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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.12.2003 INC.2003.59003

9. Dezember 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,879 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.59003

Lugano 9 dicembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

            sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata in data 28 novembre 2003/1. dicembre 2003 da

__________.1980, cittadino della Guinea Bissau, residente in __________, attualmente detenuto c/o PCT La Stampa, Cadro (patrocinato dal lic. iur. __________)   e qui trasmessa con preavviso negativo 4/5 dicembre 2003 dal

Procuratore pubblico __________

viste le osservazioni 5 dicembre 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti, segnatamente l’inc. MP 2003__________;

ritenuto,

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato a __________ il 15 settembre 2003, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per infrazione aggravata sub. semplice e contravvenzione alla LFStup (art. 19 cifra 1 e 2 LFStup e 19 a LFStup).

L’arresto è stato confermato da questo giudice il 16 settembre 2003, ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione (doc. _, inc. GIAR __________).

Il magistrato inquirente addebita all’accusato di aver venduto almeno 100/153 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato) e di aver detenuto almeno altri 144,86 grammi di cocaina (corrispondenti a 55,14 grammi di sostanza pura).In data 7 novembre 2003 l’accusa è stata estesa al reato di propagazione di malattia dell’uomo ai sensi dell’art. 231 CPS (v. AI __________), per il fatto che, secondo il Procuratore pubblico, il __________ avrebbe avuto rapporti sessuali senza protezioni con una donna, pur sapendo di essere positivo al virus HIV.

B.

Con istanza 28 novembre 2003/1 dicembre 2003, __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

L’accusato non contesta la presenza di gravi indizi di colpevolezza, nè tantomeno che non sussistano bisogni istruttori o che il principio della proporzionalità non sia più rispettato, limitandosi egli a richiamare i principi giurisprudenziali che regolamentano la materia; rileva per contro che “il pericolo di fuga non può essere ritenuto legittimo”, in quanto in occasione del precedente procedimento, per il quale è stato condannato ad una pena sospesa condizionalmente, egli “non è mai scappato e si è presentato un mese e mezzo dopo la sentenza”.

La difesa evidenzia inoltre le condizioni precarie del suo assistito, “in relazione anche alla malattia di cui soffre” e conclude chiedendo in via subordinata a questo giudice di trasferire __________ in luogo più appropriato alla cura della sua malattia, nel caso dovesse essere ritenuta infondata l’istanza di libertà provvisoria.

C.

Con preavviso negativo 4/5 dicembre 2003, dopo aver evidenziato i gravi e concreti indizi esistenti a carico dell’accusato, passando segnatamente in rassegna le sue ammissioni e ritrattazioni, come pure le chiamate di correo esistenti a suo carico , il magistrato inquirente ha indicato sussistenza di bisogni istruttori; ciò in particolare in relazione alla necessità di procedere a “nuovamente interrogare sia l’accusato che le altre persone coinvolte e segnatamente __________ e __________ r, per stabilire le loro esatte responsabilità e i rispettivi ruoli nell’ingente traffico di cocaina”. Sono previsti confronti con i correi testè menzionati.

Vi sarebbe inoltre il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in relazione agli accertamenti suddetti. Vi sarebbe poi pericolo di fuga, ritenuto che l’accusato risiede “in Svizzera unicamente quale asilante, benchè la sua richiesta sia stata respinta e non ha nessun legame con il nostro paese”; durante l’istruttoria avrebbe pure chiaramente manifestato l’intenzione di rientrare nel suo paese”.

Per quanto attiene ai problemi di salute evocati nell’istanza di libertà provvisoria, il Procuratore pubblico rileva che l’accusato, dall’inizio della carcerazione preventiva “non ha mai manifestato alcun problema di salute nè tantomeno ha chiesto di essere visitato dal medico”.

D.

Con le osservazioni 5 dicembre 2003 al preavviso negativo, l’accusato si limita ad indicare di aver manifestato, durante gli interrogatori, dolori e preoccupazioni per il suo stato di salute e a contestare l’affermazione del magistrato inquirente, secondo la quale egli non avrebbe mai chiesto di essere visitato da un medico.

Considerato,

in diritto:

1.

La legittimazione di __________, accusato detenuto, all'inoltro della presente istanza, trasmessa a questo ufficio nei termini di legge, è pacifica.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne – il pericolo di fuga, e i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

3.1.

I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica d’ufficio da parte di questo giudice) sono senz’altro dati: l’accusato, ha infatti ammesso la vendita di complessivi 100 grammi di cocaina (v. verb. PP 26.9.2003, AI __________), e la detenzione di altri 100 grammi della medesima sostanza (v. verb. PP 28.10.2003, AI __________).Se è pur vero che, nell’ultimo interrogatorio davanti al magistrato inquirente, l’accusato ha ridimensionato le sue ammissioni, ritrattando quanto in precedenza ripetutamente ammesso (v. verb. PP 25.11.2003, AI __________), va detto che le responsabilità di __________ quale venditore di cocaina trovano riscontro in almeno due chiamate di correo già confermate in contradittorio (v. verbali PP 7.11.2003 di confronto con __________, AI __________e con __________, AI __________); a ciò si aggiunga la presenza delle impronte dell’accusato su due involucri, nascosti a __________ nello scantinato dello stabile nel quale egli abitava, contenenti 144,86 grammi di cocaina, corrispondenti a 55,14 grammi di cocaina pura (v. AI __________).

3.2

Anche le altre condizioni che permettono il mantenimento della carcerazione preventiva, sono pure (e ancora) presenti nella fattispecie in oggetto.

3.2.1

L’accusato non contesta, nè nell’istanza di libertà provvisoria, nè nelle osservazioni al preavviso negativo, l’esistenza di bisogni istruttori e del pericolo di collusione e di inquinamento delle prove invocati dal Procuratore pubblico.

Come giustamente indicato dal magistrato inquirente, sussistono i bisogni istruttori e meglio l’esigenza di ulteriormente interrogare l’accusato, segnatamente a confronto con i correi __________ e __________.

Il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, invocato dal magistrato inquirente, trova poi conferma nelle ritrattazioni già  in atto sia da parete dell’accusato, che da parte di un correo (v. AI __________).

3.2.2

Il Procuratore pubblico fa pure valere il pericolo di fuga.

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

A mente di questo giudice tale pericolo è in questo caso dato e concreto. L’accusato è cittadino della Guinea Bissau ed ha risieduto in Svizzera unicamente come asilante, ciò benchè la sua domanda d’asilo sia stata respinta (v. AI __________). Il __________ è certamente consapevole del rischio di essere confrontato con una pena da espiare di una certa consistenza, ciò anche in ragione del fatto che i nuovi reati di cui è accusato si situano nel periodo di prova della precedente condanna di sette mesi con la condizionale a lui inflitta in data 4 ottobre 2001 dalla Corte delle Assise correzionali di __________ (v. AI _). A giusta ragione il magistrato inquirente evidenzia del resto che, durante l’interrogatorio del 26 settembre 2003, l’accusato ha manifestato l’intenzione di rientrare nel suo paese, il che conferma volontà di fuga per sottrarsi all’espiazione della pena (v. AI __________).

3.2.3

Visto il lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza ora in esame (85 giorni), va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio della proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.

Resta sottointeso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

3.2.4

È d’altro canto irricevibile l’istanza, presentata in via subordinata all’istanza di libertà provvisoria, con la quale viene chiesto a questo giudice di procedere al trasferimento di __________ in luogo più appropriato alla sua malattia. Questa richiesta deve infatti essere primariamente rivolta al Procuratore pubblico e da questi decisa con decisione impugnabile.

A titolo abbondanziale va comunque rilevato che agli atti non c’è alcun rapporto medico che attesti che l’attuale luogo di incarcerazione non sia confacente alle condizioni di salute dell’accusato.

4.

In conclusione, l’istanza di libertà provvisoria si appalesa infondata, mentre quella di trasferimento è irricevibile; come tali entrambe le istanze devono essere respinte con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.        L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.        L’istanza di trasferimento è irricevibile.

3.        Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.        Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

5.        Intimazione a:

lic. iur. __________, per sé e per l’istante;

-      Procuratore pubblico __________

   (con copia delle osservazioni e l’incarto MP 2003.__________ di ritorno).

                                                                                 giudice ­­­­­­­­­­­­­­­­__________

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