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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 16.12.2004 INC.2003.66611

16. Dezember 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,314 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Complementi istruttori

Volltext

Incarto n. INC.2003.66611

Lugano 16 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 10/13 dicembre 2004 da

__________ rappr di fiducia dall'avv. __________  

contro

la decisione 26 novembre 2004 del Procuratore pubblico in materia di complementi istruttori;

viste le osservazioni 14/15 dicembre 2004 del Procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

__________ - asseritamente direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in Marocco - è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione procedurale di __________ e lo sblocco del denaro sequestrato a quest'ultimo".

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione).

Giova rilevare che il 15 ottobre 2003 __________ era accompagnato dalla moglie.

Il 28 ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.

Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349).

Con decisione 12 febbraio 2004 questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004, decisione confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62), avverso la quale __________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, che lo ha respinto con decisione 7 maggio 2004 (1P.223/2004).

Nel corso dell'interrogatorio 17 marzo 2004 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di __________ anche per "correità/complicità/istigazione a riciclaggio di denaro aggravato sub. semplice per aver concorso all'occultazione e al passaggio della frontiera italo-svizzera del denaro sequestrato a __________ ".

Con decisione 8 aprile 2004 questo giudice, ha parzialmente accolto (quattro mesi, cioè fino al 15 agosto compreso) l'istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ (inc. GIAR 666.2003.6).

Con decisione 10 agosto 2004 questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da __________ contro la decisione 12 luglio 2004, con la quale il Procuratore pubblico ha respinto tutti i complementi di prova richiesti. In particolare, sono state accolte le richieste di avere accesso all’incarto MP di __________ e quelle relative all'evasione delle rogatorie a suo tempo inoltrate in Olanda e Marocco (decisione 10 agosto 2004, inc. GIAR 2003.666.07).

Con decisioni 12 agosto 2003 e 13 ottobre 2004 questo giudice ha prorogato ogni volta di ulteriori due mesi la detenzione preventiva cui è astretto __________ (cioè fino al 15 dicembre 2004).

B.

Il 10 novembre 2004 il Procuratore pubblico ha ordinato un secondo deposito atti con scadenza al 25 novembre 2004, in relazione a quanto acquisito all'incarto a far tempo dalla decisione 10 agosto 2004 di questo giudice.

Il 25 novembre 2004 __________ ha inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di diverse prove. Con decisione 26 novembre 2004 il magistrato inquirente l'ha respinto integralmente. Ha fatto seguito il reclamo in esame, con il quale viene chiesta l'acquisizione di tutti i mezzi di prova oggetto dell'istanza 25 novembre 2004.

Si precisa che il 29 novembre 2004 il Procuratore pubblico ha inoltrato a questo giudice un'istanza volta ad ottenere la proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________ di un mese e mezzo (cioè fino al 31 gennaio 2005); istanza accolta da questo giudice con decisione 14 dicembre 2004 (inc. GIAR 666.2003.10).

Con osservazioni 14/15 dicembre 2004 il magistrato inquirente ha postulato la reiezione del gravame con argomentazioni di cui si terrà conto, per quanto necessario, nel seguito.

Considerato

In diritto

1.

Il reclamo, presentato dal destinatario della decisione impugnata ed accusato, quindi da persona legittimata, e tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

In termini generali, per l'assunzione delle prove proposte dalle parti in sede di inchiesta, valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".

c)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente art. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

3.

Seguendo l'ordine proposto dal reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:

A) dalla documentazione __________

La difesa chiede di procedere all'interrogatorio dell'isp. __________ e/o dell'isp. __________ in quanto dagli atti risulta che __________ in occasione del colloquio sorvegliato del 12 settembre 2003 con il suo patrocinatore avv. __________, lo avrebbe informato in merito ai propri compiti di rappresentanza svolti in Europa per conto di __________; per i medesimi motivi chiede pure l'acquisizione dal PCT e dalle Pretoriali del diario relativo a tutte le visite ricevute da __________. Dette richieste non sono affatto motivate per rilevanza e pertinenza in relazione al procedimento in corso contro il reclamante ed inoltre difettano pure del requisito della novità, in quanto __________ è stato più volte sentito in merito ai suoi rapporti con __________ (pure in sede di confronto).

Anche la richiesta di un nuovo interrogatorio/confronto di __________, prova peraltro già respinta da questo giudice con decisione 10 agosto 2004 (consid. 3B/C), cui si rinvia, appare insufficientemente motivata per rilevanza e pertinenza: se è ben vero che a far tempo dal confronto avvenuto il 23 dicembre 2003 l'inchiesta nei confronti di __________ è proseguita e che sono stati acquisiti ulteriori atti, è altrettanto vero che il reclamante si limita a genericamente sostenere che gli dovrebbe essere data la possibilità di un contro interrogatorio/confronto con __________ in merito alle risultanze dell'ultimo anno di istruttoria, in quanto "alcuni" degli atti acquisti riguarderebbero anche __________.

Per quanto riguarda le richieste di procedere agli interrogatori di __________ e di __________, fratello di __________, basti qui rilevare che le stesse sono già state respinte da questo giudice con decisione 10 agosto 2004, alla quale pertanto si rinvia (consid. 3A e 3C): esse vengono ora riproposte sulla base delle medesime motivazioni, senza che dagli atti risultino, e neppure li indichi il reclamante, eventuali nuovi elementi emersi nel prosequio dell'inchiesta atti a fondarne la rilevanza per il procedimento in corso. Anche su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto.

B) Rogatorie dal Marocco e dall'Olanda - le attività commerciali dell'accusato in Europa

__________ chiede infine che venga data evasione "per intero" alle rogatorie in Marocco ed Olanda, ritenuto che le Autorità rogate non avrebbero proceduto a tutti gli atti richiesti.

Per quanto riguarda la commissione rogatoria in Marocco, il reclamante chiede che si proceda all'interrogatorio dei coniugi __________ e __________ e all'acquisizione delle informazioni sull'utenza di __________.

A prescindere dal fatto che nella risposta le Autorità marocchine precisano "(…) a l'honneur de lui retorner la commission rogatorie internationale (…) apres son exécution", le stesse hanno attestato la propria impossibilità a procedervi, precisandone i motivi e cioè, che non è stato possibile identificare __________, trattandosi di nominativo molto comune in Marocco, e di non aver potuto acquisire informazioni sull'utenza telefonica riconducibile a __________ per incompetenza territoriale. Ne consegue che reiterare le suddette richieste alle Autorità marocchine, non avrebbe alcun senso, avendo le stesse già comunicato la propria impossibilità a darvi seguito.

Le medesime considerazioni valgano anche per quanto concerne la rogatoria olandese. In proposito il reclamante sostiene che dette autorità non avrebbero proceduto all'identificazione e alla successiva audizione del/dei dipendente/i della __________ incaricato/i dei contatti diretti con __________ e con __________, seppure ciò fosse oggetto di esplicita richiesta.

Dalla risposta delle Autorità olandesi emerge invece che le stesse hanno effettivamente chiesto di poter conferire con chi all'interno della __________ aveva avuto contatti con le persone indicate nella domanda di assistenza, senza successo: gli inquirenti olandesi hanno comunque proceduto all'audizione di __________, senior manager operations di tale multinazionale, il quale ha dichiarato (AI 6.68), rispondendo a precisa domanda, che è impossibile indicare la persona che all'interno della ditta ha avuto contatti con __________, rispettivamente con il qui reclamante, il quale nel corso del verbale PP 10 novembre 2004 ha peraltro rilevato di non avere motivo per dubitare dei dati forniti da __________.

Anche su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto: i suddetti complementi istruttori devono essere rifiutati per constatata impossibilità di acquisirli, né si giustifica, come detto sopra, reiterare le richieste alle Autorità rogate, visto che le stesse hanno già tentato invano di darvi seguito, tanto più che ciò comporterebbe pure un ulteriore (ed inutile) dilatazione dei tempi dell'inchiesta con conseguente violazione del principio di proporzionalità, ritenuto che __________ si trova in detenzione preventiva dall'ottobre 2003. Il richiamo alla DTF 130 II 14 consid. 4.1 (peraltro indicata erroneamente nel reclamo quale DTF 130 II 114, rispettivamente DTF 134 II 114, cfr. p. 6 e 8) non è pertinente, riguardando una fattispecie diversa da quella qui in esame.

4.

In conclusione, il reclamo è integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con conseguente carico di tasse e spese al reclamante soccombente.

Per questi motivi,

visti gli artt. 146, 251, 305, 305 bis CP, 19 cifra 1 e 2 LFStup., 60, 184, 196, 198, 280ss CPP,

decide

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia, fissata in fr. 450.-- e le spese in fr. 50.--, sono a carico del reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione a:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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