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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.08.2006 INC.2006.27204

10. August 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,217 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2006.27204

Lugano 4 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/7 agosto 2006 da

__________, attualmente in detenzione al __________ (patr. dalla lic. iur. __________)  

trasmessa per competenza a questo giudice dal Procuratore pubblico (e pervenuta il 7 agosto 2006) in quanto presentata dopo l'emanazione dell'atto di accusa n. __________, quindi ex art. 108 cpv. 3 CPP;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (4 agosto 2006) e della Presidente delle Assise Correzionali (8 agosto 2006) e le controsservazioni della difesa (9 agosto 2006);

visto l'incarto ACC __________ (TPC __________);

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-          __________ é stato arrestato la notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di reato (furto) e nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;

l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo ritenuta l'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell'inchiesta e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove (doc. 5, inc. GIAR 272.2006.1);

-          __________ aveva già chiesto in data 21/26 giugno 2006 di essere posto in libertà provvisoria, istanza respinta da questo giudice con decisione 28 giugno 2006 (inc. GIAR 272.2006.3, doc. 5), ritenendo l'esistenza di ulteriori bisogni necessità istruttorie accompagnate da pericolo di collusione e concreto pericolo di recidiva;

al termine del verbale PP 28 luglio 2006, __________, preso atto dell'imminente emissione di un atto d'accusa con deferimento alla Corte delle assise correzionali, ha dichiarato di non avere complementi istruttori da richiedere e di rinunciare formalmente al deposito degli atti;

il 2 agosto 2006 è stato emanato il rinvio a giudizio; l'atto d'accusa è stato consegnato alla Cancelleria del TPC il giorno seguente, che lo stesso giorno ha provveduto all'intimazione alle parti;

con l'istanza qui in discussione (datata 3 agosto 2006 ed erroneamente presentata al Procuratore pubblico, da questi ricevuta il giorno successivo e subito trasmessa per competenza a questo ufficio con invio raccomandato pervenuto il 7 agosto 2006), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria; dopo aver evidenziato l'assenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, evidenzia che neppure sarebbero dati elementi per ritenere l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva, ritenuto che l'istante non è mai stato condannato precedentemente e che, comunque, dopo le iniziali due settimane, ha avuto un atteggiamento collaborativo a conferma dell'effetto deterrente della carcerazione sin qui subita, ha accettato di intraprendere un periodo di osservazione presso la __________ ed in seguito una formazione professionale, che dallo scritto 24 luglio 2006 del tutore emerge che all'istante è stata trovata un'occupazione presso la __________ remunerata, venendo quindi meno a mancare uno dei motivi per cui ha commesso i furti, cioè la mancanza di denaro, ricordato inoltre che il collocamento presso una struttura aveva già dato buoni frutti in passato (__________); il mantenimento della detenzione preventiva sarebbe quindi contrario al principio di proporzionalità, nonché violerebbe gli interessi privati dell'istante che sta per diventare padre; pur contestando l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva, la difesa propone, se del caso, l'adozione di misure sostitutive, quali l'obbligo di presentarsi regolarmente ad un'autorità, "nel caso che ci concerne potrebbe essere l'obbligo di seguire questo periodo di osservazione presso la __________ ";

il Procuratore pubblico si è opposto alla concessione della libertà provvisoria, ostandovi un concreto pericolo di recidiva, documentato sia dagli antecedenti conglobati nell'atto di accusa, sia nell'assenza di seria, documentata e praticabile presa a carico dell'accusato, per ora soltanto in fase di contatti preliminari per il tramite del tutore;

la Presidente della Corte delle assise correzionali, rilevato che con fax 8 agosto 2006 il Ministero pubblico ha comunicato al TPC che la sera del 6 agosto 2006 __________ ha dovuto essere trasferito dal __________ all'__________ e di qui alla __________ di __________ e vista anche la sua storia (passata e recente) personale, ha ritenuto "un rilascio in libertà provvisoria ci sembra invero indicato";

la difesa, preso atto delle osservazioni del Procuratore pubblico e di quelle del Presidente delle assise, si è riconfermata nella primitiva istanza, trasmettendo nel contempo copia del fax 9 agosto 2006 del tutore di __________ relativo alla presa a carico delle indennità giornaliere da parte dell'AI e dell'e-mail 9 agosto 2006 di __________ al tutore, documentazione che, a dire della difesa, dimostrerebbe che "la formazione presso la __________ non è più soltanto un progetto in fase preliminare";

giusta l'art. 108 cpv. 3 CPP, dopo l’emanazione dell’atto d’accusa l’istanza deve essere diretta al GIAR; correttamente il Procuratore pubblico ha immediatamente trasmesso l’istanza del 3/4 agosto 2006 a questo ufficio;

ricordato che dopo l'emanazione dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108 CPP) si verificherà se ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità);

i principi applicabili in materia di arresto/detenzione preventiva, seppur noti alle parti, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6 ottobre 2005, 362.2005.3)

nel caso in esame, oltre che non contestati, i gravi indizi di colpevolezza sono dati, come emerge dall'atto di accusa e dalle dichiarazioni/ammissioni dell'accusato stesso (cfr. da ultimo verbale PP 28.07.2006), nonché dalle circostanze dell'arresto (flagranza; cfr, rapporto di arresto giugno 2006), inoltre lo stesso atto d'accusa può essere utilizzato quale accertamento di indizi di reato, in assenza di elementi contrari (DTF 19.06.1997 in re V, 1P.306/1997);

pericolo di fuga ed ulteriori necessità istruttorie non sono avanzate/segnalate dal Procuratore pubblico, quindi è superflua un'analisi in sede di presente giudizio;

sono invece dati concreti elementi a favore della presenza di un pericolo di recidiva, in proposito giova ribadire le considerazioni espresse da questo giudice nella decisione 28 giugno 2006, con la quale era stata respinta precedente istanza di libertà provvisoria:

"

9.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca, evidenziando che, oltre ai fatti oggetto del presente procedimento, contro __________ sono ancora pendenti tre procedimenti, due per reati contro il patrimonio per fatti dell'ottobre 2005 e del gennaio 2006 ed uno per titolo di violenza contro funzionari e danneggiamento per fatti dell'aprile 2006.

Se è vero che __________ è alla sua prima carcerazione e che ha alle spalle un passato tormentato, è altrettanto vero che gli istruttori sino ad ora esperiti hanno permesso di accertare il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con scasso e senza scasso, commessi nel periodo estate 2005 fino al momento dell'arresto in flagranza del 6 giugno 2006, reati peraltro ammessi. Si tratta di un'attività delinquenziale intensa, di furti non certo "di poca importanza" (cfr. consid. 8) e neppure qualificabili come "bravate", come invece sostiene la difesa.

Inoltre l'accusato nel corso del verb. Pol. 14.06.2006 ha - tra l'altro - affermato "Il motivo per cui commetto furti è poiché ho bisogno di denaro e di trovare il posto di lavoro fisso. Il mio tutore non mi aiuta per nulla e pertanto mi arrangio così". Se messo in libertà provvisoria l'accusato si troverebbe quindi nuovamente confrontato con l'assenza di una concreta ipotesi di lavoro e senza possibilità di entrate finanziarie legali, ad eccezione della somma versatagli dall'assistenza, e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che egli ritorni a commettere furti.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), peraltro la stessa difesa condivide le considerazioni espresse dal Procuratore pubblico circa il "preoccupante l'aspetto della reiterazione, considerata la sua giovane età ed il fatto che, nonostante l'apertura di altri procedimenti penali , abbia continuato a commettere atti criminosi" (cfr. preavviso p. 2).

Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)".

in proposito non vanno inoltre trascurati i trascorsi comportamentali di __________ ed i problemi anche di ordine psichiatrico che ne hanno determinato anche lunghi ricoveri sia in strutture educative, sia in Clinica psichiatrica: in proposito si rimanda alle dichiarazioni rese da __________ nel corso del verb PP 28.07.2006 p. 10, alla bibliografia prodotta dalla difesa, da cui risulta che anche dopo il collocamento presso la __________ (fino al giugno 2004), egli ha avuto problemi comportamentali di non poco conto (nel novembre 2004 è stato escluso dalla scuola apprendisti di __________, nel gennaio 2005 sono stati segnalati grossi problemi sul posto di lavoro e nell'aprile 2005 hanno comportato la rescissione del contratto da parte del datore di lavoro, nel giugno 2005 violenta lite con i signori __________, fino al 2002 genitori affidatari, che ha reso necessario l'intervento della polizia), nonché, da ultimo, al rapporto del personale di custodia del PCT in relazione ai fatti avvenuti la sera del 6 agosto e a seguito dei quali __________ è stato trasferito dal __________, all'__________ ed in seguito all'__________, dove è rimasto fino al 9 agosto 2006 ("mentre eseguo il giro interno …mi comunicano che il det. __________ che si trova in cella ha dei problemi. Dopo aver aperto la cella vedo il __________ sul letto che respira affannosamente. Chiamo l'agente __________ e gli dico di rimanere a controllare il detenuto. Un attimo dopo il detenuto dava in escandescenze distruggendo tutto quello che riusciva. Interveniamo con i colleghi __________ ");

la situazione personale e psicologica di __________, caratterizzata da una perdurante instabilità emotiva, come peraltro ulteriormente corroborato dai fatti del 6 agosto 2006, richiede quindi una seria, praticabile e documentata sua presa a carico, non soltanto sul piano professionale, ma anche su quello personale, tale anche da ridurre al minimo il rischio di recidiva sul piano penale;

in concreto, la presa a carico di __________ è in fase di contatti preliminari per il tramite del tutore, come emerge chiaramente dalla documentazione in atti, anche da quella prodotta dalla difesa in sede di controsservazioni: in particolare, dallo scritto 24 luglio 2006 dell'attuale tutore alla difesa, emerge l'avvenuto colloquio con un funzionario dell'AI, "il quale mi ha confermato che non appena __________ sarà rilasciato, avrà la possibilità di cominciare un periodo di osservazione presso la __________ natura quale selvicoltore/orticoltore. A questo proposito, il signor __________ ha inoltrato la relativa domanda già in data odierna. Il periodo di osservazione potrebbe sfociare, se rispettato, in una formazione pratica di 12 mesi con inserimento presso un datore di lavoro" e dall'e-mail 9 agosto 2006 di __________ al Direttore della __________ del seguente tenore "il tutore di __________, l'avv. __________, mi sollecita un incontro "allargato" in modo d'illustrare il progetto d'accertamento che si svolgerà presso il laboratorio __________ - __________. All'incontro presenzierà pure l'avv. __________ (difensore d'ufficio). Quale consulente propongo che l'incontro avvenga presso la vostra direzione del __________. Dal centro attendo alcune date", ciò a significare che nulla vi è ancora di concreto e praticabile, tra l'altro, sembrerebbe comunque trattarsi di un progetto concernente unicamente l'aspetto professionale ed, in quanto tale, a giudizio della scrivente, non sufficiente ad ovviare al pericolo di recidiva;

il fatto che l'AI, su richiesta 7 giugno 2006 del precedente tutore di __________, con scritto 26 luglio 2006 abbia comunicato di assumersi i costi di un accertamento professionale della durata da tre a sei mesi in esternato presso il __________ con indennità giornaliera da determinarsi dalla cassa di compensazione competente, indennità poi fissata a fr. 88.-- con decisione 31 luglio 2006 (intimata il 3 agosto 2006), non permette di sovvertire la suddetta conclusione, ritenuto che significa semplicemente che se e quando verrà concretizzato un eventuale accertamento professionale presso il __________ di __________, a questo verrà versata un'indennità giornaliera dall'AI;

del resto, al termine del verbale 28 luglio 2006 il Procuratore pubblico aveva informato in modo chiaro sia l'accusato che il suo difensore di quanto segue:

         "Il PP mi preannuncia che nei miei confronti verrà stilato al più presto un Atto d'accusa con deferimento dinanzi alle Assise Correzionali. Nel frattempo rimango in detenzione preventiva in attesa di processo e questo, a mente del PP, per il mio stesso bene in modo che si possa organizzare nel frattempo una presa a carico personale e professionale pro futuro, seria e duratura così come dimostra lo scritto 24 luglio 2006 dell'ufficio del tutore ufficiale al mio difensore. Trattative che dovranno essere ulteriormente concretizzate con un progetto di presa a carico che sia garanzia di affidabilità e di premessa professionale documentabile e seria. Il PP mi informa anche che sarà sua premura accorciare il più possibile i tempi procedurali per giungere ad una definitiva conclusione delle pendenze penali quale indispensabile premessa per poter consentire quella presa a carico di cui sopra non appena la vicenda penale sarà conclusa. Il PP mi informa pure che per quanto riguarda i contatti con le persone e le autorità preposte alla programmazione della presa a carico, la messa sotto regime ordinario a livello di detenzione preventiva, garantirà ampia e incondizionata possibilità di attuazione del progetto di presa a carico";

giova inoltre rilevare che, anche volendo minimizzare i fatti della scorsa settimana, in generale, anche il comportamento corretto di un detenuto non basta per escludere il pericolo di recidiva, ritenuto, da un lato, che l'esame riguarda unicamente il comportamento tenuto nella struttura carceraria, gestita secondo regole ben precise ed in un lasso di tempo limitato, e, dall'altro, che nel presente caso, nonostante l'apertura di ben tre procedimenti (di cui uno per violenza contro funzionari) l'accusato ha comunque continuato a comportarsi in maniera irrispettosa della legge;

le misure sostitutive proposte dalla difesa appaiono manifestamente inidonee a scongiurare il pericolo di recidiva;

alla luce di quanto precede, e meglio ritenuta l'assenza allo stadio attuale di una concreta e praticabile presa a carico dell'accusato, nonché la sua situazione personale/psicologica sintomatica di un'incapacità di autocontrollo, più volte palesata dall'accusato, da ultimo la sera dello scorso 6 agosto, che verosimilmente si acuirebbe se __________ fosse messo in libertà provvisoria in assenza di una comprovata struttura d'appoggio, con il rischio che egli reiteri comportamenti di natura penale, una messa in libertà provvisoria allo stadio attuale non può entrare in considerazione;

il mantenimento della carcerazione preventiva, giustificata da un rischio concreto di recidiva, risponde anche ad una tutela dell'accusato stesso, nell'ottica della celerità, in quanto evita che il procedimento si complichi e si allunghi a causa della commissione di nuovi reati (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, ad 2357) ed in concreto permetterà pure di valutare in modo completo la situazione del qui istante nell'ottica di un suo eventuale collocamento o presa a carico;

irrilevante ai fini del presente giudizio l'imminente paternità, ritenuto che, da un lato, ciò non ha comunque dissuaso il qui istante dalla commissione di attività criminose e, dall'altro, lo stesso, vista la sua situazione personale e psicologica, non appare ancora pronto ad assumersi simili responsabilità;

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e, dall’altro, occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

in concreto la proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta (2 mesi), alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza e di pericolo di recidiva e con atto d'accusa già emesso è sicuramente data;

pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie per i singoli reati imputati a __________;

l'accusato è stato arrestato la notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di furto, in questo lasso di tempo l’inchiesta è proceduta con celerità, tenuto anche conto della complessità dell'inchiesta determinata dal numero di furti (con e senza scasso) e considerato che l'accusato, dopo aver dapprima mantenuto un atteggiamento reticente (cfr. verb. GIAR 6.06.2006), ad ogni verbale ha confessato il suo coinvolgimento in ulteriori furti, ritenuto che in data 2 agosto 2006 il Procuratore pubblico ha proceduto all'emanazione dell'atto di accusa;

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà;

di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144, 186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP e ogni altra norma applicabile,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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