Incarto n. INC.2004.15507
Lugano 15 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22/25 novembre 2004 da
__________ I, 28.07.1987, attualmente detenuto __________, __________ o patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 11 novembre 2004 con la quale il Magistrato dei minorenni ha negato l'erezione di una nuova perizia;
preso atto dello scritto 1. dicembre 2004 - trasmesso in copia a questo giudice - con il quale il Magistrato dei minorenni ha comunicato al patrocinatore del reclamante che "il dott. __________ ha dato la sua disponibilità ad esperire la perizia psichiatrica del suo patrocinato, perizia che provvederò ad ordinare entro l'inizio della prossima settimana", rispettivamente del decreto 7 dicembre 2004 con il quale il Magistrato dei minorenni ha proceduto alla nomina del perito;
essendo di conseguenza il reclamo divenuto privo di oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese di giudizio, ma - visto il sostanziale buon esito del suo gravame - con attribuzione di congrue ripetibili a favore del reclamante ed a carico dello Stato del Canton Ticino.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 10 LMM e 280 ss CPP;
decide
1. Il reclamo 22/25 novembre 2004 è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante l'importo di fr. 270.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
giudice Ursula Züblin