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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.06.2005 INC.2005.15503

6. Juni 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,126 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

Incarto n. INC.2005.15503

Lugano 6 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 31 maggio 2005 da

__________, attualmente detenuto c/o __________ (patr. dall’avv. __________)

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 2 giugno 2005 dal   Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano

visto l’incarto MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato il 20 marzo 2005 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data della Procuratrice pubblica Rosa Item. Con la richiesta di conferma dell’arresto 20 marzo 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di incendio intenzionale, danneggiamento e infrazione alla Legge federale suelle armi (Inc. GIAR 155.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di recidiva (Inc. GIAR 256.2005.1, doc. 5).

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________, seppure confusamente, ha ammesso di avere appiccato gli incendi alla __________ di __________, al negozio __________ ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________.

B.

Il 31 maggio 2005 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria condizionatamente al suo immediato e spontaneo ricovero presso la __________ di __________ al fine di sottoporsi alle cure ritenute necessarie dai medici potendo lasciare la clinica soltanto al momento e secondo le modalità indicate dal personale di cura e ciò sotto comminatoria dell’art. 109 cpv. 1 in caso __________ contravvenga alle disposizioni appena menzionante. L’accusato non nega assolutamente l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico ma ritiene che gli stessi, adeguatamente contestualizzati, possano apparire come l’esito di gravi disturbi psicologici evidenziati nella perizia psichiatrica del dottor __________.

A mente dell’istante non susciterebbero più i motivi di interesse pubblico che giustificano un suo mantenimento in carcere preventivo.

Con la consegna della perizia e la sua delucidazione orale e con il verbale del 30 maggio dell’accusato si sarebbe di fatto esaurita l’istruttoria. Non vi sarebbe pericolo di fuga perché __________ vive in Ticino da oltre 15 anni, è spostato con una cittadina Svizzera e ha una figlia cui è molto legato.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva non sarebbe presente con riferimento alle conclusioni del perito di cui se del caso si dirà in seguito.

L’istante sottolinea poi che la sua richiesta non è finalizzata a semplice ottenimento della libertà provvisoria, bensì di permettergli il ricovero volontario alla __________ al fine di sottoporsi alle cure che sono state ritenute indispensabili dal perito.

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 2 giugno 2005 (Inc. GIAR 155.2005.3, doc. 2) ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza, avendo __________ ammesso di avere incendiato la __________, il negozio __________ e la porta dell’appartamento di __________, nonché biosogni istruttori e pericolo di recidiva.

Per quanto riguarda i bisogni istruttori gli inquirenti starebbero compiendo atti istruttori (tra cui la richiesta dei tabulati telefonici di __________) volti a verificare il coinvolgimento di terzi nei fatti del 13/14 marzo 2005, nonché se l’accusato risulta implicato in ulteriori incendi che si sono verificati nel periodo tra il 26 gennaio e il 13 marzo 2005 e l’eventuale coinvolgimento di terzi negli stessi. Allo stadio attuale, in caso di messa in libertà provvisoria dell’accusato, non sarebbe quindi possibile escludere il pericolo di collusione con eventuali persone che dovessero risultare coinvolte nei fatti.

A mente del magistrato inquirente sussisterebbe poi concreto pericolo di recidiva dal momento che mettere __________ in libertà provvisoria con la condizione di risiedere presso la __________ sottoponendosi alle cure ritenute necessarie dai medici di tale struttura non sarebbe la benché minima garanzia atta a scongiurare una possibile sua fuga dalla clinica ed una sua recidiva per i reati a lui imputati visto come le similari cure a lui somministrate dal dr. __________ non gli avevano impedito di commettere i crimini e i delitti da lui riconosciuti, e che lo stesso perito ha subordinato l’esclusione di un pericolo di recidiva non solo alla condizione di adeguate misure terapeutiche ma soprattutto al miglioramento dell’attuale florida patologia dell’accusato, risultato che al momento non sarebbe assolutamente garantito.

In diritto:

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 31 maggio 2005, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo il 2 giugno 2005, nel termine quindi di 3 giorni.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Anche qualora non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

Non solo __________ ha ammesso di avere commesso gli incendi alla __________, al negozio __________ ed alla porta d’entrata dell’appartamento di __________, ma indizi oggettivi – quali le tracce del suo DNA che sono state rinvenute sul luogo del reato e il ritrovamento nella sua automobile delle bottiglie con le quali ha trasportato il liquidi infiammabile che ha utilizzato per appiccare gli incendi summenzionati – concorrono a sostenere la tesi che si sia reso colpevole di simili gesta.

4.

L’accusato ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che l’istruttoria si sarebbe esaurita con gli accertamenti peritali e la delucidazione orale del perito, nonché con l’interrogatorio dell'accusato avvenuto in data 30 maggio 2005. A mente dell’istante potrebbero esserci ancora dettagli da chiarire ma il perdurare di una detenzione preventiva non potrebbe in alcun modo fondarsi su necessità istruttorie e pericolo di collusione. Secondo il magistrato inquirente sussisterebbero invece ancora motivi istruttori e concreto pericolo di collusione con riferimento agli accertamenti ordinati per verificare l’eventuale coinvolgimento di terzi nei fatti del 13/14 marzo 2005 dal momento che l’accusato non renderebbe un plausibile motivo per i fatti avvenuti in danno della __________ e del negozio __________. Non potendo escludere il coinvolgimento di terze persone a mente del magistrato inquirente una messa in libertà provvisoria di __________ non potrebbe escludere il pericolo di collusione con le persone che dovessero risultare coinvolte nei fatti.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

      (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

In simile contesto giuridico, è evidente che il fatto che l'inchiesta sia ormai nelle fasi finali con l’accusato, reo confesso, che ribadisce la propria versione dei fatti in merito alle motivazioni che l’hanno spinto a commettere gli incendi del 13/14 marzo 2005 in danno della __________ e del negozio __________, in particolare di avere agito per “fare uno scherzo” e senza l’aiuto o il coinvolgimento di terze persone, non permette, da solo, conclusione alcuna in merito alla esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle prove.

La sussistenza, a tale stadio, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove, deve essere sostanziata con riferimento al caso specifico (atteggiamento processuale dell'accusato, ammissioni e non, accertamenti e prove non ancora consolidate, prove ancora proponibili, tipologia delle stesse e possibilità concreta di influenza da parte dell'accusato, ecc.):

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);" (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nel caso in esame, il preavviso sostanzia concretezza del pericolo di collusione invocato, con riferimento alla necessità di verificare il teoretico coinvolgimento di terze persone nei fatti ammessi da __________, rispettivamente di accertare il suo coinvolgimento in ulteriori incendi che si sono verificati tra il 26 gennaio e il 23 marzo 2005 a Lugano e l'eventuale intervento di terze persone anche in questi incendi. Le verifiche in corso consisterebbero unicamente nella richiesta di tabulati retroattivi delle utenze telefoniche di __________ per questi mesi. al fine di accertare gli spostamenti di __________ tramite Standort e le persone chiamate in questo periodo, non potendosi escludere pericolo di collusione con eventuali persone che dovessero essere coinvolte nei fatti.

Mal si comprende il motivo per il quale gli inquirenti, se effettivamente dubitavano del coinvolgimento di terze persone negli incendi messi in atto da __________, abbiano intrapreso questo atto istruttorio soltanto ora, a cavallo di un’istanza di libertà provvisoria, quando l’accusato è dal primo verbale di Polizia, per proseguire davanti a questo giudice nel verbale di conferma dell’arresto e poi davanti al Procuratore pubblico, che nega il coinvolgimento di terzi nei fatti imputatigli come pure di avere appiccato altri incendi a Lugano, quelli perlomeno che gli sono stati contestati. D’altronde ci si chiede quale possa essere l’utilità ad esempio della verifica degli Standort in mancanza di altri elementi indizianti: __________ vive a __________ e gli incendi imputabili sono avvenuti tutti a Lugano: è quindi abbastanza probabile che l’utenza Mobile di __________ per le date degli incendi si appoggiasse ad un’antenna telefonica di Lugano.

Per quanto riguarda i tabulati con riferimento all’identificazione di un’eventuale “terzo” che potrebbe avere aiutato __________ o influito sul suo modo d’agire, non si vede in che modo __________, se posto in libertà provvisoria con l’obbligo per di più di risiedere presso la __________, possa porre in atto delle misure collusive. __________ ha sempre negato ogni intervento di terzi e agli atti non vi sono indizi, neppure vaghi, che indicano un possibile coinvolgimento di terze persone nei fatti a lui imputati. Egli è al corrente che verranno analizzati i tabulati retroattivi delle sue utenze telefoniche e non si è opposto a tale misura.

Nel caso in esame, il preavviso non sostanzia concretezza del pericolo di collusione invocato, limitandosi ad affermarne la possibilità. In presenza di un accusato reo confesso, ciò è insufficiente e non permette corretta verifica da parte di questo giudice.

5.

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente – dopo avere sottolineato che __________ ha commesso i fatti imputatigli quando già si trovava da qualche mese in cura psichiatrica, seguito regolarmente anche con la somministrazione di una terapia farmacologica e che ciò non è stato sufficiente per trattenerlo dal commettere i fatti che gli vengono contestati – sostiene che porlo in libertà provvisoria con la condizione di risiedere presso la __________ sottoponendosi alle cure dei sanitari (verosimilmente simili a quelle somministrare dal suo psichiatrica, il dottor __________) non dà la benché minima garanzia atta a scongiurare una sua possibile recidiva e evoca il pericolo di recidiva, con riferimento all’esito della perizia psichiatrica e del verbale di delucidazione del perito psichiatrico dottor __________ (preavviso negativo, p. 2).

D’altra parte pure l’istante, per sostenere l’assenza del pericolo di recidiva, si appella alla perizia psichiatrica ed al verbale di delucidazione orale del perito del 30 maggio 2005 citando la risposta del perito alla domanda 5, secondo cui non sarebbe probabile una fuga di __________ dalla struttura psichiatrica, e alla domanda n° 6 dove si legge che è “praticamente escluso che __________ giunga ad atti pericolosi come appiccare incendi come fatto il 13 marzo 2005. Il suo carattere rimarrà sostanzialmente invariato, impulsivo, rivendicativo, diffidente. Qualche comportamento in sintonia con esso, come per es. spintonare o insultare un ipotetico antagonista potrebbe ancora verificarsi”. (GIAR 155.2005.3, doc. 1, istanza di libertà provvisoria 31 maggio 2005, p. 2, n° 6).

Se a prima vista potrebbe sembrare scongiurata la sussistenza del pericolo di recidiva, a questo stadio del procedimento e con il ricovero volontario dell’accusato presso la __________, ciò non appare il caso ad una attenta e completa lettura delle conclusioni della perizia psichiatrica e del verbale di delucidazione del perito del 2 giugno 2005.

Alla domanda n° 3 della perizia psichiatrica 23 maggio 2005, quella volta ad indagare sul pericolo che il periziando metta in pericolo la sicurezza pubblica, il perito ha risposto che “la messa in grave pericolo della sicurezza pubblica da parte del peritando dipende dalla gravità della sua psicopatologia. Questa necessita di cure adeguate e prolungate in ambiente protetto. Con queste misure ritengo che la pericolosità del peritando possa essere sensibilmente ridimensionata e contenuta....Con adeguate cure farmacologiche e di sostengono psico- e socioterapeutico, ritengo che la sua pericolosità, ancorché non del tutto annullata, non sarà più tale da costituire un grave pericolo per la sicurezza pubblica”. (Inc. MP __________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 3). E la valutazione sull’attuale stato patologico dell’accusato è stata ribadita dal perito proprio all’inizio della sua risposta alla domanda n° 6 del verbale di delucidazione orale della perizia del 30 maggio 2005. Richiesto di confermare il contenuto della valutazione quo al pericolo di recidiva espressa nella perizia, il dottor __________ ha risposto che “migliorata la sua attuale e florita patologia è praticamente escluso che __________ giunga ad agiti pericolosi come appiccare incendi come fatto il 13 marzo 2005.

Ora a questo giudice non può sfuggire che il perito, dopo avere concluso in perizia che la messa in grave pericolo della sicurezza pubblica da parte di __________ dipende dalla gravità della sua psicopatologia, ha dichiarato a verbale 30 maggio 2005 che la sua patologia al momento attuale è florida (!). Ma florida la sua patologia lo era pure al momento dei fatti del 13/14 marzo 2005 (Inc. MP__________, AI 55, Perizia psichiatrica 23 maggio 2005, p. 26, ad 2.e): “Il peritando non era totalmente irresponsabile. I suoi disturbi, per quanto gravi, non l’hanno infatti dominato completamente e, pur nella florida psicolatologia che presentava al momento dei fatti, egli è stato in grado di mantenere l’orientamento spazio-temporale e situativo, di pianificare l’azione andando a procurarsi la benzina, di muoversi senza farsi notare da un posto all’altro, di mantenere il segreto, non rivelando a nessuno le sue intenzioni prima dei fatti e quanto commesso dopo averli commessi).

È ben vero che a mente del perito il  trasferimento di __________ alla __________ “è finalizzato a togliere il peritando dal suo ruolo delirante di perseguitato per inserirlo in quello, più adeguato, di paziente psichiatrico” e che il mantenimento dello stato detentivo nella struttura psichiatrica, attraverso un piantonamento, potrebbe essere di ostacolo alla terapia (verbale 30 maggio 2005 del perito psichiatrico, p. 2, risposta alla domanda n° 3 e p, 3 risposta alla domanda °7), come è vero che sempre il perito intravede una diminuzione del pericolo di recidiva soltanto in futuro non escludendolo espressamente per quanto riguarda il presente. `V’è poi da dire che nulla si sa della terapia seguita da __________ presso il __________ prima del suo trasferimento alla __________ se non per la ricetta medica del dottor __________ del 20 marzo 2005 (Inc. MP __________, allegato all’AI 5). Né infatti la perizia psichiatrica, né il verbale del dottor __________ che avrebbe seguito __________ anche in carcere (Inc. MP __________, AI 34, lettera avv. __________ al Procuratore pubblico) menzionano il tipo di terapia seguito dall'accusato dal momento del suo arresto al trasferimento presso la __________. Non si conosce ad esempio se la terapia farmacologica in corso prima dell’arresto su prescrizione del dottor __________ sia continuata con gli stessi medicamenti e la stessa posologia o sia stata modificata e se sì che risultati siano stati ottenuti, rispettivamente perché non vi sarebbe stato miglioramento al di là dell’elemento “di disturbo” terapeutico del mantenimento della carcerazione preventiva.

Non vi sono neppure agli atti, e l’istante non ne fornisce con l’istanza, elementi che possano far concludere che con il ricovero presso la __________ la patologia di __________, attualmente florida, possa se non migliorare a breve quantomeno essere tenuta sotto controllo per limitare il rischio di messa in pericolo della sicurezza pubblica. Una risposta a questa domanda potrà verosimilmente essere fornita dai medici che hanno attualmente in cura l’accusato presso la __________.

In queste circostanze e visto quanto detto sopra è impossibile per questo giudice discostarsi dalle conclusioni del perito psichiatrico e negare l’esistenza allo stadio attuale di un serio pericolo di recidiva e di messa in pericolo della sicurezza pubblica che permetterebbe di concedere a __________ la libertà provvisoria

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e della messa in pericolo della sicurezza pubblica e con pochi atti istruttori ancora da compiere è sicuramente data.

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati

a __________.

L’accusato è stato arrestato il 20 marzo 2005 e ad oggi è in detenzione preventiva da 2 mesi e mezzo. In questo lasso di tempo l’inchiesta è praticamente stata conclusa anche se mal si comprende per quale motivo gli inquirenti abbiano atteso sino ad oggi per richiedere i tabulati retroattivi delle due utenze telefoniche in uso all’accusato.

I reati imputati a __________ sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di crimini) e in caso di condanna, anche considerando la scemata responsabilità riconosciuta dal perito psichiatrico, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire fino ad una prossima sollecita valutazione medica sullo stato dell’accusato relativamente al pericolo di recidiva, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

Appare comunque evidente che, in ossequio del principio della celerità del procedimento penale ed in base alla norma di cui all’art. 102 cpv. 1 CPP, il trasferimento presso la __________ con mantenimento dello stato detentivo non esime il magistrato inquirente da una valutazione costante del pericolo di recidiva ai fini del mantenimento o meno della carcerazione preventiva sofferta da __________. Il magistrato inquirente dovrà quindi procedere ad una nuova e sollecita valutazione del caso qualora i medici che lo hanno in cura dovessero ravvisare un miglioramento della patologia di __________ tale da costituire una riduzione del pericolo per la sicurezza pubblica o comunicare al magistrato inquirente – che lo si ribadisce dovrà tenersi in contatto costante con i sanitari che stanno seguendo da pochi giorni l’accusato – che la sua patologia può essere tenuta sotto controllo ai fini della sicurezza pubblica dalla struttura ospedaliera tramite le terapie applicate.

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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