Incarto n. INC.2005.51601
Lugano 15 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 settembre 2005 da
contro
la citazione 13 settembre 2005 (inviata direttamente in Italia al domicilio della reclamante mediante invio per raccomandata postale) a comparire presso il Ministero pubblico di Bellinzona, il 3 ottobre 2005, per essere interrogata come indiziata, emanata dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento di cui all’incarto __________;
viste le osservazioni 6 ottobre 2005 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni,
visto l’inc. MP __________;
preso atto che nelle motivazioni del reclamo (non nel petitum) la reclamante chiede anche accertamento di nullità del suo verbale di Polizia 17 dicembre 1998 e della notifica di procedimento penale inviatale dal magistrato precedentemente titolare dell’inchiesta in data 24 febbraio 2004, mentre che nel petitum, oltre all’annullamento della citazione summenzionata ed alla concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, chiede annullamento del procedimento penale e delle informazioni preliminari contro __________;
visto:
- che con reclamo 22 settembre 2005 con richiesta di effetto sospensivo, la reclamante chiede l’annullamento della citazione 13 settembre 2005 per violazione dell’art. 7 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale per quanto riguarda le modalità di notifica della citazione impugnata;
- con lettera 24 settembre 2005 la reclamante fa riferimento alla possibilità di notificazione diretta degli atti (tra cui le citazioni) in base all’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 10 settembre 1998 rispettando il termine di 30 giorni tra la notificazione e la data della comparizione;
- che il Procuratore pubblico ha provveduto ad intimare, in data 28 settembre 2005, una nuova citazione per l’interrogatorio della reclamante che annulla e sostituisce quella qui impugnata, tenendo in particolare sufficientemente conto del fatto che in caso di invio di citazioni in Italia, in base all’ art. XII dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 10 settembre 1998, le stesse devono pervenire alla persona citata almeno 30 giorni prima della data della citazione, con il che il reclamo è di fatto divenuto privo di oggetto;
- che le ulteriori censure summenzionate, peraltro soltanto accennate (nullità del verbale di Polizia e della notifica di procedimento penale e richiesta di annullamento del procedimento penale in corso contro __________), sono state riproposte nel reclamo 11/12 ottobre 2005 (Inc. GIAR 516.2005.2, doc. 1) che __________ ha interposto contro la nuova citazione a comparire 28 settembre 2005 e che di conseguenza verranno evase in quella sede;
ritenuto che è stato il reclamo a far sì che il Procuratore pubblico spiccasse nuova citazione rispettosa dei termini imposti dall’art. XII dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 10 settembre 1998, appare corretto assegnare ripetibili limitate relativamente a quest’unico aspetto;
richiamati gli artt. 280 ss. CPP e 39 lett. f) LTG;
decide
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli;
2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese ma lo Stato verserà l’importo di complessivi CHF 100.- alla reclamante a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
giudice Claudia Solcà