Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.09.2005 INC.2005.47603

23. September 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,809 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2005.47603

Lugano 23 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13/14 settembre 2005 da

__________

  e qui trasmessa con preavviso negativo da

Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona

viste le osservazioni della difesa del 22 settembre 2005;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 2 settembre 2005 e nei suoi confronti é stata promossa l'accusa per infrazione semplice, nonché contravvenzione, alla LFStupefacenti (doc. 1, inc. GIAR 476/2005).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 3 settembre 2005, ritenuta la presenza di sufficienti indizi di reato e di bisogni dell'istruzione "segnatamente l'interrogatorio del fornitore e l'accertamento del tenore di THC" (doc. 4, inc. GIAR 476/2005).

B.

In sintesi, __________ è accusato di aver acquistato, da tale __________, oltre 100 Kg di canapa al prezzo di FRS 25'000.--, merce che egli stesso ha provveduto a far trasportare da una ditta del ramo (trasporti) al suo domicilio di __________.

Quale fosse il destino ultimo di tale merce non era noto al momento dell'arresto. In un verbale successivo (5 settembre 2005), l'accusato ha affermato che la merce era destinata ad uno svizzero tedesco (tale __________), che lo avrebbe precedentemente contattato chiedendo "merce a basso costo" e manifestando disponibilità a pagarla

FRS 50'000.--. Nello stesso verbale, __________ afferma di non sapere quale destinazione (se si preferisce: utilizzo) il nominato __________ avrebbe dato alla merce, di non conoscere il tenore in THC della stessa ma di presumere che fosse regolare in quanto il venditore "ha una ditta regolare". Queste ultime affermazioni sono state ribadite nei verbali successivi (per. es. 9 settembre 2005).

L'analisi della canapa sequestrata ha evidenziato un tenore di THC superiore allo 0,3% (AI 1.9).

Il 19 settembre l'accusa è stata estesa all'ipotesi di infrazione aggravata di cui all'art. 19 cifra 2 lett. c. (AI 2.8).

C.

Con istanza del 13/14 settembre 2005 (doc. 1, inc. GIAR 476.2005.3), la difesa di __________ ha chiesto la messa in libertà provvisoria dell'accusato e, nelle more della presente procedura, il trasferimento al penitenziario cantonale.

L'accusato, arrestato in flagranza, avrebbe ammesso i fatti che gli vengono contestati e non può essere trattenuto solo perché non è in grado di indicare le generalità complete del (futuro) acquirente (Istanza, pag. 1 e 2). Nel contempo, non sono presenti (sempre secondo la difesa) pericolo di fuga o di recidiva e neppure pericolo di collusione perché il destinatario della merce "sicuramente ha saputo che __________ è stato arrestato e la merce confiscata", la notizia essendo apparsa sulla stampa già il 3 settembre 2005 (Istanza, pag. 2).

D.

Il magistrato inquirente preavvisa negativamente l'istanza di libertà provvisoria (doc. 2, inc. GIAR 476.2005.3).

Dopo aver ripercorso brevemente le circostanze dell'arresto e le successive emergenze istruttorie, tra gli altri il fatto che dai cellulari in possesso dell'accusato sarebbero emersi contatti ripetuti nei giorni precedenti l'arresto (financo un appuntamento per il giorno dell'arresto) con tali __________ e __________ (il primo con precedenti in relazione a commercio di canapa), il magistrato inquirente sottolinea l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e segnala pericolo di collusione con il venditore (__________) ed il nominato __________, nonché con altre persone coinvolte (__________e __________).

Sul richiesto trasferimento al PCT, il magistrato inquirente non si esprime.

E.

Mediante osservazioni del 22 settembre 2005, la difesa segnala di non poter prendere posizione compiutamente sui fatti esposti dal magistrato inquirente, non avendo avuto accesso agli atti (Osservazioni, pag. 1).

Contesta poi tempestività delle osservazioni del magistrato inquirente in quanto, a sua conoscenza, presentate il 20 settembre 2005 (ibidem).

Nel merito ritiene che gli indizi di reato concernono unicamente la detenzione di canapa e che il tempo trascorso tra l'arresto e le misure intraprese per l'audizione di __________ e __________ sono state intraprese solo dopo la metà di settembre, nonostante il rischio di collusione con queste persone sia posto a fondamento del mantenimento della carcerazione ancora oggi (Osservazioni, pag. 1/2). Inoltre, viste le ammissioni circa l'intenzione di rivendita ed il prezzo della stessa, la difesa non vede quali fatti possono essere oggetto di collusione e segnala come il carcere preventivo non possa essere utilizzato per ottenere informazioni direttamente dall'accusato/detenuto (Osservazioni, pag. 2).

Da ultimo segnala il fatto che l'estensione dell'accusa sia avvenuta dieci giorni dopo le dichiarazioni dell'intenzione di vendita e quello che l'accusato si trova ancora presso le carceri di Bellinzona nonostante la difesa abbia ricevuto l'ordine di trasferimento già il 19 settembre 2005.

Delle altre considerazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi seguenti.

Considerato

in diritto:

1.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto è ricevibile in ordine.

Il preavviso del magistrato inquirente è stato spedito il 19 settembre 2005, terzo giorno utile dopo la ricezione dell'istanza (art. 20 CPP), mentre l'incarto è stato consegnato a questo ufficio, brevi manu da funzionario del Ministero pubblico, la mattina del 20 settembre 2005.

Si pone pertanto il problema della tempestività della trasmissione ex art. 108 cpv. 1 CPP.

Tale norma, infatti, accomuna preavviso ed atti dando quasi maggior importanza a questi ultimi : "… trasmette entro tre giorni gli atti con il suo preavviso negativo …".

Nel contempo, la CRP, in applicazione di tale norma e di quelle relative a termini e modalità di trasmissione ha avuto modo di affermare, in un caso del 2003:

"4.

L'istanza ed il preavviso, ma, a rigore anche gli atti dell'incarto, sono stati trasmessi tardivamente. Gli atti processuali, tra i quali rientrano anche quelli delle parti, vengono intimati giusta l'art. 7 CPP per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia. A mente dell'art. 20 cpv. 4 CPP, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza. Quando la consegna viene fatta brevi manu deve intervenire entro il giorno di scadenza (cfr. R. Hauser/E. Schweri, op. cit., § 44 n. 12 ss., G. Piquerez, op. cit., n. 1518 ss.).

… omissis…

5.

Ciò premesso, a mente di questa camera, l'inosservanza del termine di trasmissione dell'art. 108 cpv. 1 CPP, come del resto del suo cpv. 2, comporta insanabilmente la decadenza della validità dell'arresto, rispettivamente della carcerazione preventiva."

(CRP 18 luglio 2003 in re O., 60.2003.222)

Un'applicazione rigorosa dei concetti sopra esposti condurrebbe a concludere per la tardività della trasmissione, ritenuto che anche gli atti (indispensabili, al pari se non più del preavviso, per la decisione dell'autorità ricevente e per la decorrenza del termine ex art. 108 cpv. 2 CPP - si veda anche GIAR 15 settembre 2005 in re R., 355.2004.4) debbono essere trasmessi entro il termine.

Tuttavia, a mente di questo giudice, tale rigore non terrebbe conto di alcune difficoltà concrete dovute alla voluminosità di taluni incarti ed alla dislocazione (di fatto) di alcuni Procuratori in quel di Bellinzona. Una spedizione per posta di incarti voluminosi avrebbe quale conseguenza la ricezione non il giorno successivo (come per le buste) bensì due o più giorni successivi con dilatazione di fatto dei tempi decisionali (tre giorni per il PP e tre giorni per il GIAR) a scapito della persona detenuta. Per evitare questo tipo di disguido, dopo la sentenza CRP citata, il Procuratore generale, in accordo con questo ufficio, aveva emanato delle direttive che invitavano, in caso di trasmissione per posta del preavviso negativo, ad allegare l'elenco atti e a fare in modo che l'incarto fosse materialmente a disposizione del GIAR contestualmente alla ricezione (da parte di quest'ultimo) del preavviso negativo (Direttive PG luglio/agosto 2003, punti 2 e 3). Evidentemente, nel caso qui in esame, tali direttive sono state parzialmente disattese dato che l'elenco atti non era allegato al preavviso (come non lo erano gli atti, nonostante la menzione in calce). Comunque, gli atti sono pervenuti a questo ufficio (brevi manu, come detto) alle 9.20 del martedì mattina, quindi poco dopo la ricezione della posta contenente il preavviso negativo e, di conseguenza, questo giudice ritiene di poter considerare tempestiva la trasmissione senza con ciò mettersi in opposizione a quanto sancito dalla CRP nella sentenza citata che si riferiva a caso in cui né atti né preavviso erano stati "consegnati" nel termine e che (di conseguenza) non si è espressa (né ha avuto modo di farlo) sulla specifica problematica della trasmissione di incarti voluminosi.

A scanso di equivoci, e a futura memoria, sia detto a chiare lettere che se la concreta messa a disposizione dell'incarto fosse avvenuta dopo le 10.00 del mattino (quindi dopo l'orario di normale ricezione della posta) non sarebbe stata (e non lo sarà in futuro) considerata "contestuale", bensì tardiva.

2.

Sulla ricevibilità, in ordine, della richiesta di trasferimento al PCT e, in caso affermativo, sul merito della questione, si dirà (per ovvi motivi) dopo la determinazione circa perdurare o cessazione della carcerazione preventiva.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Non occorrono particolari disquisizioni per ritenere presenti gravi indizi di reato in capo a __________ (invero neppure contestati dalla difesa).

Quanto sequestrato, il risultato delle analisi e le stesse dichiarazioni dell'accusato (in particolare quelle di cui al verbale 5 settembre 2005) concorrono a fondarli nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Ciò senza necessità di approfondire più di tanto l'aspetto soggettivo (si vedano, comunque, le risposte date alle domande nella prima metà della pagina 3 del verbale citato sopra).

5.

Il preavviso del magistrato inquirente non fa menzione né di un pericolo di recidiva, né di un pericolo di fuga. Ne consegue che queste due circostanze atte (alternativamente) a giustificare la carcerazione preventiva, non saranno analizzate in questa sede.

6.

a)

In merito ai bisogni istruttori (pericolo di collusione) affermati dal magistrato inquirente, la difesa solleva numerose questioni che vanno tutte affrontate per giungere alla conclusione sull'esistenza o meno, allo stadio attuale, del motivo di detenzione. Preliminarmente, e per quanto concerne l'accesso agli atti, va detto che, dall'incarto prodotto a questo giudice, non risulta che vi sia stata una limitazione dell'accesso agli atti da parte del magistrato inquirente (art. 60 cpv. 2 CPP); inoltre, gli atti a sostegno di un preavviso negativo possono anche essere visionati presso lo scrivente ufficio (a cui debbono essere trasmessi - DTF 7 febbraio 2005 in re C., 1S.3/2005), ovviamente compatibilmente con le esigenze connesse all'emanazione della decisione. Pertanto, il diritto di essere sentito non può dirsi violato.

b)

Non è certo peregrina l'argomentazione della difesa secondo cui i bisogni dell'istruzione non giustificherebbero più il mantenimento della carcerazione in quanto i fatti essenziali (arresto e sequestro merce) sarebbero apparsi sulla stampa già il giorno 3 settembre 2005. Infatti, da tale pubblicazione, eventuali altre persone coinvolte (a vario titolo) possono trarre certezza dell'intervento delle autorità inquirenti e, se del caso, darsi da fare per compromettere la ulteriore raccolta di prove (in vari modi ed anche rendendosi irreperibili). Se l'informazione alla stampa è data dagli stessi inquirenti, non si può che dedurre che questi ritengono non esservi particolari prove a rischio d'inquinamento, rispettivamente che tale rischio è minimo e l'interesse pubblico all'informazione prevalente. Conseguentemente, potrebbe rivelarsi (ma molto, se non tutto, dipende dalle circostanze di ogni singolo caso) contrario al principio di proporzionalità ordinare o mantenere una carcerazione preventiva per "bisogni dell'istruttoria" ai quali gli stessi inquirenti non danno particolare peso.

Tuttavia, va pure considerato che il tipo di situazione sopra descritto può avere influsso sull'inquinamento delle (eventuali) prove, molto meno sulla collusione che presuppone un qualche contatto tra le persone coinvolte, rispettivamente la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni di chi è già stato sentito.

Nel caso qui in esame, è (appunto) il pericolo di collusione ad essere posto, dal magistrato inquirente, a fondamento del preavviso negativo.

c)

Il pericolo di collusione con __________ non può più essere considerato (come al momento dell'arresto) elemento sufficiente a giustificare il mantenimento del carcere preventivo. Infatti, fin dal primo verbale l'accusato ha indicato in __________ colui che gli ha venduto la sostanza oggetto di sequestro, fornendo anche indicazioni sul nome del negozio e la sua collocazione. Ad oggi, la persona in questione non è ancora stata interpellata sebbene risulti domiciliata ed operante in Svizzera e non venga indicata come irreperibile (ora e/o in precedenza). Attendere 15 giorni (il risultato dell'analisi dello stupefacente?) per richiedere ad autorità di altro cantone di assumere il procedimento contro Egger, trasferirlo in Ticino, rispettivamente interrogarlo in relazione alla fornitura di ca. 100 Kg, mentre l'acquirente è in carcere, è manifestamente lesivo del principio di celerità (art. 102 CPP), viste le possibilità offerte dalla normativa vigente (artt. 349, 352 CPS; Concordato intercantonale in materia di assistenza giudziaria penale)

d)

Per quanto concerne, invece, tale __________ (rispettivamente le persone indicate con i nomignoli di __________ e __________) il pericolo di collusione è concreto ed il principio di celerità non può dirsi violato.

Infatti, vista l'importanza (per quantitativo e somme in gioco) della "merce", è effettivamente poco credibile che l'accusato sia in grado di fornire solo il nomignolo (quello attuale e quello utilizzato nel 2002/2003 - cfr. Verbale __________ 5.09.2005, pag. 2) e non abbia modo alcuno per contattarlo. Nel contempo, vi sono concreti indizi (frequenza dei contatti telefonici, appuntamento per il giorno di ricezione della merce, precedenti specifici - cfr. le contestazioni nel verbale 9 settembre 2005, nonché AI 1.7) che i destinatari della merce siano altri, in parte identificati (AI 1.6, 1.7 e 1.8 e non certo grazie alle dichiarazioni dell'accusato - cfr. Verbale __________ 9 settembre 2005, pag. 10) ed in parte ancora da identificare. Le circostanze appena descritte concretizzano anche un pericolo di collusione in quanto indicano una possibile volontà dell'accusato di coprire gli acquirenti e, con essi, l'accertamento del destino ultimo della merce, nonché il ricavo ed il guadagno previsti.

La destinazione della merce, così come i prezzi concordati, non sono questioni irrilevanti ai fini della determinazione delle reali responsabilità dell'accusato e relative conseguenze.

Viste le difficoltà di identificazione di queste persone e la tempistica degli atti istruttori conseguenti alla, finora, unica identificazione (cfr. AI 7.2), il principio di celerità non può certo dirsi violato.

7.

In data odierna, questo ufficio si è informato telefonicamente presso il magistrato inquirente per sapere se il trasferimento al PCT fosse, nel frattempo, avvenuto. La risposta è stata positiva nel senso che l'accusato si trova, oggi, al PCT.

La questione del trasferimento può quindi essere considerata priva d'oggetto, indipendentemente dal determinare se sia ricevibile nella procedura ex art. 108 CPP, in assenza di specifica decisione del Procuratore pubblico.

8.

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di __________ deve essere respinta in quanto a fianco di gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di collusione in relazione ad alcune persone ancora da sentire, come meglio precisato al considerando 6 della presente decisione.

Il mantenimento della detenzione preventiva (in relazione ai mezzi di prova indicati) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà già sofferta (meno di un mese), e quella prevedibilmente ancora da soffrire, nonché la comminatoria di pena (minima) di cui all'art. 19 cifra 2 LFStup.

Sul rispetto del principio di celerità, si rinvia a quanto detto ai considerandi 6.c) e 6.d).

P.Q.M.

        viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 19 cifra 2 e 19 cifra 1 LFStup., 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide:

1.    L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.    Non si prelevano tasse e spese.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione:

                                                                                giudice Edy Meli

INC.2005.47603 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.09.2005 INC.2005.47603 — Swissrulings