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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.11.2003 INC.2003.49005

19. November 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,044 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.49005

Lugano 19 novembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

                sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 10/11 novembre 2003 da

__________, attualmente presso il PCT, 6904 Lugano patrocinato dall'avv. __________  

e qui trasmessa con preavviso negativo 14/17 novembre 2003 dal

Procuratore pubblico __________

Viste le osservazioni 18 novembre 2003 dell'istante, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto

A.

__________ è stato arrestato, a seguito dell'ordine di arresto internazionale 22 maggio 2003 emanato dal Procuratore pubblico ticinese, nell'ambito dell'inchiesta "Indoor 15", per titolo di infrazione aggravata sub. semplice, contravvenzione alla LFStup e riciclaggio, a __________ il 5 giugno 2003 e quindi trasferito presso le carceri di __________ dove è rimasto fino al 30 luglio 2003, giorno in cui è stato estradato in Svizzera ed associato, dapprima alle Celle pretoriali di __________ e dal 30 agosto al PCT, dove si trova tuttora.

In particolare __________ è accusato di "avere, senza essere autorizzato, in qualità di vice presidente/consulente della società __________ con sede a __________, da solo ed in correità con altre persone tra le quali __________, __________, __________, coltivato, raccolto, preparato per la vendita, confezionato, trasportato e venduto imprecisati quantitativi di fiori di canapa essicati, sapendo o dovendo presumere, che gli stessi erano destinati al mercato illegale degli stupefacenti" (cfr. rapporto di arresto 30 luglio 2003, doc. _ inc. GIAR 2003.__________). Egli avrebbe pure riciclato, quale membro di un'organizzazione criminale, i proventi di tale vendita e realizzato una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo al suo arrivo in Svizzera, per necessità istruttorie e pericolo di fuga (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra).

Da parte sua __________, sin dall'inizio dell'inchiesta, ha sostenuto che il suo ruolo all'interno della __________ era unicamente quello di consulente scientifico per la coltivazione della canapa, opera prestata anche per la __________ SA, e di non avere mai avuto nulla a che vedere con il traffico internazionale di fiori secchi di canapa; egli contesta quindi le accuse mosse nei suoi confronti di violazione alla LFStup e di riciclaggio.

B.

Il 12 settembre 2003 il GIAR ha respinto una prima istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusato, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, necessità istruttorie e pericolo di fuga (GIAR 12.9.2003, inc. __________).

Con decisione 16 ottobre 2003 questo giudice ha respinto una seconda istanza di libertà provvisoria, essendo dati seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni istruttori e pericolo di fuga (GIAR 16.10.2003, inc. __________). La CRP con sentenza 27 ottobre 2003 ha respinto il ricorso presentato da __________ avverso la suddetta decisione di questo giudice, ribadendo la presenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, viceversa ha ritenuto che nella fattispecie non fossero più dati bisogni istruttori (CRP __________).

C.

Il 10 novembre 2003, __________ ha presentato l'istanza di libertà provvisoria ora in esame, con la quale chiede, in via principale, di essere immediatamente posto in libertà provvisoria ed, in via subordinata, che la sua scarcerazione venga subordinata "alle condizioni che il magistrato vorrà imporre". Innanzitutto rileva che non vi sarebbero gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, come peraltro già evidenziato nelle precedenti istanze di libertà provvisoria e da ultimo nel ricorso 17 ottobre 2003 alla CRP, ai quali rinvia. Per quanto concerne il pericolo di fuga, dopo aver ribadito che prima dell'emissione del mandato di arresto internazionale egli era stato convocato in due occasioni dagli inquirenti svizzeri, da ultimo all'inizio del 2003, fornendo sempre ampia collaborazione, sostiene che tale pericolo potrebbe essere ovviato con il deposito di una cauzione ragionevole, il deposito dei documenti di legittimazione, rispettivamente con l'obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia cantonale. Rileva pure che la moglie ha locato un appartamento a __________ e di essere disposto ad assumersi l'impegno di abitare in tale appartamento. Da ultimo, evidenzia di non essersi opposto, al momento del suo arresto in Italia, all'estradizione.

D.

Con il preavviso negativo (14/17 novembre 2003) il Procuratore pubblico precisa che il carcere preventivo si rende necessario sia per pericolo di fuga che per bisogni dell'istruzione, legati essenzialmente all'imminente deposito degli atti. Rileva inoltre che il contratto di locazione per l'appartamento di __________ è stato sottoscritto dalla moglie dell'accusato sin dall'aprile 2003 e per due persone (madre e figlia).

E.

Con osservazioni 18 novembre 2003, la difesa, ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'istanza. Definisce inoltre "particolarmente urtante (…) il trattamento riservato ai signori __________, e in particolare a __________ ": quest'ultimo dopo mesi di latitanza in Italia, si è "spontaneamente" presentato alle autorità inquirenti, ha ammesso di aver venduto tonnellate di canapa a __________, e ciononostante il suo arresto non è stato confermato, non essendo stati ravvisati né bisogni istruttori né un concreto pericolo di fuga; viceversa __________, che già nell'ottobre 2002 ha cessato la propria attività in Ticino, che si era presentato due volte a richiesta delle autorità inquirenti ticinesi e che non si era opposto all'estradizione si trova in carcere dal 5 giugno 2003.

Delle ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

in diritto

1.

La legittimazione di __________, accusato e detenuto, all'inoltro della presente istanza, è pacifica.

2.

L'istanza presentata il 10 novembre 2003 è giunta al Ministero pubblico il giorno successivo. Il termine per l'inoltro del preavviso (e trasmissione dell'incarto) scadeva quindi venerdì 14 novembre 2003 (art. 108 cpv. 1 CPP). L'incarto è giunto a questo ufficio venerdì 14 novembre 2003, consegnato brevi manu (ore 17.03 - cfr. nota in inc. GIAR __________, nonché nota in calce al preavviso negativo 14 novembre 2003 del Procuratore pubblico): l'incarto non conteneva né l'istanza di libertà provvisoria, né il preavviso negativo. Il preavviso e l'istanza sono infatti qui giunti, via posta, il 17 novembre 2003. Questi documenti risultano essere stati spediti via raccomandata il 14 novembre 2003.

Ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP l'istanza di libertà provvisoria deve essere presentata al Procuratore pubblico, il quale o la ammette con immediata esecutività e comunicazione al GIAR, oppure "trasmette entro tre giorni gli atti processuali con il suo preavviso negativo" al GIAR, il quale a sua volta deciderà "entro tre giorni con nota a verbale, sentito l'accusato o il suo difensore" (cpv. 2). La CRP ha recentemente statuito che trattasi di termini perentori e che "l'istanza ed il preavviso negativo, ma, a rigore, anche gli atti" devono essere trasmessi entro il termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP (cfr. sentenza 18 luglio 2003, consid. 2 e 4, inc. CRP 60.2003.222). Di regola, la trasmissione degli atti e del preavviso (con relativa istanza) dovrebbe avvenire contemporaneamente (art. 108 cpv. 1 CPP: "trasmette gli atti con il suo preavviso"; CRP 18 luglio 2003 consid. 4 e 6).

In concreto, la trasmissione degli atti e del preavviso da parte del Procuratore pubblico è avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP, tuttavia l'incarto è pervenuto brevi manu a questo ufficio il pomeriggio di venerdì 14 novembre 2003, mentre l'istanza di libertà provvisoria ed il relativo preavviso sono giunti via posta (spediti per raccomandata il 14 novembre 2003) lunedì 17 novembre 2003. In simile situazione, occorre chiedersi quando inizi a decorrere il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP. Ritenuto che lo scopo della norma di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP è quello di far si che il GIAR abbia a disposizione l'intero materiale necessario alla decisione (istanza, incarto e preavviso), il termine decorre da quando tutto questo materiale è stato ricevuto, previa verifica del rispetto dei termini e delle regole di trasmissione (brevi manu o per posta, art. 7 e art. 20 CPP). Nel caso in esame sia la trasmissione dell'incarto (ancorché non contenente l'istanza) sia il preavviso sono stati trasmessi nel rispetto del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP e delle regole di trasmissione (art. 7 CPP). Ritenuto che questo giudice deve avere a disposizione i tre giorni previsti dalla legge per emanare decisione con cognizione di causa, il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 non può che iniziare a decorrere dalla ricezione dell'istanza e del preavviso avvenute lunedì 17 novembre 2003.

3.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

4.

I gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento all'effettivo ruolo svolto da __________ in seno alla __________ sono dati e presenti così come indicati da questo giudice nelle decisioni 12 settembre 2003 e 16 ottobre 2003 e da ultimo dalla CRP (sentenza 27 ottobre 2003 consid. 2):

" .....- è nella fattispecie pacifico, posto come il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui all'inchiesta penale trovino riscontro agli atti. Dai verbali di interrogatorio di correi e/o complici emerge infatti che l'attività di __________ SA - società facente capo a __________, latitante all'estero, ed allo stesso __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP 5.9.2003 di __________, p. 2, AI 3.26) - era legata al traffico internazionale di canapa e che al proposito il ricorrente copriva un ruolo di primo piano, infatti:

-    egli impartiva gli ordini ai dipendenti di __________ SA ("Preciso che il __________ lo si vedeva poco in ditta e si occupava più degli aspetti amministrativi e finanziari mentre invece lo __________ era quello che si occupava degli aspetti operativi e quindi più a contatto con l'attività concreta della __________. Per questo è con lui che noi operai avevamo i rapporti più diretti di lavoro. Lui si esprimeva in inglese e con un po' di spagnolo e si riusciva a capire gli ordini che ci dava", verbale di interrogatorio PP 23.7.2003 di __________, p. 2, AI __________; cfr. anche verbale di interrogatorio PP 3.9.2003 di __________, p. 2, AI __________);

-    egli trasportava - unitamente ad altre persone, con il furgone giallo di __________ SA - i bidoni pieni di fiori secchi di canapa da __________ SA (società facente capo a __________ ed __________, latitanti all'estero; cfr. verbale di interrogatorio PP 28.8.2003, AI __________) al magazzino di __________ SA (cfr. verbali di interrogatorio PP 29.8.2003 di __________, p. 2, AI __________ e 3.9.2003 di __________, p. 2, AI __________);

-    egli faceva confezionare - in tale magazzino e per il tramite di dipendenti di __________ SA e di suoi amici/conoscenti di lingua inglese - sacchetti di fiori di canapa da 500 gr (cfr. verbali di interrogatorio PP 29.8.2003 di __________, p. 2 e 3, AI __________ e 3.9.2003 di __________, p. 3, AI __________);

-    egli ordinava di caricare i suddetti sacchetti, inscatolati e messi su palette, su camion con targhe di colore giallo/arancione (cfr. verbale di interrogatorio PP 3.9.2003 di __________, p. 4, AI __________);

-    egli deteneva "tutte le chiavi di tutti i magazzini con cui operava la __________ e di mia conoscenza, (…) ed era solo lui che poteva aprirci o chiudere le porte d'accesso così come d'altronde faceva quando mi ordinava di portare il furgone carico di bidoni blu dalla __________ a __________ " (verbale di interrogatorio PP 3.9.2003 di __________, p. 4, AI __________);

Per il che - posto inoltre che i rappresentanti di __________ SA, e segnatamente il ricorrente, "(…) erano perfettamente coscienti della finalità della nostra (di __________ SA) coltivazione di canapa: cioè il mercato degli stupefacenti" (verbale di interrogatorio PP 28.8.2003, p. 3, AI __________; cfr. anche p. 6 di detto verbale di interrogatorio: "sia i metodi di coltivazione sia la tempistica e la manutenzione per le coltivazioni in serra e outdoor, sono frutto della consulenza della __________ ed in particolare attraverso le persone del __________ e del __________, che tra l'altro è un biologo e se ne intende di piante") - non si può ritenere che il ricorrente abbia "(…) avuto un ruolo di puro e semplice consulente scientifico sia nell'ambito della __________ SA, sia nei confronti della __________ SA e dei signori __________ " (ricorso 17/20.10.2003, p. 2), ritenuto altresì che il fatto che "(…) il signor __________ e i signori __________, cittadini italiani tuttora latitanti, che, come risulta dagli atti, si trovano in Italia, erano attivi nel campo della produzione, ma soprattutto della vendita della canapa, ben prima che (lui) giungesse in Ticino" (ricorso 17/20.10.2003, p. 2) non sovverte la conclusione esposta, il suo coinvolgimento nei fatti di cui alle accuse essendo palese. "

Giova inoltre rilevare che il coinvolgimento attivo di __________ nei fatti inquisiti emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate nel corso dei rispettivi verbali da __________, __________ e __________ (cfr. verb. PP 11.11.2003, 13.11.2003 e 14.11.2003, AI __________).

5.

Anche il pericolo di fuga è tuttora presente e concreto, così come indicato dall'istanza superiore:

                                   "Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nella fattispecie sussiste un concreto pericolo di fuga: egli è infatti cittadino anglo-australiano, con residenza a __________, senza particolari legami con la Svizzera, dove - del resto - dal punto di vista lavorativo non pare esistere alcuna possibilità di reinserimento, posto che la sua presenza in territorio elvetico si fondava solo sull'attività per cui ora è inquisito. In queste circostanze, il ricorrente non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità (come del resto dimostra il suo atteggiamento in sede di istruttoria), nella prospettiva - in caso di condanna - di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli. Appare piuttosto verosimile che possa decidere di darsi alla latitanza all'estero, rilevato inoltre - come lo ha definito il magistrato inquirente - che è "cittadino del mondo" e ciò in considerazione dei viaggi effettuati in diversi paesi, nei quali potrebbe recarsi se libero (cfr. preavviso negativo 10/13.10.2003, p. 2). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può essere evitato con misure meno incisive come quelle da lui proposte, rilevata altresì la pertinenza dell'osservazione del giudice dell'istruzione e dell'arresto, secondo cui "il fatto che all'inizio dell'anno l'istante si sia presentato a richiesta delle autorità inquirenti per essere interrogato non permette di sovvertire tale conclusione, ritenuto che a quel momento la sua situazione processuale era ben diversa da quella attuale" (decisione 16.10.2003, p. 4)."

Le circostanze indicate (a nemmeno un mese dalla sopra citata decisione dell'istanza superiore) non sono mutate, né sono state nel frattempo smentite o confutate da nuovi elementi. In particolare, il fatto che la moglie di __________, __________, abbia locato un appartamento a __________ non permette di sovvertire le suddette conclusioni, tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto già nell'aprile 2003, per due persone (madre e figlia) e che i coniugi __________ sono separati (cfr. verb. PP __________ del 29.7.2003, AI __________).

Da ultimo, per quanto riguarda l'asserito "trattamento particolare riservato" a __________, giova rilevare che per quest'ultimo ragioni oggettive (menzionate nella decisione di non conferma dell'arresto 12.11.2003) hanno permesso di escludere o quantomeno di non ritenere il pericolo di fuga sufficientemente concreto.

6.

Considerato che la detenzione preventiva di __________ è giustificata sussistendo gravi indizi di colpevolezza e concreto pericolo di fuga, in merito all'esistenza di bisogni istruttori - legati, secondo il magistrato inquirente, all'imminente deposito degli atti e agli eventuali complementi istruttori che verranno richiesti da parte dell'accusato (cfr. preavviso 14.11.2003, p. 2) - basti qui ricordare che la CRP nella sentenza 27 ottobre 2003, cui si rinvia, ha ritenuto che "i bisogni dell'istruzione non appaiono più preminenti" (consid. 3.1).

7.

Il perdurare del carcere preventivo non è, a tutt’oggi, lesivo del principio di proporzionalità, ritenuto che nei confronti dell’accusato vengono ipotizzate infrazioni aggravate alla LFStup e riciclaggio, ritenuto inoltre che la carcerazione subita ed ancora prospettabile appare comunque inferiore alla pena che gli verrebbe inflitta in caso di condanna. Del resto, il Procuratore pubblico, nel preavviso, ha evidenziato che il deposito degli atti è imminente (cfr. preavviso 14.11.2003 p. 2).

In conclusione, l’istanza in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra 1 e 2, 19a LFStup, 305 bis CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,

decide:

1.         L’istanza è respinta.

2.         Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.         Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.         Intimazione:

-      Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni 18 novembre 2003 del patrocinatore dell’accusato e l'incarto MP 2003.__________ di ritorno);

-      avv. __________, per sé e per l’accusato.

                                                                                 giudice __________

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