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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.11.2005 INC.2005.43902

21. November 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,173 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Proroga carcerazione preventiva in attesa di allontanamento

Volltext

Incarto n. INC.2005.43902

Lugano 21 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

            sedente per statuire sull'istanza/decisione del 7 novembre 2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona    

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto   __________  

visti gli inc. GIAR 439.2005.1/2;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato incarcerato il 22 agosto 2005, a seguito di decisione del 22 agosto 2005 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.1). __________ è stato sentito il 23 agosto 2005 dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero come era stato stabilito dalla CRA che, con decisione 28 aprile 2005, aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro la non concessione dello statuto di asilante (l’UFR, con decisione 23 febbraio 2004, aveva respinto l’istanza non entrando nel merito). L’ordine di lasciare la Svizzera gli era poi stati ribadito in data 14 maggio 2004, 17 giugno 2004 e 4 maggio 2005. Contro __________ è pure stato emesso, il 14 luglio 2004, un divieto d’entrata in Svizzera sino al 13 luglio 2009 siccome ritenuto straniero indesiderabile (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.1). Nel frattempo lo straniero ha continuato a commettere reati (è stato condannato con quattro decreti d’accusa tra l’altro anche per infrazione alla LStup) e ha omesso di intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 2 inc. GIAR 439.2005.1).

2.

Con decisione/istanza del 7 novembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 439.2005.2; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________, sentito a verbale da questo giudice in data 16 novembre 2005, in presenza dell’interprete, si è sostanzialmente rifiutato di rispondere alle domande di questo giudice affermando unicamente che le Autorità che lo avevano messo in carcere non avevano fatto nulla per lui, rifiutandosi persino di sottoscrivere il verbale.

4.

La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 2, inc. GIAR 439.2005.1).

5.

La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità, con lo scritto 7 settembre 2005, ha chiesto la collaborazione dell’UFM per l’ottenimento dei documenti di viaggio per __________, che in data 21 settembre 2005 ha invitato la Polizia cantonale, gruppo rimpatri, a trasmettere il verbale d’interrogatorio in merito alla volontà dell’interessato di collaborare alla sua identificazione, che sempre il 21 settembre 2005 l’UFM invitata la SPI a prendere contatto con l’esperto lingua per determinare la nazionalità dello straniero interessato, test effettuato in data 11 ottobre 2005 dal quale si evince che lo straniero è cittadino della Nigeria e non del Niger. L’interessato è poi stato interrogato, in data 3 novembre 2005 dalla Polizia cantonale, su richiesta della SPI, ribadendo di essere cittadino del Niger e di non avere intrapreso nessuna pratica per l’ottenimento dei suoi documenti di viaggio e di non essere intenzionato a far rientro in patria ma di volere lasciare la Svizzera verso un altro Paese. L’UFM, in data 27 ottobre 2005, ha informato la SPI che il prossimo 23 novembre 2005, alle ore 14.00, una delegazione di esperti della Nigeria procederà all’audizione di __________. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, non ha intrapreso nessun passo per ottenere dei documenti per il suo rimpatrio né presso l’ambasciata di Nigeria e neppure presso quella del Niger. Egli davanti alla Polizia cantonale (cfr. verbale 3 novembre 2005) ha ribadito di essere cittadino del Niger ma si è categoricamente rifiutato di contattare le Autorità consolari presso l’ambasciata del Niger di Parigi, mentre che davanti a questo giudice si è praticamente rifiutato di rispondere, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio.

Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, anche in considerazione dei passi intrapresi dalle Autorità impegnate nel tentativo del suo rimpatrio.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di legge,

decide:

1. La decisione/istanza 7 novembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 22 febbraio 2006, compreso.

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione:

giudice Claudia Solcà

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