Incarto n. INC.2004.69405
Lugano 16 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza 6 dicembre 2005/13 gennaio 2006 (giunta a questo ufficio per il tramite della lettera 12/13 gennaio 2006 della PP Fiorenza Bergomi) di
__________ tendente ad ottenere il dissequestro del suo passaporto;
considerato che:
con decisione 4 maggio 2005 la CRP, sedente per statuire sul ricorso 21/22 aprile 2005 del summenzionato contro la decisione 18 aprile 2005 della sottoscritta in materia di libertà provvisoria, ravvisando unicamente la sussistenza del pericolo di fuga ha posto in libertà provvisoria __________ alla condizione che fosse depositato il passaporto ed eventuali altri documenti di legittimazione;
tale decisione non è stata impugnata dal qui istante ed è di conseguenza cresciuta in giudicato;
il 13 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha messo in stato di accusa davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ __________;
con l’istanza in oggetto, indirizzata erroneamente al magistrato inquirente e per altro erroneamente da quest’ultimo “girata” per competenza al Presidente del Tribunale penale cantonale, __________ chiede il dissequestro del suo passaporto per asserite esigenze lavorative all’estero;
tale istanza è irricevibile non trovandosi il passaporto dell’istante sotto sequestro penale bensì essendo stato depositato quale misura sostitutiva dell’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP;
che l’istanza di dissequestro 6 dicembre 2005 non può comunque essere considerata da questo giudice quale istanza di revoca della misura sostitutiva dell’arresto decisa dalla CRP, non potendosi per di più determinare al suo proposito per mancanza assoluta di motivazioni in merito alla non sussistenza dei motivi che hanno spinto la CRP, nella sua decisione 4 maggio 2005, a ritenere dato il pericolo di fuga e ciò indipendentemente dal “preavviso favorevole” del PP, pure questo non motivato;
pertanto l’istanza, così come formulata, è irricevibile;
viste le norme applicabili, in particolare gli art. 96 CPP, 108 cpv. 3, 161, 279 e 284a CPP;
decide
1. L’istanza 6 dicembre 2005 presentata da __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10 giorni.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà