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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.03.2006 INC.2004.69406

13. März 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,474 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Misure sostitutive dell'arresto. Revoca provvisoria.

Volltext

Incarto n. INC.2004.69406

Lugano 13 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

              sedente per statuire sull'istanza presentata il 3/6 febbraio 2006 da

__________    

intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico dell’istante di cui all'ACC. __________ del 13 settembre 2005 - la revoca della misura sostitutiva dell’arresto, consistente nel deposito del suo passaporto cileno, decisa con sentenza 4 maggio 2005 della Camera dei ricorsi penali;  

visto lo scritto 7 febbraio 2006 del Procuratore pubblico che preavvisa favorevolmente l’istanza;

letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

-          __________ è stato arrestato in data 3 dicembre 2004 siccome accusato dei reati di atti sessuali con fanciulli e coazione sessuale, lo stesso giorno il suo arresto è stato confermato da questo giudice constatati gravi e concreti indizi di colpevolezza nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di collusione con le persone coinvolte (vittima e testi) (Inc. GIAR 694.2004.1, doc. 1 e 5) ed il 13 settembre 2005 il PP, ritenuto raggiunto lo scopo dell’istruzione, ha rinviato l’accusato a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuta pornografia (Inc. GIAR 694.2004.1, doc. 7);

in data 12 aprile 2005 __________ aveva inoltrato istanza di libertà provvisoria (Inc. GIAR 694.2004.3, doc. 1) che era stata respinta da questo giudice stanti i concreti indizi di reato e la presenza di concreti bisogni istruttori e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove (Inc. GIAR 694.2004.3, doc. 5); contro tale decisione __________ era insorto alla Camera dei ricorsi penali la quale l’aveva posto in libertà provvisoria non ravvisando più i motivi di interesse pubblico che ne giustificavano il mantenimento ad eccezione di un residuo pericolo di fuga che la CRP ha considerato potesse essere ridotto ulteriormente con il deposito del passaporto e di eventuali documenti di legittimazione di __________ il quale è poi stato effettivamente scarcerato, dietro deposito del proprio passaporto cileno;

nell’istanza in discussione, dopo avere ripercorso i fatti salienti del procedimento penale, __________ motiva la richiesta di revoca della misura sostitutiva dell’arresto con il fatto che dovrebbe recarsi in Germania per rifare completamente la dentiera – egli è a carico della pubblica assistenza ed il rifacimento della protesi in Germania permetterebbe un importante contenimento dei costi – e avrebbe poi la possibilità di lavorare come imbianchino per un artigiano in Italia, ciò che gli permetterebbe di migliorare la propria situazione economica; a mente dell’istante sarebbero trascorsi 9 mesi dalla sua messa in libertà provvisoria e 5 mesi dall’emanazione dell’atto d’accusa mentre che il processo non sarebbe ancora stato aggiornato e con il trascorrere del tempo diventerebbe “inverosimile una condanna da espiare, rispettivamente la revoca della precedente sospensione condizionale della pena” e la misura sostitutiva dell’arresto come il deposito del passaporto “non può rimanere in vigore a tempo indeterminato, poiché pregiudica la libertà di movimento e quindi gli interessi dell’accusato. Più tempo passa e più rigorosamente devono essere valutati i motivi per mantenerla in vigore” inoltre l’istante sostiene di non avere nessun interesse a fuggire dalla Svizzera dal momento che vive grazie alla pubblica assistenza, che risiede in Svizzera da oltre venticinque anni paese in cui vive anche la figlia (cfr. istanza p. 3 e 4 punto 6);

-     il pericolo di fuga, per giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

la CRP aveva stabilito che “contro l’esistenza di un pericolo di fuga concorre il fatto che il ricorrente ha chiaramente dei legami significativi con il nostro paese, dove risiede con il permesso C dal 1979, ovvero da quando aveva 15 anni. Sempre in Ticino risiede la figlia __________, con la quale intrattiene rapporti regolari, malgrado la situazione venutasi a creare con il collocamento. Per contro, a favore del pericolo di fuga occorre considerare la posizione processuale del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato nel 2003 a 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni. I fatti imputatigli in questo procedimento sono in parte temporalmente precedenti il giudizio del 2003 (il che comporta un concorso restrospettivo) e gli altri sono comunque tutti commessi nel periodo di prova della sospensione condizionale della pena (ciò che apre la strada ad una possibile revoca). Il ricorrente è quindi concretamente e seriamente confrontato con l’eventualità di dovere espiare almeno una delle due pene, se non addirittura entrambe. Questo, nell’imminenza del processo, potrebbe accrescere il rischio che il ricorrente, posto in libertà provvisoria, si sottragga al procedimento. La detenzione preventiva finora già subita (nel precedente caso dal 16.11.2001 al 31.01.2002, in questo caso dal 02.12.2004 ad oggi, ovvero in complesso circa sette mesi e mezzo) ridimensiona di molto il pericolo di fuga, anche perché è difficile prevedere (anche per rispetto all’autonomia di giudizio della Corte del merito) quale sarà la soluzione riguardo al concorso retrospettivo e alle eventuali concessioni e revoche della sospensione condizionale della pena. Per ridurre ulteriormente il residuo pericolo di fuga, si dispone l’obbligo di deposito del passaporto e di eventuali altri documenti di legittimazione.” (CRP 60.2005.118 del 4 maggio 2005, p. 7 e 8, n° 17);

la CRP aveva quindi evidenziato un residuo pericolo di fuga nella possibilità che l’accusato, nell’imminenza del processo, potrebbe decidere di sottrarsi al procedimento essendo concretamente e seriamente confrontato con l’eventualità di dovere espiare almeno una delle due pene, se non addirittura entrambe. Sennonché l’accusato, proprio perché posto in libertà provvisoria, anche se condannato ad una pena da espiare non dovrà rientrare in carcere immediatamente dopo l’eventuale condanna. Di conseguenza il residuo pericolo di fuga intravisto dalla CRP si sposterebbe semmai successivamente ad un’eventuale sentenza di condanna;

comunque, stante la situazione attuale dell’accusato, le circostanze personali e professionali, ed il passare del tempo, con il processo non ancora aggiornato, il mantenimento della misura sostitutiva dell’arresto appare ledere in maniera preponderante la libertà di movimento dell’accusato, limitazione che non è (più) giustificata dai soli residui timori della CRP e ciò anche alla luce della valutazione della stessa a proposito dell’eventuale pena in cui incorrerebbe, in caso di condanna, __________: appare infatti altamente inverosimile che l’accusato, senza sostanza e senza reddito alcuno – egli è infatti a beneficio della pubblica assistenza – nonché senza legami personali di pregio all’estero – vive in Svizzera dal 1975 e gli unici legami famigliari noti sono quelli con la figlia che risiede in Ticino – senza dimenticare le sue precarie condizioni di salute – egli è insulinodipendente in quanto colpito da diabete mellito di tipo I e attualmente non può nutrirsi convenientemente senza una protesi dentaria che per problemi di costi, d’accordo con i servizi sociali di __________, dovrebbe venirgli applicata in __________ – possa preferire la latitanza all’estero piuttosto che presentarsi davanti ad una corte per subire il processo a seguito dell’atto d’accusa di cui sopra;

di conseguenza, visto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento integrale dell’istanza e la revoca provvisoria della misura sostitutiva dell’arresto nei termini ivi esposti; per quanto riguarda la tempistica ciò avverrà con la presentazione da parte dell’accusato, alle Autorità che detengono il suo passaporto, della documentazione attestante l’appuntamento con la clinica dentaria tedesca, __________ per il rifacimento della dentiera e per il periodo di tre settimane, al termine del quale il documento dovrà essere riconsegnato.

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge, in particolare gli art. 96 e 108 cpv. 3 CPP,

decide:

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

§   Di conseguenza la misura sostitutiva dell’arresto, consistente nel deposito del passaporto __________ valido sino al 12.07.2009, è revocata provvisoriamente a seguito della presentazione da parte dell’accusato della documentazione attestante l’appuntamento con la clinica dentaria __________ e per il periodo di tre settimane.

2.      Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

                                                                                giudice Claudia Solcà

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