Incarto n. INC.2006.47703
Lugano 17 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata l'11 aprile 2007 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano
nei confronti di
__________, cittadino dominicano residente a __________ e attualmente c/o __________ (rappr. dall'Avv. __________, __________)
viste le osservazioni della difesa (11/12 aprile 2007);
visti gli incarti MP __________ e __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
L'arresto di __________ ha avuto luogo il 24 ottobre 2006. Con richiesta di conferma dell'arresto del 25 ottobre 2006, il magistrato inquirente ha promosso l'accusa, nei confronti della persona indicata, per infrazione aggravata (subordinatamente semplice) alla LFStup, contravvenzione alla stessa legge, lesioni semplici con arma pericolosa e infrazione alla LDDS (cfr. all. 2 e 1, inc. GIAR 477.2006.1).
L'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di fuga (idem, doc. 3).
2.
In sostanza, __________ era accusato di aver (in parte in correità con terzi) venduto, a più riprese tra il dicembre 2005 ed il momento dell'arresto, almeno 200 grammi di cocaina e detenuto (al momento dell'arresto ed a scopo di vendita) ulteriori 500 grammi circa. Le altre accuse concernono il consumo personale, l'accoltellamento (ad una gamba) di tale __________, a __________ il 21 ottobre 2006, e ripetute entrate, nonché soggiorni, in Svizzera privo dei necessari documenti e permessi.
3.
Il seguito dell'inchiesta (cfr. Istanza pag. 3 e 4, in particolare i verbali citati) avrebbe permesso di identificare i fornitori dell'accusato, i quantitativi di cocaina da lui acquistati (ca. 3'200 gr.) e quelli venduti (ca. 2'200 gr.).
Inoltre, sarebbero emersi elementi indizianti atti preparatori per l'importazione di ca. 1 kg di stupefacente (Istanza pag. 5).
Anche il periodo di commissione dei reati risulta più esteso di quello inizialmente indicato: dal 2004 secondo quanto dichiarato dall'accusato in AI 148 (sebbene sulla questione non è stata reperita, negli atti, estensione dell'accusa).
4.
Con l'istanza qui in discussione, il magistrato inquirente chiede che il carcere preventivo cui è astretto __________ venga prorogato di tre mesi oltre il termine di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, cioè fino al 24 luglio 2007.
A fondamento della richiesta, il magistrato inquirente indica (oltre ai gravi indizi di reato desumibili dagli atti menzionati nell'istanza e richiamati nel considerando che precede) presenza di un concreto pericolo di fuga (cittadino straniero residente all'estero, in Svizzera senza permesso e unicamente per commettere i reati di cui è accusato, confrontato con accuse gravi) e inchiesta, lunga e complessa anche per il numero di persone coinvolte e l'entità dei fatti oggetto di indagini, non ancora conclusa, dovendosi procedere ad ulteriori confronti tra l'accusato e terzi, a contestazioni a coaccusati di talune sue dichiarazioni nonché al chiarimento (con lui medesimo) e alla verifica di talaltre; inoltre, mancano ancora i rapporti di polizia (giudiziaria e scientifica) e occorre tener conto dei tempi necessari per la chiusura dell'inchiesta (Istanza, pag. 5 e 6).
Viene pure indicato un pericolo di collusione con uno dei correi latitanti e con due acquirenti, apparentemente solo a titolo abbondanziale.
Affermato, invece, rispetto del principio di proporzionalità alla luce dei fatti imputati e del rischio di pena in caso di conferma delle accuse.
5.
La difesa, con scritto dell'11 aprile 2007, ha comunicato di non opporsi alla proroga richiesta.
6.
L'istanza, presentata dal magistrato inquirente prima (e con anticipo sufficiente a permettere termine adeguato per osservazioni e decisione) della scadenza del termine di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile in ordine.
7.
I criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva, sebbene noti al Procuratore pubblico ed al difensore, vengono qui di seguito richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)
8.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________. Quanto emerso dai suoi verbali (dal primo del 24.10.2006 a quelli successivi contenuti negli AI 148, 154 e 160), senza dimenticare il sequestro dei ca. 500 grammi al momento dell'arresto (AI 1, all. 5), è sufficiente a confermarne l'esistenza.
9.
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "… elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
__________ è cittadino della __________, residente in __________. I suoi legami con il territorio svizzero si limitano alla commissione dei reati ed alla dichiarata relazione con __________ (comunque ancora coniugata), relazione che potrebbe essere in gran parte funzionale alla commissione dei reati (in particolare visto l'uso dell'appartamento della __________ per la commissione dei reati, la presenza incostante, l'assenza di passi ufficiali per un eventuale trasferimento in Svizzera, le altre ca. 15 donne che "ho in giro" così come i vestiti "dappertutto": cfr. verbale PG 24.10.2006 ).
Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena detentiva: art. 19 cifra 2 LStup). Quest'elemento, come detto, da solo non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali, nonché prospettive future, e di legami personali particolari.
Le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero (dove ha la residenza o al paese d'origine) e riprendere l'attività di gigolò (Verbale PG 24.10.2006, pag. 5 e 6).
10.
Di regola, confermata una delle condizioni alternative a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu un residuo pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, con il correo latitante e con altre persone coinvolte).
11.
Resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale minima di un anno (art. 19 cifra 2 LFStup). Quanto alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna) possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60).
Per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta appare come complessa e ramificata e sin qui condotta celermente. Il principio di celerità appare rispettato.
Da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure da quello prospettabile: una proroga di tre mesi appare ancora rispettosa del principio, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora presenti e indicate dall'inquirente.
12.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono dati concreti indizi di reato e concreti elementi di pericolo di fuga. La proroga richiesta appare giustificata e, al momento, non lesiva del principio di proporzionalità. Al momento attuale neppure l'obbligo di celerità risulta violato (inutile disquisire sull'attesa dei rapporti di polizia e/o della perizia psichiatrica relativa a correa, in quanto al momento non sono questi atti a giustificare il proseguimento dell'inchiesta e, comunque, la problematica relativa a questi atti in relazione con la celerità è nota all'inquirente: cfr. Istanza, pag. 6. prima frase).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. artt. 19 cifra 2 e 1, 19a LFStup, 123 CP, 23 LDDS, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è accolta; di conseguenza:
§. il carcere preventivo cui è astretto __________, è prorogato di tre mesi e verrà a
scadere il 24 luglio 2007 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli