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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.10.2005 INC.2005.36203

6. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,273 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2005.36203

Lugano 6 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 26/28 settembre 2005 da

  __________, attualmente detenuto c/o __________ (Avv. __________)    

e qui trasmessa con preavviso negativo del 3 ottobre 2005 da  

Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (3/4 ottobre 2005);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 29 giugno 2005, a seguito del controllo di un'autovettura sulla quale egli si trovava, in quanto nei suoi confronti risultava pubblicato (RIPOL) un ordine d'arresto del 20 marzo 2003 (cfr. doc. 2 e 3, inc. GIAR 362.2005.1) per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup, in relazione alla coltivazione di canapa destinata alla vendita quale stupefacente. L'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato e un concreto pericolo di fuga (doc. 5, inc. GIAR 362.2005.3).

B.

Sostanzialmente, __________ é accusato di essere l' "avente diritto economico dei negozi di canapaio __________ a __________ e __________ a __________ " ed in tale veste di aver "coltivato e fatto coltivare in correità con terzi" un imprecisato quantitativo di canapa (sommariamente indicati in svariate decine di chilogrammi) destinato alla vendita, o messa in circolazione, tramite i negozi citati così come all'ingrosso (cfr. anche Preavviso negativo del 3 ottobre 2005, pag. 1, doc. 1 inc. GIAR 362.2005.3).

I fatti sarebbero avvenuti in Ticino, fino al febbraio 2003 (cfr. richiesta di conferma dell'arresto) e la loro materialità emergerebbe da un'inchiesta avviata nel febbraio 2003, inchiesta che vede coinvolta (coaccusata) anche __________ (cfr. inc. MP __________).

L'istruttoria, per quanto emerge da una sommaria analisi dell'elenco atti, ha visto l'arresto di __________ (il 20.02.2003, AI 3), l'emanazione di numerosi ordini di perquisizione e sequestro tra il febbraio ed il marzo 2003 (AI 11, 18, 19, 22, 31, 50, 51, 54, 57), l'acquisizione del rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria (il 16 ottobre 2005, AI 106) e quella di un referto peritale sull'attività (se si preferisce gli utili derivanti dalla vendita di canapa) dei negozi __________ e __________ (il 4.12.2003, AI 117).

Nel contempo, __________ è stata interrogata dal Procuratore pubblico in sette occasioni prima della scarcerazione (avvenuta il 9 aprile 2003, AI 81) e ancora una volta successivamente (il 19.10.2004). Dal canto suo __________ è stato interrogato, sempre dal magistrato inquirente e dopo tre verbali di polizia, il 28 luglio 2005 e posto a confronto con __________ in due occasioni, l'ultima il 7 settembre 2005 (cfr. elenco verbali PG e PP).

C.

Con istanza del 26 settembre 2005, __________ postula la sua messa in libertà provvisoria (doc. 2 inc. GIAR 362.2005.3).

Egli assevera di aver collaborato con gli inquirenti, in sede d'interrogatori, fornendo la sua versione dei fatti (Istanza, punto 2), non contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (Istanza, punto 3) ma ritiene che non siano presenti (e concreti) bisogni dell'istruzione, pericolo di recidiva e di fuga.

Per quanto concerne i bisogni dell'istruzione, l'accusato segnala che gli interrogatori vertono su fatti datati e per i quali le versioni delle altre persone coinvolte (nessuna più detenuta) già sono agli atti; inoltre, in sede di conferma dell'arresto, tali necessità non erano state ritenute a giustificazione della privazione della libertà (Istanza, punto 4.1). In considerazione di queste circostanze ritiene (anche) incomprensibile la limitazione dell'accesso agli atti posta in essere dal magistrato inquirente nei confronti della difesa.

Il pericolo di recidiva non sarebbe dato (tantomeno concreto), vuoi perché il "commercio" della canapa ha subito un brusco arresto a seguito delle operazioni della polizia messe in opera negli ultimi due anni, vuoi perché egli non ha più contatti con le persone coinvolte in questi traffici e, non da ultimo, a causa del suo attuale stato di salute (Istanza, punto 4.2).

Quanto al pericolo di fuga, l'accusato segnala come egli abbia lasciato definitivamente il Sudafrica rientrando in Ticino (dove vive e lavora la sua attuale compagna e dove vivono i fratelli) cosciente di quanto lo aspettava; il rientro sarebbe dovuto anche a motivi di salute (Istanza, punto 4.3).

Da ultimo, la detenzione cautelare, in essere da quasi tre mesi, non risponderebbe più a criteri di proporzionalità (istanza, punto 5).

D.

Il magistrato inquirente, nel suo preavviso negativo (doc. 1, inc. GIAR 362.2005.3) espone innanzitutto quelli che a suo dire sono i gravi indizi di colpevolezza (sostanzialmente le dichiarazioni dell'accusato stesso e quelle di __________ - cfr. Preavviso, pag. 1 e 2). Successivamente, afferma esistenza di pericolo di collusione, di fuga e di recidiva.

Il primo è ravvisato e indicato nella circostanza che debbono essere sentite determinate persone, già impiegate nell'attività dei canapai oggetto d'indagine (ed alcune già passate in giudizio), in quanto la versione dell'accusato diverge da quella di __________, in particolare per quanto concerne l'assunzione di queste persone (Preavviso, pag. 3 primo paragrafo).

Il secondo nel fatto che egli ha già scelto la latitanza all'estero (in Sudafrica) per oltre due anni ed il rientro in Europa non è coinciso con il rientro in Svizzera in quanto, fino al momento dell'arresto, ha soggiornato in Italia. Inoltre, sempre secondo il magistrato inquirente, egli avrebbe ancora degli interessi in Sudafrica (Preavviso, pag. 3 secondo paragrafo).

Anche il pericolo di recidiva, sempre secondo il magistrato inquirente, sarebbe presente visto che nel 1999 __________ è stato condannato per reati analoghi a quelli che gli vengono oggi imputati e nel 2002 ha subito una condanna per infrazione alla Larm, alla LCStr e contravvenzione Lstup. Inoltre, nei suoi confronti è ancora aperto un procedimento aperto nell'autunno 2002 per fatti relativi a reati contro la vita e l'integrità corporale (Preavviso, pag. 3 terzo paragrafo).

Il rischio di pena sia per questo procedimento che per quello per i reati contro la vita e l'integrità corporale rendono, sempre a giudizio dell'inquirente, proporzionale il carcere preventivo sin qui sofferto.

E.

Con osservazioni del 3 ottobre 2005 (doc. 4, inc. GIAR 362.2005.3), l'accusato istante contesta le asserzioni del magistrato inquirente.

Per quanto concerne i bisogni istruttori invocati, segnala come i confronti e gli interrogatori indicati dal magistrato inquirente avrebbe potuto (dovuto) aver luogo durante questi tre mesi di carcere preventivo, anche in considerazione del fatto che l'incarto era già praticamente formato e comprensivo di perizia contabile. Non comprende, inoltre, come si possa invocare il pericolo di collusione nei suoi confronti mentre la correa __________ è libera di contattare le altre persone coinvolte (Osservazioni, punti 1, 2 e 3).

Per quanto concerne il pericolo di recidiva, l'istante ribadisce che oggi non vi sono più le premesse per questo tipo d'attività (Osservazioni, punto 4) e ritiene fuori luogo ogni riferimento al procedimento penale ancora aperto e per il quale egli è stato detenuto, preventivamente, per 10 giorni.

In relazione al pericolo di fuga contesta di avere ancora interessi in Sudafrica (l'attività avviata non avrebbe dato i frutti sperati) e l'intenzione di rimanere in Svizzera è, a suo dire, confermata dall'avvio delle pratiche per l'ottenimento dell'AI (il cui presupposto sarebbe il domicilio) e dal fatto che la sua compagna, infermiera di professione, é persona indicata a seguire la sua delicata situazione di salute.

Delle altre argomentazioni/considerazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

considerato

in diritto

1.

Pacifica la legittimazione di __________, accusato e detenuto, a proporre l'istanza menzionata in entrata della presente.

L'istanza, giunta al Ministero pubblico il 28 settembre 2005, è stata trasmessa a questo giudice, con il preavviso negativo e l'incarto, il 3 ottobre 2005 (brevi manu), quindi nel termine previsto dall'art. 108 cpv. 1 CPP (art. 20 cpv. 3 e 20 cpv. 5 "e contrario" CPP; sentenza 18 aprile 2002 in re N., GIAR 25.2002.3).

Il termine assegnato a questo giudice per l'emanazione della decisione (art. 108 cpv. 2 CPP) scade pertanto il 6 ottobre 2005.

2.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

3.

Non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, che neppure la difesa contesta. Quanto emerso in sede di conferma dell'arresto, e nei successivi verbali (a cui esplicitamente si rinvia) è sufficiente a confermarne l'esistenza.

4.

a)

Il magistrato inquirente ritiene (con indicazione invero laconica) che il pericolo di collusione sia dato per rapporto "alle altre persone impiegate nell'attività dei canapai rispettivamente nelle coltivazioni" che debbono essere interrogate e poste a confronto con __________ (tutte indicate nominalmente e due delle quali già condannate ed anche già citate). Infatti, le versioni rese dall'accusato divergono da quelle della correa __________ e da quelle delle menzionate altre persone, in particolare in merito ai prezzi di vendita ed alle circostanze dell'assunzione (Preavviso, pag. 3 primo paragrafo).

b)

Preliminarmente, è opportuno ricordare che:

"In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002, inc. 477.2002.2)

E ancora:

"Come a giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98; decisione 6 febbraio 2002 in re G. G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di collusione non soffre apprezzamento in astratto, nella sola considerazione della gravità della fattispecie e dello stadio del procedimento, ma vuole fondamento in concreti elementi che facciano reali la volontà e la possibilità di inquinamento delle prove, anche attraverso la valutazione di personalità e comportamento processuale dell'accusato: neppure le circostanze che i fatti non sono stati compiutamente accertati e che l'accusato abbia manifestato anche incomprensibile reticenza, sono sufficienti a dar corpo a questo presupposto, costituendone semmai solo una premessa e non determinante indice (sentenza 25 giugno 1997 in re V. V., della Camera dei ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata nel precedente riferimento al REP);"

(GIAR 13 marzo 2003, inc. 108.2003.3)

Inoltre:

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"

(GIAR 23 settembre 2002, inc. 477.2002.2)

c)

Nel caso in esame, quanto emerge dall'incarto trasmesso (che deve essere presunto/considerato completo: DTF 9 luglio 2004 in re X., 1s.1/2004; DTF 7 febbraio 2005 in re C. 1s.3/2005) non sembra confermare le asserzioni del magistrato inquirente in merito al concreto rischio di collusione.

Innanzitutto, eccezion fatta per __________ e __________, non sono state reperite nell'incarto le versioni dei fatti delle altre persone che si intendono porre a confronto con __________ e che il Procuratore indica come non collimanti con quelle del qui istante (in concreto neppure è dato sapere se esistono ancorché ciò dovrebbe presumersi dal fatto che due di queste sono indicate come già giudicate e che i relativi nominativi emergono già dai verbali __________ del marzo 2003 - cfr. Rapporto PG 25 settembre 2005, AI 106). Ne consegue impossibilità per questo giudice, e prima ancora per l'istante, di verificare l'entità e l'importanza delle eventuali divergenze per la posizione dell'accusato, e la concretezza dell’invocato rischio di collusione.

La circostanza non è priva di rilevanza se si considera che, da un lato la versione della signora __________, secondo cui ella avrebbe agito solo quale prestanome (cfr. citazioni a pag. 2 del preavviso negativo con riferimento al verbale 6.03.2003), contrasta con quanto dichiarato dalla stessa __________ nel verbale del 20.03.2003 (gerente e proprietaria del negozio acquistato nel 2000, pag. 1 e 2; ha investito il capitale, percepisce i guadagni e subisce le perdite, pag. 2; tiene personalmente la contabilità, pag. 7; e, per quanto concerne la __________, paga __________ per conto di __________), con conferme davanti al magistrato inquirente (Verbale PP __________ 21 febbraio 2003, pag. 1 e 2) ed al GIAR (AI 7), dall'altro dal verbale di __________ agli atti  risulta che lo stipendio per la sua attività di dipendente della __________, gli veniva versato dalla signora __________ (Verbale PG __________ del 17.02.2003, pag. 1, in AI 3).

Da quanto sopra, non appaiono neppure totalmente prive di fondamento le osservazioni della difesa circa il pericolo che sia la signora __________ a contattare le persone da sottoporre ad interrogatorio/confronto, rispettivamente che il lasso di tempo trascorso dai fatti con le persone coinvolte da tempo in libertà renda meno attuale un pericolo di collusione (cfr. in questo senso: sentenza GIAR 21 febbraio 2001 in re L., 516.2000.4).

d)

Ancora più rilevante, nella determinazione dell'esistenza ed attualità di un pericolo di collusione atto a giustificare la detenzione preventiva, è il fatto che le divergenze nelle versioni tra __________ __________ e __________ __________ (sulla questione della gestione di fatto dell'attività), erano evidenti e manifeste sin dai primi interrogatori di __________ (cfr. Verbali __________ PG 30.06.2005, GIAR 30 giugno 2005), i nomi delle persone che si vogliono interrogare per risolvere tali divergenze (in relazione all'attività __________ __________) sono noti sin dal 2003 (cfr. Verbali __________ PP 6.03.2003, pag. 4; 7.03.2003, pag. 1 ss.; 20.03.2003, pag. 1 e 3), ma le citazioni vengono spiccate il 26.09.2005 (quasi tre mesi dall'arresto dell'accusato e due giorni prima della ricezione dell'istanza di libertà provvisoria). Non si comprende, né il magistrato inquirente spiega, per quale motivo per iniziare a spiccare le citazioni nei confronti di queste persone si sia dovuto attendere circa tre mesi dall'arresto (cfr. AI 161 e 162).

e)

L'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario. Tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria.

Nel caso in esame, e da quest'ultimo specifico punto di vista, occorre constatare che il motivo per il quale le citazioni delle persone da sentire sono state emesse a quasi tre mesi dall'arresto non è minimamente spiegato e neppure emerge in modo evidente dall'incarto (di certo valido motivo non può essere il fatto che si sia atteso settembre per porre il qui istante a confronto con __________). Di conseguenza, l'invocato pericolo di collusione con le persone menzionate nel preavviso negativo non può essere ritenuto a fondamento della detenzione, e ciò indipendentemente dalla dubbia concretezza di cui si è detto più sopra (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re L., 390.2001.9 e 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3).

5.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3).

b)

In capo a __________, il pericolo di fuga é presente e concreto.

Indipendentemente dai motivi per i quali l'accusato si è recato nel Sudafrica a fine 2002/inizio 2003, sono fatti oggettivi che egli là si è trattenuto fino all'inizio del 2005 e che il suo rientro in Europa non lo ha portato in Svizzera, bensì in Italia a pochi chilometri dal confine (Verbale PG __________ 29.06.2005, pag. 1). Solo il 29.06.2005 è entrato in Svizzera, a bordo della vettura di un terzo e con il semplice intento di recarsi in centro a bere un caffè (verbale citato, pag. 2) e/o di visitare i parenti (Verbale PG __________ 30.06.2005, pag. 1).

Quindi, l'accusato istante non ha lasciato il Sudafrica per rientrare in Ticino, ricongiungersi con i familiari e la compagna, rispettivamente per farsi assistere da quest'ultima (infermiera di professione) in relazione ai propri problemi di salute.

Questi intenti sono stati enunciati solo dopo l'arresto (peraltro casuale: cfr. Rapporto d'arresto, AI 133): il comportamento precedente mostra invece che tali necessità venivano assolte in altro modo.

La permanenza in Italia evidenzia anche possibilità d'alloggio in quel paese; la lunga permanenza all'estero, in generale, ha anche fatto sì che l'accusato istante non possa oggi indicare un domicilio fisso o possibilità professionali in Svizzera, avendoli stabiliti (da tempo) all'estero.

Pertanto, a giudizio di questo giudice elementi concreti indicano che l'accusato potrebbe preferire le conseguenze di una fuga (se si preferisce di una ulteriore permanenza all'estero) al rischio di una ulteriore carcerazione sia preventiva che in eventuale espiazione di pena, come di fatto ha preferito fare da gennaio a giugno 2005 (si vedano, tra le altre le sentenze citate alle note 37 e 38 da M. Luvini in REP 1989, pag. 287 ss.; SJ 1981 note 64, 75, 79, 81, in SJ 1981 p. 369 ss.). Non va dimenticato che l'entità delle imputazioni (per il periodo, i quantitativi e le cifre in gioco - cfr. AI 117), se confermate in sede di giudizio, possono anche avere quale conseguenza una pena reclusiva (art. 19 cifra 2 LFStup) non di lieve entità e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale, visti i precedenti del 1999 (5 mesi sospesi con un periodo di prova di 2 anni) e del 2002 (60 giorni sospesi per un periodo di tre anni), come risulta dal casellario giudiziale.

6.

L'esistenza di un concreto pericolo di fuga essendo sufficiente a giustificare l'eventuale mantenimento della detenzione preventiva, ci si può esimere dall'entrare nel merito dell'esistenza o meno di un concreto pericolo di recidiva (mancando, inoltre, ogni e qualsiasi atto o documento relativo alla procedura ancora aperta di cui parla il magistrato inquirente ed indicata con il no. MP __________, evidentemente non congiunta).

7.

a)

Resta da analizzare se il mantenimento della carcerazione è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

In proposito, questo ufficio ha già avuto modo di affermare che:

"La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) e con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP)."

(ultima: sentenza GIAR 9.03.2005 in re C., 47.2005.3)

b)

La proporzionalità della durata del carcere preventivo cui è astretto __________, per rapporto al rischio di pena presumibile, è certamente dato. Ciò in ragione sia del fatto che per il reato ascritto è prevista una pena minima di un anno di reclusione, sia per il fatto che gli atti imputati (se confermati) sono stati commessi nel periodo di prova di condanne a detenzione per un totale di sette mesi.

c)

Per quanto concerne l'altro aspetto della proporzionalità e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità, quanto detto al considerando 4 e) della presente potrebbe indurre a pensare che la violazione di tale principio per rapporto alle prove asseritamente soggette a pericolo di collusione abbia quale conseguenza constatazione di violazione del principio di celerità in generale e scarcerazione, nonostante la constatazione della presenza di un altro motivo a giustificazione della detenzione preventiva (in casu: pericolo di fuga).

In realtà tale automatismo non è dato. Secondo il Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art. 5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto (considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139). Lesione del principio è data allorquando questi tempi morti abbiano durata eccessiva e mettono, con ciò, in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005).

Il fatto che si sia tardato (senza indicazione di valido motivo) a citare le persone da mettere a confronto con l'accusato per diminuire/annullare il pericolo di collusione invocato, anche con violazione del principio di celerità per rapporto a tale pericolo, comporterebbe scarcerazione se la detenzione (se si preferisce il suo mantenimento) si fondasse unicamente sul quel motivo (sentenze GIAR: 21 febbraio 2001 in re L., 390.2001.9; 12 ottobre 2001 in re D., 528.2001.3; 8 novembre 2001 in re G., 390.2001.9; 27 novembre 2001 in re N., 290.2001.5). Se, invece, sono presenti altri motivi a giustificazione della detenzione cautelare (l’istruttoria non essendo costituita solo da atti a rischio di collusione o inquinamento), la valutazione del rispetto o violazione del principio di celerità per determinare se la detenzione è divenuta illegale, deve considerare l'iter procedurale nel suo insieme (come da giurisprudenza del TF e da giurisprudenza GIAR citata nonché sentenza 18 settembre 2001 in re S., 102.2001.5; cfr., inoltre, Rusca, Salmina, Verda, Commento, 1997, n. 3 ad art. 102 CPP), quindi anche i confronti tra l'accusato e __________ (2 settembre 2005 e 7 settembre 2005, con rinvii sulle date previste a richiesta delle difese - cfr. AI 154 e 155), gli interrogatori dell'accusato istante (29 giugno 2005, 30 giugno 2005, 21 luglio 2005, 28 luglio 2005), nonché il fatto che gli atti d'inchiesta ancora da effettuare sono stati attivati, rispettivamente sono previsti a breve (AI 162, 162, Preavviso negativo, pag. 3), per concludere che l'inchiesta in quanto tale non risulta ancora lesiva del principio di celerità.

8.

In conclusione, ritenuti presenti gravi indizi di reato, nonché concreto pericolo di fuga, ed essendo la carcerazione preventiva ancora rispettosa del principio di proporzionalità, l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ viene respinta con la presente decisione esente da tasse e spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 95 ss, 96, 102, 108, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, 5 e 6 CEDU,

decide

1. L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Contro la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di

    Appello, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

                                                                           giudice Edy Meli

INC.2005.36203 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.10.2005 INC.2005.36203 — Swissrulings