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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 29.09.2005 INC.2003.72704

29. September 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,364 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sequestro e dissequestro

Volltext

Incarto n. INC.2003.72704

Lugano 29 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull'istanza presentata il 1°/4 luglio 2005 da

rappr. dall’__________  

intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico di __________ di cui all'ACC. __________ - lo sblocco (dissequestro) dei fondi di cui alle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________ al fine di permetterne la vendita utilizzando l’interessenza di __________ quale risarcimento parziale a favore delle parti civili nel procedimento penale che lo riguarda;

viste le osservazioni 11 luglio 2005 del Procuratore pubblico, mentre che i coaccusati e le parti civili non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

nell'ambito del procedimento penale a carico di __________, __________ e __________ per titolo di truffa per mestiere e ripetuta falsità in documenti (fatti avvenuti per quanto riguarda il qui istante nel periodo giugno 2002 novembre 2003), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto, il 17 febbraio 2004, il sequestro, con iscrizione a registro fondiario dell’interessenza di pertinenza di __________, dei fondi n° __________, __________ e __________ RFD di __________ (proprietà in regime comunione ereditaria con i fratelli __________ e __________ nata __________) e ciò “allo scopo di assicurare allo Stato la confisca di valori patrimoniali a titolo di risarcimento compensatorio, rispettivamente la loro assegnazione alle parti lese” (Inc. ACC __________, AI 6.32);

il 16 giugno 2005 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________, __________ e __________ davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano (ACC __________);

con istanza di dissequestro 1°/4 luglio 2005 __________ ha chiesto a questo giudice la cancellazione dell'iscrizione di blocco dei fondi di cui alle particella n° __________, __________ e __________ RFD di __________ al fine di permetterne la vendita ai coniugi __________ per un importo di CHF 520'000.-- (Inc. GIAR 727.2003.4, doc. G allegato al doc. 1); la rimanenza del provento della vendita a favore di __________, una volta pagati gli oneri ipotecari, i rimborsi per i sussidi cantonale e federali, la TUI, le spese notarili a carico della C.E. connesse con la vendita del fondo, le imposte comunali scoperte, rimborsato la sorella dell’importo di CHF 5'000.-- da lei speso a favore del qui istante durante la sua carcerazione e pagati i debiti garantiti da pignoramento, ammonterebbe a CHF 15'220.55;

l’11 luglio 2005 il Procuratore pubblico non si oppone alla richiesta di sblocco “a condizione che il valore dell’interessenza riconducibile attualmente all’istante – e ora incorporato nei suddetti fondi – possa venire traslata, senza svantaggio alcuno per le parti civili, nell’importo di pertinenza di __________ che scaturirà dall’alienazione dei mappali in parola e su cui graverebbe poi il sequestro confiscatorio” in altre parole che si proceda alla vendita ad un prezzo di mercato con l’unica deduzione delle poste connesse con tale vendita ad esclusione quindi della tacitazione di crediti non connessi con le pratiche di alienazione;

le parti civili e i correi non hanno presentato osservazioni;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 1°/4 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;

con lettere 3 e 12 agosto 2005 (Inc. GIAR 7272.2003.4, doc. 7 e 9) l’istante ha comunicato il disinteresse dei signori __________ all’acquisto degli immobili e che di conseguenza “l’istanza di dissequestro perdeva di valore”;

malgrado la procedura debba quindi essere stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto, questo giudice ritiene di dovere ugualmente esprimere alcune considerazioni in vista di possibili istanze di dissequestro future dei fondi in oggetto;

in concreto, essendo il blocco dei fondi (o meglio delle interessenze di spettanza dell’istante) di natura risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), la richiesta di sblocco ai fini della vendita con conseguente sequestro del provento appare legittima anche nell’ottica di una migliore copertura dei crediti delle parti civili;

per quanto attiene il prezzo offerto dagli interessati (CHF 520'000.--), sebbene non sia stato contestato né dal PP né dalle parti civili, non ne viene valutata l’adeguatezza visto l’esito della presente istanza; comunque, in caso di accoglimento dell’istanza di dissequestro, il provento della vendita dei fondi in oggetto avrebbe sicuramente permesso di far fronte alle spese in stretta connessione con essi; la rimanenza, in quanto proprietà comune della CE fu __________ e __________ (art. 602 e ss CCS), sarebbe stata posta sotto sequestro penale per quanto di competenza del giudice del merito, ciò in mancanza di un contratto di divisione ereditaria (art. 607 CCS e ss) che avrebbe permesso a questo giudice di valutare dissequestri a favore dei singoli membri della comunione ereditaria, non potendosi valutare altrimenti le interessenze dei vari membri della CE;

per quanto riguarda il pagamento dell’importo di CHF 5'000.-- alla sorella del qui istante e dell’importo di CHF 22'518.90 a favore dell’UEF di Locarno, che ha pignorato i diritti del qui istante sui fondi in questione per questo importo (cfr. doc. A e S dell’istanza, DG 13224 del 3 agosto 2004) successivamente al blocco ordinato dal Procuratore pubblico, la richiesta dell’istante difficilmente avrebbe potuto essere accolta per i seguenti motivi;

il credito di CHF 5'000.-- vantato dalla sorella __________ non è infatti connesso con i fondi posti sotto sequestro, o meglio con la possibilità di realizzo di tali fondi, e non costituisce credito privilegiato nei confronti dei crediti delle parti civili; per quanto riguarda poi il pagamento all’UEF di Locarno dell’importo di CHF 22'518.90, sebbene vi sia un blocco dell’interessenza di __________ sul fondo di cui alla particella n° __________ RFD di __________, di data 3 agosto 2004, lo stesso è successivo a quello ordinato dal Procuratore pubblico sulla stessa interessenza in data 18 febbraio 2004 e “le conflit entre deux droits absolus concurrents sur le même objet est nécessairement résolu par la règle de priorité dans le temps” (Denis Piotet, “Les effets civils de la confiscation pénale”, ed. Staempfli, Berna, 1995, n° 261 e ss, e n° 270): inoltre, tacitare tale credito con il provento residuo della vendita degli immobili equivarrebbe a privilegiare i crediti vantati nella procedura esecutiva a scapito di quelli delle parti civili nell’ambito del procedimento penale, problematica che non rientra nella competenza di questo giudice;

alla luce di quanto sopra esposto occorre concludere che l’istanza è comunque divenuta di fatto priva di oggetto e che la presente procedura deve quindi essere stralciata dai ruoli con il prelevamento della tassa di giustizia di CHF 50.- e spese di CHF 1'780.- all’istante (visto il motivo dello stralcio), senza assegnazione di ripetibili alle parti civili che non hanno presentato osservazioni;

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza, divenuta priva di oggetto, è stralciata dai ruoli.

2.      La tassa di giustizia di CHF 50.- e le spese di CHF 1'780.- sono a carico dell’istante.

3.      Intimazione a:

                                                                                giudice Claudia Solcà

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