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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.01.2006 INC.2005.51604

13. Januar 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,332 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Omissione PP

Volltext

Incarto n. INC.2005.51604

Lugano 13 gennaio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 6/7 dicembre 2005 da

__________ (patr. dall’avv. __________)  

  contro  

la decisione 5 dicembre 2005 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni di non stralciare dagli atti del procedimento penale il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 della reclamante e di utilizzare i verbali e i documenti dell’istruzione formale e dibattimentale nel caso __________ sfociato nella sentenza 13 maggio 2005 della Corte delle Assise Criminali di Lugano;

viste le osservazioni 13 dicembre 2005 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni;

visto l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

1.

Per quanto riguarda i fatti si può far riferimento a quanto esposto nella decisione GIAR 516.2005.2 del 15 dicembre 2005 in re L.C.

1.

__________ è indiziata di essersi prestata, nella sua qualità di infermiera presso la __________ di __________, a commettere dei falsi documentali al fine di permettere le truffe in danno delle casse malati per cui è stato inchiestato e condannato il __________. __________ è stata interrogata una prima volta dalla Polizia cantonale, in qualità di indiziata, il 17 dicembre 1998, il 24 marzo 2004 ha poi ricevuto, a firma del magistrato precedentemente titolare dell’inchiesta, notifica di procedimento penale per titolo di complicità in truffa e falsità in documenti.

Il 28 settembre 2005 il magistrato inquirente, con citazione di stessa data che annullava e sostituiva altra citazione del 13 settembre 2005, ha citato __________, domiciliata a __________, nell'ambito del procedimento menzionato nel cappello della presente, a comparire in data 5 dicembre 2005, alle ore 14.00, presso il Ministero pubblico di Bellinzona per essere interrogata quale indiziata....”

2.

__________ ha già inoltrato a questo giudice, oltre a quello che ci occupa, tre reclami nell’ambito dello stesso procedimento penale (Inc. GIAR 516.2005.1/2/3): i primi due contro la citazione a comparire spiccata dal Procuratore pubblico con richiesta di riconoscimento della nullità del verbale di Polizia 17 dicembre 2004, della notifica di procedimento penale 24 febbraio 2004 e conseguente annullamento del procedimento penale e il terzo contro il diniego di accesso agli atti. Il primo reclamo è stato stralciato dai ruoli, il secondo – dichiarato in parte irricevibile – è stato respinto come pure il terzo.

3.

In data 5 dicembre 2005 il Procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio di __________ in presenza della difesa, durante il quale la reclamante si è sostanzialmente avvalsa del suo diritto di rifiutarsi di rispondere.

4.

Con il reclamo oggetto della presente, __________, invocando gli stessi motivi che figurano nei reclami precedenti, insorge contro la decisione del PP di utilizzare il suo verbale di Polizia 17 dicembre 1998, di averlo quindi contestato alla reclamante, e di conseguenza di non averlo estromesso dagli atti come richiesto dalla difesa con lettera 28 novembre 2005 (Inc. GIAR 516.2005.4, allegato 2 al doc. 1) nonché di avere utilizzato documentazione dell’istruzione formale e dibattimentale del procedimento penale contro __________.

A mente della difesa tale verbale di Polizia avrebbe dovuto essere stralciato dagli atti poiché non chiarito davanti al PP con sollecitudine. La difesa chiede lo stralcio di tutti i verbali e mezzi di prova provenienti dal procedimento penale contro __________ poiché non è stata data facoltà di esame atti prima dell’interrogatorio della reclamante ledendo il principio del contraddittorio.

Tutto quanto figura nel verbale 5 dicembre 2005 di __________ davanti al PP sarebbe di conseguenza nullo e non potrebbe essere usato contro la reclamante.

5.

Con osservazioni 9 dicembre 2005 (Inc. GIAR 516.2005.4, doc. 4), il PP chiede che il reclamo venga respinto. Egli afferma che il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 di __________ non può essere considerato nullo dal momento che la reclamante è stata informata dall’inizio dei fatti e delle ipotesi di reato per i quali veniva interrogata in qualità di indiziata ed addirittura il verbale qui impugnato le era stato messo a disposizione prima dell’interrogatorio.

e considerato

In diritto

A.

__________ è indiziata nel procedimento penale e destinataria della decisione in discussione. Ella ha inoltrato reclamo nei termini di legge (art. 281 cpv. 1 CPP) e di conseguenza il reclamo è ricevibile in ordine, anche se potrebbe essere dichiarato irricevibile vista l’identità d’oggetto e di argomentazioni con precedenti reclami, ora già oggetto di decisione.

B.

Per quanto riguarda il merito, il reclamo può dunque essere evaso con semplice ripresa delle argomentazioni contenute nella decisione 15 dicembre 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 516.2005.2) che già si era chinato sulla richiesta di estromissione dagli atti, per asserita nullità, del verbale di Polizia 17.12.1998 nonché per il lungo tempo trascorso dal verbale di Polizia alla sua delucidazione davanti al PP.

“C.

...

In procedura penale, la nullità di un atto di procedura (e non quella del procedimento penale) è ammessa solo restrittivamente, in presenza di violazioni gravi di regole essenziali di procedura, quali l’incompetenza, la citazione irregolare al dibattimento, la violazione del diritto di essere sentiti e più in generale l’inosservanza dei diritti di difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 736 ss.).

L'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale (decisione GIAR 07.01.2004, inc. 237.2003.9);

...

b)

Per quanto riguarda il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 (di cui una copia è stata consegnata dal PP al difensore della reclamante) lo stesso non appare, già ad una prima lettura, irrito, non emergendo dal suo contenuto irregolarità o violazioni del CPP, le censure della reclamante sono quindi sollevate a torto nel merito ed anche tardivamente rispetto alle norme della buona fede.

La difesa ritiene nullo il verbale di Polizia 17 dicembre 1998 di __________ con riferimento al mancato ossequio dell’art. 118 CPP ed al fatto che si sia svolto senza un patrocinatore.

Simili censure erano già state avanzate dai difensori di __________ alla Corte delle Assise criminali di Lugano durante la celebrazione del processo apertosi il 13 maggio 2005, quando avevano chiesto di accertare la nullità, con conseguente estromissione dall’incarto, dei verbali di Polizia o del PP nei quali le persone sentite come indiziati non erano state avvertite della facoltà di potersi avvalere di un avvocato.

“Giusta l’art. 118 cpv. 2 CPP l’indiziato o accusato deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di essere assistito da un difensore, con nota a verbale.

Se, in concreto, è incontestato che alle persone interrogate dalla polizia come indiziati o accusati è stato ricordato il diritto di tacere, è altrettanto incontestato che non è stato loro ricordato il diritto di essere assistiti da un difensore.

Per l’art. 49 CPP l’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore.

La prassi dell’Ufficio dei GIAR ha esteso il diritto del patrocinatore dell’accusato di partecipare ai suoi interrogatori (art. 61 cpv. 1 CPP) anche alle informazioni preliminari (GIAR 3 novembre 1993, 862.93.1L in re G.G.) evidenziando così l’essenzialità del diritto di difesa.

Tuttavia questo diritto esiste con la riserva esplicita del cpv. 3 dell’art. 61 CPP per cui non è ammessa la presenza di difensori agli interrogatori davanti ad agenti di polizia.

Per la Difesa, il diritto ad essere assistito da un avvocato non si esaurisce nel diritto alla presenza dell’avvocato all’atto istruttorio ma si estende al diritto di consultare l’avvocato prima di essere sottoposto a qualsiasi atto istruttorio, anche prima di quegli atti istruttori per cui non è ammessa la presenza del legale.

La Corte non condivide quest’opinione e ritiene che, allo stadio attuale delle cose, il diritto di cui all’art. 118 cpv. 2 CPP deve essere inteso come diritto all’assistenza dell’avvocato nel corso dell’atto istruttorio in questione.

Perciò, ritenuta la lex specialis dell’art. 61 cpv. 3 CPP, la mancata informazione del diritto dell’indiziato di essere assistito da un difensore è per la Corte in contrasto unicamente con la lettera dell’art. 118 cpv. 2 CPP ma non con la ratio legis di tale norma. Come e in che misura quei verbali – che non sono nulli e che pertanto rimangono agli atti – potranno essere utilizzati dalla Corte per l’accertamento delle responsabilità del __________ è questione diversa cui potrà essere risposto soltanto dopo che l’accusato avrà avuto la facoltà di esercitare il diritto al contraddittorio.

È certo, invece, che quei verbali possono essere utilizzati nell’ambito di una valutazione anticipata delle prove.”

(Corte delle Assise criminali di Lugano 13 maggio 2005 in re R.R., p. 32)

Abbondanzialmente, per quanto riguarda la presenza del difensore all’interrogatorio (effettuato dal Procuratore pubblico e non dalla Polizia, cfr. art. 61 cpv. 3 CPP), va poi ricordato che ai sensi dell’art. 57 cpv. 2 CPP, l’esercizio dei diritti della difesa non può costituire motivo di rinvio di atti procedurali, salvo obbligatoria presenza e partecipazione dell’accusato o del suo difensore. Di conseguenza, anche qualora il verbale dell’indiziato o accusato si svolga davanti al Procuratore pubblico, il diritto di avvalersi di un avvocato, sebbene debba essere ricordato all’inizio del verbale, non comporta automaticamente la sospensione ed il rinvio dell’assunzione del mezzo di prova in caso la persona interrogata decida di farsi assistere in quel momento da un legale, ed il verbale così redatto in assenza del difensore non potrebbe essere considerato irrito. In altre parole, il fatto che l’indiziato o accusato che viene sentito dal Procuratore pubblico, dopo essere stato avvertito del suo diritto di rifiutarsi di rispondere e di essere assistito da un difensore decide di avvalersene, non pregiudica automaticamente e di per sé stesso la continuazione del verbale in assenza di un legale, ad eccezione dei casi di presenza obbligatoria del difensore previsti dalla legge. Certo, la persona verbalizzata a quel punto ha la facoltà di rifiutarsi di rispondere e ciò in quanto valutazione personale dell’esercizio di un diritto in quanto tale o semplicemente sintantoché non avrà trovato un difensore, e ciò naturalmente avrà un senso unicamente in caso di corretta indicazione alla persona verbalizzata del suo diritto di rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

Sulla base degli atti questo giudice ha potuto constatare che il verbale di Polizia di __________ inizia correttamente chiarendo il ruolo della persona interrogata e nelle grandi linee i fatti per cui si procede e cioè che la verbalizzata qui reclamante è sentita in qualità di indiziata “in relazione ad inchiesta in corso a fronte del procedimento penale contro i responsabili e/o ausiliari delle case di cura ____________________; per reati di truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione delle case di cura”, come le viene subito ricordato il suo diritto di rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

L’interrogatorio è iniziato alle ore 14.35 e si è concluso alle 16.20, ed è quindi durato poco meno di due ore; chiaramente si tratta di un primo interrogatorio, volto ad inquadrare la persona e la sua attività presso la __________ e volto a sondare le sue conoscenze sulle attività truffaldine che si sospettava avvenissero all’interno delle case di cura del __________ e la sua eventuale partecipazione a tali attività e se sì con che grado di conoscenza e partecipazione. La persona interrogata, dopo avere preso atto del suo diritto di rifiutarsi di rispondere, ha risposto a tutte le domande che le sono state poste, a volte raccontando quanto a sua conoscenza e a volte dichiarando di non sapere fornire una risposta all’interrogante (non di non volere rispondere). Nel verbale non sono annotate contestazioni specifiche, neppure la persona sentita ha comunicato eventuali contestazioni al Procuratore pubblico, e ciò non solo a ridosso, dal profilo temporale, del verbale 17 dicembre 1998, ma neppure in occasione della ricezione della notifica di procedimento penale del 24 febbraio 2004 inviatale dall’allora titolare dell’inchiesta.

L’atto istruttorio in quanto tale non è stato impugnato con reclamo ai sensi dell’art. 280 CPP nei dieci giorni. Se è vero che una censura di nullità può essere sollevata in ogni momento, la stessa deve comunque rispettare i principi della buona fede.

D.

La difesa, dopo essersi dilungata in un’arringa difensiva della reclamante entrando nel merito del procedimento penale aperto nei suoi confronti, osserva in modo del tutto generico che le informazioni preliminari contro __________ si sono troppo dilatate nel tempo ledendone i diritti.

Ritenuto che la giurisprudenza di questo ufficio si è più volte espressa a questo proposito,

“Questo giudice non ha competenza per imporre al titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo, un abbandono o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha però competenza di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del magistrato inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al procedimento” (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op. cit., pag. 271, nota 25).

Questo ufficio è sì competente per esprimersi in merito a questioni di denegata e/o ritardata giustizia (compresa la violazione del principio di celerità), ma nell’ambito di reclamo contro specifici atti o omissioni (anche di incombenti) e non in termini di mera “sorveglianza” sull’attività del Ministero pubblico. Altre conseguenze della violazione di tale principio (quali l’attenuazione della pena o, eccezionalmente, l’improcedibilità, DTF 117 IV 124) competono al giudice di merito. (cfr. GIAR 14 novembre 2005 in re M.G.).

Nel caso in esame va rilevato come la doglianza del lungo tempo trascorso tra il primo interrogatorio della reclamante, la notifica di procedimento penale e la citazione per essere sentita è sollevata per la prima volta in questa sede. Di conseguenza il reclamo, nell’ipotesi negata di sua ricevibilità in merito a questo punto, sarebbe contrario alla buona fede processuale.”

Alla luce di quanto sopra se ne deduce che non potendosi ritenere nullo il verbale di Polizia 17.12.1998 di __________ tale sua utilizzazione non può avere conseguenza di nullità o annullabilità per il verbale della reclamante davanti al PP del 5 dicembre 2005.

C.

Anche la censura di mancato accesso agli atti è già stata decisa con la decisione 15 dicembre 2005 di questo giudice (Inc. GIAR 516.2005.3) alla quale, anche in questo caso, si può fare integrale riferimento.

“B.

Per l'ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza degli atti riveste nell'ambito di una difesa penale, vige notoriamente il principio che gli stessi sono liberamente accessibili all'accusato, salvo comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale "esigenza d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato: egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari già giustificato l'arresto dell'accusato; ed inoltre, quest'ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l'accusa già conosce" (L. Marazzi, Il GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che il problema si pone in termini analoghi per l'accusato ed il suo patrocinatore, in particolare nei casi in cui il patrocinatore ha colloqui liberi con l'accusato (cfr. Rep. 1994, n. 114, p. 114-115).

Se è corretto (proceduralmente parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione degli stessi per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione di prove a discarico o di elementi di approfondimento di quanto prospettato. Pertanto la necessità di garantire l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti se vi è un ritardo eccessivo nella loro contestazione.

Dagli atti risulta che __________ è stata sentita una prima volta dalla Polizia cantonale, in veste di indiziata, in data 17 dicembre 1998 e che il 24 febbraio 2004 le è stata inviata notifica di procedimento penale, apparentemente con l’intenzione dell’allora titolare dell’inchiesta di procedere con l’emanazione di un decreto d’accusa senza ulteriori formalità (la procedura di cui all’art. 207° CPP prelude infatti, sia per tenore letterale che per deduzione logica all’emanazione di un decreto d’accusa senza formalità ulteriori). Ciò senza che vi sia traccia nell’incarto, prima d’ora, di richieste di essere interrogata dal Procuratore pubblico e soprattutto di potere avere l’accesso agli atti. Nell’incarto figura poi un estratto del verbale del pubblico dibattimento contro __________, la sentenza di condanna della Corte delle Assise criminali del 13 maggio 2005 e una serie di verbali di Polizia e del PP (di quest’anno) di altri dipendenti delle tre cliniche del __________, pure loro indagati per truffa e falsità in documenti.

Il PP attualmente titolare dell’inchiesta procede ora con l’audizione della qui reclamante per contestarle gli elementi probatori in suo possesso, risultanti dagli atti e dai verbali dei coindagati, e permetterle di fornire la sua versione dei fatti.

In siffatte circostanze risposte preconfezionate sulla base di atti già visionati non solo sarebbero inutili per la ricerca della verità, ma anzi rischierebbero di essere di nocumento per la credibilità dell’indiziata reclamante (che, non lo si dimentichi, è validamente patrocinata da un legale e che ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di rispondere). Se è vero che __________ sa di entrare in considerazione per l’allestimento di cardex (cartelle cliniche) falsi – ella infatti ha a disposizione il suo verbale di Polizia 17 dicembre 1998 –, è altrettanto vero che non può sapere che cosa abbiano dichiarato suoi colleghi e tutto quanto (per esempio i cardex da lei compilati) hanno raccolto le Autorità inquirenti. Le suddette considerazioni rafforzano la necessità di vietare all’indiziata e al suo difensore l’accesso agli atti fino al chiarimento dinanzi al magistrato della deposizione resa davanti alla Polizia ed alla contestazione dei mezzi di prova raccolti dagli inquirenti – come sembra d’altronde far capire il magistrato inquirente nella decisione impugnata (“...il tutto in considerazione del fatto che alla sua assistita non sono ancora state effettuate delle precise contestazioni, specie riguardo sue eventuali responsabilità penali.”) – e non per il fatto che non le è stata promossa l’accusa (intendendo verosimilmente peraltro procedere il PP senza tale formalità ai sensi dell’art. 207aCPP).

È ben vero che __________ è stata interrogata la prima e l’ultima volta nel dicembre del 1998, ma giova evidenziare che il PP ha spiccato una citazione per l’indiziata per il 5 dicembre 2005. Questo giudice non sa se tale interrogatorio sia avvenuto ed in particolare se l’indiziata si sia presentata per essere interrogata. Vista la vicinanza temporale tra la citazione, la richiesta di accesso agli atti e la data dell’interrogatorio, ancora si giustificava la non concessione parziale dell’accesso agli atti fino ad espletazione dello stesso per salvaguardare il principio dell’immediatezza (anche a favore dell’indiziata), ritenuto che il periodo intercorrente fra la presente decisione (probabilmente successiva all’interrogatorio di __________) e l’effettivo accesso agli atti, anche in caso di rinvio del verbale previsto per il 5 dicembre 2005, non è tale da ledere il principio di proporzionalità.

Va da sé che al termine dell’interrogatorio, nel quale saranno prospettate all’accusata le risultanze dell’inchiesta in corso, l’accesso agli atti sarà dato e completo anche perché, in ogni caso, il problema dell’accesso agli atti sarà superato dalle prospettazioni che avverranno nel verbale già espletato o di prossimo espletamento.”

Gli argomenti sopra esposti mantengono la loro validità anche nella presente (identica) fattispecie.

D.

In conclusione, il reclamo é respinto ai sensi dei considerandi con la presente decisione definitiva, con carico di tasse e spese di giustizia (che tengono conto della temerarietà del reclamo per i motivi esposti) alla reclamante soccombente.

P.Q.M

visti gli artt. 146 e 251 CP, nonché 60 ss., 117 ss. e 280 ss. CPP, nonché 284 e contrario CPP, 6 CEDU, 39 lett. f) LTG, 2 CCS;

decide

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia, fissata in CHF 300.-- e le spese di CHF 100.--. sono a carico della reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.      Intimazione:

                                                                           giudice Claudia Solcà

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