Incarto n. INC.2003.57706
Lugano 18 maggio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20 aprile 2004 personalmente da
__________
contro
la decisione 8 aprile 2004 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, che ha respinto i complementi di prova proposti dalla reclamante nel procedimento penale contro di lei pendente per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup;
viste le osservazioni 29 aprile 2004 del magistrato inquirente che postula la reiezione del reclamo;
letto ed esaminato l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup (art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LFStup) e meglio come risulta dalla promozione d’accusa 10 settembre 2003 (AI 10);
in data 10 febbraio 2004, il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 cpv. 1 CPP;
con istanza 10 marzo 2004, l’avv. __________ nella sua veste di patrocinatore di __________ ha chiesto quale complemento istruttorio l’esecuzione di “un confronto con i signori __________ e __________ onde chiarire le divergenze appalesatesi nei loro verbali di interrogatorio”;
con decisione 8 aprile 2004, il magistrato inquirente ha respinto la suddetta richiesta di complemento istruttorio;
con reclamo presentato personalmente da __________ in data 19 aprile 2004, la reclamante, con riferimento al menzionato rifiuto del complemento istruttorio chiede di voler riesaminare la sua situazione “prima di un eventuale processo”e “soprattutto di fare dei controlli sui due testimoni __________ e __________”;
ogni istanza o impugnativa deve essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti ed all'autorità adita di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (cfr. sentenza 24 gennaio 1990 in re F. P., CRP 339/89; sentenza 30 agosto 1993 in re V., CRP 76/93; decisione 16 marzo 1994 in re J. B., GIAR 192.94.1; decisione 18 marzo 1994 in re E. B., GIAR 230.94.1);
la reclamante non esprime i motivi del reclamo, limitandosi a chiedere un riesame della sua situazione personale e non meglio precisati “controlli sui due testimoni __________ e __________”;
alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo va dunque dichiarato irricevibile in quanto non convenientemente motivato, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), con carico di tassa e spese giudiziarie alla reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia di FRS 150.- e le spese di FRS 50.- sono a carico della reclamante.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
giudice Franco Lardelli