Incarto n. INC.2004.66903
Lugano 24 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 18/19 maggio 2005 da
__________, attualmente detenuto c/o __________, patr. d'ufficio dalla lic. iur. __________, Lugano
e qui trasmesso con preavviso negativo 20 maggio 2005 dal Procuratore pubblico Marco Villa;
viste le osservazioni 20 maggio 2005 della difesa;
visto per quanto necessario l'inc. MP __________;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 23 novembre 2004 con contestuale promozione dell'accusa per i reati di furto, furto ripetuto, infrazione e contravvenzione alla LFStup. L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, vista la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di recidiva.
Successivamente, nel corso del verb. PP del 23 febbraio 2005 (inc. MP doc. 2 annesso B), l'accusa è stata estesa anche ai reati di danneggiamento, violazione di domicilio ed infrazione aggravata alla LFStup sub. complicità in infrazione aggravata alla LFStup.
In data 11 maggio 2005 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell'istruzione formale (AI 35).
2.
Con la presente istanza __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria, in quanto il mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità, anche in considerazione dell'esiguo valore della refurtiva, della collaborazione fornita agli inquirenti e del fatto che i correi sono già stati rilasciati. Inoltre nella fattispecie non sarebbero dati né bisogni istruttori, né pericolo di fuga. Per quanto riguarda invece il pericolo di recidiva, viene unicamente indicata la dottrina, senza alcun esame nel merito (?).
3.
Il magistrato inquirente (preavviso negativo 20 maggio 2005) si oppone alla messa in libertà provvisoria dell'istante evidenziando, da un lato, l'esistenza del pericolo di recidiva, peraltro neppure esaminato dalla difesa di __________ "a comprova della temerarietà dell'istanza", e, dall'altro, il rispetto della proporzionalità. Delle relative argomentazioni si dirà più dettagliatamente e per quanto necessario nel seguito.
Con osservazioni 20 maggio 2005 (peraltro presentate da altro legale dello studio) la difesa si è integralmente confermata nella primitiva istanza, precisando, in merito al presupposto della recidiva, che dalle lettere di __________ "emerge la volontà del medesimo di cambiare vita e di essersi pentito di quello che ha commesso".
4.
__________, accusato e detenuto, è certamente legittimato all'inoltro della presente istanza.
Il preavviso negativo, consegnato unitamente all'incarto il 20 maggio 2005 a questo giudice, è tempestivo.
5.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)".
6.
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro dati: in particolare, dagli atti risulta, che, l'accusato, sostanzialmente reo confesso, si è reso colpevole dei reati di ripetuto furti, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuta infrazione e complicità in infrazione aggravata alla LFStup, nonchè ripetuta contravvenzione alla LFStup, fatti commessi nel periodo agosto 2002/novembre 2004 in varie località del Cantone sia da solo che in correità con terzi, in proposito si rinvia al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 20 gennaio 2005 (AI 19) verb. PP 9 dicembre 2004 e 23 febbraio 2005 (n. 1 e 2 annesso B).
7.
Nella fattispecie in esame non entrano evidentemente in considerazione i bisogni istruttori, ritenuto che il Procuratore pubblico ha già notificato la chiusura dell'istruzione formale, e neppure il pericolo di fuga, peraltro mai sostenuto, neppure al momento dell'arresto dell'istante, ma unicamente il pericolo di recidiva, che è senz'altro dato.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n. 1479/1483).
Nel caso in esame, se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli e che nello scritto 17 maggio 2005 al magistrato inquirente, rispettivamente nell'istanza in esame egli dichiari di essersi pentito e che è sua ferma intenzione per il futuro "cambiare vita" trovare al più presto un lavoro e staccarsi dalle "cattive" compagnie che lo hanno portato a delinquere, è altrettanto vero che, a sostegno dell'esistenza di tale pericolo depone l'esistenza di precedenti specifici. A carico di __________, infatti, sono stati emessi, a far tempo dal dicembre 2003, due atti di accusa (ACC __________ del 16 dicembre 2003 e ACC __________ del 3 agosto 2004), per i medesimi reati di quello che sarà emesso nell'ambito del presente procedimento, cioè ripetuta infrazione e contravvenzione alla LFStup, ripetuto furto tentato e consumato, danneggiamento. Inoltre, dal casellario giudiziario risulta che con DA del 23 ottobre 2000 l'istante è già stato condannato per i reati di cui agli art. 139 cifra 1 e 147 cifra 1 CP, nonché dell'art. 19 a cifra 1 LFStup ad una pena di 15 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2 anni e con DA del 30 settembre 2002 alla pena di 5 giorni di arresto sospesi per il periodo di prova di 1 anno per contravvenzione alla LFStup: la sospensione di dette pene dovrà essere revocata ex art. 41 cifra 3 CP, avendo egli continuato a delinquere nei relativi periodi di prova.
In siffatte circostanze, peraltro non oggetto di esame, valutazione o contestazione da parte della difesa - che nell'istanza si è infatti limitata a citare la dottrina in materia di pericolo di recidiva, mentre, in sede di osservazioni, preso atto del dettagliato preavviso del magistrato inquirente, in relazione a detto pericolo, evidenzia unicamente l'asserito pentimento di __________ ed i buoni propositi da lui espressi per il futuro, ciò a comprova dell'assenza di argomenti per contestare l'esistenza di una concreto pericolo di recidiva e fors'anche della superficialità con cui è stato trattato l'incarto - la messa in libertà dell'istante, rende concreto il rischio che lo stesso, peraltro senza attività lavorativa, riprenda l'attività delittuosa.
8.
Il principio di proporzionalità è salvo, tenuto conto del carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima della pubblico dibattimento: l'ACC, già in bozza finale, sarà trasmesso al TPC nei prossimi giorni con conseguente fissazione del pubblico dibattimento in temi brevi ed inoltre la gravità dei fatti rimproverati all'istante nei tre ACC non esclude affatto una sua condanna ad una pena da espiare. Irrilevante in proposito il fatto che i correi siano stati nel frattempo rilasciati, ritenuto che, come evidenziato nel preavviso negativo, questi ultimi non dovevano rispondere di una chiara recidiva.
In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta in quanto sussiste concreto pericolo di recidiva.
Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia ed impugnabile alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M
visti gli artt. 139, 144, 186 CP, 19 cifra 1e2e 19a LFStup, 95 ss, 96, 102, 107, 108, 279ss, 284 CPP,
decide
1. L'istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione (anticipata via fax):
giudice Ursula Züblin