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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.11.2004 INC.2004.25804

10. November 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,593 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Proroga carcerazione in vista di allontanamento

Volltext

Incarto n. INC.2004.25804

Lugano 10 novembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull’istanza/decisione del 21 ottobre 2004 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione,  

relativa alla (seconda) proroga della carcerazione in vista di allontanamento cui è astretto

_ACCU1 __________ (rappr. dall' ___________DIFU1 __________)

viste le osservazioni del patrocinatore della persona incarcerata (4/5 novembre 2004);

visti gli inc. GIAR 258.2004.1/2/3/4;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

_________ è stato incarcerato l'11 maggio 2004, a seguito di decisione del 6 maggio 2004 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 258.2004.1). __________ è stato sentito lo stesso giorno da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione (doc. 2 inc. 258.2004.1).

Con decisione del 15 luglio 2004, la SPI ha ordinato la proroga di tre mesi della carcerazione in vista dell'allontanamento, cui è astretto ______; la proroga è stata confermata da questo giudice (fino all'11 novembre compreso) con decisione del 3 agosto 2004 (doc. 5, inc. GIAR 258.2004.3).

2.

Con ulteriore decisione dl 21 ottobre 2004, la SPI ha deciso una ulteriore proroga della carcerazione, questa volta di due mesi. A motivazione della decisione indica le ripetute richieste (10 e 30 settembre, nonché 18 ottobre 2004) indirizzate all'UFR ai fini di un costante sostegno per l'allontanamento e la persistenza di _____ a non adoperarsi per l'ottenimento dei documenti e celare la sua vera origine impedendo così all'autorità preposta di provvedere all'ottenimento di un documento di viaggio. Tale atteggiamento sarebbe stato ancora manifestato durante un colloquio telefonico tra __________ e un funzionario del DFGP (cfr. doc. 2, inc. GIAR 258.2004.4).

3.

In sede di osservazioni, il patrocinatore di __________ si oppone alla proroga. Segnala lo stato di salute precario della persona incarcerata contesta l'assenza di collaborazione e chiede se un solo colloquio telefonico in sei mesi d'incarcerazione soddisfi le esigenze dell'art. 13b LDDS (doc. 5, inc. GIAR 258.2004.4).

4.

Per i fatti essenziali e le conclusioni in diritto, si può innanzitutto far capo a quanto detto nella precedente decisione:

"

4.

La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera e come egli aveva violato il suo obbligo di collaborazione, fornendo (verosimilmente) false generalità.

Infatti, dalla documentazione che chiedeva conferma della carcerazione emergeva che a __________ non risultano risiedere le persone da lui indicate quali genitori, che non conosce i quartieri di quella cittadina e non conosce l'ucraino, bensì il russo ed il moldavo. Egli ha, inoltre, affermato di aver cercato di recuperare il passaporto che si troverebbe presso i genitori; anche volendo prescindere da quanto appena detto circa il luogo di residenza (indicato) dei genitori stessi, non ha in alcun modo documentato o reso verosimile il suo dire. Da ultimo, ancora davanti a questo giudice, ha manifestato poco interesse (per non dire altro) per un rientro in patria (doc. 1 e 2, inc. GIAR 258.2004.1).

5.

La decisione sull’eventle proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'esame LINGUA sebbene non ancora definitivo, sembrerebbe indicare cittadinanza moldava (scritto 14.07.2004 UFR) a conferma dei dubbi precedenti, basati comunque anche su altri elementi (non individzione dei genitori in base ai dati indicati e non conoscenza della città). Il fatto che il padre sia di origini moldave non dovrebbe giustificare più di tanto la non conoscenza della lingua del luogo dove si è nati e cresciuti, ma soprattutto non giustifica la non conoscenza dei luoghi e il mancato riscontro della residenza dei genitori.

Non da ultimo, lo stesso __________ avrebbe dichiarato al funzionario UFR di non intendere collaborare.

7.

Nulla emerge dall'incarto a sostegno dell'affermazione della difesa secondo cui l'autorità preposta non avrebbe fatto quanto in suo potere per permettere l'ottenimento dei documenti di viaggio. Al contrario, è manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) a impedire il corretto rientro. Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

8.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso, la protrazione ha da considerarsi giustificata."

(sentenza 3 agosto 2004, GIAR 258.2004.3)

5.

Nel periodo di proroga, l'autorità cantonale ha sollecitato più volte la Divisione rimpatrio dell'UFR, ai fini dell'organizzazione del rimpatrio stesso (doc. 2, inc. GIAR 258.2004.4). Questo ufficio ha comunicato l'impossibilità di procedere ad un rimpatrio in __________ dato che tutto indica altra nazionalità e l'ottenimento dei documenti di viaggio implica la corretta identificazione della persona da allontanare che, nel caso specifico si rifiuta di collaborare in merito, rispettivamente persite ad affermare l'identità già dichiarata e che non ha trovato riscontri positivi.

In questa situazione è difficile rimproverare all'autorità amministrativa una violazione dei suoi obblighi ex art. 13b cpv. 3 LDDS. È altrettanto difficile ipotizzare una sorta di ostruzionismo da parte delle autorità ucraine in quanto la non conoscenza dei luoghi e della lingua è accertabile (e accertata) dall'autorità elvetica e comunque __________ non ha fornito alcun elemento oltre per permettere il raggiungimento e l'identificazione dei genitori che vivrebbero ma che le autorità di quel paese dichiarano non residenti. L'assenza di collaborazione sembra, quindi, tuttora presente e con essa, uno dei motivi atti a giustificare la carcerazione (art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS; DTF 122 II 51).

6.

Di principio la carcerazione non risponde più a criterio di proporzionalità se l'allontanamento è impossibile o non ragionevolmente prevedibile entro il termine di detenzione (art. 5 cifra 1 CEDU; art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS).

Nel caso in esame, il problema potrebbe porsi proprio in questi termini, vista la difficoltà oggettiva per l'autorità di procurare un documento di viaggio. Tuttavia:

"Mais, inversement, les mesures de contrainte ne sont pas inadmissibles du seul fait que le renvoi est difficile parce que l'étranger ne collabore pas aux démarches voulues pour obtenir les papiers nécessaires au retour dans son pays d'origine (pour autant bien entendu qu'il existe une cause di détention). Cette considération vaut nottament pour les étrangers qui s'opposent par tous moyens à leur renvoi, en cachant ou en détruisant leurs papiers d'identité et en cherchant à égarer les autorités par des déclarations inexactes sur leur identité et leur origine. En effet, les mesures de contrainte doivent également permettre le renvoi de telles personnes. Sinon, un prime injustifiée serait donnée au étrangers que la loi voulait tout particulièrement viser" (A. Wurzburger, La jurispruce récente du TF en matière de police des étrangers, in Revue Genevoise de Droit Public, 1997, pag. 330)

La recente modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS), rafforza questo tipo di considerazioni, contenute anche in DTF 129 II 59.

Nel caso in esame, non va dimenticato che oltre al (fondato) sospetto di aver fornito falsa identità, __________ ha affermato che i suoi documenti d'identità sono presso i genitori (ancora davanti a questo giudice l'11 maggio 2004; cfr. verbale GIAR, pag. 3) e che già il 9 febbraio 2004 (verbale di polizia) ha affermato di volersi mettere in contatto personalmente con un amico (di cui si è rifiutato di fornire dati e numero di telefono) per chiedere la trasmissione del passaporto (verbale polizia 9 febbraio 2004). Quindi egli ha affermato di avere il passaporto, di sapere dove si trova, di essere in grado in qualche modo di farselo inviare ma nulla di tutto questo è stato fatto, né sono state fornite all'autorità le necessarie indicazioni perché possano provvedere loro.

La proroga è, quindi, ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

7.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso, la protrazione ha da considerarsi giustificata.

Per i qli motivi,

visti i menzionati articoli di legge

decide:

1.  La decisione/istanza 21 ottobre 2004 di proroga della carcerazione in attesa di          allontanamento cui è astretto __________ è accolta.

Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 11 gennaio 2005,      compreso.

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione (anticipata via fax e raccomandata):

                                                                             giudice Edy Meli

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