Incarto n. INC.2006.35905
Lugano 18 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 28 dicembre 2006 dal
Procuratore pubblico Marco Villa, MP Lugano
nei confronti di
__________
accusato di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), ripetuta coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP), ripetuta violenza carnale (art. 190 cpv. 1 CP), ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19° n. 1 LStup);
visto lo scritto 15 gennaio 2007 presentato dalla difesa;
visto l'incarto MP __________ (aggiornato alla data della decisione di proroga);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 31 luglio 2006 al valico autostradale di __________ su ordine d’arresto 27 luglio 2006 (AI 13) del Procuratore pubblico Marco Villa siccome accusato dei reati di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuta violenza carnale e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per fatti avvenuti nel __________ nel corso del 2001 del 2005 e del 2006 a danno della sorellastra minorenne __________ (__________). Il 1° agosto 2006 il PP Marco Villa ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi confronti per i reati summenzionati e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione, il pericolo di fuga e il pericolo di recidiva (doc. da 1 a 6, inc. GIAR 359.2006.1);
il 1° agosto 2006 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché pericolo di fuga – in quanto cittadino straniero domiciliato all’estero – necessità istruttorie e pericolo di collusione – in particolare per procedere alla verifica delle varie versioni e pericolo di collusione con le presunte vittime, famigliari e terzi coinvolti – e pericolo di recidiva vista la concreta possibilità che l’accusato potesse entrare in contatto con la presunta vittima facente parte della sua cerchia famigliare (doc. 7 inc. GIAR 359.2006.1);
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di due mesi e mezzo (Istanza 28 dicembre 2006), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori quali i complementi d’inchiesta ventilati dalla difesa nello scritto 22 dicembre 2006 (AI 125) successivo al deposito degli atti, con il perdurare del pericolo di collusione con la vittima e/o i testi già interrogati ed eventualmente ancora da sentire su richiesta della difesa, nonché il pericolo di fuga in quanto cittadino __________ senza permessi di soggiorno in __________ e in assenza di legami di rilievo con i famigliari qui residenti (istanza, pag. 3);
a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità – il carcere preventivo sofferto, anche se prorogato, non supera la presumibile penale privativa della libertà che potrebbe essere inflitta all’accusato, che verrà deferito ad una corte delle Assise criminali, dal giudice di merito – e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato, sul pericolo di collusione con la stessa vittima (di cui verosimilmente verrà richiesta dalla difesa nuova audizione) – la messa in libertà provvisoria dell’accusato potrebbe compromettere l’esito dell’inchiesta visti gli accertamenti da esperire – e sul pericolo di fuga, essendo l’accusato cittadino __________ e senza legami famigliari ormai degni di nota sul nostro territorio (istanza, pag. 3 e 4);
la difesa, con scritto 15 gennaio 2007, non si oppone alla richiesta di proroga nei termini formulati dal PP, sottolineando che l’accettazione formale della proroga avviene “senza alcun pregiudizio per quanto attiene al giudizio di merito sui fatti, sulla loro qualifica in diritto e la prognosi di pena” (p. 2): gli indizi di colpevolezza sono assodati ed ammessi dall’accusato ad eccezione dell’imputazione di congiunzione carnale completa, per quanto riguarda i bisogni istruttori osserva che ulteriori accertamenti, nella misura in cui verranno richiesti dalla difesa, sono ancora necessari mentre che nega la sussistenza del pericolo di fuga dal momento che l’accusato sarebbe venuto spontaneamente in __________ pur sapendo che erano in corso accertamenti nei suoi confronti e tuttora rispettato sarebbe il principio di proporzionalità;
l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare le ammissioni fatte alla Polizia e poi confermata davanti al PP nel verbale 1° settembre 2006 (in particolare p. da 2 a 6) ed in presenza del suo legale, quando l’accusato ha ammesso di avere commesso tutta una serie di atti sessuali sulla sorellastra __________ a partire da agosto/settembre 1998 (quando l’accusato era ancora minorenne, e la sorellastra aveva soltanto 5 anni) sino a luglio 2006;
in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
a mente del magistrato inquirente, che ha depositato gli atti il 19 dicembre 2006 (AI 123) accogliendo una proroga del termine per il deposito gli atti sino al 16 febbraio 2006 (incluso) così come richiesto dalla difesa (AI 126) – essendo peraltro già previsti ulteriori atti istruttori nel mese di gennaio quali ad esempio il verbale di delucidazione della perita psichiatrica – , sussisterebbe “pericolo di collusione con la stessa vittima e/o i già sentiti testimoni, visto le possibili prove ventilate dalla difesa nel suo scritto del 22.12.2006 (AI 125)” avendo quest’ultima avanzato la possibilità di volere procedere con un nuovo interrogatorio della vittima e di verbali a confronto, davanti al magistrato, di non meglio specificati testimoni già sentiti in Polizia di cui la difesa non conoscerebbe i nominativi non avendo avuto sino al 22 dicembre 2006 accesso agli atti (senza peraltro che nell’incarto si trovino richieste formali della difesa o dinieghi del PP in tal senso); la difesa, assecondando la richiesta del PP di proroga del carcere preventivo (che sembra addirittura essere un’esigenza della difesa piuttosto che del magistrato inquirente) non è stata più precisa neppure con le proprie osservazioni all’istanza presentate in data 15 gennaio 2007, nelle quali è del tutto silente a questo proposito limitandosi ad affermare che “accertamenti sono allo stato attuale ancora necessari e financo nell’interesse dell’accusato, certamente nelle misura in cui verranno richiesti dalla difesa”;
in un simile contesto giuridico e fattuale, è evidente che l’inchiesta appare ormai conclusa per il PP, mentre che la difesa non ha ancora saputo/potuto avanzare delle richieste di complementi istruttori che in effetti non sono neppure sufficientemente specificate, al di là della possibilità di formulare delle domande alla vittima, le cui dichiarazioni sono però note da tempo alle parti (in versione integrale DVD dal 15 novembre 2006, AI 106, e in trascrizione integrale addirittura dal 20 ottobre 2006, data in cui sono state contestate a verbale le dichiarazioni della vittima all’accusato in presenza del proprio patrocinatore, AI 85, p. 2);
la sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, stante le scarne, per non dire inesistenti indicazioni dei mezzi di prova eventualmente ancora da assumere, non può essere analizzata da questo giudice con un minimo di cognizione di causa;
per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino __________ residente in __________, e si trova in __________ unicamente perché invitato dalla madre e, a suo dire, avrebbe accettato di venire in __________ poiché la madre gli aveva riferito di avergli trovato un lavoro e una casa, ma anche perché sicuro dell’inesistenza di prove a suo carico come avrebbe raccontato alla perita psichiatrica: “Riferisce di aver inizialmente negato tutto, affermando che siccome non l’ha mai penetrata con il pene né “stuprata”, era convinto che non ci fossero prove a suo carico e che pertanto, giunto in __________ la polizia lo avrebbe semplicemente interrogato e rilasciato (in __________ non succede se non hanno prove non ti arrestano). Sulla certezza che non vi erano prove, non temeva in alcun modo l’interrogatorio della polizia (era già a conoscenza che la polizia avrebbe potuto interrogarlo). Nel secondo verbale avrebbe negato tutto, perché non avrebbe mai pensato che lo potessero tenere in carcere senza prove: pensava che se negava tutto, poteva essere subito rilasciato visto che era sicuro che non vi erano prove” (perizia, AI 116, p. 57). A torto, quindi, la difesa esclude il pericolo di fuga sulla base del fatto che l’accusato sarebbe venuto in __________ spontaneamente, pur sapendo che vi erano accertamenti in corso, quando in effetti egli sarebbe venuto nel nostro paese sorretto dalla convinzione che non vi fossero prove a suo carico e che quindi gli eventuali accertamenti nei suoi confronti si sarebbero limitati ad un interrogatorio. La situazione si presenta ora per l’accusato sotto una luce diversa sapendo __________ che gli inquirenti hanno, anche ma non solo grazie alle sue ammissioni, di che procedere nei suoi confronti.
Egli è senza permessi per risiedere in __________, e anche il rapporto con la madre che, chiamandolo in __________ con la scusa del lavoro, gli avrebbe teso un tranello, sembra allo stato attuale delle cose compromesso, anche a dipendenza di quanto successo in danno della sorellina.
Egli è confrontato con imputazioni di sicura gravità, ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuta violenza carnale e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.
Il rischio di fuga appare quindi concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive, quali il deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più l’accusato ormai alcuna residenza effettiva in __________, non potendo per ovvi motivi risiedere presso la madre e la sorella, e neppure il denaro per procurarsela (Inc. GIAR 359.2006.2, concessione del gratuito patrocinio). Il pericolo che __________, se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile è avvalorato dal fatto che visti i reati di cui è accusato e la reiterazione del suo agire egli corre il rischio, in caso di condanna, di una pena detentiva di una certa durata: potrebbe quindi preferire rendersi latitante piuttosto che affrontare il processo con le conseguenze che potrebbero derivarne;
per quanto riguarda il periodo di proroga richiesto si osserva che, malgrado la mancata precisazione degli atti istruttori eventualmente proposti dalla difesa renda difficile una valutazione sorretta da elementi concreti, la difesa non si oppone alla proroga del carcere preventivo nei termini richiesti dal PP (arrivando ad affermare che ulteriori accertamenti sarebbero, oltre che necessari, nell’interesse dell’accusato) e che il carcere preventivo sinora sofferto, e quello ancora da soffrire con la proroga richiesta, sino al processo, ritenuta l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli potrebbe venir inflitta in caso di condanna, appare ancora rispettoso del principio di proporzionalità;
va comunque ricordato alle parti che non è necessario attendere che il lungo termine per il deposito degli atti trascorra integralmente prima di (iniziare a) proporre o esperire eventuali complementi d’inchiesta, considerato il relativamente esiguo numero di atti istruttori nell’incarto (in gran parte già noti ed in possesso delle parti) e la tipologia di complementi istruttori ventilata dalla difesa (eventuale nuovo interrogatorio della vittima e di testi): ricordato l’impegno del magistrato inquirente (il quale sinora ha proceduto ancora con la dovuta celerità) a terminare precedentemente l’istruzione formale se e qualora non venissero presentate dalla difesa e dalla parte civile richieste di complementi istruttori entro il 15 febbraio 2007, con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva – anche attraverso il richiamo dei principi di proporzionalità e di celerità da parte del PP nella non concessione alle parti di proroghe di termini troppo dilatate nel tempo e ingiustificate –, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato e pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi e mezzo, cioè sino al 16 aprile 2007 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187 cifra 1, 189 cpv. 1, 190 cpv. 1 e 1919 CP, 19a cifra 1 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 2 (due) mesi e mezzo e verrà a scadere il 16 aprile 2007 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà