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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.09.2006 INC.2006.35501

7. September 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,762 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Mancata comunicazione/citazione ad interrogatorio di testi e mancata notifica di ordine di blocco a RF

Volltext

Incarto n. INC.2006.35501

Lugano 7 settembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 27 luglio 2006 da

__________(rappresentato dall’avv. __________)  

contro

omissioni del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (mancata comunicazione/citazione ad interrogatorio di testi e mancata notifica di ordine di blocco a __________) nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP __________;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (8 agosto 2006) e della parte civile __________ (3/4 agosto 2006);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

Il 19 ottobre 2004, a seguito della denuncia di due privati, il Ministero pubblico ha aperto un incarto penale nei confronti di __________ (AI 1 e mappetta rosa inc. MP __________).

Il 15 luglio 2005, in sede di verbale, nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per l'ipotesi di reato di cui all'art. 165 cifra 1 CP (AI 15, pag. 7). Il 20 luglio 2006, sempre in sede di verbale (AI 81), l'accusa è stata estesa all'ipotesi di reato di cui all'art. 138 cifra 1 CP; contro quest'ultima decisone è pendente ricorso alla CRP (AI 88).

2.

Il 26 maggio 2006, il magistrato inquirente ha spiccato tre citazioni, nei confronti di altrettanti testi, a comparire il giorno 3 giugno 2006 per essere sentiti nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP __________ (AI 58, 59, 60).

Il 6 giugno 2006 (AI 65), il magistrato inquirente ha ordinato il blocco a __________ della "quota di comproprietà di ½ della particella __________ di __________ di proprietà dell'accusato".

3.

Adducendo di essere venuto a conoscenza delle avvenute audizioni di testi e del blocco a __ solo nel corso dell'interrogatorio del 20 luglio 2006, __________ chiede (con il reclamo oggetto della presente) che i verbali dei tre testi siano "espunti dagli atti", previa accertamento della violazione del diritto al contraddittorio e della disparità di trattamento consistenti nella mancata notifica e citazione dell'accusato all'audizione dei testi, e che venga ordinata una nuova audizione conforme all'art. 62 cpv. 1 CPP (Reclamo, n. 3 e 4 del petitum).

Chiede, inoltre che venga accertata, quale violazione procedurale, la mancata notifica del blocco a __________ (Reclamo, n. 5 del petitum).

A giudizio del reclamante la mancata notifica alla difesa dell'audizione dei testi costituisce grave omissione che intacca i diritti della difesa: parità delle armi, diritto di porre domande ai testi, contraddittorio e dei chiari disposti degli artt. 57, 60 cpv. 1, nonché 62 CPP. Inoltre, sempre secondo il reclamante, tale modo di agire gli ha pure impedito di far valere eventuali rimedi giuridici contro la volontà del magistrato inquirente di procedere alle audizioni in sua assenza, ancorché non vi fossero validi motivi per procedere in tal senso.

Quanto al blocco a __________, dopo aver richiamato un (suo) impegno a non disporre del fondo senza previamente contattare il Ministero pubblico, il reclamante sostiene che la mancata notifica (a lui) costituisce anch'essa grave violazione dei diritti della difesa che impone annullamento della decisione (richiesta, peraltro, non ripresa nel petitum, come si è detto sopra).

Preliminarmente, il reclamante aveva chiesto a questo ufficio di concedere effetto sospensivo al reclamo. La richiesta è stata evasa con ordinanza del 28 luglio 2006 (doc. 4, inc. GIAR 355.2006.6).

4.

Con osservazioni del 8 agosto 2006, il magistrato inquirente ritiene il reclamo infondato, quando non irricevibile.

Per quanto concerne il blocco a __________, il magistrato inquirente afferma di avervi proceduto allorquando avuto conoscenza del fatto che l'accusato ha instaurato trattative di vendita "in barba all'impegno assunto". La notifica all'accusato, sempre a dire del Procuratore pubblico, non è condizione di validità dell'ordine ex art. 161 CPP e non è prevista neppure ai sensi degli artt. 6 e 7 CPP che si riferiscono a sentenze e decreti "contro i quali è dato rimedio di legge"; inoltre, il termine di impugnazione ex art. 280 CPP decorre dal momento in cui la "persona direttamente toccata . . . ha ricevuto copia del provvedimento".

Per quanto concerne i verbali dei testi, il magistrato inquirente precisa che allorquando ha spiccato le relative citazioni ne era già stata spiccata una anche nei confronti dell'accusato per lo stesso giorno e la stessa ora. Questo, sempre secondo il Procuratore pubblico, perché i testi avrebbero dovuto essere interrogati in contraddittorio con l'accusato evitando che egli potesse contattarli per eventualmente influenzarli. Le cose sono poi andate diversamente perché la difesa ha chiesto il rinvio dell'audizione, per assenza del difensore, ed il magistrato inquirente avrebbe deciso di procedere comunque all'audizione dei testi per rispettare il principio di celerità e ritenuto l'art. 57 cpv. 2 CPP.

Dopo aver affermato di non comprendere per quale motivo l'accusato abbia ritenuto di presentare reclamo invece di chiedere nuova audizione dei testi, rispettivamente di contestarne le dichiarazioni, il magistrato inquirente comunica che nuova audizione degli stessi (in contraddittorio) è prevista per 5 settembre 2006.

Il magistrato inquirente, ai fini della tempestività del reclamo contro il blocco, solleva pure dubbi sul momento in cui l'accusato ne avrebbe avuto conoscenza; a suo dire è verosimile che la Banca che ha portato a conoscenza del Ministero pubblico le trattative di vendita, potrebbe aver informato l'accusato del blocco prima dell'audizione del 20 luglio 2006.

5.

La parte civile __________ si rimette al giudizio di questo giudice, segnalando che neppure lei ha avuto conoscenza degli interrogatori.

6.

L'accusato è certamente legittimato al reclamo contro (pretese) omissioni del magistrato inquirente (ritenute lesive dei diritti della difesa).

Quanto alla tempestività, trattandosi di "omissioni" legate ad atti che hanno già esplicato effetto, quindi più assimilabili a decisioni negative, appare eccessivo considerare tempestivo il reclamo "fintanto che perdura l'omissione" (art. 281 cpv. 1) e più conforme allo scopo della norma il termine di 10 giorni dalla conoscenza della violazione procedurale contestata. L'accusato afferma di averne avuto conoscenza in occasione del verbale 20 luglio 2006.

Tale affermazione è verosimile e neppure contestata dal magistrato inquirente per quanto concerne i verbali dei testi (e relative citazioni). Quanto al blocco, essendo notorio che l'__________ non procede a comunicazione all'interessato (contrariamente a quanto accade, di regola, per esempio con i sequestri bancari) vale, di principio, la stessa constatazione.

Alla richiesta di questo ufficio di chiarire se vi sia stata conoscenza tramite __________ (doc. 7, inc. GIAR 355.2006.1), l'accusato non ha ritenuto di dover rispondere, fino ad oggi; visto che il reclamo è comunque almeno parzialmente tempestivo e visto quanto si dirà nel seguito della presente sulla questione della notifica del blocco a __________, non è necessario indagare oltre per chiarire tale questione.

7.

In generale, accusato e difensore "…partecipano a tutti gli atti procedurali" (art. 57 cpv. 1 CPP), ritenuto, tuttavia, che tale facoltà/diritto di partecipazione "…non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione …" (art. 57 cpv. 2 CPP).

Per quanto concerne l'interrogatorio dei testi (così come quelli di eventuali coaccusati), il difensore è ammesso a partecipare "salvo contrarie esigenze d'inchiesta" (art. 62 cpv. 1) e "riservato il diritto al contraddittorio" (art. 62 cpv. 2 CPP).

Questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:

"3.

a)

L'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).

Questi diritti possono anche essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).

Il diritto di partecipare all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un "processo equo", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF; DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34)."

(GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1)

E per quanto concerne più specificamente la presenza del difensore all'audizione di terzi:

"3.2

La vigente nostra procedura penale si è inserita nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale intesa ad ampliare le garanzie all'accusato nella partecipazione al procedimento sin dall'istruzione formale con abbandono del segreto dell'inchiesta, ferma restando la possibilità di ridurre i diritti della difesa solo in presenza di pericolo di collusione (Gérard Piquerez, loc. cit., pag. 634, n. 2901). Appunto, e come si vedrà in punto all'accesso agli atti (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP: v. sotto sub 4.2), la presenza del difensore all'interrogatorio di altri accusati e di testimoni può essere esclusa a ragione di "contrarie esigenze di inchiesta" (art. 62 cpv. 2 CPP), non semplicemente astratte o ipotetiche, ma bensì concrete e preminenti (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, pag. 110 n. 8 e pag. 152 n. 3).

Il principale motivo che legittima questa eccezione di legge è ovviamente il pericolo di collusione, inteso ad evitare che l'accusato venga preventivamente a conoscenza di elementi fattuali (anche solo con previa conoscenza di verbali: decisione 21 ottobre 1994 in re M.R., GIAR 575.94.2), così da consentirgli manovre tali da inquinare una corretta assunzione delle prove. I diritti della difesa rimangono in ogni caso salvaguardati da successiva conoscenza delle prove ed in particolare dei verbali di interrogatorio, con possibilità di chiedere complementi e confronti."

(GIAR 31 agosto 2000, 377.2000.6)

Ritenuto che può essere considerato quale preminente interesse pubblico, anche il fatto che l'accusato "non venga a conoscenza del tenore delle dichiarazioni di un teste prima che il magistrato inquirente abbia potuto prospettargliele direttamente", con la conseguenza che al difensore che partecipa "all'audizione di correo o teste deve poter essere efficacemente impedito di riferirne al proprio assistito" (L. Marazzi, Il GIAR, l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 33).

Ovviamente, per non svuotare di significato le norme sui diritti della difesa (vedi citazione da GIAR 380.2004.1), l'applicazione delle eccezioni/limitazioni non può avvenire sistematicamente e/o schematicamente, bensì motivando la decisone sulla base della specificità di ogni singola situazione.

8.

a)

Nel caso in esame, emerge dagli atti che l'accusato è stato citato a comparire per il giorno 3 luglio 2006 alle ore 9.30 con ordinanza del 24 maggio 2006 (AI 57), mentre che i testi sono stati citati a comparire per lo stesso giorno, rispettivamente alle ore 9.30, 10.00, 10.30, con citazioni del 26 maggio 2006 (AI 58, 59, 60).

La citazione dell'accusato è stata trasmessa in copia (per conoscenza) ai rappresentanti delle parti, mentre che quelle dei testi risultano essere state trasmesse alle sole persone citate.

Le affermazioni del magistrato inquirente secondo cui l'intento iniziale era quello di sentire i testi in contraddittorio con l'accusato, evitando che quest'ultimo (non detenuto) potesse prendere contatto preventivamente con i testi, trova conferma negli atti.

b)

Sempre dagli atti emerge che il confronto non é poi avvenuto, ed i testi sono stati sentiti in assenza della difesa, a seguito del fatto che accusato e difensore hanno chiesto il rinvio dell'interrogatorio (AI 61), prima rifiutato e poi concesso dal magistrato inquirente (AI 62, 63, 67 e, per finire, 76 e 77) e che quest'ultimo, nel contempo, ha ritenuto di mantenere l'interrogatorio dei testi (Ai 70,71, 72). Successivamente, il magistrato inquirente ha disposto nuovo interrogatorio di due dei testi sentiti il 3 luglio, al fine di garantire il diritto al contraddittorio con l'accusato (AI 94, 95).

c)

Quanto sopra evidenzia da un lato che le citazioni non sono state spiccate con l'intento di aggirare ed impedire l'esercizio del diritto della difesa di partecipare all'assunzione di prove, senza motivare la limitazione, dall'altro che il diritto al contraddittorio è comunque stato garantito dalle nuove citazioni.

Ancorché ci si possa chiedere se, a due anni dall'avvio dell'inchiesta, l'invocato principio di celerità si opponesse effettivamente allo spostamento di qualche giorno (l'assenza de legale era annunciata sino al 5 luglio 2006) degli interrogatori inizialmente previsti a confronto, rispettivamente se la comunicazione del fatto che il 3 luglio 2006 era prevista l'assunzione di altre prove non procrastinabili (senza necessariamente identificarle) non poteva essere almeno segnalata e motivata nello scritto di cui all'AI 62 (per totale rispetto della buona fede processuale nonché della corretta valutazione dell'opportunità di una presenza - cfr., per analogia, L. Marazzi, op. cit., pag. 30 ss.), a giudizio di questo giudice, le modalità mediante le quali si è giunti all’audizione dei testi senza la presenza della difesa non appaiono lesive dei diritti della difesa (non trattandosi, in particolare, di presenza obbligatoria: artt. 57ss. e 57 cpv. 2 CPP) al punto da giustificare l'annullamento dei verbali.

d)

Non impone conclusione diversa la constatazione del fatto che una parte civile era presente agli interrogatori dei testi. Da un lato, la limitazione della partecipazione di una parte ad un atto procedurale non comporta automatica limitazione anche delle altre parti (art. 57 cpv. 2 CPP), dall'altro per l'interrogatorio dei testi non vi è norma analoga a quella di cui all'art. 80 cpv. 1 CPP.

Quanto sopra è detto non senza qualche perplessità per ciò che concerne il caso specifico, visto che nessuna delle due parti civili risulta aver ricevuto comunicazione della citazione dei testi (cfr. Osservazioni PC __________), entrambe hanno ricevuto comunicazione del rinvio della citazione dell'accusato (AI 67), ciò nonostante quella rappresentata dall'avv. __________ era presente (e non si comprende come, solo lei, abbia avuto conoscenza degli interrogatori previsti per il 3 luglio 2006).

9.

Per quanto concerne l'omissione di notifica all'accusato del blocco a __________, va subito detto che tale notifica, di principio, non è condizione di validità formale dell'ordine, come non lo è nel caso di altro tipo di sequestro (artt. 161 ss., 161 cpv. 7, 113 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1495 ss., 1504, 1505).

Ciò non significa, tuttavia, che l'ordine di blocco, rispettivamente di sequestro, non debba essere "notificato" anche all'accusato, sia in applicazione dell'art. 57 ss., 58 e 60 CPP, sia per permettere il controllo della legalità della decisione (artt. 66, 280 e 284 CPP). Non va dimenticato che esiste specifica disposizione che permette di proibire al sequestratario di render noto il sequestro al proprietario o possessore solo per importanti ragioni d'inchiesta e non come regola (art. 167 cpv. 7 CPP; N. Salvioni CPP annotato, pag. 275); tale disposizione evidenzia (se non sottolinea) che comunicazione, di regola, deve essere data.

La mancata o tardiva notifica non ha, quindi, per effetto di rendere l'ordine nullo o annullabile, ma più semplicemente di riportare il termine per l'eventuale reclamo al momento della effettiva notifica o completa e compiuta conoscenza (altro motivo per non ritardare senza valida ragione la notifica all'accusato, ritenute che il trascorrere del tempo può amplificare le possibili conseguenze di un eventuale annullamento della decisione di sequestro o blocco a __________).

10.

In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra espresso, pur con qualche perplessità sulla trasparenza della seconda parte della procedura che ha portato all'audizione dei testi in assenza della difesa (ed in presenza di una sola parte civile), non emergono elementi tali da giustificare una decisione di annullamento (o di constatazione di nullità) ed estromissione dagli atti dei verbali dei testi sentiti il 3 luglio 2006, per violazione del contraddittorio e/o disparità di trattamento. E neppure per l'annullamento del blocco a __________, per violazione dei diritti della difesa (richiesta peraltro non ripresa in sede di petitum).

Quanto alla notifica del menzionato blocco a __________, il magistrato inquirente è invitato a procedervi, ritenuto che a questo punto le eventuali esigenze ex art. 161 cpv. 7 CPP sono superate dai fatti.

11.

Viste le particolarità del caso e l'esito della presente decisione tasse e spese vengono poste a carico del reclamante solo nella misura di ½, l'altro mezzo rimane a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Ritenuto che il ricorso, in qualche modo, concerne anche una questione relativa al sequestro di beni, non si può escludere a priori il ricorso alla CRP (che è e resta comunque libera di determinare la propria competenza).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 165, 138, 59 CP, 6, 7, 57 ss. 58, 60, 61, 66, 161, 280, 284 CPP;

decide

1.     Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi (cons. 10 in particolare).

2.     La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.-, e le spese di FRS 150.-, sono per un mezzo a carico dello Stato del Cantone Ticino e per l'altro mezzo a carico del reclamante __________. Non si assegnano ripetibili.

3.     Per la parte della decisione concernente il blocco a __________ è richiamata la facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello ex art. 284 cpv. 1 lett. a.

4.     Intimazione:

                                                                           giudice Edy Meli

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