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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2003 INC.2003.70001

18. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,127 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.70001

Lugano 18 dicembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 27/28 ottobre 2003 da

__________ rappr. dall’__________

  contro

la decisione 15 ottobre 2003 della SPP Chiara Borelli in materia di prove;

viste le osservazioni 10 novembre 2003 del magistrato inquirente e 7 novembre 2003 della parte civile (rappr. dall’__________), che postulano la reiezione del reclamo;

visto, per quanto necessario, l’inc. MP __________;

letti e esaminati gli atti;

ritenuto,

in fatto

A.

Nei confronti di __________ il SPP ha promosso l'accusa per titolo di omicidio colposo (cfr. verb. SPP 16.4.2003, AI 30), in riferimento all’incidente della circolazione avvenuto il 3 gennaio 2003 a __________, in __________, che ha coinvolto il reclamante, alla guida del furgoncino Ford TI __________ ed il ciclista †__________, trasportato all’Ospedale Beata Vergine dove in seguito è deceduto il 18 gennaio 2003.

B.

Il 22 aprile 2003 il SPP ha ordinato un primo deposito degli atti, cui ha fatto seguito la richiesta di __________ di procedere all'allestimento di una perizia per determinare l'esatta dinamica dell'incidente in questione e di un'altra perizia per accertare le cause che hanno portato al decesso di †__________, ritenuto che i medici che lo hanno avuto in cura hanno escluso che il decesso fosse da ricondurre all'incidente, mentre il dr. __________, medico legale, è giunto a conclusioni opposte.

Con decisione 14 maggio 2003 il SPP ha accolto unicamente la seconda richiesta e con decreto 17 giugno 2003 ha nominato quale perito il dr. __________, professore di medicina legale dell’Università “La Sapienza” di Roma. In particolare, al perito è stato chiesto di accertare se l'incidente della circolazione del 3 gennaio 2003 fosse da porsi in nesso causale con il decesso di †__________ ed in caso di risposta affermativa di indicare per quali motivi tale incidente fosse da porsi in nesso causale con il decesso (AI 36).

Ricevuta la perizia, il magistrato inquirente ha ordinato un secondo deposito atti con specifico riferimento al suddetto complemento istruttorio.

Ha fatto seguito l'istanza 6 ottobre 2003, con la quale __________ ha chiesto che al dr. __________ venisse formulato il seguente quesito a titolo di complemento:

“Richiamata la relazione di consulenza tecnica medico – legale di cui all’inc. __________/BC/BC, dica il perito se l’incidente della circolazione stradale avvenuto il 01.01.03 possa essere condizione idonea e necessaria, rispettivamente sia condicio sine qua non, per cagionare il decesso di qualsiasi comune individuo, vale a dire, di persona non presentante l’età e soprattutto le patologie del __________. In altre parole, precisi il perito se nel caso di specie può sussistere causalità naturale tra incidente e decesso facendo astrazione delle specifiche condizioni soggettive della vittima succintamente evidenziate dal perito stesso ai punti 2 e 3 a pag. 12 e 13 della relazione peritale” (cfr. AI 39).

Con decisione 15 ottobre 2003 il SPP ha respinto la suddetta istanza, rilevando sostanzialmente che “la perizia redatta dal dott. __________” concernente la causalità naturale tra incidente e decesso facendo astrazione delle specifiche condizioni soggettive della vittima “è già sufficientemente esplicita”- avendo il perito ritenuto che “in definitiva, sulla scorta di tutto quanto in precedenza espresso, appare evidente che il nesso di causa ad effetto tra il sinistro stradale del 3.1.2003 e il decesso del __________ appare sostenuto da almeno due ordini di fattori patogenici: reazioni psichico al trauma (così come prospettato dal dr. __________), trauma contusivo cranico encefalico con lesione cerebrovascolare da contraccolpo”, nonché menzionato le particolari condizioni soggettive di †__________ non quali fattori determinanti esclusivi del decesso - e che comunque il perito ha evidenziato l'incidente della circolazione stradale quale condicio sine qua non del decesso.

C.

Il 27 ottobre 2003 __________ ha presentato reclamo contro la decisione summenzionata.

Il reclamante, dopo aver premesso di non aver partecipato all’assunzione di alcuna delle prove finora raccolte dal SPP e di non aver potuto porre dei quesiti chiarificatori al perito incaricato, rileva che sarebbe “doveroso e necessario che il perito si esprima sulle vere e reali concatenazioni di causa effetto tra incidente e risultato". In particolare, considerato che ci si troverebbe infatti confrontati con tre distinte versioni in merito alle cause del decesso di †__________ - per i medici dell'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio si sarebbe trattato di cause naturali, per il medico legale dr. __________ sarebbe stato lo stress emotivo e per il dr. __________ il trauma cranico e relative lesioni da contraccolpo - il perito dovrebbe precisare quali sono le cause che oggettivamente atte a determinare il decesso, distinguendole da quelle soggettive, nonché precisare perché le altre ipotesi formulate dai medici della Beata Vergine e dal medico legale siano errate. Nella perizia il dr. __________ avrebbe espresso, infatti, unicamente "una serie di cause principali concatenate ad una serie di concause; egli ne fa un insieme proponendo fattori oggettivi e soggettivi che, congiuntamente, hanno verosimilmente causato il decesso. Trattasi di un insieme di cause e non certo condizioni alternative o secondarie come indicato dal SPP. Sotto questo aspetto il perito dovrà porre i vari distinguibili ponendoli in una catena causale secondo la quale senza il primo avvenimento, il secondo non si sarebbe prodotto”. Censura inoltre le motivazioni addotte dal SPP a sostegno del proprio rifiuto "come scarne, poco fondate e poco logiche o non conformi al diritto".

D.

Con osservazioni 10 novembre 2003 il SPP si è pronunciato per la reiezione del reclamo, evidenziando che il dr. __________ si è chiaramente espresso sulle cause del decesso e sulle relazioni causali che hanno portato al medesimo e che di conseguenza non vi sono chiarimenti da postulare, tanto più che il dr. __________ ha condiviso la relazione causale tra il decesso di †__________ e l'incidente espressa dal dr. __________.

La parte civile, con osservazioni 27 ottobre 2003, ritiene che la perizia del dr. __________ sia estremamente chiara nel ritenere che l’incidente della circolazione è da porsi in nesso causale materiale con il decesso di †__________ e chiede che il reclamo venga respinto.

Delle ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerato,

in diritto

1.

La legittimazione di __________, persona nei cui confronti è stata promossa l'accusa per titolo di omicidio colposo e destinatario della decisione impugnata, è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

I principi in base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta (identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti), seppur noti al magistrato ed ai patrocinatori delle parti, possono essere così riassunti:

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). .Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella  predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

GIAR 21 giugno 2001 in re C.

3.

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

Come per tutti gli altri mezzi di prova, le parti possono di principio partecipare attivamente all’erezione di una perizia, affiancando al perito giudiziario periti propri, oppure formulando quesiti peritali. Da questi diritti, da esercitare al momento in cui la perizia viene ordinata, va distinta la facoltà di chiedere chiarimenti (art. 148 cpv. 1 CPP) o il completamento della perizia (art. 146 cpv. 1 prima frase in fine CPP), che va invece esercitata una volta rassegnata la perizia giudiziaria.

4.

Preliminarmente occorre rilevare che non vi è stata da parte del SPP alcuna violazione dei diritti del reclamante.

Innanzitutto occorre rilevare che in sede di informazioni preliminari, prima cioè della promozione dell'accusa e dell'apertura dell'istruzione formale, la facoltà della persona indiziata di reato di partecipare all'assunzione delle prove non configura un diritto formale, spetta per contro al magistrato inquirente valutare l'opportunità della sua presenza già in tale fase, senza che ciò costituisca un diritto formale a parteciparvi: in concreto, il reclamante non ha mai formulato alcuna richiesta in tal senso, il SPP ha promosso l'accusa nei suoi confronti al termine del verbale del 16 aprile 2003, cui è seguito il deposito degli atti (22 aprile 2003). In secondo luogo occorre evidenziare che con decisione 14 maggio 2003 il magistrato ha accolto l'istanza di complemento istruttorio ex art. 196 cpv. 1 CPP formulata dal reclamante in data 8 maggio 2003, limitatamente alla richiesta di procedere ad una perizia medico legale sulle cause della morte di †__________; preso atto del decreto 17 giugno 2003 di nomina del perito con contestuale posa dei quesiti peritali, il reclamante è rimasto silente, né ha interposto reclamo contro la suddetta decisione.

In concreto, il reclamante, come detto, ritiene che ci si troverebbe confrontati con tre distinte versioni in relazione alla determinazione delle cause del decesso di †__________: per i medici di Mendrisio esso sarebbe dovuto a cause naturali, per il medico legale dr. __________ la causa principale sarebbe da ricercare nello stress emotivo, mentre per il perito dr. __________ essa sarebbe da ricercarsi nel trauma cranico e relative lesioni da contraccolpo.

In particolare, il reclamante sostiene che la perizia del dr. __________, ritenendo lo stress emotivo una semplice condizione marginale, avrebbe sconfessato l'ipotesi di catena causale a suo tempo prospettata dal medico legale __________.

Dagli atti risulta che il dr. __________, sulla base di quanto esposto e di quanto visionato, ritiene che i fatti si siano svolti in questo modo:

“Il __________ dopo essere caduto dalla bicicletta ha sicuramente riportato un trauma cranico (...) Questo trauma non ha però determinato l’emorragia cerebrale sinistra. In effetti il versamento emorragico intracerebrale è stato molto probabilmente determinato da un rialzo pressorio che ha prodotto una rottura vascolare. In effetti i soccorritori, poterono misurare una pressione arteriosa massima di mm 160 di mercurio. Quest’emorragia ha poi avuto un decorso clinico sfavorevole con la comparsa di una broncopolmonite diffusa, insufficienza respiratoria e morte. Non vi è dubbio sotto il profilo fisiologico che un incidente della circolazione come quello verificatosi il 3.1.2003 possa produrre una reazione emotiva da stress con rialzo della pressione arteriosa. Ciò significa che sul piano medico legale un rapporto di causalità tra l’incidente della circolazione del 3.1.2003 e la morte del __________ debba essere ammesso secondo la seguente sequenza: incidente – stress emotivo – rialzo della pressione arteriosa – rottura vascolare intracerebrale – emorragia intraparenchimale dell’emisfero cerebrale sinistro – broncopolmonite lombare acuta diffusa – insufficienza respiratoria terminale acuta – morte” (cfr. verb. SPP 2.4.2003, p. 2 e 3, AI 28).

Da parte sua il dr. __________ ha ritenuto che:

“.. il decesso di __________ appare sostenuto da almeno due ordini di fattori patogenici: reazione psichico al trauma, così come prospettato dal dr. __________ , trauma contusivo cranico encefalico con lesione cerebrovascolare da contraccolpo. Oltre a tali fattori patogenici hanno contribuito al determinismo del decesso, quali concause preesistenti, una particolare labilità emotiva del ____________________, l'età avanzata con correlata sclerosi  vascolare, un deficit dei fattori di coagulazione ematica da epatopatia cronica (…) al trauma psichico ed alla relativa reazione da stress il dr. __________ ha fatto esplicitamente riferimento ed ha giustamente posto in nesso causale le conseguenze del trauma psichico, cioè l’emorragia intracerebrale, con la causa del trauma psichico stesso, cioè l’incidente”si tratta di una condivisibile seriazione causale in grado non solo di spiegare al meglio la causa anatomo – patologica del decesso ma anche di casualmente correlarla al momento di interesse giuridico e medico legale e ciò l’incidente della circolazione del 3.1.2003 (…) l’incidente della circolazione stradale del 3 gennaio 2003 è stato non solo condizione idonea e condizione adeguata al decesso del __________, ma deve essere considerato come condizione necessaria eliminando la quale cioè il decesso non si sarebbe verificato” (cfr. AI 37 p. 10, 13 e 14).

Il dr. __________ non ha dunque sconfessato le conclusioni del dr. __________ sulla relazione causale, ma le ha soltanto commentate, nutrendo anche un certo interesse verso una teoria che ha definito “condivisibile”, ma sicuramente non unica. In particolare, per il dr. __________ si tratta di una “condivisibile seriazione causale” in grado non solo di meglio spiegare la causa anatomo patologica del decesso, ma anche di casualmente correlarla al momento di interesse giuridico e medico legale e cioè l’incidente del 3.1.2003.

In sostanza, qualunque sia stato il fattore scatenante, la reazione da stress, come rilevato dal dr. __________ e dal dr. __________ o il trauma fisico al quale sembra propendere il dr. __________, entrambi i medici sono d'accordo nel ritenere l’incidente del 3 gennaio quale condicio sine qua non del decesso di __________. Sia la reazione da stress, peraltro non rara, sia il trauma fisico sono da ricondurre all’incidente stradale e non si sarebbero verificate se lo stesso non fosse accaduto. In altre parole, entrambi i medici hanno ritenuto esservi una causalità naturale - che non presuppone l'esistenza di una causa unica e diretta (sulla nozione di causalità naturale cfr. DTF 125 IV 195 e rif. ivi citati; Martin Killias, Précis de droit pénal général, Berna 2001, ad 412 e ss) - tra l'incidente ed il decesso di †__________.

La perizia del dr. __________, oltre a non avere affatto "sconquassato" le conclusioni del medico legale, è chiara e dettagliata in merito alle cause del decesso e alle relazioni causali che hanno condotto al medesimo: egli, va ribadito, pur tenendo conto delle particolari condizioni soggettive di †__________, ha comunque indicato nell'incidente del 3 gennaio 2003 la conditio sine qua non del decesso.

Per quanto concerne la richiesta che il perito si pronunci sulle cause del decesso facendo astrazione dalle condizioni soggettive della vittima la stessa non corrisponde, così come evidenziato dal SPP, ai dettami della giurisprudenziali quo alla definizione di nesso di causalità naturale, non potendosi prescindere dal caso concreto (cfr. DTF 125 IV 195). In sostanza, il reclamante sembra pretendere che il perito si esprima su una questione prettamente giuridica, ovvero la sussistenza di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell'accusato ed il decesso di †__________.

Giova inoltre osservare che i medici della Beata Vergine mai sono stati interpellati allo scopo di definire una relazione causale e che il certificato medico da loro redatto riporta semplicemente quanto da loro constatato e che la richiesta del reclamante di precisare perché le ipotesi indicate dai medici della Beata Vergine quali cause del decesso siano errate, è tardiva, in quanto formulata per la prima volta in questa sede. In ogni caso il perito ha comunque ampiamente e dettagliatamente spiegato nel proprio referto i motivi per i quali non condivide le conclusioni di tali medici.

Discende dalle suddette considerazioni che il complemento istruttorio richiesto non adempie ai requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza ai fini del procedimento in esame.

Il reclamo va dunque respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) e con carico delle spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).

P.Q.M.

richiamati i citati articoli di legge

decide

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

                                                                                giudice Ursula Züblin

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