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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.10.2005 INC.2005.51703

6. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,657 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2005.51703

Lugano 6 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 29 settembre 2005 da

__________ (__________)  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 3/4 ottobre 2005 dal

Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (4 ottobre 2005);

visto l'incarto MP __________ e tutti gli altri connessi (e meglio elencati nel relativo classificatore "__________");

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 23 settembre 2005, con promozione dell'accusa per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio, come meglio risulta dal relativo rapporto d'arresto e dalla richiesta di conferma (doc. 1 e 2, inc. GIAR 517.2005.1).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 24 settembre 2005, ritenuti presenti, oltre a gravi e concreti indizi di reato, bisogni dell'istruttoria e pericolo di recidiva (doc. 5 inc. GIAR 517.2005.1).

2.

L'arresto del 23 settembre 2005 è conseguente al fatto che sul luogo di commissione di un furto commesso a __________ il 2/3 settembre 2005 (salone __________) sono state ritrovate le sue impronte. Nel contempo, risultava che la stessa notte, sempre a __________ era stato perpetrato un altro furto (ditta __________). Al momento dell'arresto, inoltre, __________ è stato trovato in possesso di un apparecchio natel che risultava provenire da un furto, anche questo commesso a __________ (cfr. Rapporto d'arresto).

Nel primo interrogatorio di polizia (23 settembre 2005), __________ dapprima nega il furto al salone __________ (precisando comunque di essere passato di lì e di aver raccolto dei cocci di vetro: verbale citato pag. 2) e attribuisce la proprietà del natel alla madre (verbale citato, pag. 3), poi, dopo la perquisizione domiciliare e preso atto che la madre non riconosce la proprietà del natel, rispettivamente che il magistrato ha ordinato l'arresto, ammette il furto al salone __________ e diventa possibilista sul furto del natel che però non ricorda (verbale citato, pag. 4).

Nel verbale reso a questo giudice (24 settembre 2005), ammette anche il furto alla ditta __________, dopo aver preso atto che tale furto è stato ammesso dal correo (verbale citato, pag. 2).

Dagli atti trasmessi risulta, inoltre, che nei confronti di __________ sono state proposte una condanna a 60 giorni di detenzione (sospesi per 3 anni) nel maggio del 2002 per infrazioni alla LCStr, furto, violenza contro funzionari, lesioni semplici, vie di fatto e minacce e una a 15 giorni di detenzione (sospesi per 2 anni) il 9 dicembre 2002 per furto e furto d'uso. La prima proposta di pena risulta essere stata oggetto di opposizione in quanto il 21 giugno 2004 è stato emanato un atto d'accusa (aggiuntivo) per i reati di furto, danneggiamento, minaccia, violazione di domicilio e varie infrazioni alla LCStr, per fatti risultanti da incarti MP del 2003 e 2004, ovviamente sino a giugno (doc. 4, inc. GIAR 517.2005.1).

Nel 2004 e 2005, sono stati aperti ulteriori incarti nei confronti di __________ (a volte anche nei confronti di terzi), per le ipotesi di reato di rissa, lesioni, danneggiamento, minacce, infrazioni alla LCStr, furto, vie di fatto, nonché numerose procedure relative alla contravvenzione di cui all'art. 51 LTP (cfr. classificatore rosso "__________").

3.

Con l'istanza del 29 settembre 2005 (doc. 1, inc. GIAR 517.2005.3), la difesa di __________ chiede il trasferimento al PCT e la messa in libertà provvisoria dell'accusato in quanto "egli ha confessato quanto commesso (quindi non vi sono particolari bisogni istruttori), ritenuto, fra l'altro, che la refurtiva incassata è stata assai misera" e ritenendo che una lunga detenzione non sarebbe proficua dal profilo del reinserimento.

4.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 517.2005.2).

Il magistrato inquirente pone in evidenza le reticenze dell'accusato anche quando confrontato con indizi oggettivi, elenca i furti oggetto della presente inchiesta segnalando che l'accusato si dichiara ancora estraneo ai tre furti che gli vengono imputati sebbene una parte della refurtiva sia stata trovata al suo domicilio (Preavviso, pag. 1), e precisa quali atti istruttori debbano ancora essere compiuti per accertare le (eventuali) responsabilità dell'accusato nei furti non ammessi ma comunque fortemente indiziati, in particolare dalla refurtiva ritrovata in suo possesso (Preavviso, pag. 1 e 2).

A giudizio del Procuratore pubblico, il carcere preventivo si giustifica sia per il pericolo di collusione con i correi (in particolare __________, ma anche eventuali altri) nonché per il pericolo di recidiva evidenziato dai numerosi reati commessi dall'accusato a partire dal 2001 che nemmeno le precedenti inchieste e, in particolare il rinvio a giudizio davanti ad una Corte correzionale non sono riusciti ad interrompere.

5.

Con osservazioni del 4 ottobre 2005 (doc. 4, inc. GIAR 517.2005.3), la difesa di __________ riconosce la commissione di furti ma contesta che tutti gli addebiti mossi siano fondati (al salone __________ vi sarebbero stati solo danneggiamenti dato che i correi non hanno trovato nulla da sottrarre). Contesta, inoltre, il pericolo di collusione/inquinamento delle prove, sia perché gli accertamenti sulla merce ritrovata non possono essere influenzati dall'accusato, sia per il carattere meramente ipotetico delle verifiche di ulteriori responsabilità (Osservazioni, pag. 1 e 2).

Da ultimo contesta il pericolo di recidiva (nonché la proporzionalità della detenzione) ritenendo che i dodici giorni di carcere preventivo sofferto sono sufficienti a far mantenere all'accusato un comportamento consono alla legge (Osservazioni, pag. 2).

6.

L'istanza di libertà provvisoria, presentata dalla difesa dell'accusato detenuto è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP (in relazione con l'art. 20 CPP - cfr. timbro postale) e ricevuti entrambi, da questo ufficio, il giorno 4 ottobre 2005. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade venerdì 7 ottobre 2005.

7.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nei confronti di __________ gravi e sufficienti indizi di reato sono certamente dati.

Concorrono a tale conclusione, sia le dichiarazioni dello stesso accusato (cfr. Verbale PG 27 settembre 2005), sia quelle del correo __________ (24 settembre 2005 e 28 settembre 2005), sia il riconoscimento, da parte della teste M.P. (verbale 30 settembre 2005), come di proprietà del Gruppo genitori di __________, di uno stereo (oggetto di furto) "ritrovato" (come indicato dalla polizia nel verbale M.P. menzionato - in assenza, in base agli atti prodotti, di un verbale di sequestro).

8.

Non occorrono grandi disquisizioni per constatare e confermare che in capo a __________ è presente e concreto il pericolo di recidiva.

Il numero e la tipologia (reati contro la proprietà e anche contro la persona) degli incarti aperti negli ultimi due/tre anni (se ne contano almeno 30 tra il n. __________ ed il n. __________ - cfr. DA citati, atto d'accusa e classificatore "__________"), l'aver agito in corso d'inchiesta per altri reati ed in attesa di giudizio davanti alle Assise correzionali, l'atteggiamento istruttorio volto (perlomeno inizialmente) a negare financo l'evidenza o a giustificare con il "non ricordo" - cfr. verbale PG 23 settembre 2005, pag. 4; verbale PG 24 settembre 2004, pag. 1), l'agire ripetuto ancora negli ultimi mesi (cfr. verbale PG 27 settembre 2005) sono tutti elementi che, anche senza addentrarsi in disquisizioni circa la sua personalità (comunque indicativo l'atteggiamento di attribuire alla madre la proprietà del telefonino risultante rubato e la reazione riportata dalla polizia - cfr. Rapporto d'arresto, pag. 2 - alla mancata conferma da parte di quest'ultima), concorrono a fondare su elementi concreti il pericolo di recidiva (M. Luvini, in REP 1989, pag. 287 ss, pag. 294).

Alla luce di questi elementi, le circa due settimane di carcere preventivo sofferto non riducono tale pericolo e/o la sua concretezza, contrariamente a quanto sostiene la difesa (che, peraltro, si limita ad avanzare quell'unico argomento a contestazione del pericolo di recidiva).

9.

La presenza in capo all'accusato di uno dei motivi (alternativi) che giustificano il mantenimento della detenzione cautelare rende superfluo l'approfondimento dell'altro motivo indicato dal magistrato inquirente.

A titolo abbondanziale, si può comunque affermare che anche il pericolo di collusione sembra essere presente. Ciò visto l'atteggiamento processuale dell'accusato, che non si limita a tacere o negare, ma fornisce indicazioni fuorvianti nell'intento che i terzi le confermino (natel di proprietà della mamma) e la necessità di identificare e interrogare per esempio l'amico "__________", che gli avrebbe venduto lo stereo risultato rubato al Gruppo genitori di __________ (verbale PG __________, 29 settembre 2005, pag. 2), senza che egli, se posto in libertà, possa in qualche modo intervenire a compromettere tale accertamento.

10.

Alla luce dei reati ascritti, del conseguente rischio di pena (per il furto è prevista la reclusione) e, se si vuole, del fatto che non è scontato che la eventuale pena possa essere soggetta a sospensione (cfr. art. 41 cifra 1 CP), il carcere preventivo sin qui sofferto (circa due settimane), e quello presumibilmente ancora da soffrire, non viola il principio di proporzionalità.

11.

In conclusione, vista la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di recidiva ed anche pericolo di collusione e inquinamento delle prove, l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di __________ viene respinta con la presente decisione esente da tasse e spese.

Per completezza, si precisa che la questione del trasferimento al PCT non può essere trattata da questo giudice in sede di procedura ex art. 108 CPP, dato che il magistrato inquirente (competente in prima istanza per la decisione) non si è ancora espresso in merito.

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 139 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1.    L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.    Non si prelevano tasse e spese.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

Intimazione:

                                                                                 giudice Edy Meli

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