Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2006 INC.2005.37805

7. Februar 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,441 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

Volltext

Incarto n. INC.2005.37805

Lugano 7 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

              sedente per statuire sull'istanza/decisione del 26 gennaio 2006 della

  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona    

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto   __________, in detenzione presso il Carcere di __________ (patr. dal lic. iur. __________, __________)  

visti gli inc. GIAR 378.2005.1/2/3/4/5;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato incarcerato l’11 novembre 2005 (data in cui è stato scarcerato dopo avere scontato una pena detentiva di 75 giorni di detenzione e revoca della condizionale di pene sospese per complessivi 65 giorni di detenzione, tutte inflittegli con DA 3099/2005 del 29 agosto 2005), a seguito di decisione del 7 novembre 2005 della SPI intimatagli in data 9 novembre 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 378.2005.3). __________ è stato sentito l’11 novembre 2005 dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha ottemperato all’obbligo di lasciare il territorio svizzero, continuando a commettere reati connessi con la vendita di sostanze stupefacenti, mettendo in pericolo la salute pubblica, e che l’assenza di documenti e le sue dichiarazioni contrastanti a propostio della sua intenzione di lasciare la Svizzera, lasciano supporre che in caso di liberazione si sottrarrebbe al rimpatrio (doc. 1 inc. 378.2005.3).

2.

Con decisione/istanza del 26 gennaio 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza del termine di tre mesi di carcerazione concesso con decisione 11 novembre 2005 di questo ufficio (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 378.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS come dalla documentazione allegata alla decisione/istanza, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________, sentito a verbale da questo giudice in data 2 febbraio 2006, in presenza del proprio patrocinatore e dell’interprete di lingua inglese, ha ribadito di essere cittadino del Sudan malgrado sia stato riconosciuto con sicurezza come cittadino nigeriano  dell’etnia Ibo in un test lingua effettuato l’11 ottobre 2005, mentre che il 23 novembre 2005 non è stato riconosciuto quale cittadino nigeriano da una commissione governativa nigeriana perché si è rifiutato di parlare con i commissari presenti come pure di rispondere alle loro domande (cfr. dichiarazione di __________ a verbale GIAR 2 febbraio 2006, inc. GIAR 378.2005.5, doc. 6, p. 1 e 2); egli ha dichiarato di essere disposto a prendere contatto unicamente con le Autorità consolari sudanesi senza peraltro avere intrapreso nulla in questi mesi per contattarle e per ottenere dei documenti di viaggio, mentre che alla Polizia cantonale aveva dichiarato di non avere contattato le Autorità consolari sudanesi per paura e di non essere intenzionato a fare rientro in Patria (cfr. doc. G allegato all’istanza di proroga 26 gennaio 2006). Egli ha poi ribadito di volere lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di documenti validi.

4.

La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 2, inc. GIAR 378.2005.3).

5.

La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità ha infatti sottoposto __________ ad un test lingua che lo ha riconosciuto con certezza come cittadino nigeriano e successivamente ad una speciale delegazione nigeriana che non ha potuto provvedere ad un suo riconoscimento come cittadino di quel Paese (doc. B e C allegati all’istanza di proroga di carcerazione 26 gennaio 2006) per l’evidente mancanza di collaborazione dal momento che __________ si è rifiutato di parlare e di rispondere alle domane dei commissari, così come da lui stesso dichiarato in corso dell’audizione 2 febbraio 2006 davanti a questo giudice (inc. GIAR 378.2005.5, doc. 6). Con lettera 16 dicembre 2005 la SPI ha comunicato all’Ufficio federale della migrazione che lo straniero, sentito a verbale l’8 e l’11 novembre 2005 continuava ad affermare di essere cittadino sudanese e con lettera 17 gennaio 2006 ha sollecitato l’Ufficio federale della migrazione ad interessarsi se fosse possibile organizzare un appuntamento con i rappresentanti del Sudan nonché se fosse possibile sottoporre nuovamente lo straniero ad una nuova delegazione nigeriana disposta ad intervistare le persone che negano la loro origine nigeriana (doc. E allegato all’istanza di proroga di carcerazione 26 gennaio 2006). L’ufficio, con lettera 25 gennaio 2006 (doc F allegato all’istanza di proroga di carcerazione 26 gennaio 2006) ha risposto che avrebbe iscritto __________ alle audizioni previste in marzo 2006 da parte di una nuova delegazione nigeriana. Visto tutto quanto sopra si può affermare che l’Autorità ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento di __________. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, dopo essere stato sottoposto ad un test lingua che lo riconosceva come cittadino nigeriano, si è rifiutato di proferire parola con la speciale delegazione del governo nigeriano atta a riconoscere le persone provenienti da quel paese al fine di concedere dei documenti di viaggio per permetterne il rimpatrio; egli si professa cittadino del Sudan ma nulla ha intrapreso sino ad oggi per contattare le Autorità di questo paese – avendo anzi dichiarato alla Polizia di non volere prendere contatto con tali Autorità, (cfr. doc. G allegato all’istanza di proroga della carcerazione, verbale di Polizia 25 gennaio 2006) – benché avesse dichiarato a questo giudice, durante la sua audizione dell’11 novembre 2005, di essere disposto a rivolgersi all’ambasciata del Sudan per chiedere i propri documenti (inc. GIAR 378.2005.3, doc. 2, p. 2), dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio, che gli verrebbero forniti unicamente in caso di rientro al paese d’origine.

Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati connessi con lo spaccio di stupefacenti (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione di tre mesi è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di legge,

decide:

1. La decisione/istanza 26 gennaio 2006 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 9 maggio 2006, compreso.

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione:

                                                                             giudice Claudia Solcà

INC.2005.37805 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2006 INC.2005.37805 — Swissrulings