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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.04.2006 INC.2005.66003

26. April 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,438 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2005.66003

Lugano 26 aprile 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 19/21 aprile 2006 da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 21/24 aprile 2006 dal

Procuratore pubblico Mario Branda

viste le osservazioni al preavviso negativo presentate dalla difesa (24/25 aprile 2006);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 23 dicembre 2005 siccome imputato dei reati di cui agli artt. 140 cifra 3 cpv. 2 e 3 (ripetuto e in parte tentato), 183, 123, 126, 186, 144 CP e 33 Larmi; l'arresto è stato confermato da questo giudice il 24 dicembre 2005, ritenuti presenti (a quel momento) gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 1, 2 e 7, inc. GIAR 660.2005.1).

2.

In sostanza, a __________ si contestava di avere organizzato e preso parte (con altri) a due rapine commesse a __________ il 9 novembre 2005, presso un esercizio pubblico, e a Giubiasco il 14/15 dicembre 2005, presso un'abitazione privata (doc. 2, inc. GIAR 655.2005.1).

L'inchiesta, sviluppatasi anche per rapporto ad ulteriori reati, commessi sempre nel sopraceneri e nell'autunno inverno 2005, ha portato all'arresto di nove persone, cinque delle quali già rilasciate (cfr. le indicazioni riassuntive in AI 1.11).

Per quanto concerne il qui istante, risulta che in conclusione dell'inchiesta gli vengono addebitati, oltre ai due episodi sopra indicati, tutti gli altri che emergono dal rapporto di polizia e qualificati come furti, nonché una partecipazione ad atti preparatori punibili di rapina per un'ulteriore fattispecie, partecipazione (quest'ultima) da lui contestata (cfr. AI 1.11 pag. da 3 a 17, fatti indicati con i n. dal 1 a 13; AI 2.54; Preavviso PP, pag. 2).

3.

Il 20 marzo 2006, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti e il 18 marzo 2006 alla chiusura dell'istruttoria formale (AI 2.54, 2.55).

Con istanza datata 19 aprile 2006 (doc. 1, inc. GIAR 660.2005.2), __________ ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria.

Egli afferma, dopo aver ricordato le imputazioni che gli vengono contestate (esprimendosi su alcuni dettagli inerenti le "modalità di partecipazione" e concludendo per una presenza "inattiva") e l'art. 107 CPP, che lo scopo dell'arresto è ormai raggiunto (non vi sarebbero più necessità istruttorie, tantomeno pericolo di fuga), che egli ha riconosciuto le proprie responsabilità in relazione alle fattispecie che gli sono state contestate ed è "seriamente pentito di quanto avvenuto".

Segnala, inoltre ed a ulteriore sostegno della richiesta, che gli altri imputati sono già stati scarcerati (compreso chi condivide le stesse accuse) e che potrebbe riprendere l'attività lavorativa anche allo scopo di risarcire le vittime.

4.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 660.2005.2).

Dopo spiegazione circa la tempestività del preavviso, breve riassunto dei fatti imputati (con particolare riferimento alle modalità d'intervento nei confronti delle vittime nei casi qualificati come rapina) a conferma degli indizi di reato, il Procuratore pubblico assevera che l'istanza va respinta vista l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva per il numero e la gravità dei reati commessi, i precedenti dell'istante ed il fatto che questi ha agito in periodo di prova.

5.

Le osservazioni della difesa (doc. 4, inc. GIAR 660.2005.2) riconfermano il contenuto dell'istanza e concludono affermando assenza di pericolo di inquinamento delle prove e di recidiva..

6.

La trasmissione dell'istanza e relativo preavviso negativo è tempestiva (cfr. termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP, computato ex art. 20 CPP che esclude tale modalità di computo dei termini solo per quello previsto dall'art. 100).

La decisione di questo giudice, che ha ricevuto l'istanza e il preavviso in data 24 aprile 2006, deve quindi essere prolata, sempre secondo il computo ex art. 20 CPP, al più tardi giovedì 27 aprile 2006.

7.

In diritto, nella misura in cui non fosse noto alle parti, è opportuno ricordare che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

La prima condizione per l'eventuale mantenimento della misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve essere verificata d'ufficio anche se formalmente non contestata.

Nel caso in esame, e considerati i limiti di competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi di reato sono presenti e riscontrabili sia nelle ammissioni dell'accusato stesso, sia nelle chiamate in correità formulate da correi e complici (cfr., in particolare, Verbali di cui agli AI 2.22, 2.24, 2.25, 2.33, 2.42, 2.43, 2.45).

9.

Per quanto concerne la seconda condizione (una di quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, va detto che l'esistenza di ulteriori necessità istruttorie (nel senso di pericolo di collusione o inquinamento delle prove) così come quella di un concreto pericolo di fuga non sono affermate neppure dal magistrato inquirente.

Da quanto sopra consegue che l'esistenza delle menzionate condizioni non ha da essere analizzata (d'ufficio) in questa sede.

10.

a)

Il magistrato inquirente afferma esistenza di un pericolo di recidiva desumibile dal numero e dalla gravità dei reati commessi. Tredici episodi delittuosi, uno dei quali contestato, sostanzialmente commessi in banda e, in parte, messi in opera con violenza, che meritano approfondimento nell'ottica della valutazione del pericolo di recidiva, indipendentemente dal fatto che tale pericolo non sia stato ritenuto (rispettivamente analizzato) al momento dell'arresto ("Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura." GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.).

b)

Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).

Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'esistenza di precedenti specifici non basta, da sola, a concretizzarlo, così come non basta, sempre da solo, l'inesistenza a escluderlo ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

c)

Il Procuratore pubblico ritiene dato e concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, le modalità di commissione e la ripetizione degli stessi (rispettivamente il loro numero).

In effetti, è indubbio che i reati imputati (cfr. AI 3.10 e 2.54 pag. 2) siano gravi (rivolti contro le persone oltre che contro il patrimonio) e mettano a repentaglio la sicurezza pubblica. L'istante, inoltre, è imputato di aver agito (tentativo ed atti preparatori compresi) in tredici occasioni sull'arco di due mesi e quale affiliato di una banda che, per le operazioni più "violente" e a rischio di "riconoscimento/identificazione" contro le persone, ha reclutato persone residenti in altro cantone.

Per quanto emerge in modo evidente dal Rapporto d'inchiesta del 9 marzo 2006 (AI 1.11), __________ è coinvolto praticamente in tutti gli episodi oggetto d'inchiesta e la sua partecipazione appare come particolarmente attiva sia nell'individuare gli obiettivi che nel reclutare gli altri partecipanti (se si preferisce gli autori materiali). La facilità con la quale l'istante si è attivato, conscio del fatto che si sarebbe dovuto/potuto agire in modo coercitivo nei confronti di persone fisiche (AI 1.11, all. 122 pag. 3 e 6, AI 2.22 pag. 6; AI 2.42 pag. 2; AI 2.43 pag. 2), la pianificazione dell'esecuzione (AI 2.22 pag. 3 e 5, 2.33), le modalità di commissione dei reati (senza scrupoli particolari, come emerge chiaramente dal verbale delle vittime: AI 1.11, all. 109 pag. 3 ss., all. 120 pag. 2, all. 121 pag. 3 ss.; AI 1.13) e la continuazione dell'attività delittuosa (anche alla luce dell'affermazione di aver avuto conoscenza delle percosse e dell'uso armi per la rapina di __________ solo dalla televisione: AI 2.25 pag. 5) fino ad intervento della polizia (ultimo reato quattro giorni prima dell'arresto), in uno con le motivazioni a delinquere apparentemente dettate da solo scopo di lucro (la sua situazione economica non apparendo particolarmente disperata: AI 2.22 pag. 2) sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (di cui si dirà di seguito).

d)

La difesa non si esprime in modo specifico sul rischio di recidiva, limitandosi ad indicare il pentimento e la possibilità di proseguire l'attività lavorativa. Ora, dall'incarto risulta che nel periodo di commissione dei reati, l'istante svolgeva attività lucrativa e (quindi) che questa attività non l'ha trattenuto dalle azioni che gli vengono imputate; quanto al pentimento, lo stesso può certo essere reale, tuttavia, sempre dall'incarto emerge che l'ammissione di partecipazione alle varie azioni imputate è giunta a tappe e, spesso dopo contestazione delle dichiarazioni dei correi (AI 1.11, all. 22 pag. 8, all. 25 pag. 3, all. 27 pag. 1, all. 29 pag. 1, all. 31 pag. 1).

Inoltre, se a quanto detto si aggiunge che __________ è già stato condannato da una Corte correzionale (il 7 luglio 2004) per reato diverso (art. 19 LFStup), ma verosimilmente commesso a scopo di "facile guadagno" (visto che non risulta imputazione ex 19a LFStup, né considerazione di uno stato di scemata responsabilità), nonché in periodo di prova per una condanna (__________) per furto, è evidente che a questo stadio e per quelle che sono le competenze di questo giudice si deve concludere per una prognosi sfavorevole.

Da una forzatamente sommaria lettura dell'incarto non emergono in modo evidente altri elementi che potrebbero contrapporsi a quelli indicati al considerando 11.c).

e)

Il fatto che altri compartecipi ai vari reati siano già stati scarcerati, non modifica la conclusione in merito al pericolo di recidiva in capo a __________. Se fosse evidente una disparità di trattamento, ci si dovrebbe chiedere (trattandosi, per quanto concerne il pericolo di recidiva, di un motivo di detenzione a salvaguardia della pubblica sicurezza - G. Piquerez, procédure pénale suisse, 200, n. 2356) se motivi legati alla parità di trattamento prevalgano quando è in gioco la pubblica sicurezza. Comunque, a tale titolo la difesa indica che "gli altri imputati" sono stati messi in libertà, con particolare riferimento al "signor __________ che ha in sostanza in carico le medesime accuse del signor __________ ". In realtà, dall'incarto (in particolare dall'AI 1.11), risulta che delle nove persone inchiestate cinque sono state poste in libertà e, in assenza di indicazioni contrarie, v'é da ritenere (fatto che nessuno nella presente procedura ha contestato) che si tratti di situazioni processuali e personali diverse (cfr. per analogia GIAR 18 novembre 2005, 339.2005.3). Infatti, per quanto concerne l'unico correo (__________) alla cui situazione l'istante si riferisce esplicitamente, affermando carico di "medesime accuse", si può rilevare (dopo aver ricordato che tra le competenze di questo giudice non figura il controllo delle scarcerazioni) che la persona in questione non figura nei primi quattro episodi oggetto d'inchiesta indicati nel rapporto di polizia (comprensivi della prima rapina) e ripresi dal magistrato inquirente nelle promozioni/estensioni dell'accusa.

f)

In capo a __________ va dunque ritenuto presente, per tutti i motivi sopra indicati, un concreto pericolo di recidiva.

11.

Il principio di proporzionalità della misura restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 23 dicembre 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'emanazione dell'atto di rinvio a giudizio (cui fa esplicito riferimento il magistrato inquirente). Il rischio di pena (senza necessità di computare la revoca di quella di 15 giorni di cui al __________ del 24 gennaio 2005), se le accuse dovessero essere confermate (si tratta, perlomeno in gran parte, di crimini), è superiore al carcere preventivo sin qui sofferto; nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 140, 139, 260 bis, 183, 123, 144, 186 CP, 33 Larm, 19a LStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1.     L’istanza è respinta.

2.     Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.     Intimazione:

                                                                                  giudice Edy Meli

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