Incarto n. INC.2003.3911
Lugano 15 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 27 giugno 2003 dal
Procuratore pubblico __________
nei confronti di
__________, attualmente detenuto c/o PCT La Stampa (patrocinato dall'avv. __________)
accusato dei reati di cui all'art. 111 CP e 23 cpv. 1 LDDS;
viste le osservazioni 4 luglio 2003 dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato in data 22 gennaio 2003, con conferma dell'arresto da parte di questo giudice il giorno successivo (cfr. doc. _ inc. GIAR __________), e contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti da parte del Procuratore pubblico __________ per omicidio intenzionale (art. 111 CP) in relazione alla morte di sua moglie +__________ avvenuta il 22 gennaio 2003.
Successivamente, in data 5 marzo 2003 (AI __________p. 11) e 28 marzo 2003 (AI __________p. 3), con nota a verbale d'interrogatorio del Procuratore pubblico, l'accusa è stata estesa al reato di infrazione e contravvenzione alla LFDDS (art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS) per "aiuto all'entrata e soggiorno illegale di __________ " cittadina rumena (in quanto priva del necessario visto sul passaporto) e per averla impiegata quale baby-sitter del figlio __________ nel periodo 29 ottobre 2002/28 dicembre 2002 senza essere in possesso del necessario permesso di polizia, nonché per aiuto al soggiorno illegale di __________ (in quanto privo del necessario visto sul passaporto) e per averlo impiegato nei mesi giugno-luglio 2002 senza essere in possesso del necessario permesso di polizia.
2.
Con la richiesta qui in discussione il Procuratore pubblico chiede una proroga del carcere preventivo di quattro mesi, cioè fino al 22 novembre 2003 compreso, al fine di poter procedere a vari atti istruttori specificatamente indicati, tenuto anche conto del pericolo di collusione con terzi e di quello di fuga. Una proroga di quattro mesi della carcerazione preventiva, sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, ritenuto che, anche nell'ipotesi più favorevole all'accusato, la pena che gli sarà comminata dalla Corte delle Assise criminali sarà comunque di una certa durata.
3.
In sede di osservazioni la difesa di __________ si oppone alla proroga del carcere preventivo. Pur ammettendo l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza , ritiene “non giustificata nè giustificabile” la proroga del carcere preventivo per l’acquisizione dei referti indicati dal Procuratore pubblico. Non sussisterebbero inoltre – a suo dire – nè il pericolo di collusione (in quanto l’accusato si è immediatamente costituito ed ha subito ammesso i fatti) nè il pericolo di fuga (in quanto i suoi legami con la Svizzera sono e restano ancora particolarmente marcati). Per quanto concerne la proporzionalità , la valutazione fatta dal magistrato inquirente sulla possibile pena che sarà comminata all’accusato davanti alle Assise criminali sarebbe “certamente sostenibile ma tutt’altro che certa”, ritenuta la possibilità di una condanna in virtù dell’art. 113 CP , con una pena “ridotta ed eventualmente pure assortita della condizionale”.
4.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss);
5.
I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa ma comunque soggetti a verifica d'ufficio da parte di questo giudice) sono senz'altro dati. In particolare, per quanto riguarda, l'imputazione più grave, il reato di omicidio, l'accusato è infatti sostanzialmente reo confesso, essendosi peraltro spontaneamente costituito pochi minuti dopo i fatti (cfr. verbale POL 22 gennaio 2003 AI __________). Relativamente alla violazione/contravvenzione alla LFDDS egli nega unicamente l'aiuto al soggiorno illegale a __________, seppure ciò risulti da altri atti esperiti (cfr. verbale PP di confronto del 2 aprile 2003, AI __________).
6.
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
__________, cittadino serbo, era titolare di un permesso C, che, verosimilmente dopo quanto accaduto, non gli verrà rinnovato. Attualmente egli non ha più alcun legame significativo con la Svizzera, sicuramente non professionale. E' ben vero che qui risiedono due dei suoi figli; tuttavia, come del resto da lui riconosciuto nel corso dell'interrogatorio 13 febbraio 2003 (AI __________), il suo futuro è in Serbia, dove risiedono la sua famiglia d'origine e altri due suoi figli. Circostanze queste che rendono concreto il pericolo che, una volta messo in libertà provvisoria, egli tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto anche della presumibile pena in caso di condanna.
7.
Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
Se è ben vero che __________ ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità sin dall'inizio (cfr. verbale POL 22 gennaio 2003 AI _), è altrettanto vero che vi sono vari atti istruttori ancora da esperire.
In primo luogo, il magistrato inquirente attende ancora che gli siano trasmessi il rapporto fotografico e le risultanze tecniche da parte della Polizia scientifica, già richiesti il 16 giugno 2003 (cfr. AI __________), nonché il rapporto autoptico di __________ e le risposte ai quesiti medico-legali formulati dal Procuratore pubblico, dalla parte civile e dalla difesa da parte del medico legale, peraltro più volte sollecitato in tal senso (da ultimo il 16 giugno 2003, cfr. AI __________). Inoltre, ancora non è dato sapere quale sarà l'esito della domanda di assistenza giudiziaria urgente 23 giugno 2003 alle autorità serbe e volta ad acquisire l'audizione testimoniale dell'avvocato serbo di __________, che si era occupato della procedura di divorzio, rispettivamente l'edizione dell'incarto relativo a tale causa (le precedenti richieste formulate direttamente all'interessato non hanno avuto alcun esito, cfr. AI __________). A fronte del rifiuto di __________ di venire a testimoniare in Svizzera, il magistrato inquirente ha assegnato un termine alle parti, scadente il 30 giugno 2003, per comunicargli se mantengano o meno tale prova. In caso positivo è evidente che si dovrebbe procedere all'invio di una rogatoria in Romania, la cui evasione potrebbe richiedere un certo tempo. A ciò si aggiunge che il Dr __________, cui è stata ordinata la perizia psichiatrica il 29 gennaio 2003 che evidentemente dovrà essere chiarita oralmente e contestata all'accusato con scritto del 27 maggio 2003 ha subordinato la consegna della stessa, benché sostanzialmente in fase conclusiva, alla possibilità di un suo complemento a dipendenza delle risultanze del rapporto autoptico e soprattutto all'audizione di __________ (cfr. AI __________). Di conseguenza il Procuratore pubblico ha concesso una dilazione "sine die" per la consegna della perizia (AI __________), cui non si è opposto il rappresentante delle PC (AI __________), mentre non si è ancora espressa la difesa di __________.
Nella fattispecie è pure dato un concreto pericolo di collusione, perlomeno fino al momento in cui sarà possibile procedere ad un primo deposito parziale degli atti - previsto dopo la consegna dei rapporti della polizia scientifica e di quello autoptico -, non tanto in relazione ai fatti avvenuti il 22 gennaio 2003, quanto piuttosto alle pregresse relazioni con la moglie e ai motivi di litigio, con i figli dell'accusato stesso, con conoscenti ed amici già verbalizzati, con l'avvocato serbo e con __________.
8.
Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).
__________, come detto, è detenuto dal 22 gennaio 2003 per un reato certamente grave (crimine) e per il quale, in caso di condanna, è ipotizzabile una pena di durata verosimilmente ben maggiore del carcere sin qui sofferto ed ancora da soffrire. D’altronde pure la difesa di __________ ritiene certamente sostenibile la valutazione fatta dal Procuratore pubblico sulla possibile pena che sarà comminata all’accusato.
Del resto, l'inchiesta tenuto conto delle particolarità del caso e del fatto che alcuni testi sono residenti all'estero (Serbia e Romania) è stata condotta con sollecitudine; il Procuratore pubblico ha pure previsto di procedere ad un primo parziale deposito degli atti dopo aver acquisito i rapporti della polizia scientifica e quello del medico legale. In conclusione, tenuto conto degli atti istruttori ancora da esperire, nonché del pericolo di collusione con terzi (almeno sino alla chiusura dell'istruzione formale) e del pericolo di fuga, la proroga di 4 mesi richiesta appare rispettosa del principio di proporzionalità. L'istanza deve quindi essere accolta, così come proposta dal Procuratore pubblico, con la presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
richiamati gli articoli 111 CP, 23 cpv. 1 e 4 LDDS, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP;
decide
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al
22 novembre 2003 (compreso).
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- Procuratore pubblico __________
(con fotocopia delle osservazioni del patrocinatore dell'accusato e l'inc. MP __________
di ritorno);
avv. __________, per __________;
- Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano-Cadro.
giudice _______________