Incarto n. INC.2005.65502
Lugano 20 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 11/12 aprile 2006 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 18/19 aprile 2006 dal
Procuratore pubblico Mario Branda
viste le osservazioni al preavviso negativo presentate dalla difesa (20 aprile 2006);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 22 dicembre 2005 siccome imputato dei reati di cui agli artt. 140 cifra 3 cpv. 2 e 3 (ripetuto e in parte tentato), 183, 123, 126, 186, 144 CP e 33 Larmi; l'arresto è stato confermato da questo giudice il 23 dicembre 2005, ritenuti presenti (a quel momento) gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 1 e 3, inc. GIAR 655.2005.1).
2.
In sostanza, a __________ si contestava di avere organizzato e preso parte (con altri tra i quali il fratello __________) a due rapine commesse a __________ il 9 novembre 2005, presso un esercizio pubblico, e a __________ il 14/15 dicembre 2005, presso un'abitazione privata (doc. 2, inc. GIAR 655.2005.1).
L'inchiesta, sviluppatasi anche per rapporto ad ulteriori reati risultati commessi sempre nel sopraceneri e nell'autunno inverno 2005, ha portato all'arresto di nove persone, cinque delle quali già rilasciate (cfr. le indicazioni riassuntive in AI 1.11).
Per quanto concerne il qui istante, risulta che in conclusione dell'inchiesta gli vengono addebitati, oltre ai due episodi sopra indicati, due ulteriori fatti qualificati come atti preparatori punibili, rispettivamente come furto/ricettazione (cfr. AI 1.11 pag. 7/8, 9/10, 10/11, 13/14; AI 2.54).
3.
Il 20 marzo 2006, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti e il 18 marzo 2006 alla chiusura dell'istruttoria formale (AI 2.54, 2.55).
Con istanza datata 11 aprile 2006 (doc. 1, inc. GIAR 655.2005.2), immediatamente successiva a segnalazione di assenza di richieste di complemento (AI non reperito), __________ ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria.
Egli afferma di aver riconosciuto le proprie responsabilità in relazione alle fattispecie che gli sono state contestate e che non sussistono più necessità istruttorie, l'inchiesta essendo ormai conclusa.
Quanto a pericolo di fuga e di recidiva, l'istante, dopo aver segnalato che questi elementi non erano stati ritenuti al momento dell'arresto, ne afferma inesistenza: il primo per i legami che intrattiene in Svizzera dove risiede dal 1989, il secondo perché non ha precedenti di alcun tipo (quindi non è recidivo).
Conclude, poi, segnalando la possibilità di reinserimento grazie alla possibilità di lavoro concessa dal padre, titolare di una ditta individuale di trasporti.
4.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 655.2005.2).
Dopo spiegazione circa la tempestività del preavviso, breve riassunto dei fatti imputati (e delle modalità d'intervento nei confronti delle vittime) ed affermazione del rispetto del principio di proporzionalità, il Procuratore pubblico assevera che l'istanza va respinta già per il solo fatto che la chiusura dell'istruttoria (intervenuta il 18 aprile 2006) avrebbe quale conseguenza la proroga "ope legis" del carcere preventivo (ex art. 102 cpv. 3 CPP; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP n. 156 ad art. 102), per il tempo necessario all'emanazione dell'atto d'accusa e l'aggiornamento del dibattimento.
Abbondanzialmente aggiunge concretezza (attuale) del pericolo di recidiva per il numero e la gravità dei reati commessi e impossibilità di scartare "del tutto" il pericolo di fuga, visto il rischio di pena da espiare.
5.
Le osservazioni della difesa (doc. 4, inc. GIAR 655.2005.2) si limitano a riconfermare il contenuto dell'istanza.
6.
L'istanza di libertà provvisoria, ricevibile in quanto presentata dall'accusato detenuto, è stata ricevuta dal Ministero pubblico il 12 aprile 2006. La trasmissione della stessa (e dell'incarto) con invio postale del 18 aprile 2006 (primo giorno utile dopo tre festivi) appare rispettosa del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP, computato ex art. 20 CPP che esclude tale modalità di computo dei termini solo per quello previsto dall'art. 100 (cfr. art. 20 cpv. 5).
Per completezza, e correttezza, si precisa che la sentenza CRP 18 luglio 2003 (60.2003.222) che parla della "imposizione di un termine complessivo di sei giorni, previsto dai cpv. 1 e 2 dell'art. 108 per l'evasione da parte del Procuratore e del GIAR dell'istanza di libertà provvisoria" lo fa in termini generali e senza esprimersi sulle modalità di computo, come invece in decisioni successive (si veda ad esempio CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323).
La decisione di questo giudice, che ha ricevuto l'istanza, il preavviso e l'incarto il 19 aprile 2006, deve quindi essere prolata, sempre secondo il computo ex art. 20 CPP, al più tardi il 24 aprile 2006.
7.
Non sono necessarie grandi disquisizioni per dichiarare irricevibile e priva di fondamento la richiesta del magistrato inquirente di respingere l'istanza in quanto la carcerazione sarebbe prorogata "ope legis" ex art. 102 cpv. 3 CPP a seguito della chiusura dell'istruttoria formale decretata il 18 aprile 2006.
L'art. 102 cpv. 3 CPP concerne la durata possibile del carcere preventivo nella fase predibattimentale (di principio massimo sei mesi durante l'istruttoria) senza necessità di decisione di proroga ex art. 103 CPP e non intacca minimamente il fatto che i motivi che fondano la misura cautelare debbono essere sempre presenti e oggetto di verifica, sia in caso di proroga mediante decisione giudiziale, sia in caso di proroga "ope legis" (come notoriamente evidenziato dai cpv. 3 e 4 dell'art. 108 CPP, altrimenti inutili, e, se si vuole, anche dall'altrettanto notoria circostanza che anche durante il primo termine di durata - possibile!- della carcerazione preventiva, quello dell'art. 102 cpv. 2 CPP, le condizioni di fondo della carcerazione sono costantemente soggette a verifica).
8.
In diritto, nella misura in cui non fosse noto alle parti, è opportuno ricordare che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
9.
La prima condizione per l'eventuale mantenimento della misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve essere verificata d'ufficio anche se formalmente non contestata.
Nel caso in esame, e considerati i limiti di competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi di reato sono presenti e riscontrabili sia nelle ammissioni dell'accusato stesso, sia nelle chiamate in correità formulate da correi e complici (cfr., in particolare, Verbali di cui agli AI 2.19, 2.37, 2.41, 2.43, 2.18).
10.
Per quanto concerne la seconda condizione (una di quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, va detto che l'esistenza di ulteriori necessità istruttorie (nel senso di pericolo di collusione o inquinamento delle prove) non è affermata neppure dal magistrato inquirente che, limitandosi all'ovvia affermazione che il pericolo di fuga non può essere del tutto scartato, tenuto conto del rischio di una pena da espiare, non sostiene neppure l'esistenza di un concreto pericolo di fuga (DTF 117 Ia 69; REP 1988 p. 417; M. Luvini, in REP 1989, p. 287 ss., p. 292). Infatti, é compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), qualora intenda affermane l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti il pericolo eventualmente invocato, non spettando a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del preavviso negativo (cfr. sentenze GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2, e 4 aprile 2002, 76.2002.4).
Da quanto sopra consegue che l'esistenza delle menzionate condizioni non ha da essere analizzata (d'ufficio) in questa sede.
11.
a)
Il magistrato inquirente afferma esistenza di un pericolo di recidiva desumibile dal numero e dalla gravità dei reati commessi (e indicati nella parte dell'istanza relativa gli indizi di reato).
Sebbene, anche in questo caso, la motivazione sia laconica (e priva di riferimenti agli atti del voluminoso incarto), il riferimento a quattro episodi delittuosi, in parte messi in opera con violenza e commessi in banda, merita approfondimento nell'ottica della valutazione del pericolo di recidiva.
b)
E allora, vista l'affermazione (in sé corretta) della difesa che tale pericolo non era stato indicato al momento della conferma dell'arresto, è opportuno ricordare che:
"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
c)
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n.2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPPVaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
d)
Il Procuratore pubblico ritiene dato e concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, le modalità di commissione e la ripetizione degli stessi.
In effetti, è indubbio che i reati imputati (cfr. AI 3.2 e 2.54 pag. 2) siano gravi (rivolti contro le persone oltre che contro il patrimonio) e mettano a repentaglio la sicurezza pubblica. L'istante, inoltre, è imputato di aver agito (tentativo ed atti preparatori compresi) in quattro occasioni sull'arco di un mese quale affiliato di una banda di cui faceva parte anche il fratello.
Per quanto emerge in modo evidente dal Rapporto d'inchiesta del 9 marzo 2006 (AI 1.11), __________ non è coinvolto nei primi furti imputati ad alcuni componenti del gruppo (tra cui __________); la sua partecipazione si é manifestata allorquando si pone in atto la rapina ai danni di __________ e si ripropone negli altri due casi qualificati dal magistrato inquirente quali rapine (ev. tentate), mentre in occasione dei furti (eccettuato quello immediatamente seguente la tentata rapina del 30 novembre 2005) egli non risulta essere presente (cfr. AI 1.11, pagg. da 3 a 18, n. da 1 a 13). La facilità con la quale l'istante ha accettato di partecipare alla commissione di reati gravi, conscio del fatto che si sarebbe dovuto/potuto agire in modo coercitivo nei confronti di persone fisiche (e, per ciò, dotandosi del necessario strumentario, armi comprese : AI 1.11, all. 16 pag. 2 e 5; AI 2.43, pag. 1 e 2; AI 1.3, pag. 4 e 5) occupandosi pure della pianificazione dell'esecuzione (Verbali Polizia 22.12.2005 ore 17.40 e 13.01.2006; Verbali PP AI 2.19 pag. 3 e 4, AI 2.37 pag. 4), le modalità di commissione dei reati (previa lunghe trasferte dal luogo di domicilio e mediante esercizio di particolare violenza: AI 1.11, all. 109 pag. 3 ss., all. 120 pag. 2, all. 121 pag. 3 ss.; AI 1.13) e la determinazione a delinquere che ne risulta, in uno con le motivazioni a delinquere e l'assoluta disponibilità nell'accettare le proposte ("… è stato mio fratello a coinvolgermi, lui infatti mi aveva detto che bisognava andare in __________ poiché si poteva fare un lavoro e guadagnare soldi. Io ho dunque accettato" AI 1.11 all. 16 pag. 1), sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) opposto (di cui si dirà di seguito).
e)
Quali elementi a favore della non esistenza di un pericolo di recidiva, la difesa si limita ad indicare l'assenza di precedenti e la possibilità di lavoro presso il padre, titolare di una ditta individuale. Come detto più sopra (cons. 11.c), l'assenza di precedenti non è (da sola) determinante; quanto alla possibilità di lavoro, affinché la serietà della stessa (sia nell'offerta che nella eventuale accettazione) possa essere vagliata, occorreva perlomeno spiegare per quale motivo (visto che si tratta pur sempre di proposta proveniente dal genitore) la stessa non sia stata formulata/richiesta/accettata prima della commissione dei reati e con l'insorgere delle "difficoltà economiche" e la dichiarata ricerca di lavoro dall'ottobre 2005 (AI 2.19, pag. 2); a maggior ragione se, come nel caso in esame, precedenti esperienze di lavoro presso una ditta di trasporti (dello zio) e con il fratello, non sembrano aver dato particolari risultati e non hanno evitato l'insorgere di debiti per oltre FRS 100'000.- (ibidem).
Da una forzatamente sommaria lettura dell'incarto non emergono in modo evidente altri elementi che potrebbero contrapporsi a quelli indicati al considerando 11.d). Se è vero che l'istante ha ammesso la sua partecipazione a determinati fatti praticamente dalle battute iniziali dell'inchiesta, è altrettanto vero che lo ha fatto solo dopo un colloquio con il fratello già confesso (ed identificato mediante impronta ritrovata sul luogo di uno dei reati - verbale GIAR 23 dicembre 2005, pag. 3; Rapporto d'arresto 22 dicembre 2005, pag. 2). Anche il fatto che altri compartecipi ai vari reati siano già stati scarcerati, in alcuni casi con partecipazione ad un numero di reati pari se non superiore a quelli imputati al qui istante, non modifica la conclusione in merito al pericolo di recidiva in capo a __________ in quanto v'è da ritenere (fatto che nessuno nella presente procedura ha contestato) che si tratti di situazioni processuali e personali diverse (cfr. per analogia GIAR 18 novembre 2005, 339.2005.3).
f)
In capo a __________ va dunque ritenuto presente, per tutti i motivi sopra indicati, un concreto pericolo di recidiva.
12.
Il principio di proporzionalità della misura restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 22 dicembre 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'emanazione dell'atto di rinvio a giudizio (cui fa esplicito riferimento il magistrato inquirente). Il rischio di pena, se le accuse dovessero essere confermate (si tratta, perlomeno in gran parte, di crimini), è superiore al carcere preventivo sin qui sofferto; nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 140, 139, 260 bis, 183, 123, 144, 186 CP, 33 Larm, 19a Lstup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
1. L’istanza è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione :
giudice Edy Meli