Incarto n. INC.2003.57702
Lugano 5 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 dicembre 2003 da
__________(patrocinata dall’avv.__________)
contro
la decisione 17/18 dicembre 2003 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni in materia di mancato dissequestro del conto n. __________ lei intestato presso il __________ di __________ e del contenuto della cassetta di sicurezza n. __________ ubicata presso il medesimo istituto;
viste le osservazioni 31 dicembre 2003 e la lettera 27 gennaio 2004 del magistrato inquirente, che postulano la reiezione del reclamo;
visto, per quanto necessario, l’inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
il 9 settembre 2003 __________ è stata arrestata su ordine del Procuratore pubblico, che ha promosso accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice, alla LF sugli stupefacenti (AI 10). Il 10 settembre 2003 questo giudice ha confermato l’arresto per i bisogni dell’istruzione, in particolare per il pericolo di collusione (doc. 6, inc. GIAR 577.2003.1);
a seguito dell’ordine di perquisizione e sequestro emanato dal Procuratore pubblico in data 18 settembre 2003 (AI 21), presso il __________ di __________ sono state poste sotto sequestro la relazione n. __________ intestata ad __________ (che presentava in data 23 luglio 2003 un saldo attivo di FRS 6'506.10) e la cassetta di sicurezza n. __________, pure intestata all’accusata (AI 50). In data 30 ottobre 2003, la suddetta cassetta di sicurezza è stata aperta alla presenza dell’accusata e sono stati rinvenuti e mantenuti sotto sequestro un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato), due orologi Cartier e altri oggetti di oreficeria elencati nel verbale di sequestro (AI 65);
con istanze 29 settembre 2003 (AI 39), 1 ottobre 2003 (AI 43), 3 ottobre 2003 (AI 45), 17 ottobre 2003 (AI 56), 4 novembre 2003 (AI 58) e 7 novembre 2003 (AI 60), il difensore di __________ ha ripetutamente chiesto il dissequestro della relazione bancaria e degli oggetti (rinvenuti nella cassetta di sicurezza) sopramenzionati. Con decisione 10 novembre 2003, il magistrato inquirente ha deciso di mantenere il sequestro del conto bancario, rinviando la decisione relativa agli oggetti rinvenuti nella cassetta di sicurezza a dopo gli accertamenti da lui messi in atto sull’origine, sulla provenienza e sul valore di detti oggetti (AI 61);
con nuova istanza 17 novembre 2003, il difensore di __________ ha reiterato la richiesta di dissequestro della suddetta relazione bancaria e degli oggetti rinvenuti nella cassetta di sicurezza del __________ (AI 64). Con decisione 17 dicembre 2003, il Procuratore pubblico ha ribadito il mantenimento del sequestro del conto bancario e del contenuto della cassetta di sicurezza, rilevando che “gli stessi rimangono sotto sequestro, siccome mezzi di prova, rispettivamente oggetti destinati a confisca e/o devoluzione allo Stato” (AI 67);
con reclamo 22 dicembre 2003, __________ postula in primo luogo il dissequestro della relazione n. __________ del __________ di __________, a lei intestato, in quanto sarebbe “stato sufficientemente dimostrato che sul conto in oggetto non sono confluiti fondi provento di reato, ma ricavi conseguiti a vario titolo” e che in modo “indiscutibile ed inoppugnabile gli ultimi versamenti determinanti in ogni caso non traggono origine da provento di reato”. In secondo luogo, l’accusata postula pure il dissequestro di tutti gli oggetti rinvenuti nella cassetta di sicurezza n. __________ del __________ di __________, ciò in quanto “non sussiste il benché minimo elemento per sostenere che i gioielli sequestrati siano provento di reato”; rinvia inoltre alla documentazione prodotta al magistrato inquirente, che attesterebbe la provenienza legittima di gran parte dei gioielli (beni personali dell’accusata, toccanti la sua sfera privata ed aventi un considerevole valore affettivo) e, nel caso del diamante di 3.58 carati, l’appartenenza a terzi (signora __________);
con osservazioni 31 dicembre 2003, il Procuratore pubblico informa di aver nel frattempo “disposto il dissequestro del contenuto della cassetta di sicurezza n. __________ del __________, ad eccezione del diamante di 3.58 carati e di due orologi marca Cartier”, per cui il reclamo é divenuto parzialmente privo di oggetto; per il resto postula la reiezione del gravame e quindi la conferma del sequestro della relazione bancaria e dei due suddetti oggetti, evidenziando che, dalle sue attività illecite, l’accusata “ha conseguito una cifra d’affari di almeno un milione di franchi;
in diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.);
nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto.
4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS). Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato / accusato;
in via preliminare si rileva che esistono “in casu” sufficienti indizi di reato a carico di __________ che del resto neppure sono contestati dall’accusata. Basti qui ricordare che durante l’interrogatorio del 26 settembre 2003, confermato davanti al Procuratore pubblico, la reclamante ha ammesso di aver venduto, presso i negozi __________, tra l’aprile 2001 e il 9 settembre 2003, almeno 100 Kg di fiori di canapa, realizzando una cifra d’affari di almeno un milione di franchi (v. AI 35 p. 2); le ammissioni dell’accusata trovano del resto conferma nelle dichiarazioni rese alla polizia in data 10 settembre 2003 da __________, commessa del negozio __________ ( v. doc. 5, inc. GIAR 577.2003.1);
per quanto concerne le relazione n. __________ del __________ di __________, intestata alla reclamante, va detto che dagli atti emerge che l’apertura del conto è avvenuta in data 24 agosto 2001; dalla data d’apertura fino al 16 gennaio 2003 (data dell’ultimo versamento), sul conto sono stati versati per contanti complessivamente FRS 43'829.30 (AI 50). Interrogata dal magistrato inquirente in data 9 ottobre 2003 (AI 47), __________ ha ammesso che sui suoi due conti bancari (tra i quali quello ora in esame) ha fatto confluire quanto riusciva a risparmiare dallo stipendio che prelevava dalla __________, per lo meno nel periodo 2002/2003 e che è riuscita a risparmiare, anche se non regolarmente, FRS 2'000.--/3'000.-- al mese. Nei risparmi che andavano suoi conti, a volte erano compresi gli alimenti che riceveva per la figlia dal secondo marito, in ragione di FRS 1'000.-- al mese; l’accusata precisa che quegli alimenti “però non venivano versati ... era una lotta per incassare questo denaro”, con versamento che, se del caso, avveniva in contanti e senza ricevuta. La reclamante ha pure dichiarato di aver versato sul conto bancario da lei detenuto presso il __________ l’incasso derivante dalla vendita di tre orologi; ha prodotto la fotocopia di tre ricevute, da lei stessa sottoscritte, per gli importi di FRS 3'000.-- (datata 10.01.2001), FRS 6'000.-- (datata 22.04.2002) e FRS 11'000.-- (datata 19.12.2002). Nel seguito, in data 17 novembre 2003, la difesa ha prodotto un’ulteriore fotocopia di una ricevuta sottoscritta dall’accusata (datata 2.01.2003) per FRS 6'000.-- in relazione alla vendita di una pelliccia e la fotocopia di una dichiarazione (priva di data) nella quale una signora “__________” (il cognome è illeggibile) dichiara “di aver acquistato nel mese di gennaio del corrente anno, una pelliccia visone per un valore di FRS 6'000.-- pagati in due acconti di FRS 3'000.-- cadauno”. L’accusata non ha prodotto, personalmente né tramite il difensore, altra documentazione comprovante l’origine lecita o da attività lecite degli importi versati ripetutamente per contanti sulla relazione bancaria in esame. Va detto che la documentazione prodotta dall’accusata copre semmai unicamente FRS 26'000.-- dei
FRS 43'829.30 versati per contanti sul conto bancario ed ha scarso valore probatorio; trattasi in effetti di quattro fotocopie di ricevute firmate solo dalla reclamante e della fotocopia di una dichiarazione, sottoscritta da persona non meglio identificata (il cognome è illeggibile), riferita alla vendita di una pelliccia avvenuta in tempo non definito (la dichiarazione è priva di data e situa la vendita nel mese di gennaio di un anno non definito). In ragione di quanto sopra appare dunque verosimile che l’importo di FRS 6'506.10, ancora presente sul conto, sia il residuo degli importi, provenienti dall'attività illecita dell’accusata, con conseguente necessità di respingere il reclamo su questo punto;
per quanto concerne gli oggetti già presenti nella cassetta di sicurezza n. __________ del __________ di __________, il reclamo è, nel frattempo, in gran parte divenuto privo di oggetto, ritenuto che la maggior parte dei beni sequestrati sono stati restituiti alla reclamante con decisione 31 dicembre 2003 del magistrato inquirente (AI 71). Per gli oggetti tuttora sotto sequestro (un diamante di 3.58 carati e di due orologi marca Cartier), può qui restare indeciso il quesito a sapere se siano stati acquistati con il provento del reato. Il magistrato inquirente fa infatti valere il sequestro anche ai fini di devoluzione allo Stato e quindi ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS); ciò che rende possibile il sequestro ai fini di confisca anche di beni di provenienza lecita, appartenenti all’accusata. Non è dato sapere quale sia il valore di detti oggetti. Trattasi comunque di un valore certamente di gran lunga inferiore all’illecito profitto percepito dalla reclamante (e ammesso nella misura di almeno un milione di franchi) con le illecite attività della vendita della canapa e reperito solo in misura esigua (i FRS 6'506.10 di cui si è detto al considerando precedente). D’altro canto la reclamante non comprova (e neppure lo sostiene) di essere nell’indigenza ed ha già ottenuto la restituzione di gran parte degli oggetti di oreficeria inizialmente sequestrati. Gli orologi Cartier sono poi, indiscutibilmente, di esclusiva proprietà della reclamante e meglio come risulta dalle sue ammissioni (v. AI 65, verb. PO 18.11.2003) e dalle dichiarazioni della difesa (AI 60). Il diamante di 3.58 carati parrebbe per contro essere oggetto di una rivendicazione di proprietà da parte di tale __________, residente in __________. La difesa ha prodotto al magistrato inquirente e a questo giudice fotocopie di una lettera e di un affidavit (in lingua inglese) recanti il nome della persona suddetta (v. AI 58, AI 66; doc. 2/S-T, inc. GIAR 577.2003.2). Altre dichiarazioni solenni, affidavit e certificati sono giunte al magistrato inquirente via fax in data 26 gennaio 2003 e risultano spediti da tale __________, in carta intestata ad una società __________; il Procuratore pubblico, con lettera 27 gennaio 2003, ha poi trasmesso a questo giudice gli atti, così come da lui ricevuti (v. doc. 5, inc. GIAR 577.2003.2). La documentazione prodotta (in fotocopia o via fax) appare, per ora, insufficiente a legittimare e comprovare il diritto di proprietà di terze persone sul diamante in questione. Resta evidentemente riservata la facoltà degli eventuali terzi di legittimare il loro diritto di proprietà mediante la produzione di documenti autentici (e non di semplici fotocopie o fax), presentandosi, se del caso, personalmente e spontaneamente al Procuratore pubblico o agli inquirenti di polizia. In ragione di quanto sopra, in relazione alla richiesta di dissequestro di due orologi Cartier e di un diamante di 3.58 carati, il reclamo va dunque respinto;
di conseguenza, in quanto ricevibile o non divenuto privo di oggetto, il reclamo è respinto, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera per i ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di tassa e spese alla reclamante, correlate alla soccombenza.
Per questi motivi
visti i citati articoli di legge,
decide
1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo di oggetto, è respinto.
2. La tassa di giustizia di FRS 300.-- e le spese di FRS 50.-- sono a carico della reclamante.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
giudice Franco Lardelli