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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.07.2005 INC.2004.70705

27. Juli 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,009 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

Volltext

Incarto n. INC.2004.70705

Lugano 27 luglio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull'istanza/decisione del 19 luglio 2005 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona  

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto    __________, in detenzione a __________ (patr. di fiducia dall’avv__________  

visti gli inc. GIAR 707.2004.1/2/3/4/5;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato incarcerato il 3 maggio 2005, a seguito di decisione della stessa data della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 707.2004.4). __________ è stato sentito il 4 maggio 2005 dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro il 7 marzo 2003, termine stabilito dall'UFR con decisione 18 aprile 2002 (ribadita con lettera 27 febbraio 2003), continuando a commettere reati, nonché omettendo di intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il rimpatrio (doc. 3 inc. 707.2004.4).

2.

Con decisione/istanza del 19 luglio 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 707.2004.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che __________, sentito a verbale da questo giudice in data 25 luglio 2005, in presenza dell’interprete, ha dichiarato di non aver voluto parlare con le Autorità d’ambasciata dell’Algeria non volendo rientrare nel proprio paese avendo avuto dei problemi con la Polizia locale, ma di volere lasciare la Svizzera autonomamente malgrado non sia in possesso di documenti validi, trasferendosi in Francia dove avrebbe degli amici che potrebbero aiutarlo a rientrare in Algeria senza che le Autorità algerine ne siano informate.

4.

La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 3, inc. GIAR 707.2004.4).

5.

La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità, con scritti 13 e 24 maggio e 7 luglio 2005, ha sollecitato l'Ufficio federale della migrazione, Divisione rimpatrio, al fine di agire nei confronti dell’Ambasciata del paese di origine di __________ affinché la stessa si attivasse per rilasciare un lasciapassare per lo straniero in questione e che in data 16 giugno 2005 ha chiesto alla Polizia cantonale di interrogare nuovamente __________ per verificare ancora una volta la sua intenzione di collaborare con le Autorità per ottenere un documento di viaggio, con ciò ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti ha ripetutamente dichiarato di non intendere fare nulla per ottenere un documento di viaggio o dei documenti di identità non volendo essere rimpatriato in Algeria e neppure di intendere incontrare le Autorità consolari del suo Paese d’origine e ciò sia davanti alla Polizia in data 18 luglio 2005 che davanti a questo giudice in data 25 luglio 2005, dimostrando quindi la sua mancanza di volontà a voler rientrare nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità all’ottenimento dei documenti di viaggio (cfr. doc. F allegato al doc. 1 inc. 707.2004.5);

Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di legge,

decide:

1.   La decisione/istanza 19 luglio 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§    Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 2 novembre 2005, compreso.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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