 2006 – constatata l’esistenza di gravi indizi di reato, concreto pericolo di fuga e rispetto del principio di proporzionalità – è stata respinta un’istanza di libertà provvisoria presentata direttamente dall’accusato il 18/21 giugno 2006 (inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4);

-   in data 31 agosto 2006 – a fronte della necessità di concludere l’inchiesta in corso e ribadita la presenza di gravi indizi di colpevolezza, del pericolo di fuga e del rispetto del principio di proporzionalità, ma non del pericolo di collusione – è stata parzialmente accolta (un mese) da questo giudice un’istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ (Inc. GIAR 50.2006.4, doc. 3);

-   con decisione 14 luglio 2006 indirizzata al __________ il PP (facendo seguito ad esplicita richiesta dell’accusato del 10 luglio 2006, AI 42, di potere beneficiare di “telefonate libere con l’__________ per motivi personali”) autorizza __________ ad avere “un colloquio telefonico sorvegliato con l’__________” negandogli di conseguenza i richiesti colloqui liberi (doc. 3, inc. GIAR 50.2006.4);

-   il 19 luglio 2006, preso atto dagli agenti di Polizia intervenuti presso il PCT per permettergli la telefonata, che la stessa sarebbe stata sorvegliata, __________ si è rifiutato di effettuarla (doc. 4, inc. GIAR 50.2006.4);

-   con lettera 24/25 luglio 2006 l’accusato, destinatario della decisione impugnata, inoltra tempestivo reclamo contro la decisione del PP che gli ha negato colloqui liberi con l’__________ (doc. 1, inc. GIAR 50.2006.4);

-   benché trattasi della richiesta di colloquio con un legale, non sembra che l’__________ debba essere considerato un altro difensore dell’accusato (peraltro difeso di fiducia dall’avv. __________) nel procedimento penale in corso nei suoi confronti presso il MP di __________ – in ogni caso parrebbe di no, dal momento il reclamante è silente a questo proposito, arrivando a giustificare la propria richiesta per “motivi personali”, e che non vi è nulla agli atti che conduca in questa direzione – piuttosto che un legale di cui si avvale l’accusato in __________, un semplice amico o conoscente o altro;

-   in ogni caso giova ricordare che giusta l'art. 64 CPP, i colloqui tra accusato e difensore sono liberi (cpv. 1); il magistrato inquirente può limitare, condizionare o vietare i colloqui per motivi d'inchiesta o per motivi di sicurezza (cpv. 2);

-   l'art. 104 cpv. 2 CPP dispone che l'arrestato è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.

Ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 CPP i colloqui – sia tra presenti che telefonici (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, 1997, n. 25 ad art. 104 CPP) – tra la persona in detenzione e terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato.

La possibilità di colloqui con terze persone può essere ristretta unicamente in conformità con il principio di proporzionalità, principio che in materia di arresto e misure coercitive è peraltro espressamente sancito dall'art. 176 cpv. 2 CPP. A seconda dell'interlocutore possono variare le modalità del colloquio che può essere libero o sorvegliato, limitazioni possono essere giustificate sia da ragioni d'inchiesta (cfr. DTF 117 Ia 465; 102 Ia 299) sia per mantenere l'ordine carcerario. Ai colloqui con terzi si applicano le garanzie previste dall'art. 8 CEDU in materia di corrispondenza: non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità.

In sostanza, provvedimenti limitativi nei contatti con terzi non sono, di principio, contrari alla CEDU e neppure alla Costituzione federale (art. 36 CF), ma devono essere giustificati da motivi inerenti la corretta conduzione dell'inchiesta o l'ordine pubblico (in proposito cfr. anche G. Piquerez, La Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, ad 2416; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP).

-   questo ufficio ha già, ripetutamente, avuto occasione di affermare che:

"le decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;

l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, … omissis …; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie … omissis …;

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);"

(sentenza GIAR 6 agosto 2001, 528.2000.3)

-   dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;

-   non v'è dubbio che, nella decisione impugnata, la motivazione non è solo "sommaria", bensì totalmente assente; nulla di concreto essendo anche solo abbozzato a indicazione/sostegno della stessa;

-   nel caso in esame, si può prescindere dal determinare se la possibilità di sanare la motivazione in sede di osservazioni possa essere data solo in presenza di motivazione insufficiente, priva della necessaria compiutezza, oppure anche laddove la motivazione è semplicemente assente; infatti attendere le osservazioni, che poi dovranno forzatamente essere notificate alla difesa per garantire il diritto di essere sentito, comporta dei tempi che potrebbero rendere il reclamo privo d'oggetto al momento di emanare la decisione, rispettivamente (in considerazione dei diritti/garanzie oggetto del reclamo), configurare una denegata giustizia (sostanziale);

-     alla luce di tutto quanto sopra espresso, la decisione del 14/19 luglio 2006 che nega i colloqui telefonici liberi tra __________ e l’__________, è annullata in quanto priva di motivazione;

-     l'incarto torna al magistrato inquirente affinché provveda, indilatamente, al seguito di sua competenza (se del caso con decisione debitamente motivata).

P.Q.M.

visti gli artt. 146, 160 CP, 6, 64, 104 cpv. 3 e 4, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29 CF, 5 e 6 CEDU,

decide

1.      Il reclamo 24/25 luglio 2006 è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza la decisione 14/19 luglio 2006, emanata nell'inc. MP __________,

è annullata.

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.--, e le spese di FRS 50.-- sono a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili.

3.      Intimazione:

                                                                               giudice Claudia Solcà

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