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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.01.2005 INC.2004.39202

3. Januar 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,162 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Proroga del carcere preventivo

Volltext

Incarto n. INC.2004.39202

Lugano 3 gennaio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

            sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 17 dicembre 2004 dal

Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano    

nei confronti di  

__________, attualmente detenuto __________, __________ (rappr. di fiducia dall’avv. __________, __________)

accusato del reato di cui all’art. 19 cfr. 2 LFStup;

viste le osservazioni 29 dicembre 2004 dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);

visto l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

__________ è stato arrestato l’11 luglio 2004 a Chiasso, valico ferroviario sul treno __________, con l’accusa di infrazione aggravata alla LFStup per aver, senza essere autorizzato, in data 10/11.07.2004, importato, detenuto e trasportato in Svizzera un complessivo di Kg. 7,96867 netti di cocaina (in pani ed ovuli) partendo a mezzo treno da Utrect/NL con destinazione finale Milano, contro un asserito compenso di Euro 2500 (AI 1, 2).

Il 12 luglio 2004 questo giudice ha confermato l’arresto, considerata l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza, rilevabili dal rapporto di polizia e dalle ammissioni dell’accusato stesso, e la presenza di preminenti motivi d’interesse pubblico, quali: il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (v. inc. GIAR 392.2004.1, doc. 4).

B.

Il 5 agosto 2004 il Procuratore pubblico ha trasmesso alla competente Autorità olandese domanda di rogatoria internazionale urgente con minuzioso elenco degli atti d’inchiesta da esperire (v. inc. MP __________ doc. 28), cui hanno fatto seguito richieste di complemento e solleciti (v. inc. MP __________ doc. 54, 63 e 75).

In data 16 e 18 agosto 2004 questo giudice ha approvato le richieste del Procuratore pubblico di controllo, tramite tabulati retroattivi in modalità roaming (comprensivi di IMEI, SMS in entrata ed uscita e STANDORT), delle utenze telefoniche in uso all’accusato e a persone che lo stesso __________ ha dichiarato essere coinvolte nel suo traffico di cocaina.

C.

Riassuntivamente __________ è accusato di aver importato, detenuto e trasportato attraverso la Svizzera un quantitativo ingente di cocaina rinvenuto, durante un ordinario controllo delle guardie di confine, all’interno di due zaini depositati in una valigia in suo possesso, lo stesso accusato poi avrebbe dovuto consegnare tale sostanza stupefacente ad una terza persona che lo attendeva a Milano (cfr. verbale GIAR 12 luglio 2004), destinazione finale del viaggio iniziato ad Utrecht/NL, via Francoforte, Basilea per giungere infine al capoluogo lombardo.

D.

Con la richiesta qui in discussione il Procuratore pubblico chiede una proroga del carcere preventivo di quattro mesi, cioè fino all’11 maggio 2005 compreso, in attesa cioè che venga evasa la rogatoria internazionale urgente da lui richiesta (della quale attualmente non si conosce con precisione il momento dell’evasione) al fine di poter contestare all’accusato tutte le risultanze della predetta rogatoria “a comprova rispettivamente smentita delle pregresse sue dichiarazioni. Se le risultanze rogatoriali confermassero le dichiarazioni da lui rese l’inchiesta potrebbe allora concludersi in tempi brevi una volta eseguito il deposito atti e riservati eventuali complementi d’inchiesta da parte della difesa. Se invece gli esiti rogatoriali dovessero differenziarsi dalle dichiarazioni dell’accusato l’inchiesta potrebbe prendere una differente direzione al momento non nota né immaginabile”. Il magistrato inquirente precisa poi che la proroga di quattro mesi si giustifica anche in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza, come pure del pericolo di fuga “sicuramente dato in quanto trattasi di cittadino olandese senza alcun legame con il nostro territorio. […] Visto la gravità del reato a lui imputato con un chiaro rischio di una pena da espiare ne deriva come misure sostitutive all’arresto non siano assolutamente ipotizzabili”.

Il Procuratore pubblico ritiene infine che, nonostante la confessione e la collaborazione dell’accusato, la pena che gli sarà comminata sarà comunque di una certa importanza, pertanto il carcere preventivo sofferto e quello ancora da soffrire fino al giorno del pubblico dibattimento, che si svolgerà dinanzi ad una Corte delle Assise Criminali, resta sicuramente rispettoso del principio di proporzionalità.

E.

In sede di osservazioni la difesa di __________ non prende posizione in modo chiaro sulla richiesta di proroga, confidando in "una verifica approfondita dei motivi che giustificano il mantenimento della detenzione" da parte del giudice.

Tuttavia, sostanzialmente vi si oppone (ritenendola "al limite della proporzionalità"), evidenziando che “il pericolo di fuga potrebbe essere evitato con adeguate misure sostitutive meno incisive”, che, in merito alle esigenze istruttorie, “dai pochi verbali d’interrogatorio rilasciati dal signor __________, il quale ha sempre sostenuto la medesima versione dei fatti, risulta che la fattispecie è semplice e chiara”, che “sono ormai ben cinque mesi che l’accusato attende qualsivoglia novità”, che non vi sono elementi che permettano di valutare quando verrà evasa la rogatoria internazionale e che comunque dette eventuali risultanze “non apporterebbero nulla di rilevante ai presunti reati che l’accusato avrebbe commesso in Svizzera” ed, infine, che, “considerato lo stato in cui si trova l’inchiesta nonché il lungo tempo già trascorso dal giorno dell’arresto, si può tranquillamente affermare che non vi è alcun rischio di collusione”.

Delle ulteriori allegazioni del magistrato e della difesa si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerato

in diritto

1.

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (11 gennaio 2005, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Per quanto concerne i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, non occorrono grandi disquisizioni per confermarne l’esistenza nel caso in esame.

Giova infatti rilevare che è stato lo stesso accusato ad ammettere di avere importato, detenuto e trasportato in Ticino a suo dire kg. 6 di cocaina (anziché Kg. 7,96867 netti) per aiutare un amico in difficoltà, che si sarebbe rivolto a lui proprio perché si fidava del __________ e sapeva che questi sarebbe comunque andato in Italia per pianificare una futura vacanza in camper con la moglie (cfr. verb. Polizia 14/07/2004).

L’accusato ha, inoltre, ammesso che per effettuare questo viaggio avrebbe ricevuto un compenso indicato inizialmente in Euro 1'500.- (Verbale Polizia 11/07/2004, pag. 2) e poi in Euro 2500, somma che, “non essendo a conoscenza dei prezzi pagati per i corrieri”, non è stato in grado di valutare se appropriata al rischio corso (cfr. verb. Polizia 14/07/2004, pag. 9).

4.

Il magistrato inquirente invoca pure, a sostegno della richiesta di proroga, l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem), rispettivamente il fatto che l'accusato possa (__________di fuga) essere oggetto di procedura estradizionale o perseguimento (sostitutivo) all'estero (DTF 18 dicembre 1979 in re G.).

L'accusato è cittadino olandese senza alcun legame con il territorio svizzero. Egli è confrontato con imputazioni di sicura gravità (in gran parte ammesse), con concreta probabilità di deferimento ad una Corte criminale e chiaro rischio di pena da espiare. Circostanze queste che rendono concreto il pericolo che __________, in caso di sua messa in libertà provvisoria, si dia alla fuga, rifugiandosi nel proprio Paese d'origine, per non più ripresentarsi per il seguito dell'inchiesta e/o al momento del pubblico dibattimento. Il rischio di fuga appare quindi probabile in modo del tutto concreto e non può essere evitato, come affermato anche dal magistrato inquirente, con misure meno incisive, quali il deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più l’accusato alcuna valida autorizzazione per rimanere in Svizzera.

5.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

Non vi sono molte parole da spendere sulle esigenze istruttorie ancora aperte: come spiega il magistrato inquirente (v. istanza p. 2) la rogatoria internazionale urgente da lui richiesta deve ancora essere evasa e solo allora si potranno contestare all’accusato le relative risultanze, che influenzeranno il successivo sviluppo ed esito dell’inchiesta.

Sebbene nella propria istanza il Procuratore pubblico non si soffermi ad indicare e giustificare il pericolo di collusione e di inquinamento, emerge in modo manifesto dall'incarto una convergenza d’interessi tra l’accusato e le persone oggetto di accertamento rogatoriale. E ciò sia in relazione a quelle che quest’ultimo ha dichiarato essere coinvolte nel suo traffico di cocaina, sia in relazione a quelle che possono riferire sulle sue attività professionali e sui suoi movimenti. È dunque opportuno evitare di porre l’accusato in libertà provvisoria nell’attesa dell’evasione della rogatoria internazionale per scongiurare il pericolo di pregiudicare la sincerità e l’attendibilità delle raccolta di tali mezzi di prova, così come delle successive contestazioni all'accusato delle risultanze della rogatoria.

Non priva di significato, in questo ambito, è la constatazione del fatto che la moglie dell'accusato ha fornito due versioni diverse di determinati fatti, la seconda (aderente a quella dell'accusato) dopo aver rifiutato il confronto con il marito (cfr. verbale Polizia __________ 28/07/2004; verbale PP __________ 28/07/2004; AI 24 e 27).

A ciò si aggiunga che l'iniziale giustificazione del viaggio appare, a giudizio di chi scrive, del tutto inverosimile. In un’epoca di prenotazioni via Internet, “Rent a car” capillarmente diffusi ed agenzie turistiche che conciliano l’esigenze del cliente e questioni logistiche pianificando ogni singolo dettaglio della vacanza (dalla riservazione di alberghi e ristoranti in successione temporale che tiene conto dei Km da percorrere tra una trasferta e l’altra, al più funzionale noleggio dell’auto, fino ad arrivare alla stesura di una mappa con segnalati i punti di rifornimento) risulta incomprensibile ed illogico recarsi personalmente nel Paese da visitare per organizzare sul luogo la futura vacanza.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che ancora perdurino i bisogni dell’istruzione (pericolo di collusione ed inquinamento delle prove), così come già riscontrati da questo giudice al tempo della conferma dell’arresto (Al 4 inc. MP __________).

6.

Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi e sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione - sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).

La richiesta di proroga è stata formulata per un periodo di 4 mesi, termine che il Procuratore pubblico ritiene "giustificato", con particolare riferimento ai bisogni istruttori, "tenuto conto della non ancora intervenuta evasione da parte della competente autorità olandese della mia rogatoria del 05.08.2004 rispettivamente del presumibile tempo ancora necessario per la conclusione dell’inchiesta".

Preliminarmente, con particolare riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che il Procuratore pubblico deve prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale (acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità locali:

"In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta"

(cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).

Queste ultime considerazioni valgono, mutatis mutandi, anche per chi compie, anche da solo, atti suscettibili di costituire reato, con modalità transfrontaliere.

Quindi, allorquando il chiarimento dei fatti e delle altre circostanze importanti per il giudizio, comporta accertamenti in via rogatoriale, l'accusato deve sopportare l'usuale dilatamento dei tempi d'inchiesta che ne deriva.

In concreto, una proroga del carcere preventivo si giustifica. L'inchiesta è stata, sino ad ora, condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto del fatto che l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo tempo. In merito alla rogatoria urgente inoltrata in Olanda la cui evasione è già stata più volte sollecitata dal magistrato inquirente, il principio di celerità è stato rispettato, ritenuto che la stessa è stata inoltrata non appena il Procuratore pubblico è giunto in possesso delle informazioni che ne hanno giustificato l'invio (dichiarazioni rese dall'accusato a verbale). Il fatto che la stessa non sia stata ancora completamente evasa non appare dovuto a semplice inerzia (visto anche il numero e la tipologia delle richieste) da parte dell'autorità rogata, che sta concludendo l'attività richiesta (cfr. AI 76 inc. MP __________) con prospettiva di prossima esecuzione/trasmissione.

Tuttavia, al momento attuale, una proroga di quattro mesi del carcere preventivo appare eccessiva.

Una proroga di due mesi sembra essere sufficiente sia per l’evasione della suddetta rogatoria, che dovrebbe comunque pervenire a breve al magistrato inquirente (che può sempre sollecitare ed eventualmente motivare gli eventuali intoppi ulteriori in ragione del suo obbligo di trattare con priorità il caso, sollecitando l'evasione della rogatoria, essendo l'imputato in detenzione - cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP), sia per la conclusione dell’inchiesta.

Il termine di due mesi (a far tempo dall’11 gennaio 2005) appare, inoltre, rispettoso del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità del reato ascritto a __________ e del conseguente rischio di pena.

Ovviamente, qualora, in conseguenza delle contestazioni delle risultanze rogatoriali, se ne profilasse la necessità, permane facoltà del Procuratore pubblico chiedere un’ulteriore proroga del carcere preventivo.

P.Q.M.

richiamate le norme applicabili, ed in particolare gli artt. 19 cifra 2 cpv. 2 LFStup, 95 ss, 102, 103, 284 CPP;

decide

1.  L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e verrà a scadere l’11 marzo 2005 (compreso).

2.  Non si prelevano tasse e spese.

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.  Intimazione:

                                                                                 giudice Edy Meli

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