Incarto n. 666.2003.4
Lugano 12 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004 da
__________ patr. di fiducia dall'__________
e qui trasmessa il 9/10 febbraio 2004 con preavviso negativo dal
Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, Bellinzona
Viste le osservazioni 12 febbraio 2004 dell'accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti di cui all'inc. MP __________;
ritenuto,
in fatto
A.
__________ - asseritamente direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in __________ - è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione procedurale di __________ e lo sblocco del denaro sequestrato a quest'ultimo".
L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione).
Il 28 ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.
Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349).
B.
Con istanza 3 febbraio 2004 __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa contesta, innanzitutto, l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell'istante: nonostante i molteplici e ripetuti interrogatori e l'intenso scambio di informazioni a livello internazionale, non sarebbe emerso alcun indizio di un coinvolgimento dell'istante, che peraltro neppure figura nella lista degli indagati in Italia, in traffici di sostanze stupefacenti, né tantomeno l'ipotesi di falsità della "procuration" avrebbe trovato riscontri concreti. Inoltre, l'istruttoria sarebbe ormai conclusa: gli ultimi interrogatori sarebbero infatti serviti unicamente a ribadire e precisare precedenti dichiarazioni e le ultime rogatorie internazionali sarebbero generiche ed indiscriminate, concernendo "eventuali elementi/informazioni a carico dell'accusato". In concreto, sarebbero quindi venuti a mancare i presupposti per il mantenimento del carcere preventivo, che, anzi, sarebbe contrario al principio di proporzionalità, tenuto conto della presumibile pena in caso di condanna.
A seguito di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio dell'istante 6 febbraio 2004, la difesa ha completato l'istanza 3 febbraio 2004. Le dichiarazioni di __________, accusato in Italia di appartenere ad un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, secondo cui con tale organizzazione "__________ non c'entra niente", costituirebbero una conferma "diretta, credibile e certa" dell'estraneità dell'istante al traffico di stupefacenti; viceversa non corrisponderebbe al vero che i due si conoscono bene, le dichiarazioni contrarie di __________, né logiche né convincenti, non permetterebbero comunque di sostenere la falsità della "procuration", rispettivamente di escludere che il denaro trovato in possesso di __________ al momento del suo arresto fosse di __________.
C.
Con preavviso negativo 9 febbraio 2004 il Procuratore pubblico si è opposto alla scarcerazione di __________, evidenziando l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, nonché bisogni istruttori, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, pericolo di fuga, nonché rischio di recidiva.
Con osservazioni 12 febbraio 2004, la difesa, ha sollevato l'intempestività del preavviso negativo, riconfermandosi per il resto nell'istanza 3 febbraio 2004.
Delle ulteriori rispettive argomentazioni si dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei considerandi che seguono.
E considerato
In diritto
1.
La legittimazione di __________, accusato e detenuto, all'inoltro della presente istanza è pacifica.
La censura di tardività del preavviso negativo per inosservanza del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP sollevata dalla difesa in sede di osservazioni deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 il Procuratore pubblico deve trasmettere entro tre giorni dal ricevimento dell'istanza di libertà provvisoria gli atti con il suo preavviso negativo al GIAR, il tutto riferito, implicitamente e senza nessuna contraria eccezione - l'unica eccezione è infatti quella prevista dal cpv. 4 e concerne l'art. 100 CPP (notifica dell'arresto) - all'art. 20 CPP sul computo dei termini, con particolare riguardo al cpv. 1 (esclusione dal computo del giorno dal quale il termine decorre) e al cpv. 3 (protrazione al giorno successivo dei termini scadenti in giorni festivi o così riconosciuti) (cfr. decisione GIAR 18.04.2002 in re B.N., inc. 25.2002.3, nota al difensore dell'istante; decisione GIAR 17.10.2003 in re S.H., inc. 427.2003.2, confermata dalla CRP con sentenza 14.11.2003, inc. 60.2003.354). Né giova all'istante richiamare la sentenza del 18 luglio 2003 della Camera dei ricorsi penali in re C.O. (inc. CRP 60.2003.222), ritenuto che in quel caso non era in discussione l'applicabilità dell'art. 20 cpv. 3 CPP in materia di preavviso negativo ad un'istanza di libertà e che comunque la stessa CRP nella sentenza 14.11.2003 ne ha riconosciuto l'applicabilità anche in tale ambito.
In concreto, il Procuratore pubblico ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria mercoledì 4 febbraio 2004, quindi il termine di tre giorni di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP per la trasmissione degli atti e del preavviso negativo a questo giudice veniva a scadere lunedì 9 febbraio, essendo il 7 e l'8 febbraio giorni festivi. Dagli atti risulta che il preavviso negativo datato 9 febbraio 2004 è stato spedito lo stesso giorno.
La legittimazione di __________, accusato detenuto, all'inoltro della presente istanza, trasmessa a questo ufficio nei termini di legge, è pacifica.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dell'assetto probatorio.
3.1
Con sufficiente verosimiglianza a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza - contestati dalla difesa - a carico di __________.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ era già stata riconosciuta dalla CRP nella sentenza 14 novembre 2003 al consid. 3 (inc. CRP 60.2003.349):
" (…) __________ è infatti stato arrestato l'8.7.2003 con le accuse di riciclaggio di denaro, eventualmente infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, considerato che erano stati trovati - in venti involucri di plastica nascosti nella carrozzeria del veicolo che conduceva - € 345'000.-- circa e che erano state rinvenute tracce di cocaina sulle intercapedini della vettura, sulle banconote stesse e sotto le sue unghie (cfr. rapporto di arresto 8.7.2003, AI 1.1 e rapport d'expertise 18.7.2003, AI 1.2). Ritenuto che - con riferimento all'origine della somma sequestrata e contraddicendo precedenti versioni - __________ aveva affermato che l'importo in questione sarebbe stato di pertinenza del qui ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 30.9.2003, p. 3 ss., AI 4.3), questi ha fatto pervenire al procuratore pubblico - tramite il legale di __________ - una procura di data 15.6.2001, con la quale, per conto di tale società __________, autorizzava __________ ad agire per la stessa (cfr. allegato 1, verbale di interrogatorio PP 15.10.2003 di __________, AI 4.5). Al proposito, in sede di interrogatorio __________ ha quindi sostenuto che "(…) ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura nei miei uffici a __________ il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5), aggiungendo che "(…) ho iniziato a lavorare con __________ nell'ottobre 2001", che "sostanzialmente il compito di __________ è quello di raccogliere il mio denaro e di portarlo in __________, solamente presso la ditta __________ ", che "(…) il denaro serve a pagare i macchinari acquistati attraverso le aste organizzate dalla ditta __________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5) e che "(…) l'ufficio di cambio (in __________) si è occupato del trasferimento in Europa del mio denaro e ha contattato __________, dandogli dei numeri di telefono da contattare per ritirare il denaro così giunto in Europa" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 3, AI 4.5). Sennonché, le indagini - esperite, tra l'altro, tramite commissione rogatoria in __________ - hanno permesso di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti tra il __________ e l'__________, via __________ e __________ (cfr. risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3); in particolare, è emerso che l'8.9.2003 il qui ricorrente ha discusso telefonicamente con tale __________, che risulta far parte di detta organizzazione, in relazione all'allestimento da parte sua di un documento inerente una procura a favore di __________ (cfr. risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3). Interrogato al proposito, il ricorrente ha detto che "(…) __________ aveva il documento in __________, penso presso di lui e che ho dovuto farne un altro per l'__________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 4, AI 4.5), e ciò in palese contraddizione con le affermazioni precedenti la contestazione della citata registrazione telefonica, secondo le quali "(…) ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura nei miei uffici a __________ il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5). Il fatto poi che anche il veicolo con cui il ricorrente è giunto in Ticino sia fornito di intercapedini e che su di esso siano state riscontrate tracce di cocaina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 3, AI 4.9; cfr. anche rapporto di trasmissione 22.10.2003, AI 1.7) sostanzia ulteriormente un suo coinvolgimento nelle accuse a' sensi della legge federale sugli stupefacenti. Certo, egli sostiene che la vettura gli sarebbe stata prestata da tale __________ e che l'avrebbe ritirata presso un'autofficina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9): ciò deve tuttavia ancora essere verificato, rilevato inoltre che l'autovettura sarebbe di proprietà di Hamid Hissonou, fratello del citato __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9) (…)" .
Gli atti istruttori successivamente esperiti hanno ulteriormente corroborato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________.
Innanzitutto si è accertato che l'automobile con cui l'istante è venuto in Ticino è intestata a __________, fratello del narcotrafficante __________, e che la stessa è stata controllata dalle autorità italiane nel gennaio 2003, che vi avevano trovato a bordo lo stesso __________ ed un suo collaboratore, __________ (cfr. AI 6.17):
Sulle due schede SIM italiane rinvenute in possesso dell'istante, il quale afferma di averle trovate nella vettura prestatagli da __________, è risultato che una, nota pure alla moglie dell'istante, è stata da lui utilizzata sin dal suo arrivo all'aeroporto di Malpensa e contiene memorizzate due utenze (__________e __________) - di cui una riconducibile ad uno stretto collaboratore di __________, tale __________ che __________ sostiene di non sapere a chi siano riconducibili, rispettivamente di non averle mai utilizzate, seppure dagli atti risulti un traffico anomalo fra l'istante stesso e tali utenze, non spiegabile con la semplice registrazione di messaggi sulle segreterie telefoniche (cfr. AI 4.5, 6.17, 1.3, 4.10, 6.38, 4.14), mentre l'altra, rinvenuta nel portamonete di __________, ha un'unica utenza memorizzata, quella corrispondente al narcotrafficante __________, rinvenuta pure nel cellulare di __________.
Gli atti trasmessi il 14 gennaio 2004 dalla Procura presso il Tribunale di Lecco in risposta alle commissioni rogatorie fanno stato di intercettazioni di conversazioni telefoniche in cui gli interlocutori parlano dell'arresto di __________ e del modo per liberare sia lui che il denaro rinvenuto in suo possesso (AI 6.17).
Infine, nelle scorse settimane, sono stati scoperti ulteriori legami tra __________ - il quale ha sin dall'inizio mantenuto un atteggiamento affatto collaborativo, trincerandosi in "non so", "non ricordo" - e l'organizzazione di narcotrafficanti: il fornitore marocchino è __________, cognato del narcotrafficante __________, nonché e soprattutto stretto collaboratore dipendente del qui istante (cfr. AI 6.25); __________, verbalizzato dalle Autorità italiane il 24.1.2004, ha confermato sia il contenuto delle intercettazioni telefoniche sia il coinvolgimento di __________, il quale, da parte sua ha continuato a negare anche di conoscerlo (cfr. AI 4.5, 4.9 e 4.14) fino al verbale dello scorso 6 febbraio, nel corso del quale, preso atto di quanto asserito da __________, ha finalmente ammesso di averlo visto in un'occasione e di sfuggita (cfr. AI 4.18).
In siffatte circostanze, le dichiarazioni di __________, secondo cui __________ "non c'entra niente" con il traffico internazionale di stupefacenti, non possono certo costituire una "conferma diretta, credibile e certa" della sua estraneità al suddetto traffico. Del resto, appare quantomeno anomalo che fra tutte dichiarazioni fatte da __________ l'unica credibile, a dire della difesa, sia proprio quella a vantaggio del suo cliente, mentre le altre, in particolare quella secondo cui i due si conoscerebbero bene, sono contestate così come il loro valore probatorio, non costituendo "il risultato di un vero contraddittorio". Da ultimo, per quanto concerne le due trascrizioni agli atti della telefonata 8 settembre 2003 - contestata da __________ sia per la data che per il contenuto -, basti qui rilevare che la seconda è semplicemente più precisa in quanto a seguito delle risultanze trasmesse dal Ministero pubblico ticinese le Autorità italiane hanno proceduto al riascolto della telefonata (cfr. AI 6.2) e comunque le differenze fra le due trascrizioni sono minime e, soprattutto, nella sostanza il loro contenuto è il medesimo, in particolare con riferimento alla "procuration".
3.2
Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
A sostegno del mantenimento del carcere preventivo il Procuratore pubblico invoca l'esistenza di bisogni dell'istruzione, nonché del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con gli altri membri dell'organizzazione.
Va innanzitutto evidenziato che l'accusato, come detto, interrogato dal magistrato inquirente al momento del fermo, così come in sede di conferma dell'arresto, ha tenuto un atteggiamento negatorio, contraddistinto da reticenza e contraddizioni. Atteggiamento che è stato mantenuto anche nel corso dei successivi verbali, trincerandosi con "non so", "non ricordo" (cfr. da ultimo verbale 6.2.2004 AI 4.18) e che ha reso difficoltosa la conduzione dell'inchiesta, rendendo necessari l'esperimento di più atti istruttori, segnatamente rogatorie internazionali.
Come detto il magistrato inquirente ha già proceduto ad inviare commissioni rogatorie in __________, __________ e __________ (cfr. AI 6.18, 6.19, 6.21, 6.23, 6.26, 6.27): le risultanze, in parte pervenute, dovranno essere contestate al ricorrente. Quanto sinora ricevuto, come rilevato al consid. 3.1 ha comunque permesso di corroborare gli indizi a carico dell'istante, segnatamente ai suoi legami con i membri dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. E' inoltre senz'altro dato un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con le altre persone coinvolte: si pensi in particolare a __________ o con tale "__________" o "__________", secondo le dichiarazioni di __________ destinatario del denaro provento del narcotraffico secondo lo stesso __________, il medesimo denaro che invece l'istante sostiene essere suo.
Ciò posto e ritenuto che il rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che faccia parte di un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), la sua scarcerazione appare senz'altro prematura.
In siffatte circostanze, ricordato che, se è pur vero che il carcere preventivo non può (e non deve) essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria (cfr. SJ 1998 p. 247) - i suddetti atti istruttori costituiscono passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria, oltre a rendere oltremodo difficoltosa e lunga l'inchiesta, rende infatti palese il rischio di collusione e di inquinamento delle prove con le altre persone facenti parte dell'organizzazione ancora a piede libero ed alcune ancora da identificare. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dello stesso accusato.
3.3
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
L'imputato è cittadino straniero, titolare di un passaporto marocchino, nonché con permessi di residenza in Paesi dell'Africa Occidentale (cfr. AI 1.3, passaporto), senza alcun legame con la Svizzera. L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità svizzere (come del resto suffragato dal suo atteggiamento negatorio e reticente in sede di istruttoria), nella prospettiva, in caso di condanna, di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli. La tentazione di riparare all'estero, in Marocco o in uno dei Paesi in cui possiede un "residence status", per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto.
3.4
Ritenuto che presentemente primeggiano le esigenze istruttorie, il pericolo di inquinamento e collusione delle prove e quello di fuga, può qui restare indeciso il pericolo di recidiva.
4.
Il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 1 e 2, 19a LFStup, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1. L’istanza è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin