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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.08.2006 INC.2006.34204

21. August 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,330 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Prove

Volltext

Incarto n. INC.2006.34204

Lugano 21 agosto 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 26/27 luglio 2006 da

__________  

contro

i decreti di nomina di perito dei __________ e __________, emanati dal Procuratore pubblico Marco Villa il 25 luglio 2006, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (8 agosto 2006) e della parte civile __________ (7/8 agosto 2006);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   __________ è oggetto di un procedimento penale per incendio intenzionale, in relazione a fatti avvenuti il __________ a __________ a danno delle vetture della sua ex moglie e dell'attuale compagno di quest'ultima (doc. 1, inc. GIAR 342.2006.1); l'accusa comprende anche l'ipotesi di infrazione alla LFStup.;

-   il 17 luglio 2006, __________ è stato arrestato e l'arresto confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di recidiva (doc. 5, inc. GIAR 342.2006.1);

-   con decreti del 25 luglio 2006 (AI 36 e 37), il magistrato inquirente ha nominato il __________ quale perito ai fini di una perizia psichiatrica sull'accusato ed il __________ ai fini dell'espletazione di esami psicometrici (ausiliari alla perizia psichiatrica);

-   il decreto relativo alla perizia psichiatrica fissa, per la consegna del referto, un termine che scade il 27 ottobre 2006;

-   con il reclamo 26 luglio 2006 (doc. 1, inc. GIAR 342.2006.4), __________ non contesta la decisione di effettuare una perizia, tantomeno la scelta del perito; ad essere contestato è il termine assegnato per la consegna del referto peritale, termine di cui chiede la riduzione a 30 giorni;

-   a motivazione della richiesta di riduzione del termine, l'accusato adduce il fatto che il magistrato inquirente "non prenderà in considerazione nessuna scarcerazione" prima della consegna del referto; quindi, e secondo l'accusato, visto che da tale referto dipende la scarcerazione, il termine di completazione/consegna deve essere ridotto a 30 giorni;

-   la parte civile (doc. 4, inc. GIAR 342.2006.4) chiede che il reclamo venga respinto in quanto lo studio della situazione, visti i trascorsi dell'accusato, non può avvenire in lasso di tempo breve;

-   il magistrato inquirente (doc. 5, inc. GIAR 342.2006.4), dopo aver riassunto brevemente i fatti e le motivazioni alla base della decisione di ordinare la perizia (questione, come detto, non messa in discussione dal reclamante), afferma che non può essere la difesa a fissare il termine per la consegna del referto peritale: spetta al perito stesso indicare il tempo che gli è necessario; si tratterebbe di un diritto/dovere del perito connesso al suo obbligo di agire conoscenza e coscienza, a maggior ragione allorquando deve rispondere anche a questioni inerenti la messa in pericolo della sicurezza pubblica o privata, rispettivamente il rischio di recidiva;

-   nel contempo, lo stesso magistrato inquirente informa di aver richiesto al perito (con scritto dell'8 agosto 2006) di comunque concludere i lavori peritali nel più breve tempo possibile (compatibilmente con le esigenze di un lavoro ineccepibile), invitandolo, inoltre, a trattare in primo luogo l'aspetto della pericolosità sociale;

-   il reclamo, tempestivamente presentato dall'accusato, è ricevibile in ordine;

-   il CPPTI (come i codici di procedura di alcuni altri cantoni e il progetto di CPPS) prevede che il magistrato che ordina l'erezione di una perizia fissi un termine per la consegna del relativo referto; nulla è detto sulla durata di tale termine, ma si può (si deve) ritenere che per la determinazione della stessa occorra far riferimento a concetti quali la congruità, la brevità possibile, insomma ai concetti generali di proporzionalità e celerità (cfr. artt. 146 cpv. 2 CPP, 118 cpv. 2 lett. d. progettoCPPS, art. 238 CPPVaudoise; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 667);

-   se questioni relative alla gravità del reato, l'importanza dell'accertamento richiesto, il rischio di deterioramento dei mezzi di prova o elementi di fatto da sottoporre a perizia, così come l'eventuale presenza di una misura cautelare limitativa di diritti costituzionali, sono certamente rilevanti, non si può certo prescindere dai tempi tecnici necessari per l'espletamento dell'attività peritale nel campo relativo campo specialistico;

-   nel caso in esame, va rilevato che il reclamante non indica i motivi (concreti e relativi all'attività peritale) per i quali il termine assegnato sarebbe eccessivo (quindi sproporzionato, o lesivo del principio di celerità), rispettivamente in base a quali elementi egli ritenga che il lavoro del perito possa (e debba) essere completamente e correttamente svolto in trenta giorni; di fatto, si limita ad indicare che l'accusato è detenuto e sarebbe "iniquo prolungare la detenzione per motivi di perizia" (Reclamo, punto 2);

-   tale motivazione è perlomeno insufficiente; non esistono termini prestabiliti per l'esecuzione dei lavori peritali (neppure per "categorie" di accertamento) e la determinazione/valutazione di congruità di quello di volta in volta assegnato dipende, come detto, dalla specificità del caso e del lavoro peritale richiesto, questioni sulle quali il reclamo è silente;

-   a giudizio di questo giudice, da un lato né lo stato di detenzione, né la (ipotizzabile) durata della stessa permettono, da soli, di esprimersi seriamente e con cognizione di causa sui tempi tecnici necessari per l'espletamento del lavoro peritale, dall'altro lo stato di detenzione preesistente all'ordinanza di perizia e alla consegna del referto, deve comunque fondarsi sugli elementi menzionati all'art. 95 CPP (questione di diritto di competenza non del perito, bensì del magistrato, - GIAR 18 gennaio 2002, 23.2001.14; N. Schmid, op. cit., n. 660 ss., 662; R.Hauser/E.Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Auflage, § 64, n. 1 ss., n. 17; G. Piquerez, procédure pénale suisse, 2000, n. 2206, 2224) che devono essere dati e presenti per tutta la durata della detenzione e, quindi, anche prima della presentazione del referto peritale;

-   di conseguenza (e senza misconoscere il valore probatorio della perizia giudiziaria, il fatto che pur nella sua indipendenza il magistrato possa scostarsi dalle conclusioni peritali solo in modo motivato - DTF 118 Ia 144 - e che in materia psichiatrica fatto e diritto tendano ad intrecciarsi più che in altri campi - G. Piquerez, op. cit., n. 2224 - e che, nel caso specifico, le determinazioni di fatto del perito e relative conclusioni sul quesito inerente la pericolosità sociale possano risultare determinanti per una eventuale scarcerazione), la determinazione (nel caso in esame richiesta a priori) della congruità del termine assegnato non può essere valutata né determinata unicamente sulla base dello stato di (attuale) carcerazione;

-   la questione della proporzionalità della carcerazione e l'eventuale violazione del principio di celerità in relazione alla durata dei lavori peritali sono questioni da analizzare, se del caso, nell'ambito della verifica giudiziaria della detenzione (DTF 128 I 149);

-   il termine di cui all'art. 147 CPP (specifico alla perizia psichiatrica) non può servire per la determinazione a priori del tempo necessario per rassegnare un rapporto peritale (ancorché pensabile che non sia stato fissato in modo totalmente indipendente da tali necessità); il termine, infatti, non concerne il tempo necessario per l'espletamento di una perizia, bensì il termine massimo ammissibile di un ricovero (privazione della libertà) a scopo di perizia; quindi, anche questa indicazione non offre particolare ausilio per la determinazione a priori del termine per rassegnare il referto peritale;

-   non da ultimo, e sempre per quanto concerne il caso concreto, va pure rilevato che il magistrato inquirente ha invitato il perito a procedere comunque celermente (quindi se possibile anche anticipando il termine assegnato) ed a trattare in primo luogo l'aspetto della pericolosità sociale che potrebbe rivelarsi determinante per la detenzione;

-   da tutto quanto esposto si deve concludere che il reclamo contro il termine fissato al perito per rassegnare il suo referto, è carente nella motivazione e comunque da respingere;

-   tasse e spese seguono la soccombenza; non si assegnano ripetibili vista la brevità delle osservazioni presentate.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare artt. 221 CP, 142 ss., 146, 147, 280 ss., 284 e contrario CPP,

decide

1.   Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.   La tassa di giustizia di FRS 400.- e le spese di FRS 100.-, sono a carico del reclamante.

3.   La presente decisone è definitiva.

4.      Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti):

                                                                                 giudice Edy Meli

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