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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.05.2004 INC.2004.24103

13. Mai 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,659 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2004.24103

Lugano 13 maggio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 7 maggio 2004 da

__________, c/o Carceri pretoriali, 6500 Bellinzona patr. di fiducia dall'avv. __________  

e qui trasmessa con preavviso negativo il 10/11 maggio 2004 dal

  Procuratore pubblico __________, Bellinzona

viste le osservazioni al preavviso negativo, presentate dalla difesa il 12 maggio 2004;

visto l'inc. MP /2004;

ritenuto

in fatto

A.

____________ è stato arrestato il 28 aprile 2004 con l'accusa di infrazione alla LFStup e di contravvenzione alla medesima legge.

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e bisogni istruttori (doc. 3, inc. GIAR 241.2004.1).

Il magistrato inquirente addebita sostanzialmente all'accusato di aver detenuto, venduto, trafficato, trasportato e consumato sostanze stupefacenti.

B.

Con istanza maggio 2004, ____________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

L'accusato contesta l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, ritenuto che egli è privo di mezzi finanziari, quindi non potrebbe darsi alla latitanza all'estero, e che sia i suoi genitori che suo fratello risiedono in Ticino. In ogni caso per scongiurare un eventuale pericolo di fuga sarebbe sufficiente il deposito del passaporto.

Neppure sarebbero dati bisogni istruttori, ritenuto che ____________ è già stata sentita dalle autorità inquirenti e che l'isp. __________ lo avrebbe informato che la deposizione di quest'ultima coincideva con quella dell'istante e che pertanto l'istruttoria era da ritenersi chiusa.

In siffatte circostanze una proroga della carcerazione preventiva sarebbe contraria al principio di proporzionalità, "avuto riguardo alla grande verosimiglianza di una pena condizionale nei limiti di un decreto d'accusa", avuto riguardo ai quantitativi e al fatto che egli non ha mai venduto sostanze stupefacenti.

C.

Con preavviso negativo 10/11 maggio 2004 il magistrato inquirente indica la sussistenza di bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, nonché di quello di fuga. Delle relative argomentazioni si dirà in dettaglio per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni nei considerandi in diritto.

Con osservazioni 12 maggio 2004 la difesa si riconferma nelle argomentazioni dell'istanza di libertà provvisoria. In particolare, per quanto riguarda il pericolo di fuga, pur ammettendo che ____________ ha intenzione di stabilirsi in Brasile, ribadisce che una sua partenza per l'estero sarebbe inverosimile tenuto conto del fatto che egli non ha mezzi finanziari, è a tutt'oggi domiciliato presso il comune di __________ (come confermato telefonicamente dall'Ufficio del controllo abitanti al patrocinatore) e la sua famiglia vive in Ticino, e che, comunque, si potrebbe ovviare a tale pericolo con il deposito del passaporto. Per quanto concerne invece i bisogni dell'istruzione, la portata e l'entità del traffico sarebbero già state chiarite, il tutto corroborato dalla deposizione di ____________ "che stando alla polizia corrisponderebbe con quello dell'istante"; neppure sarebbe dato il rischio di collusione ed inquinamento delle prove ritenuto che ____________ non ha mai venduto, quindi non esistono acquirenti, che i suoi due natel sono stati sequestrati e che l'ascolto telefonico potrebbe perdurare anche in stato di libertà provvisoria e che le altre persone che ancora devono essere interpellate, come asserito dall'accusa, sono già al corrente dell'arresto dell'istante "per cui se avevano qualcosa da nascondere questo è già avvenuto da tempo". Un'equa ponderazione degli interessi permetterebbe la messa in libertà provvisoria di ____________ con l'applicazione di misure sostitutive, segnatamente il deposito del passaporto e l'obbligo di presentarsi due volte la settimana in Polizia.

Considerato

in diritto

1.

La legittimazione di ____________, accusato detenuto, all'inoltro della presente istanza, trasmessa a questo ufficio nei termini di legge, è pacifica.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ____________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro dati. Dagli atti risulta infatti che ____________ ha dichiarato di aver accettato di barattare canapa contro la consegna di un computer con ____________ e che si sarebbe dovuto recare a Zurigo da ____________, a suo dire per la prima volta, per consegnargli da parte di ____________ del denaro, delle pastiglie di extasy, delle capsule ed un sasso di MDMA, che nel viaggio di ritorno avrebbe pure dovuto prendere in consegna della cocaina per conto di ____________, nonché che ____________ gli aveva proposto di collaborare con lui in traffici di droga, ma che la proposta non si è mai concretizzata (cfr. verbale polizia 30 aprile 2004). Successivamente ha ammesso di aver contattato all'inizio di marzo 2004 ____________ chiedendogli del MDMA, il quale per posta gli avrebbe inviato 200 pastiglie di extasy e 1 sasso di MDMA e che era sua intenzione riportare le pastiglie di extasy a ____________, mentre la parte di sasso MDMA l'ha sbriciolato e messo in capsule per comodità di consumo e non per venderlo al dettaglio, preso atto che le pastiglie di extasy rinvenute nell'appartamento preso a prestito da ____________ erano uguali a quelle trovate in suo possesso, si è limitato ad un "non so cosa dire"; infine, con riferimento al computer, ritrattando quanto detto precedentemente (baratto con canapa), ha dichiarato di doverlo ancora ricevere. L'accusato ha pure fornito versioni differenti sulla provenienza della scheda inserita nel suo natel (dapprima di averla ricevuta da parte di __________, poi da ____________ ed infine di averla personalmente acquistata). In sostanza ____________ nel corso dell'istruttoria ha fornito versioni diverse in merito a più punti.

A ciò si aggiunge che quanto da lui dichiarato, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza e ricordato che l'incarto era comunque a disposizione presso questo ufficio, non trova riscontro nelle dichiarazioni di ____________, che, sin dal primo interrogatorio, ha dichiarato di essere al corrente che ____________ aveva "delle storie di droga con ____________" e di aver saputo che l'istante vende pastiglie nelle discoteche e nei locali, negando nel contempo di avergli consegnato le pastiglie di extasy, il sasso di MDMA e le capsule di MDMA per riportarle a ____________ (cfr. verbale pol. 4 maggio 2004); successivamente nel corso del verbale dinanzi al Procuratore pubblico ha precisato "Contesto nel modo più assoluto di aver consegnato o trafficato con il ____________ o con altri in extasy o MDMA. Sapevo però, per sentito dire, che lui spacciava extasy nelle discoteche e nei locali del locarnese e da lui avevo saputo che consumava extasy. Questo tipo di droghe che la polizia mi ha detto di aver trovato in possesso del ____________ al momento del suo arresto, non hanno nulla a che fare con me, benché abbia saputo che lui dica il contrario. Io non gli ho mai fornito tali sostanze e posso aggiungere che da lui stesso avevo saputo che spacciava questo genere di sostanze per compensare i suoi acquisti di cocaina dal ____________. Da quanto mi risulta, sempre per avermelo detto il ____________, anche queste sostanze era il ____________ a fornirgliele e lui se le procurava in pagamento di altre forniture di droga ad altri clienti che non potevano pagare in contanti. Su questa storia delle droghe sintetiche non ho altro da aggiungere è tutto quello che so" (verb. PP 5 maggio 2004).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento (nelle sue battute iniziali) ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare l'eventuale giudizio di merito), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi, a carico di ____________ nel traffico di stupefacenti.

4.

I bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, no. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo. Occorre che l'indagato, se posto in libertà (o comunque se non sottoposto alle misure proprie di un regime di carcerazione preventiva), possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

Il rischio deve emergere da elementi concreti, rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo (con maggior rigore nelle fasi avanzate dell'inchiesta).

Tra questi elementi si possono annoverare l'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del procedimento, o anche prima dell'avvio del procedimento, l'eventuale influenza esercitabile nei confronti di terzi (siano essi correi, complici o testi) in base a particolari rapporti (personali o professionali), la convergenza d'interesse tra l'accusato ed i terzi, con particolare attenzione per le fattispecie complesse che toccano più persone o commesse da più persone (DTF 117 Ia p. 261; REP 1980 p. 45; DTF 19 giugno 1997 in re V; CRP 10 aprile 1997 in re V.; CRP 24.12.1985 in re L.; GIAR 2 agosto 2001 in re A.; REP 1988 p. 414; GIAR 4 aprile 2001 in re J.; SJ 1081 p. 379/380 e relative citazioni; SJ 1979 p. 374; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701a; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zurich, ZH 2000, § 58 no. 40 e 42 in particolare).

Allo stadio attuale l'inchiesta é in corso da circa due settimane.

E' ben vero che ____________ è già stata sentita, tuttavia, come detto, la sua versione dei fatti non collima affatto con quella di ____________. Accertamenti sono ancora da effettuare: in particolare si deve ancora procedere all'audizione di testi - tra cui eventuali acquirenti - e all'individuazione e successiva verbalizzazione delle almeno due possibili persone coinvolte, ____________ e ____________, che lavorano e/o vivono fuori Cantone (e forse ve ne sono altre), nonché ad indagini in merito alla portata del traffico che concerne varie sostanze (cocaina, extasy, marijuana, MDMA). La necessità di salvaguardare i relativi accertamenti da possibili interventi collusivi (verso i possibili testi, rispettivamente tra i correi ancora a piede libero o ancora non identificati) o d'inquinamento è senz'altro data. La circostanza che ____________ e ____________ sappiano dell'avvenuto arresto non permette affatto di escludere il pericolo di inquinamento e collusione delle prove: tale pericolo non concerne infatti unicamente la possibilità di "nascondere qualcosa", ma anche, ad esempio, quella di accordarsi sulle versioni dei fatti da dare alle autorità inquirenti. 

La circostanza che il procedimento si trovi allo stadio iniziale ed il comportamento affatto trasparente di ____________, impongono che la raccolta degli ulteriori elementi avvenga senza possibilità di perturbamento della loro amministrazione, e ciò anche nell'interesse dell'accusato stesso (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989, p. 290).

In virtù di tutto quanto sopra esposto, nel caso in esame il rischio di collusione ed inquinamento delle prove è concreto; siamo lontani dalla semplice "theoretische Möglichkeit" (DTF 117 Ia 257), dal semplice fatto che non tutte le prove sono già state acquisite (N. Schmid, op. cit., n. 701a). Da ultimo va precisato che il fatto che non tutti gli accertamenti siano stati effettuati non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, essendo l'inchiesta all'inizio e coinvolgendo più persone, alcune delle quali non dimoranti in Ticino e alcune ancora da identificare. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP), caso contrario non potranno ulteriormente essere fatti valere per giustificare il mantenimento del carcere preventivo del qui istante.

5.

Il Procuratore pubblico fa pure valere il pericolo di fuga.

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

Se è ben vero che ____________ è cittadino svizzero e che la sua famiglia risiede qui, è altrettanto vero che lo stesso, per sua stessa ammissione è in procinto di trasferirsi in Brasile, dove ha una relazione sentimentale con una ragazza di quel Paese (cfr. verb. POL 28 aprile 2004, p. 2 ), ciò che rende concreto il pericolo che lo stesso possa rendersi irreperibile.

Detto pericolo non può essere ovviato con l'adozione di misure sostitutive ex art. 95 ss CPP, essendo le stesse inadatte a scongiurare il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, pure dato nella fattispecie (cfr. consid. 4).

6.

Visto il lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza ora in esame (circa 15 giorni), va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio della proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.

Resta sottointeso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

L’istanza di libertà provvisoria deve quindi essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M

visti gli artt. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LFStup, 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP;

decide

1.      L’istanza di libertà provvisoria 7 maggio 2004 presentata da ____________ è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’accusato;

-    Procuratore Pubblico avv. __________, 6500 Bellinzona

     (con l'inc. MP 1134/2004 di ritorno e le osservazioni 12 maggio 2004 della difesa).

                                                                                 giudice __________

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