Incarto n. INC.2005.45303
Lugano 10 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza 7/9 marzo 2006 di
__________, __________, __________ (patr. dall’avv. __________, __________) tendente ad ottenere il dissequestro dei tagliandi delle assicurazioni e dei bolli dell’automobile __________ (targata __________) sequestrata a Locarno in data 11 agosto 2005;
considerato che:
nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________ (attualmente detenuto presso il PCT), sfociato nell’atto d’accusa 21/2006 del 22 febbraio 2006 per titolo di tentata rapina aggravata, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro l’automobile __________ con targhe italiane __________ in uso all’accusato al momento dei fatti per i quali è stato rinviato a giudizio con l’atto d’accusa summenzionato;
con istanza 7/9 marzo 2006 la difesa dell’istante ha chiesto alla Presidente della Corte delle Assise Criminali di dissequestrare la documentazione sequestrata unitamente all’automobile di cui sopra, in particolare i tagliandi delle assicurazioni dell’automobile ed i bolli dell’auto, documentazione che servirebbe alla compagna dell’accusato e intestataria del veicolo, __________, per procedere ad una dichiarazione fiscale;
nel periodo che intercorre tra l’emanazione dell’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento, il giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente in prima istanza in materia di perquisizione e sequestro (decisione CRP 30.07.2002 in re F.B., inc.60.2002.174);
da un esame degli atti (atto d’accusa 21/2006 e AI 111) non risulta che siano stati posti sotto sequestro i documenti assicurativi dell’automobile __________ con targhe italiane __________, mentre che risulta che su esplicita richiesta della difesa di data 18 ottobre 2005 (AI 87) il magistrato inquirente ha provveduto a consegnarle l’originale del contrassegno di assicurazione che si trovava all’interno del veicolo (AI 92, lettera 24 ottobre del PP controfirmata per ricevuta dall’avv. __________ e rapporto di Polizia 20 ottobre 2005);
ne consegue che l’istanza è irricevibile non facendo riferimento a oggetti o documenti posti sotto sequestro penale ed in ogni caso essendo superata dall’avvenuta consegna della documentazione richiesta per opera del Procuratore pubblico in data 24 ottobre 2005;
viste le norme applicabili, in particolare gli art. 58 e 59 CP e 161 e 284a CPP;
decide
1. L’istanza 7/9 marzo 2006 presentata da __________ è irricevibile.
2. Non si preleva né tassa né spese di giustizia.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10 giorni.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà