Incarto n. INC.2005.47604
Lugano 9 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 14/16 novembre 2005 da
__________, __________ (rappr. dal lic. iur. __________, amministratore)
contro
la decisione 31 ottobre 2005 che rifiuta il dissequestro della canapa sequestrata nel procedimento di cui all'inc. MP __________;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (29 novembre 2005) e quelle dell'accusato __________ (5 dicembre 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- data 2 settembre 2005, nell'ambito di un procedimento contro __________ per titolo di infrazione alla LFStup, gli inquirenti hanno proceduto al sequestro di circa un centinaio di chilogrammi di canapa presso il domicilio dell'accusato (doc. 2, inc. GIAR 476/2005);
- l'esistenza di gravi indizi di reato nei confronti di __________, oltre che asserita dal magistrato inquirente, è stata verificata e confermata sia da questo giudice (sentenza 23 settembre 2005, 476.2005.3) che dalla CRP (sentenza 11 ottobre 2005, 60.2005.323);
- con scritto del 30 settembre 2005, la __________ chiede al Procuratore pubblico la restituzione della canapa sequestrata, in quanto la relativa proprietà le sarebbe stata "restituita" dalla moglie dell'accusato, anche a nome del marito (AI 4.5);
- con lettera del 31 ottobre 2005 (AI 4.13), inviata apparentemente per lettera semplice, il magistrato inquirente ha comunicato, direttamente alla persona di __________ (cfr. AI 4.15), che ogni dissequestro è escluso prima della definizione delle responsabilità delle persone coinvolte;
- con scritto del 14 novembre 2005, indirizzato alla CRP che l'ha qui trasmesso per competenza, la __________ interpone reclamo chiedendo la restituzione (a lei) della canapa sequestrata; a sostegno della richiesta adduce di essere distributrice federale autorizzata di mangimi alla canapa indigena e che nell'ambito della sua attività vende anche all'ingrosso a terzi per la "trasformazione in prodotti legali" (doc. 2 e 6, inc. GIAR 476.2005.4); afferma, inoltre, di aver ricevuto in restituzione da __________ la canapa sequestrata; aggiunge che se alla canapa sequestrata viene attribuito uno scopo legale (caso della __________) la restituzione è possibile;
- il magistrato inquirente, con osservazioni del 29 novembre 2005 (doc. 10, inc. GIAR 476.2005.4) contesta innanzitutto la legittimazione della reclamante (assenza di diritti, di proprietà, su quanto sequestrato), precisa che il tenore di THC di quanto sequestrato è compreso tra il 3,2 ed i 5,2 % e che la liceità della destinazione (quella che intendeva dargli __________) è tutt'altro che dimostrata;
- l'accusato, con le sue osservazioni del 5 dicembre 2005 si limita a non opporsi al reclamo "anche perché la reclamante afferma che intende attribuire la merce sequestrata ad uno scopo legale" (doc. 11, inc. GIAR 476.2005.4);
- in effetti, la legittimità (al reclamo) della __________ ex art. 280 CPPTI, è tutt'altro che evidente;
- la canapa è stata sequestrata al domicilio di __________ che l'aveva acquistata (art. 714 CCS, qualora non si trattasse già di res extra commercium: DTF 11 ottobre 2005 in re A., cons. 3.3) e, ammesso e non concesso che si possa procedere alla vendita/rivendita/retrocessione di beni oggetto di sequestro penale, in corso di sequestro (art. 289 CP; BJP 2003 n. 386), non pare che la semplice dichiarazione d'intenti (peraltro silente sul destino della somma pagata per l'acquisto: cfr. Verbale PP __________ 23 settembre 2005, pag. 3) della moglie del "proprietario" (che non risulta neppure aver esplicitamente confermata dall'accusato stesso: cfr. Osservazioni, punto 2) possa essere sufficiente per un ritorno di "proprietà" alla __________;
- nel contempo, visto il tenore di THC riscontrato nella canapa sequestrata (AI 1.5) e l'assenza (perlomeno al momento attuale) della determinazione di una destinazione lecita (Verbale PP __________ 14 ottobre 2005, pag. 3 e sentenze GIAR e CRP citate più sopra), neppure è accertata la possibilità di commercializzazione (DTF citato);
- in virtù di quanto sopra, e considerato che compito di questo ufficio è quello di verificare la legalità delle decisioni del magistrato inquirente (quando contestate da persone legittimate) e non quello di vagliare opportunità di determinate scelte nella gestione degli incarti e di quanto sequestrato, occorre concludere che la legittimazione ricorsuale della __________ (per intenderci, quella di terzo con interesse legittimo ex art. 280 cpv. 1 CPPTI) non è data né dimostrata; il reclamo deve quindi essere dichiarato irricevibile;
- comunque, con riferimento al THC riscontrato ed all'assenza di determinazione di destinazione lecita, il reclamo sarebbe da respingere anche nel merito in quanto si tratta di merce soggetta a possibile confisca (come peraltro è avvenuto nella decisione del 15 settembre 2005 prodotta dal reclamante con lettera del 25 novembre 2005;
- tasse e spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 LFStup, 58, 59 CP, 1ss., 280, 284 CPPTI, ed ogni altro citato nella presente,
decide
1. Il reclamo, comunque da respingere anche nel merito, è irricevibile per carenza di legittimazione della reclamante.
2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.--, e le spese di FRS 78.-- sono a carico della reclamante.
3. Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione, ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli