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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 30.05.2005 INC.2005.25603

30. Mai 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,419 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2005.25603

Lugano 7 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

              sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 20/23 maggio 2005 da

____________________ __________, attualmente c/o __________ (patr. dal lic. iur. __________, __________)

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 24/25 maggio 2005 dal   Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano

visto lo scritto della difesa dell’accusato 27 maggio 2005;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato il 2 maggio 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della Procuratrice pubblica Rosa Item per titolo di infrazione aggravata alla LStup. Con la richiesta di conferma dell’arresto 3 maggio 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup e per infrazione alla LDDS (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per la verifica della sua posizione nell’ambito dell’inchiesta in corso, ed in particolare per quanto riguarda l’attività di spaccio delle persone da lui ospitate all’interno dell’appartamento di via __________ – e per il pericolo di recidiva, essendo già stato condannato per reati analoghi (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 3).

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha negato ogni addebito dal profilo penale ammettendo unicamente di avere locato a proprio nome ma per conto di __________ – pure lui arrestato nell’ambito della stessa inchiesta per essere stato tra l’altro trovato in possesso di 187.35 grammi di cocaina e con chiare chiamate in correità per quanto riguarda una sua attività di spaccio di tale sostanza – l’appartamento di via __________, asserendo di avere agito in tal senso unicamente per fare un favore ad una persona, __________ appunto, che avrebbe conosciuto poco tempo prima e per caso presso un ristorante di __________.

B.

Il 20 maggio 2005 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire non vi sarebbero gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico dal momento che, dopo essere stato interrogato il 2 e il 3 maggio 2005 dalla Polizia cantonale, davanti al Procuratore pubblico, il 13 maggio 2005, ha sostanzialmente confermato i verbali di Polizia senza aggiungere nulla di rilevante. __________ ribadisce di non essere stato al corrente dell’attività di spaccio che si teneva all’interno dell’appartamento da lui locato per conto del suo conoscente e neppure che quest’ultimo si trovasse in Svizzera illegalmente. Non sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali il pericolo di fuga – mai fatto valere neppure dal magistrato inquirente – essendo l’accusato nato e cresciuto in Svizzera dove ha tutti i suoi legami affettivi, mentre che per quanto riguarda i bisogni dell’istruzione “l’istante ha oramai chiarito la sua posizione e non ha più nulla da aggiungere” e “dato che non sono più stati fatti verbali né da parte della Polizia, né da parte del Procuratore pubblico si può presumere che non ci sia più nulla da chiarire sul ruolo dell’istante nell’intera inchiesta” (istanza di libertà provvisoria 20 maggio 2005, p. 3, n° 6, inc. GIAR 256.2005.3, doc. 1). L’istante definisce poi inesistente il pericolo di recidiva avendo già scontato interamente la condanna precedente e non potendosi “tenere in carcere una persona per rendere materialmente impossibile il consumo di minimi quantitativi di droga, tanto più che nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena” (istanza di libertà provvisoria 20 maggio 2005, p. 4, n° 7, Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 1) e considerato che vi sarebbe una concreta possibilità di lavoro (istanza di libertà provvisoria 20 maggio 2005, p. 4, n° 8, Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 1). L'istante conclude poi laconicamente affermando che “al momento attuale la protrazione del carcere preventivo violerebbe il principio di proporzionalità (istanza di libertà provvisoria 20 maggio 2005, p. 4, n° 9, Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 1).

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 24/25 maggio 2005 (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 2) ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza poiché l’accusato, trovando un appartamento a __________ e al suo socio, ha garantito ai due la necessaria base logistica per lo spaccio di cocaina e, consegnandogli delle schede telefoniche, gli ha dato i mezzi per tenersi in contatto con i suoi fornitori, rispettivamente acquirenti, mentre che andando a fare la spesa per i due inquilini avrebbe contribuito a mantenerli nella clandestinità. A mente del magistrato inquirente è impensabile la tesi secondo cui l’accusato fosse all’oscuro dell’attività di spaccio che avveniva all’interno dell’appartamento di via __________, __________ ha infatti frequentato regolarmente detto appartamento pernottandovi pure in alcune occasioni ed ha ammesso di avere visto delle persone che uscivano dall’appartamento; __________ non potrebbe poi prevalersi della propria asserita ingenuità essendo un tossicodipendente già condannato per identici reati e considerato il fatto che __________ non avrebbe potuto pagare la pigione dell’appartamento essendo senza lavoro.

Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione, il Procuratore pubblico, con chiari riferimenti ai verbali dei correi, ne elenca una serie di certo non esaustiva ravvisando che se posto in libertà provvisoria __________ potrebbe contattare gli acquirenti dei correi e altre persone ancora da interrogare.

A mente del magistrato inquirente vi sarebbe un sicuro pericolo di recidiva già solo con riferimento all’estratto del casellario giudiziale o al decreto di rifiuto della liberazione condizionale del __________ di cui all’AI 20 dell’incarto penale, da cui si evince che pochi mesi dopo la sua scarcerazione del 29 luglio 2004 l’accusato ha ricominciato nuovamente a delinquere. L’asserita possiblità di un lavoro sarebbe poi troppo vaga e non suffragata da documentazione.

Il carcere preventivo sofferto dall’istante sarebbe poi rispettoso del principio della proporzionalità se considerata l’ampiezza dell’istruttoria che è stata condotta con celerità e sollecitudine. Tale principio appare poi rispettato, a fronte della gravità dei reati prospettati, anche nell’ottica di una presumibile futura condanna (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 3).

D.

L’istante, con fax 27 maggio 2005, si è limitato a riconfermarsi nella propria istanza.

In diritto:

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 23 maggio 2005, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo 24 maggio il 25 maggio 2005, nel termine quindi di 3 giorni.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

Dagli atti emerge chiaramente che __________ non ha mai abbandonato il mondo degli stupefacenti: a prescindere dai suoi precedenti penali e dall’istoriato del __________ (AI 20 dell’Inc. MP __________), l’accusato stesso ha ammesso nel suo verbale d’arresto di avere fumato qualche giorno prima dell’arresto una canna di marijuana e, sempre tre giorni prima dell’arresto, di avere consumato sia eroina che cocaina; __________ è poi stato arrestato all’entrata dello stabile di via __________ mentre era in possesso di una pesola (una bilancia marca __________, strumento che notoriamente serve alla pesa per il confezionamento e la vendita di sostanza stupefacente) e di tre telefoni cellulari con tre tessere SIM diverse, senza essere riuscito fornire spiegazioni esaurienti in merito al possesso di questi oggetti ed alla necessità di spostarsi con tre linee telefoniche contemporaneamente. Fortemente indiziante è il fatto di avere locato a proprio nome l’appartamento di via __________ dove __________ e __________ erano dediti allo spaccio di cocaina a tossicodipendenti locali. Dagli atti emerge che in questo appartamento – nel quale sono stati trovati un televisore, una Play Station completa, tre CD di giochi, un DVD e diversi telefoni e schede telefoniche (di compagnie telefoniche sia svizzere che italiane) utilizzati dai due inquilini tutti oggetti di proprietà dell’accusato – __________ ha trascorso diverso tempo e vi ha pure pernottato in qualche occasione.

__________ ha ammesso di avere conosciuto __________c prima di marzo 2005 e di averlo aiutato a traslocare dall’appartamento che questi abitava in via __________ a __________ all’appartamento di via __________. L’accusato ha ammesso di avere visitato in qualche occasione __________c nell’appartamento di via __________ e di avere addirittura firmato dei documenti relativi a questo appartamento, forse quelli legati alla pulizia dei locali al momento della riconsegna, di proprio pugno.

Per quel che concerne le schede telefoniche procurate da __________ a __________ è emerso dall’inchiesta in corso che __________ (accusato di infrazione aggravata alla LStup nell’ambito della stessa inchiesta) ha contattato il n° telefonico __________ prima del 3 marzo 2005 (data d’entrata di __________c nell’appartamento di via __________); il collegamento è intestato a __________ e la carta SIM corrispondente era stata consegnata da __________ a __________ a suo dire ancora vergine. A questo proposito __________ ha dichiarato alla Polizia che “due o tre giorni dopo avere ricevuto il telefono da __________ mi telefonava un mio connazionale (__________, n.d.r.). Faccio presente come io ad oggi non sappia chi ha dato il mumero di telefono a questa persona. Il numero di telefono su cui venni chiamato, era lo __________, il telefono datomi da __________”. __________ ha poi dichiarato alla Polizia di non avere comunicato a nessuno questo numero di telefono, ma che con questa chiamata iniziò praticamente la sua attività di spaccio di cocaina a __________ (Inc. MP __________, AI 22, verbale di Polizia del 24 maggio 2005 di __________, p. 9 e 10). Appare quindi chiaro che se ____________________ non ha fornito il numero di telefono summenzionato a nessuno, soltanto una persona poteva comunicare questo numero a __________ e cioè chi aveva consegnato questa tessera a __________c, l’accusato appunto, che addirittura avrebbe consegnato la scheda telefonica corrispondente senza averla mai utilizzata in precedenza dal momento dell’acquisto (Inc. MP __________, AI 22, verbale d’interrogatorio 24 maggio 2005 di __________, p. 9).

Per quanto riguarda __________ ha dichiarato di non avere conosciuto ____________________ presso il __________ di __________, bensì direttamente nell’appartamento di via __________ dove era stato ospitato da un suo connazionale e dove l’accusato si era presentato chiedendo proprio dell’inquilino di quell’appartamento (Inc. MP __________, AI 22, verbale d’interrogatorio 24 maggio 2005 di __________ n, p. 10 e 11 e verbale 10 maggio 2005 di __________ o, p. 2 e 3).

A ragione il magistrato inquirente osserva come sia del tutto inverosimile che __________, già condannato in due occasioni per infrazione alla LStup, persona quindi cognita dell’ambiente dello spaccio di stupefacenti, dopo avere cercato e locato l’appartamento di via __________ per __________ e __________, consegnato telefoni e schede telefoniche intestate a terzi a __________ e avere constatato l’andirivieni di persone nell’appartamento di via __________, fosse all’oscuro di quanto succedeva in questo appartamento e che non si sia chiesto, come ha fatto il Procuratore pubblico e anche questo giudice, come poteva __________, cittadino straniero e senza un lavoro, consegnargli il denaro necessario per pagare caparra, pigione e spese correnti, il tutto per alcune migliaia di franchi svizzeri.

4.

L’accusato ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che l’istante avrebbe chiarito la propria posizione e non avrebbe più nulla da aggiungere. Secondo il magistrato inquirente sussisterebbero invece ancora motivi istruttori e concreto pericolo di collusione in relazione alla necessità di effettuare nuovi verbali d’interrogatorio in merito ai suoi reali rapporti con i due inquilini dell’appartamento di via __________ c, sia singolarmente che a confronto, viste le discrepanze emerse negli ultimi verbali di Polizia, nonché verificare i suoi rapporti con le persone di cui ai doc. A e G dell’AI 22 dell’incarto penale. Tutto ciò con il pericolo che se posto in libertà provvisoria __________ potrebbe inquinare le prove o collidere con gli acquirenti che ancora devono essere interrogati. Non a torto.

Non può essere assolutamente condivisa l’opinione dell’istante secondo cui non vi sarebbero più esigenze istruttorie per quanto lo riguardano. Il semplice fatto che abbia ribadito la propria estraneità alla cocaina trovata nell’appartamento di via castagnola 21c o ai traffici dei due inquilini di questo appartamento nulla muta al fatto che i seri indizi che lo riguardano debbano essere approfonditi e sostanziati con gli atti istruttori menzionati dal magistrato inquirente nel suo preavviso negativo e con altri che si rivelassero necessari o utili a chiarire la vicenda. Andrà tra l’altro anche chiarito come abbia fatto l’accusato a mantenersi dal giorno della scarcerazione a quello del suo arresto e per di più a finanziarsi un consumo di sostanze stupefacenti, avendo infatti ammesso a più riprese di fare ancora uso di sostanze stupefacenti di ogni tipo (cfr. AI 3, verbale di Polizia 2 maggio 2005, p. 4).

D’altronde il passato di __________ dimostra un suo strettissimo legame con gli stupefacenti (per tutti il contenuto dell’AI 20 dell’incarto penale), che il magistrato inquirente voglia ora fare chiarezza con i dovuti confronti con i correi e con gli interrogatori dei consumatori appare a questo stadio più che legittimo. Ne consegue che a questo punto pure concreto è il pericolo di collusione. I rapporti tra __________, i due inquilini dell’appartamento di via __________ c e le persone raffigurate nei doc. A e G dell’AI 22, nonché con gli acquirenti diretti di ____________________ e __________, il fatto che questi ultimi saranno sicuramente oggetto di procedimento penale, permettono di ritenere come concreto il rischio di un accordo sulle dichiarazioni da fare al momento delle verbalizzazioni e/o dei confronti specialmente in relazione ai quantitativi trattati o addirittura a dichiarazioni di estraneità dai fatti (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257).

È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso, che i previsti interrogatori e confronti avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.

5.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca, con riferimento all’intensità dell’attività criminale ed all’inesistenza di un’ipotesi di lavoro atta a scongiurarla (preavviso, p. 2 e 3).

Infatti il periodo di commissione dei reati è esteso: è iniziato addirittura nel 1994 e non si è interrotto soltanto durante i periodi di incarcerazione (Inc. MP __________, doc. A, estratto del casellario giudiziale, AI 20 decreto __________). Si tratta in un’attività criminale intensa, effettuata in modo ripetuto, che si è protratta tra il 1994 e questo terzo arresto, nella qualifica dell’infrazione aggravata alla LStup, in parte anche al fine di assicurare il proprio consumo che è perdurato fino all’arresto o quanto meno sino a tre giorni prima di esso (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 3).

A ragione il Procuratore pubblico sostiene poi la poca verosimiglianza della possibilità lavorativa presentata dall’accusato con l’istanza qui in discussione. L’accusato non ha minimamente sostanziato in cosa dovrebbe consistere questo lavoro, lo stipendio, il possibile inizio dell’attività lavorativa e non ha neppure prodotto un documento del possibile datore di lavoro attestante questa evenienza, con il reale pericolo che __________, importante consumatore o meglio, come lui si definisce, politossicodipendente, se posto in libertà provvisoria senza possibilità di entrate finanziarie legali, si metta a disposizione per spacciare o intermediare traffici di sostanze stupefacenti al fine di permettersi il proprio consumo.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).

È poi indubbio che si è di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (DTF 105 Ia 26).

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e dell’ampiezza dell’incarto, con numerosi indagati sotto inchiesta e un gran numero complessivo di atti istruttori compiuti e ancora da compiere è sicuramente data. Gli inquirenti non si sono infatti limitati ad interrogare l’accusato ma hanno effettuato anche una lunga e laboriosa analisi di svariati tabulati telefonici (tra cui anche delle utenze riconducibili a __________) e con l’interrogatorio delle altre persone coinvolte nell’inchiesta procedendo alla ricerca dei tossicodipendenti acquirenti diretti dei correi di __________.

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________.

L’accusato è stato arrestato il 2 maggio 2005 e ad oggi è in detenzione preventiva da 28 giorni. In questo lasso di tempo l’inchiesta, malgrado la sua ampiezza – sia per quanto riguarda il territorio, essendo coinvolto tutto il Ticino, sia per quanto riguarda il numero degli indagati – appare procedere con celerità.

I reati imputati a __________ sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di crimini non si può dimenticare anche gli importanti quantitativi di cocaina in gioco che mettono in pericolo la salute pubblica e l’ampiezza dell’organizzazione criminale sotto inchiesta) e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

giudice Claudia Solcà

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