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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 11.05.2005 INC.2004.42002

11. Mai 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,089 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Istanza di libertà provvisoria

Volltext

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Repubblica e Cantone del Ticino Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto 6900 Lugano

telefono

  Incarto n. INC.2004.42002

Vs. riferimento

Lugano 11 maggio 2005

Concerne__________, richieste 10 maggio 2005

Egregio Avvocato,

ricevo il suo scritto menzionato a margine (erroneamente datato 2004) mediante il quale lei esplicitamente chiede l’immediata scarcerazione di __________, rispettivamente impugna lo scritto 10 maggio 2005 del Ministero pubblico che si dichiara incompetente a statuire sull’istanza di libertà provvisoria.

Lo scritto in questione, ancorché sommariamente (o punto) motivato, potrebbe anche essere considerato istanza di libertà provvisoria.

È evidente, sia dalla precedente richiesta da lei inoltrata al Ministero pubblico (e relative prese di posizione di quest'ultima autorità e del presidente della CCRP), sia dal fatto che lo scritto menzionato a margine si rivolge formalmente anche al TPC e alla CRP e, per conoscenza, alla CCRP, che la questione della competenza per decidere in merito al suo scritto è tutt’altro che scontata.

Per quanto concerne quest’Ufficio, prendo posizione come segue.

La richiesta di immediata scarcerazione, fondata unicamente sul dispositivo della sentenza 4 maggio 2005 della CCRP, è irricevibile per incompetenza di quest’Ufficio.

L’immediata scarcerazione, per decadenza dei motivi che giustificano l’ordine di arresto, rispettivamente decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, deve essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente competente al momento in cui “l’evento” si verifica (se si preferisce, al momento in cui la constatazione ha luogo). Quindi se il dispositivo della sentenza CCRP 4 maggio 2005 comportasse immediata scarcerazione, spettava a tale autorità ordinarla contestualmente al suo proprio dispositivo. Il GIAR ordina l’immediata scarcerazione allorquando non conferma un arresto (art. 100 CPP), rispettivamente allorquando si esprime su un’istanza di libertà provvisoria, se del caso, preavvisata negativamente dal magistrato inquirente (108 cpv. 2 e 3 CPP) ma non ha competenza per ordinarla desumendola dal dispositivo di una Corte del merito, tantomeno è autorità d'esecuzione di decisioni altrui.

Per quanto concerne l’impugnativa della decisione MP (di incompetenza ad esprimersi in materia di libertà provvisoria) del 10 maggio 2005, va detto che la stessa, oltre che di dubbia ricevibilità per carenza di motivazione, va comunque respinta in quanto, se c’è una cosa certa, questa è che dopo l’emanazione dell’atto di accusa il Procuratore pubblico non ha (in nessun caso tra tutti quelli previsti dal CPP) alcuna competenza in materia di libertà provvisoria. Ora, nel caso in esame si può forse argomentare abbondantemente sugli effetti della comunicazione del dispositivo della sentenza CCRP, ma tra questi argomenti certo non vi può essere quello che la procedura ritorna ad uno stadio precedente l'atto d'accusa.

La questione della competenza è di contro molto più controversa qualora si dovesse considerare il suo scritto del 10 maggio 2005 quale istanza di libertà provvisoria.

In primo luogo, non ritengo proponibile che il GIAR decida sulla sussistenza di indizi di reato, rispettivamente sulla proporzionalità della detenzione cautelare senza tener conto delle motivazioni del giudizio della CCRP (che, al contrario del GIAR, è giudice del merito).Quindi appare del tutto logico che questo giudice non possa essere considerato competente per decidere su un’istanza di libertà provvisoria, perlomeno fino all’emanazione delle motivazioni (considerandi) della sentenza CCRP. Inoltre ancora, e sebbene non spetti alla scrivente autorità esprimersi sulla competenza di altre, è perlomeno dubbio che la CCRP possa declinare la sua competenza ex art. 290 cpv.2 CPP (ed indicare quella del MP e del GIAR cfr. scritto 10 maggio 2005 presidente CCRP) per il semplice fatto di aver comunicato il dispositivo della sentenza, sebbene questo sia immediatamente esecutivo (art. 294 cpv. 4 CPP). Infatti, a giudizio di quest’Ufficio, immediata esecutività non significa necessariamente crescita in giudicato, rispettivamente che tra la comunicazione del dispositivo e la sentenza completa (art. 294 cpv. 5 CPP) la Corte di cassazione non abbia più giurisdizione sull’incarto e/o abbia già ritornato gli atti, per competenza, alla Corte di prima istanza (cfr. per analogia N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. edizione, p. 413, nota 387; si veda anche, quale ulteriore argomento nel senso indicato, l'art. 272 cpv. 1 PPF).

Quindi, in virtù di quanto sopra, questo Ufficio ritiene di non essere, perlomeno al momento attuale e in assenza delle motivazioni della decisione CCRP, competente per pronunciarsi sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 10 maggio 2005. A questa conclusione si giunge non solo per motivi “formali”, ma anche per semplici considerazioni logiche. Infatti, qualora dovesse essere chiamato a decidere in queste condizioni, e non potendo certo prescindere dalle considerazioni della CCRP, questo Ufficio non potrebbe che constatare che l’annullamento parziale con rinvio non ha indotto la CCRP a ordinare la scarcerazione e, quindi, che il giudizio non ha comportato constatazione di decadenza degli indizi di reato né rischio di violazione del principio di proporzionalità della detenzione preventiva.

Abbondanzialmente, a mio giudizio, è pure dubbio che il rinvio parziale da parte della CCRP al giudice del merito corrisponda ad un “ritorno” dell’incarto allo stadio dell’atto di accusa, ma nel rispetto del principio che ha voluto dare al GIAR la competenza nel periodo che intercorre tra l'atto d'accusa e l'inizio del dibattimento (evitare pre-giudizi da parte del Presidente della Corte, anche se il rinvio per nuova decisione "ai sensi dei considerandi" limita già questo principio), al momento in cui è emessa sentenza integrale (comprensiva , quindi, delle motivazioni) questo ufficio è anche disposto ad riconoscersi competente a ricevere e decidere una istanza di libertà provvisoria.

La presente decisione, che comunque concerne questioni relative alla libertà personale, è impugnabile alla CRP ex art. 284 lit a CPP.

La CRP è pure autorità competente a dirimere conflitti di competenza (art. 39 CPP), negativi e positivi, quale quello che sembra manifestarsi a seguito della presente decisione e dello scritto 10 maggio 2005 del Presidente della CCRP, ancorché non sia nota la posizione del TPC a cui analoga istanza sembrerebbe essere stata indirizzata.

P.Q.M.

visti gli art. 108, 290, 294, 39 CPP, 280 ss, 284 CPP ed ogni altra citata e applicabile, si

decide

1.      Nella misura in cui chiede una decisione di immediata scarcerazione di __________, sulla base del dispositivo della sentenza 4 maggio 2004 della CCRP, la richiesta è irricevibile per incompetenza di questo ufficio.

2.      Nella misura in cui trattasi di una richiesta di messa in libertà provvisoria, l’istanza 10 maggio 2005 è irricevibile per incompetenza di quest’ufficio.

3.      Nella misura in cui si tratta di un reclamo contro la decisione del Ministero pubblico 10 maggio 2005, lo stesso è respinto.

4.      Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione dell’originale.

5.      Non si prelevano tasse né spese.

6.      Intimazione:

C.p.c.:

                                                                                giudice Edy Meli

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