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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.12.2004 INC.2004.52001

13. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,417 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Ordine di perquisizione e sequestro

Volltext

Incarto n. INC.2004.52001

Lugano 22 marzo 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 settembre 2004 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

gli ordini di perquisizione e sequestro 9 settembre 2004 emanati dal Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;

preso atto delle osservazioni del Procuratore pubblico (24 settembre 2004) e delle parti civili __________ e __________ (27 settembre 2004);

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________7;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto

A.

Con esposto 5/8 luglio 2004 __________ ha denunciato i figli __________ e __________ per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti. In sostanza i denunciati avrebbero formato un documento falso, segnatamente apposto la dicitura sulla fotocopia del passaporto del padre, recante quale firma "__________", con la quale la spettabile __________ (in seguito __________), è stata incaricata di consegnare loro 12 certificati azionari rappresentanti n. 60 azioni della __________ (in seguito __________r). Tale documento avrebbe permesso ai denunciati di prendere in consegna i suddetti certificati suddividendoli tra loro e la sorella __________, con esclusione dell'altra sorella __________ e successivamente di escludere il padre non soltanto dalla __________, ma anche da tutte le cariche societarie rivestite in società italiane controllate dalla medesima, cioè __________ ed __________ l, causando in tal modo un enorme danno patrimoniale.

B.

In data 9 settembre 2004 il Procuratore pubblico ha - tra l'altro - emanato un ordine, con il quale ha chiesto alla __________ l'identificazione delle relazioni bancarie di cui __________ è o è stato titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico nel periodo 1.1.2002-10.9.2004, il sequestro di ogni avere in essere sulle relazioni comprese le cassette di sicurezza, nonché la trasmissione della relativa documentazione (documenti di apertura, estratti conto ed estratto patrimoniale al 9.9.2004) ed un ordine volto alla perquisizione degli uffici della __________, ivi compresa la cassaforte ed ogni vano a disposizione, ed il "sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca, a devoluzione allo Stato o in vista dell'esecuzione del risarcimento, in particolare tutte le azioni della società __________, di ogni altro bene appartenente a __________, così come di ogni documento relativo a beni appartenenti al prefato, ivi comprese relazioni bancarie (anche chiuse), cassette di sicurezza, ecc".

Dal verbale di perquisizione e sequestro 9 settembre 2004 risulta che presso gli uffici della __________ sono stati sequestrati: certificato azionario n. 1 per 50 azioni al portatore della __________, classeur __________ contabilità 2002/2003, 2 mappette bianche con documentazione __________ (in seguito __________) relativa a conti della suddetta società, fascicolo rosso "__________ " e fascicolo "__________ " (actions annuléés 1 a 50).

Si precisa che in data 10 settembre 2004 il Procuratore pubblico ha emanato un ulteriore ordine di perquisizione e sequestro, con il quale ha chiesto alla __________ l'identificazione delle relazioni facenti capo alla __________ (in seguito __________) (titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico), il sequestro di ogni avere in essere, e la trasmissione della relativa documentazione, per il periodo 1.1.2002-10.9.2004. Detto ordine non è stato impugnato.

In data 20 settembre 2004 la __________ ha trasmesso al Procuratore pubblico la documentazione richiesta, da cui risulta che __________ è beneficiario economico della relazione __________ intestata alla società __________ ed aperta il 12.11.2002, nonché procuratore della cassetta di sicurezza numero __________ intestata alla predetta società con contratto di locazione 11 febbraio 2004.

Avverso i predetti ordini del 9 settembre 2004 sono tempestivamente insorti __________ e la società __________, postulandone l'annullamento, essendo "l'oggetto del sequestro a prima vista perfettamente estraneo alla vertenza in essere, ergo ingiustificato".

In particolare, non si tratterebbe di beni provento di reato ed, inoltre, il sequestro non sarebbe giustificato da "motivi di interesse pubblico e non deve essere ordinato, a tappeto, su qualsiasi bene dell'individuo, segnatamente per assicurare un eventuale risarcimento danni alla potenziale vittima": unico scopo del denunciante sarebbe infatti quello di ritornare in possesso delle azioni della __________ ed inoltre i figli non avrebbero commesso alcun illecito ai danni del padre. In conclusione, rilevato che non sarebbero dati seri e concreti indizi di colpevolezza nei confronti di __________, gli ordini impugnati costituirebbero una ricerca indiscriminata di prove. A maggior ragione tenuto conto del fatto che tutta la vicenda ruoterebbe attorno alle azioni della __________: parte di tali azioni sono già state consegnate alle Autorità inquirenti, mentre le rimanenti si trovano in possesso di __________, che ha sempre dichiarato la propria disponibilità a consegnarle all'Autorità che lo avrebbe interrogato.

C.

In sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è pronunciato per la reiezione del gravame. Dopo aver evidenziato l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, __________ ed __________, nei cui confronti ha promosso l'accusa in data 21 settembre 2004 per titolo di truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele, rileva che per i sette (dei dodici) certificati azionari __________ mancanti sussistono gravi e concreti indizi trattarsi di provento di reato e che, vista la mancanza di disponibilità del reclamante a consegnarli spontaneamente, era obbligo del magistrato ordinare tutti le perquisizioni ed i sequestri idonei a ritrovare i titoli mancanti. Inoltre, l'art. 59 cifra 2 CP prevede che se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili può essere ordinato un risarcimento equivalente. Gli ordini impugnati sarebbero pure rispettosi del principio di proporzionalità.

Anche le parti civili hanno chiesto la reiezione del gravame.

D.

Successivamente alla promozione dell’accusa il Procuratore pubblico ha citato __________ ed __________ a comparire presso gli uffici del Ministero Pubblico, sollecitandoli a consegnare immediatamente allo stesso Ministero i certificati azionari della società __________r in loro possesso.

Il 28 settembre 2004 __________ i ha reso nota, tramite il suo avvocato, la propria volontà di essere sentito per via rogatoriale dalle competenti Autorità italiane, sostenendo poi che in quella occasione avrebbe consegnato il certificato mancante (AI 49).

In risposta, il Procuratore pubblico ha confermato che avrebbe inviato una commissione rogatoria alle Autorità italiane per il suo interrogatorio ed ha specificato che, essendo sette i certificati ancora mancanti e non uno, gli stessi dovevano essere immediatamente consegnati al Ministero Pubblico (scritto 6 ottobre 2004, AI 50). A seguito di ciò, in data 11 ottobre 2004 il difensore di __________ ha trasmesso al Procuratore pubblico il certificato azionario n. 8, rappresentante 5 azioni della __________ (AI 51).

Il 18 ottobre 2004 anche __________, per il tramite del proprio legale, ha chiesto di essere sentita per via rogatoriale dalle competenti Autorità italiane; il Procuratore pubblico ha quindi annullato la citazione prevista per il 26 ottobre 2004, rilevando pure che avrebbe provveduto in tal senso (AI 55).

In sostanza a tutt'oggi mancano ancora 6 certificati azionari della __________.

Ritenuto in diritto

In diritto

1.

La legittimazione di __________ denunciato ed ora accusato nel procedimento - e quella della società __________ - società di cui sono state sequestrate le azioni, nonché titolare del conto e della cassetta di sicurezza oggetto di sequestro presso la __________ - è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

In materia di perquisizione e sequestro valgono i seguenti principi:

In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). Il sequestro di beni immobili avviene mediante blocco del registro fondiario (art. 161 cpv. 5 CPP).

Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).

Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).

Anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato / accusato.

3.

I qui reclamanti si limitano a genericamente sostenere l'inesistenza di "ogni e qualsiasi illecito da parte dei figli nei confronti del padre", rispettivamente che il modo di procedere dell’Autorità inquirente sarebbe “ingiustificato e abusivo nella misura in cui costituisce una palese ricerca indiscriminata di prove, basata su vaghi e generici indizi”, tanto più che "tutta la vicenda ruota attorno alle azioni della __________ ".

A torto.

Per quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________, si premette che nell'esame di tale presupposto, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato - e, dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene a dire - dall'opportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Ciò premesso, si può affermare che dagli atti emergono gravi indizi di colpevolezza in capo a __________ per la commissione dei reati di falsità in documenti, truffa, in subordine di appropriazione indebita, in danno del padre e della sorella __________, entrambi costituitisi parte civile. Tali indizi si deducono dalle deposizioni delle due parti civili, sia da quelle dei testi __________ e __________ (verb. PP 2.9.2004 e 8.9.2004), nonché dal fatto che il 20 gennaio 2004, data apposta sul contestato mandato, il denunciante era degente presso la __________ per aneurisma femoropopliteo sinistro, dovendo essere sottoposto il giorno successivo ad un delicato intervento chirurgico, in vista del quale aveva assunto diversi farmaci (come risulta dalla cartella medica agli atti). Appare dunque difficilmente credibile che il denunciante nelle suddette condizioni di salute abbia sottoscritto il documento con il quale incaricava la __________A di consegnare ai figli i certificati azionari __________r, circostanza peraltro da lui negata. Del resto, come rettamente evidenziato dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni, se l'intenzione fosse stata effettivamente quella di incaricare i figli affinché procedessero al ritiro delle azioni, __________ avrebbe senz'altro redatto una delega secondo le regole ordinarie previste dalla contabilità commerciale e non un documento tanto inusuale quale quello prodotto con la denuncia (doc. R), sia nella forma che nel contenuto, che effettivamente lo rendono quantomeno sospetto. A ciò si aggiunge che, per stessa ammissione di __________, né lui né il fratello, una volta rientrati a __________, hanno omesso di comunicare sia al padre che alla sorella __________ l'avvenuta presa in consegna dei certificati azionari (verb. PP 12.7.2004), né tantomeno li hanno consegnati alla sorella ed inoltre nel febbraio 2004 __________, __________ ed __________ hanno tenuto un'assemblea straordinaria della __________, senza convocare la sorella __________, dopo che quest'ultima si era rifiutata di aderire al progetto di destituire l'anziano genitore.

Ciò che ha condotto il Procuratore pubblico a promuovere l'accusa nei confronti di __________, __________ ed __________ per titolo di truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele.

Giova innanzitutto rilevare che i certificati in questione rappresentano un patrimonio netto a bilancio di Euro 34 milioni e che __________, benché regolarmente citato non ha dato seguito alla citazione del magistrato inquirente, chiedendo di essere interrogato per via rogatoriale, e soprattutto, non ha consegnato (a differenza del fratello __________ che ne ha consegnati cinque) i certificati azionari della __________ (ad eccezione di uno prodotto in data 11 ottobre 2004), malgrado formalmente richiesto in tal senso. A tutt'oggi mancano quindi sei dei dodici certificati azionari.

Al fine di reperire i suddetti certificati mancanti il Procuratore pubblico ha - tra l'altro - ordinato la perquisizione degli uffici in uso alla __________ ed il conseguente sequestro di tutti gli oggetti rinvenutivi importanti per l’istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca, o devoluzione allo Stato in vista del risarcimento, in particolare tutte le azioni della società __________, di ogni altro bene appartenente a __________, così come di ogni documento relativo a beni appartenenti al prefato, ivi comprese le relazioni bancarie (anche chiuse) cassette di sicurezza ecc., rispettivamente, anche al fine di assicurare l'esecuzione del risarcimento alle parti civili, ha ordinato alla __________ l’identificazione delle relazioni di cui __________ è o è stato titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico nel periodo 1.1.2002 - 10.9.2004 ed il sequestro di ogni avere in essere sulle relazioni di cui sopra comprese le cassette di sicurezza, nonché la trasmissione della relativa documentazione (documenti di apertura, estratti conto ed estratto patrimoniale al 9.9.2004).

Detti provvedimenti risultano essere, a giudizio di chi scrive, così come nelle intenzioni del magistrato inquirente, idonei a ritrovare i sei certificati azionari della __________, per i quali, come rilevato dallo stesso Procuratore pubblico, sussistono “gravi e concreti indizi trattarsi di provento di reato", rispettivamente per garantire, qualora i suddetti certificati non dovessero essere ritrovati, l'eventuale risarcimento alle parti civili ex art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CP.; essi appaiono inoltre connessi ai fatti oggetto del procedimento.

In particolare, per quanto concerne il sequestro delle azioni della società __________, trattandosi di società di cui il qui reclamante è azionista unico, circostanza espressamente indicata dal teste __________ (verb. PP 2.9.2004) e non contestata dai reclamanti, in considerazione sia del valore dei certificati della __________ e considerato che l'ordine di sequestro ad essi relativo è rimasto infruttuoso, ben si giustifica il sequestro dell'intero pacchetto azionario della suddetta società, in vista di assicurare il presumibile risarcimento alle parti civili. Ciò vale anche per le perquisizioni ordinate al fine di reperire valori patrimoniali intestati a __________ o comunque a lui riconducibili, ordine peraltro indirizzato ad una sola banca. Non va poi dimenticato che gli ordini impugnati sono stati emanati dopo che la segretaria della __________, __________ t, interrogata quale teste ha dichiarato che l'intero pacchetto azionario della __________ si trovava depositato presso la __________A e che in occasione della visita in __________ del 6 febbraio 2004 i fratelli __________ e __________ discussero dell'ipotesi di depositare i certificati __________ presso una cassetta di sicurezza al __________, banca presso cui "la società __________ di __________ ha delle relazioni" (verb. PP 8.9.2004). Inoltre sia __________ t che __________, nei rispettivi verbali (verb. PP 8.9.2004 e 2.9.2004) hanno riferito che __________ in passato faceva inviare alla __________ documentazione relativa ad un conto bancario a lui facente capo, asserzioni che, come evidenziato dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni, giustificavano - tra l'altro - la perquisizione degli uffici della __________A al fine di reperire beni appartenenti a __________ i e/o alla società __________ così come ogni altro bene ad essi afferente (ivi comprese relazioni bancarie e cassette di sicurezza) allo scopo di ordinare un successivo sequestro.

In virtù di quanto precede gli ordini impugnati devono essere confermati, in quanto emessi sulla base di sufficienti indizi di reato, in relazione ad oggetto connesso con il procedimento in corso - sia a fini probatori che confiscatori o devolutivi allo Stato (art. 161 CPP, in relazione con l'art. 59 cifra 1 e cifra 2 CP) - , nonché rispettosi del principio di proporzionalità.

Giova, infine, ricordare che i reclamanti non hanno interposto reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro 10 settembre 2004 indirizzato al __________, contenente richieste identiche a quello qui impugnato del 9 settembre 2004, ma con riferimento ai conti facenti capo alla società __________ (identificazione di eventuali conti facenti capo alla società __________, trasmissione dei documenti di apertura, degli estratti conto dal 1.1.2002 al 10.9.2004 e dell'estratto patrimoniale al 10.9.2004, nonchè il sequestro di ogni avere su dette relazioni ivi comprese le cassette di sicurezza).

4.

In virtù di quanto precede, il reclamo deve essere è respinto. Tasse, spese di giudizio e ripetibili seguono la soccombenza.

La presente decisione in materia di sequestro è impugnabile nel termine di 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cifra 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli art. 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 138 cifra 1 e 158 cifra 1 CP, 59 CP, 157 ss., 161, 280 ss e 284 CPP,

decide

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese, fr. 80.--, sono a carico dei reclamanti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno alle parti civili fr. 440.-- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.    Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.    Intimazione:

                                                                                  giudice Ursula Züblin

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