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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.11.2006 INC.2006.38702

15. November 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,086 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2006.38702

Lugano 15 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 9/10 novembre 2006 da

__________, __________, __________, __________ (patr. dal lic. iur. __________, __________)

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 13 novembre 2006 dal   Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano,

visto lo scritto (fax) della difesa dell’accusato del 14 novembre 2006;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto,

in fatto:

A.

__________ è stata arrestata il 22 agosto 2006 a __________ (__________) in entrata in Svizzera alla dogana di __________, 13 aprile 2004 del PP Capella per titolo di furto aggravato, abuso di un impianto per l’elaborazione dati, danneggiamento, violazione di domicilio e furto d’uso (GIAR 2006.387.1, doc. 2), sostanzialmente per avere tra settembre 2002 e agosto 2003, in Ticino e diverse località della Svizzera, commesso in correità con __________, __________ e __________, almeno 28 furti con scasso, sottraendo perlopiù gioielli e denaro contanti per una refurtiva denunciata di almeno CHF 810'798.

Con la richiesta di conferma dell’arresto 25 agosto 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per i titoli di reato menzionati nell’ordine d’arresto (Inc. GIAR 387.2006.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusata, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e, con riferimento alla richiesta di conferma dell’arresto, per i bisogni dell’istruzione  e per il pericolo di fuga, trattandosi di una cittadina straniera senza legami con il territorio Svizzero (Inc. GIAR 387.2006.1, doc. 4).

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha confermato di essere venuta in Svizzera, negli anni precedenti, con la sorella __________ e con __________ a commettere furti nelle abitazioni e di essersi anche occupata di portare la refurtiva in Italia e di averla venduta.

Davanti al magistrato inquirente __________ ha continuato per lo più a non ricordarsi dei singoli furti commessi non contestando però nella sostanza le chiamate in correità della sorella e della nipote.

B.

Il 9 novembre 2006 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posta in libertà provvisoria; la difesa, che sembra contestare l’esistenza dei seri indizi di reato – “La signora __________ è stata chiamata in correità da due sue parenti, ma non è mai stata colta in flagranza di delitto (recte crimine n.d.r.). A sostanziare le ipotesi di reati concorrono solo le chiamate in correità ma, per ora, sembra ancora nessun rilievo di impronte o materiale biologico è stato esperito nei luoghi dei reati di cui è indiziata (recte accusata, n.d.r.) o, nel caso lo fosse stato, non emergono rilievi a lei appartenenti” (istanza di libertà provvisoria, p. 2 punto 2., Inc. GIAR 387.2006.2, doc. 1) – dopo una breve introduzione sui fatti, afferma che la sua patrocinata, che si trova in carcere preventivo da ormai 80 giorni, nella denegatissima ipotesi in cui verrebbe condannata beneficerebbe con ogni probabilità della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 CP, non potendosi scartare una prognosi favorevole con la semplice esistenza di qualche precedente penale commesso dall’accusata all’estero e che la difesa definisce di poca rilevanza (oltre ad avanzare la tesi dell’errore giudiziario). L’accusata e la sua famiglia si sarebbero poi “convertiti” al commercio di ferramenta “lasciandosi alle spalle una vita di espedienti, spesso illeciti, e abbracciando una vita di onesto lavoro” (istanza, p. 3).

Per quanto riguarda i bisogni istruttori l’inchiesta sarebbe ormai conclusa ed i fatti, che risalgono a 3 anni fa, sono “da lungo tempo assodati” (istanza, p. 3).

Per quanto concerne il pericolo di fuga si osserva come l’accusata è ben inserita socialmente a __________ e comunque la sua famiglia sarebbe disponibile al pagamento di una cauzione ai sensi dell’art. 110 CPP (istanza, p. 4).

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 13 novembre 2006 (Inc. GIAR 387.2006.2, doc. 2) comunica di avere ormai concluso l’inchiesta e di essere prossimo all’emanazione del deposito atti e che “l’accusata verrà quindi, nei termini di legge, deferita alle competenti Assise correzionali”. Il PP ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusata, evincibili dalle chiamate in correità di __________ e di __________, dai riscontri scientifici e dalle ammissioni (seppur generiche e correlate da numerosi “non ricordo”) dell’accusata stessa.

A mente del magistrato inquirente vi sarebbe anche concreto pericolo di fuga, essendo l’accusata cittadina italiana senza alcun legame con il nostro Paese ma con fortissimi legami in Patria dove sarebbe addirittura “il perno della famiglia”; non potendosi per di più escludere a priori che all’accusata venga inflitta una pena da espiare (viste le condanne alle corree) e, considerato il suo atteggiamento processuale “più incline al silenzio che non alla collaborazione”, il PP ritiene plausibile che l’accusata preferirebbe non presentarsi al processo se messa in libertà provvisoria.

D.

La difesa, con osservazioni 14 novembre 2006 di cui si dirà, se del caso, in seguito, si è sostanzialmente confermata nella propria istanza di libertà provvisoria.

In diritto:

1.

L’accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 10 novembre 2006, è tempestivo avendolo trasmesso a questo ufficio, unitamente al preavviso negativo e all’intero incarto penale, il 13 novembre 2006, nel termine di 3 giorni previsto dall’art. 108 cpv. 1 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

La difesa sembra infatti trascurare il fatto che l’accusata ha più volte ammesso di essere ripetutamente venuta in Svizzera con la sorella __________ e la nipote __________ a commettere furti (per tutti i verbale PP del 10 ottobre 2006, AI 38 e sulle modalità di commissione dei furti il verb. PP 3 novembre 2006, AI 45). A torto asserisce poi che non vi sarebbero riscontri oggettivi a sostegno della sua partecipazione ai furti imputatile (a questo proposito basti ricordare il rapporto di comparizione dattiloscopia della Polizia scientifica del 5 maggio 2003, allegato 3 al rapporto di complemento 11 maggio 2003, AI 2, o il rapporto di segnalazione per richiesta di tabulati retroattivi del 23 marzo 2004, AI 4, che riporta i fotogrammi che riprendono l’accusata mentre sta indebitamente prelevando da un bancomat con una carta bancaria rubata in precedenza) e sottovaluta le circostanziate chiamate in correità di sorella e nipote peraltro non contestate, almeno nella sostanza, dall’accusata (cfr. verbale PP 3 novembre 2006, p. 1, AI 44 e verb. PP 3 novembre 2006, p. 3, AI 45), oltre che il riconoscimento di una parte lesa per quanto riguarda il furto a __________ del 6 maggio 2003 (cfr. verb. PP del 10 ottobre 2006, p. 8. AI 37).

4.

L’accusata ritiene che non sussistano più bisogni istruttori né pericolo di collusione, essendo ormai il procedimento penale allo stadio del deposito degli atti, dello stesso parere il PP.

5.

Il pericolo di fuga è l’unico motivo di interesse pubblico evocato dal magistrato inquirente, per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusata.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

La difesa sostiene che “la signora fa parte di una famiglia zingara sedentarizzata. Da decenni ormai non sono più nomadi, bensì facilmente reperibili, con fisso domicilio a __________ dove la famiglia vive, lavora e dove i figli in età scolastica frequentano le elementari e le medie.” (istanza, p. 4, punto 5.1.).

A mente del PP è invece dato e sufficientemente concreto il pericolo di fuga; l’accusata è cittadina italiana e non avrebbe alcun legame con il nostro paese. In queste circostanze, considerato il suo atteggiamento giudicato non propriamente collaborativo, sussiste serio pericolo che possa essere tentata di sottrarsi al procedimento (preavviso negativo, p. 2).

__________ è cittadina italiana e risiede in Italia a __________ (provincia di __________) con i figli ed il compagno. Ella non ha alcun legame con il nostro Paese, né famigliare né professionale, mentre che, di tutta evidenza, il motivo della sua venuta in Svizzera nel 2002 e 2003 con sue due parenti è legato unicamente alla commissione dei furti di cui è accusata.

Non è chiaro, e la difesa non lo spiega ulteriormente, per quale motivo l’essere socialmente integrato nel proprio Paese, per uno straniero perseguito penalmente in Svizzera, possa essere considerato elemento atto a scongiurare il pericolo di fuga.

Pure l’atteggiamento processuale dell’accusata, che appare poco collaborativo – è evidente che __________ ha ammesso di avere commesso i furti di cui è accusata ma, se da un lato ammette, dall’altro la difesa sostiene non esservi riscontri oggettivi a suo carico – concorre a sostanziare il timore che l’accusata non abbia nessuna intenzione di fare piena chiarezza della sua posizione sottoponendosi di buon grado ad un processo in Svizzera.

Per quanto riguarda la presenza di riscontri oggettivi già si è detto per quanto riguarda l’analisi dell’esistenza degli indizi di reato.

Per quanto riguarda le chiamate di correo la difesa dimentica che è stata l’accusata stessa a dichiarare attendibili, almeno nel complesso, i verbali di sorella e nipote che, non solo non ha contestato se non per alcuni dettagli, ma che non sono state chiamate dalla difesa a nuovamente deporre per eventualmente smentire le proprie dichiarazioni accusatorie nei confronti di sorella e zia.

Tutto ciò considerato fa temere che, se messa in libertà provvisoria, l’accusata potrebbe preferire facilmente evitare di tornare in Svizzera per sottoporsi al processo – considerato poi che non facendo parte di una famiglia nomade (per stessa ammissione della difesa) non avrebbe nessun danno di rilevo (né personale né per il gruppo famigliare) dal dovere evitare di entrare o transitare in Svizzera – rendendo concreto il pericolo di fuga.

Alla luce di quanto sopra deve essere considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che qualora confrontata con il rischio di un pena di una certa gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), l’accusata possa ritenere come la soluzione più interessante quella di rimanere in Italia e non ritornare in Svizzera per la celebrazione del processo con il rischio di dovere rientrare in carcere e di conseguenza di non potere essere materialmente e fisicamente d’aiuto alla sua famiglia. Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione), anche in considerazione dei precedenti penali dell’accusata in Italia per reati analoghi, che verranno sicuramente considerati in sede di giudizio, nonché in considerazione della condanna delle corree __________ e __________, avvenuta con sentenza 5 agosto 2004 della Corte delle Assise criminali di Lugano. Non è neppure certo che ella possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest’elemento da solo non è determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701).

b)

Come già detto sopra, nel caso in esame il rischio di una pena da espiare non è da sottovalutare ed il rischio di fuga, in genere, appare maggiore quanto più ci si avvicina al giudizio di merito (cfr. Mario Luvini, in Rep 1989 p. 287 ss, nota 38).

La richiesta di fissare una cauzione può essere oggetto di discussione allorquando l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga ma ciò a condizione che tutti gli elementi per una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187).

Non solo non viene avanzata nessuna proposta di cauzione con un importo determinato, ma sfugge totalmente al magistrato inquirente e a questo giudice la capacità finanziaria dell’accusata e della sua famiglia, elemento indispensabile per potere stabilire con cognizione di causa l’eventuale importo cauzionale in ossequio ai dettami della giurisprudenza.

In ogni caso, il versamento di una cauzione così come proposto dalla difesa appare comunque, di primo acchito, insufficiente, a garantire la presenza dell'accusata al dibattimento.

L’entità della cauzione deve infatti essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; Sj 1980 389). Nel caso in esame gli elementi per valutare la cauzione non sono dati. Spetta infatti all’accusato e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980, 181 e 586).

La cauzione, essendo proposta da terzi (materialmente da non meglio precisati famigliari, ma non è nota la loro identità come il quantum della cifra proposta e la sua provenienza), non potrebbe essere valutata per ottenere quell’effetto dissuasivo che l’applicazione di tale strumento dovrebbe implicare. Non conoscendo la capacità finanziaria e dell’accusata e dei non meglio precisati famigliari che presterebbero la cauzione, non è infatti possibile valutare se l’accusata potrebbe facilmente preferire perdere l’importo depositato piuttosto che presentarsi al dibattimento.

Di conseguenza, considerato quanto sopra e cioè la gravità dei reati, la concretezza del pericolo di fuga e la mancanza di elementi patrimoniali a disposizione, la misura sostituiva dell’arresto proposta non può essere presa in considerazione.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta da __________, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e della celerità con la quale è stata condotta l’inchiesta è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________.

L’accusata è stata arrestata il 22 agosto 2006, è sarebbe ormai prossimo (per stesse rassicurazioni del PP che ha ricevuto il rapporto di Polizia soltanto il 10 novembre scorso) il deposito degli atti, ed il PP ha assicurato che, fatta salva la presentazione di complementi istruttori, sarà celere l’emanazione dell’atto d’accusa (preavviso negativo, p. 2); ad oggi __________ è in detenzione preventiva da meno di tre mesi, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per l’emanazione dell’atto d’accusa e per l’aggiornamento del processo in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

7.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere che nei confronti di __________ sono dati gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga. Per i motivi suesposti non può entrare in linea di conto la fissazione di una cauzione.

Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 139, 144 e 186 ss., 102, 103, 173, 174, 184, 279 ss e 284 CPP,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria presentata il 9 novembre 2006 da __________ è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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