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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.09.2004 INC.2004.3504

23. September 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·889 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza di proroga della carcerazione LDDS

Volltext

Incarto n. INC.2004.3504

Lugano 23 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza/decisione dell'8 settembre 2004 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona  

relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto

__________ patr. dall'avv. __________

preso atto che con scritto 23 settembre 2004 la patrocinatrice della persona incarcerata ha rinunciato a presentare osservazioni;

visti gli inc. GIAR 35.2004.2/3/4;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato incarcerato il 24 giugno 2004, a seguito di decisione del 21 giugno 2004 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 35.2004.1). __________ è stato sentito lo stesso giorno dal GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero, nonostante che l'UFR con decisione 15 gennaio 2003 (cresciuta in giudicato) gli abbia ordinato di lasciare immediatamente la Svizzera, continuando a commettere reati e non attenendosi all'obbligo di collaborare e meglio di procurarsi i documenti per il rimpatrio e di collaborare affinché l'autorità possa ottenerli (doc. 7 inc. 35.2004.2).

2.

Con decisione/istanza dell'8 settembre 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 35.2004.4; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che la patrocinatrice di __________ con scritto di data odierna ha rinunciato a presentare osservazioni, non avendo la persona incarcerata dato risposta ai due scritti del legale, né fornito in altro modo le necessarie informazioni.

4.

La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc. 7, inc. GIAR 35.2004.2).

5.

La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità, con scritto del 7 luglio 2004, sollecitato il 7 settembre, richiedendo all'Ufficio federale dei rifugiati, Divisione rimpatrio, sostegno in vista dell'esecuzione dell'allontanamento, ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli infatti, nel corso del verbale di polizia 30 agosto 2004, ha affermato di non aver compiuto alcun passo per l'ottenimento di un documento di viaggio, di non aver contattato la propria ambasciata e di non avere nessuna intenzione di collaborare per l'ottenimento di un lasciapassare. Dette circostanze risultano pure dallo scritto 27 agosto 2004 della SPI all'UFR. Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di legge,

decide:

1. La decisione/istanza 8 settembre 2004 di proroga della carcerazione in attesa di       allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 24 dicembre 2004, compreso.

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione (via fax e raccomandata):

                                                                             giudice Ursula Züblin

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