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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.09.2003 INC.2003.37503

8. September 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,870 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.37503

Lugano 8 settembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

              sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 29 agosto 2003 / 1. settembre 2003 da

__________, attualmente c/o PCT patrocinato dall'avv. __________

e qui trasmessa il 4 settembre 2003 con preavviso negativo dal

Procuratore pubblico __________

Viste le osservazioni settembre 2003 dell'istante, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 12 giugno 2003 a __________ con contestuale promozione dell'accusa per i reati di truffa e falsità in documenti, segnatamente "per avere, a _________ed altre località del Ticino e della Svizzera, tra il 7 febbraio 2001 ed il gennaio 2003, a scopo di indebito profitto, agendo in correità con diverse persone, tra cui __________ ed altre non meglio identificate, falsificato ripetutamente a scopo di inganno documenti di legittimazione (patente e passaporto) intestati alla di lui moglie __________, rispettivamente messo a disposizione di terzi a scopo di inganno detti documenti falsificati; ritenuto che tali documenti di legittimazione falsificati nonché altri documenti di legittimazione __________ e un terzo non identificato hanno aperto rispettivamente hanno tentato di aprire relazioni bancarie utilizzando gli alias (…) procedendo all'apertura presso svariate banche __________ di relazioni bancarie sotto false generalità dei suoi citati alias, relazioni bancarie sulle quali, in base ad un disegno truffaldino già utilizzato in precedenza da __________ e dai suoi correi, sono confluite rispettivamente avrebbero dovuto confluire somme di denaro in base ad ordini di pagamento/bonifico sottratti e falsificati nell'importo, nel destinatario e nel relativo numero di conto bancario, ritenuto che una volta il denaro giunto sulla relazione bancaria, esso veniva integralmente prelevato". L'arresto dell'istante è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, per necessità istruttorie, pericolo di fuga e pericolo di recidiva (cfr. doc. _, inc. GIAR __________).

B.

Con istanza del 29 agosto 2003 __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Rilevato il suo un atteggiamento "di totale disponibilità e piena collaborazione" sin dall'inizio dell'inchiesta, sostiene la propria estraneità ai fatti imputatigli, a suo dire, comprovata dalle "diverse contraddizioni delle dichiarazioni dei due accusatori, nonché dal fatto che __________ non ha lucrato da questa vicenda". Non sarebbero quindi date le condizioni per il mantenimento della carcerazione preventiva. In particolare, sostiene che, se messo in libertà provvisoria, vista la sua estraneità ai fatti egli non potrebbe certo collidere o inquinare le prove, che non vi sarebbe il rischio di recidiva in assenza di prove inconfutabili della sua colpevolezza e non dovendo le autorità inquirenti essere tratte in inganno dai suoi precedenti, ed infine che, essendo il Ticino il centro dei suoi interessi personali e professionali, sarebbe escluso il pericolo di fuga. Richiamato il principio della parità di trattamento, con particolare riferimento all'avvenuta scarcerazione della sorella __________, la quale avrebbe peraltro avuto un ruolo determinante nei fatti incriminati, asserisce che il benefico della libertà provvisoria non potrebbe essergli negato "a meno di non violare il principio della proporzionalità e mortificando di conseguenza il diritto costituzionale alla libertà personale".

D.

Con preavviso negativo (4 settembre 2003) il Procuratore pubblico precisa che il carcere preventivo di __________ si rende necessario per pericolo di collusione delle prove, pericolo di fuga, e di recidiva. La mancata identificazione di tutte le persone coinvolte, tenuto conto dell'atteggiamento reticente dell'istante, renderebbe concreto il pericolo di collusione delle prove. Sarebbe dato il pericolo di fuga, trattandosi di un cittadino straniero, spesso in viaggio ed assente all'estero, senza un'occupazione fissa, con varie esecuzioni in corso, una situazione debitoria anche nei confronti della moglie, tale pericolo non potrebbe essere ovviato con l'adozione di misure sostitutive. A maggior ragione se si considera che in caso di condanna egli rischia la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna.

E.

Con osservazioni settembre 2003, la difesa ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'istanza.

Delle ulteriori allegazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

1.

La legittimazione di __________, accusato e detenuto, all'inoltro della presente istanza, trasmessa a questo ufficio nei termini di legge, è pacifica.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dell'assetto probatorio.

3.1

Con sufficiente verosimiglianza a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

3.2

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

Interrogato dalla polizia al momento del fermo, così come in sede di conferma dell'arresto l'accusato, ha sostanzialmente tenuto un atteggiamento negatorio. Atteggiamento che è stato mantenuto anche nel corso del proseguio dell'inchiesta. In particolare, __________ anche a fronte di precisi riscontri concreti si è limitato ad affermare che si è trattato di un complotto. Non vanno inoltre trascurate le numerose contraddizioni ed i cambiamenti di versioni in cui è incorso (cfr. verbali POL 12.6.2003 AI _, 18.6.2003, 26.6.2003 e 10.7.2003 AI __________; PP 24.7.2003 AI __________ e 31.7.2003 AI __________). Gravi e concreti indizi di colpevolezza emergono dal fatto che l'accusato è stato trovato in possesso di documenti falsificati (gli originali erano quelli di sua moglie) utilizzati per l'apertura di conti con false generalità, dalle precise e convergenti chiamate in correità di __________ e __________ (verbali confronto 24 e 31.7.2003 AI __________ e __________), peraltro corroborate da altri indizi oggettivi (__________era con __________ al momento del suo arresto a __________, circolava con una Golf blu ammaccata, di proprietà della moglie, che corrisponde a quella indicata dalla __________ già nel 2002 come in possesso del suo alias __________ (19.4.2002 AI __________), il numero di telefono indicato da __________ per l'apertura di un conto postale corrisponde a quello in uso a __________ e da lui utilizzato anche per chiamare la moglie sul posto di lavoro (verbale POL __________ 25.6.2003 AI __________). In sostanza dagli atti istruttori esperiti risulta la palese reticenza di __________ nell'ammettere le proprie responsabilità, la contraddittorietà di alcune sue dichiarazioni e l'evidente divergenza con quanto dichiarato dagli altri correi, in particolare __________ e __________, i quali, come detto, hanno formulato delle precise e dettagliate chiamate di correità, credibilità non inficiata dal fatto che questi ultimi abbiano dichiarato che __________ era presente alle operazioni del 29 gennaio 2003 e del 22 febbraio 2003, giorni in cui, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, il reclamante si trovava altrove. Non va infatti dimenticato che le operazioni illecite effettuate sono state numerose e si sono protratte per quasi due anni (febbraio 2001-gennaio 2003), ciò che rende possibile alcune imprecisioni.

Se è ben vero che in sede di preavviso il Procuratore pubblico ha evidenziato che l'istruttoria è pressoché terminata, e che quindi vi sono sufficienti elementi concreti per procedere contro __________, è altrettanto vero che non tutte le persone coinvolte nella vicenda sono state identificate: in particolare, non è ancora stato identificato il sedicente __________ alias __________ (nomi falsi che sono serviti per l'apertura, dietro presentazione del passaporto falsificato della moglie di __________, di relazioni bancarie sotto false generalità), che dovrebbe essere un cittadino belga di nome __________, neppure è stato sino ad ora possibile accertare chi abbia materialmente falsificato i documenti di identità e gli ordini di pagamento. A tale proposito potrebbero giungere dal __________, a seguito della trasmissione spontanea di informazioni da parte del magistrato inquirente, comunicazioni atte a colmare tali "vuoti" (cfr. scritto 15.7.2003 AI __________).

In siffatte circostanze, tenuto conto del comportamento non collaborativo e della posizione sostanzialmente negatoria dell'accusato appare palese il rischio di collusione con le altre persone coinvolte, che si trovano tuttora a piede libero.

3.3

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A. , CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

E' ben vero che __________ è coniugato con una cittadina svizzera residente a __________, tuttavia non è possibile sostenere che egli abbia con il nostro Paese legami, professionali e personali, tali da escludere il pericolo di fuga. Infatti, l'istante, nei cui confronti sono pendenti varie esecuzioni (estratto esecuzioni 4.9.2003 AI __________), non ha un'occupazione fissa - ha spesso lavorato per agenzie di lavoro temporanee (verbale POL __________ 10.7.2003, AI __________), spesso è in viaggio o si trova all'estero, segnatamente in Belgio, dove ha mantenuto contatti stretti con altri congolesi (cfr. verbale POL 18.6.2003 AI __________) . Recentemente è stato pure per un periodo di tre mesi in Congo, dove risiedono i suoi parenti, per vendere materiale informatico (cfr. verbali __________ POL 10.7.2003 AI __________ e PP 24.7.2003 AI __________ e POL 16.6.2003 di __________ AI __________). Per quanto riguarda i rapporti con la moglie, a dire del reclamante ottimi, dagli atti, segnatamente dalle dichiarazioni di __________, cittadina congolese dimorante a __________ e frequentata assiduamente dall'istante, emerge che la relazione con la moglie, nei cui confronti egli si trova in una situazione debitoria, non appare affatto salda ed importante, ritenuto che egli avrebbe detto all'amica di essere in fase di separazione. Da ultimo non può essere trascurato il fatto che in caso di nuova condanna, __________ rischierebbe la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 mesi inflittagli nel Canton Berna nel dicembre 2001 per titolo di truffa e falsità in documenti (AI __________ e __________). Anche ammettendo che, così come sostenuto dalla difesa, __________ sia felicemente sposato, contrariamente a quanto dichiarato dalla teste, le altre circostanze descritte, nonché il suo atteggiamento sostanzialmente negatorio e reticente, rendono concreto il pericolo che __________, una volta messo in libertà provvisoria, tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga. Pericolo che, come evidenziato dal Procuratore pubblico nel preavviso negativo, non potrebbe essere ovviato dall'applicazione di una misura sostitutiva, quale il versamento di una cauzione, viste le precarie condizioni finanziarie dell'istante, o dal deposito dei documenti di legittimazione, posto che è stato trovato in possesso di più documenti di legittimazione falsi, tanto più che tali misure sono notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di inquinamento e collusione delle prove, anch'esso dato nel caso in esame.

3.4

Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n. 1479/1483).

A carico di __________ vi è una precedente condanna per truffa per mestiere e falsità in documenti di 15 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni emessa dal Canton Berna il 14 dicembre 2001 (cfr. AI __________ e __________). I nuovi fatti addebitati si situano quindi nel periodo di prova. Egli è quindi recidivo specifico.

Per quanto concerne il procedimento qui in esame, valgono le considerazioni espresse in merito al pericolo di collusione: la mancata identificazione di tutte le persone coinvolte e le numerose aperture di conti bancari sotto false generalità, tenuto anche conto dei precedenti specifici di __________ e del suo atteggiamento processuale negatorio, non permettono affatto di escludere, in caso di scarcerazione, una reiterazione dei reati.

4.

Il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena. Non giova all'istante invocare una disparità di trattamento con conseguente violazione del principio di proporzionalità con la sorella di __________: differente è stato l'atteggiamento processuale di quest'ultima, collaborativo, e differente la sua situazione personale, giovane madre.

Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente, il quale l'ha assicurato nel preavviso negativo precisando che il deposito atti è ormai prossimo - di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra 1 e 2, 19a LFStup, 95 ss. 102, 103, 279 ss., 284 CPP,

decide:

1.    L’istanza è respinta.

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.    Intimazione:

-        Procuratore pubblico __________ (con l'inc. MP __________/2003 di ritorno e copia delle osservazioni 7 settembre 2003 del patrocinatore dell’accusato);

avv. __________, per sé e per l’accusato.

                                                                                 giudice __________

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