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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.06.2003 INC.2003.33903

26. Juni 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,984 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 2003.33903

Lugano 26 giugno 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 16/17 giugno 2003 da

__________, attualmente c/o PCT La Stampa, Cadro (Avv. __________)  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 20/24 giugno 2003 dal

Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (24 giugno 2003);

visti gli inc. MP __________ e __________ (congiunti);

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato fermato, ed interrogato, il __________ a mano di un ordine di  traduzione forzata emanato dal Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti. Al termine del verbale __________ è stato arrestato, apparentemente (dalla scarna frase in calce al verbale e dall'assenza di ogni riferimento al magistrato nel verbale stesso) senza il concorso formale (artt. 97 e 98 CPP, in relazione con l'art. 117 CP) del magistrato (si vedano gli allegati al rapporto d'arresto, AI 2/2).

Il giorno successivo è stata chiesta la conferma dell'arresto con contestuale promozione d'accusa per infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla LFStup. (AI 1/2). Il GIAR ha confermato l'arresto quello stesso giorno, ritenendo presenti gravi indizi di colpevolezza e necessità istruttorie (AI 1/3).

B.

Né dall'ordine di traduzione forzata, né dall'ordine di perquisizione e sequestro del __________, è possibile desumere i fatti imputati a __________ (cfr. AI 2/2). Il rapporto di arresto (AI 2/2) menziona la coltivazione di 1000 piante di canapa, con successiva vendita a tale __________ (la maggior parte del raccolto) ed a due canapai (uno di __________ ed uno di __________), quella di 1800 piante, con successiva vendita alla __________, e quella di ulteriori 1200 piante destinate a __________ e oggetto di sequestro (AI 2/2 pp. 1 e 2). Questi fatti emergono, sostanzialmente, dal primo verbale di polizia di __________ (28 maggio 2003).

Si rileva, inoltre, che nei confronti di __________ era già stato emesso un ordine di traduzione forzata in data 24 gennaio 2003, per il reato di riciclaggio, in relazione a movimenti su di un  conto bancario. L'ordine è stato eseguito il 3 febbraio 2003 (AI 2/1). Lo stesso giorno il qui istante è stato sentito dal Ministero pubblico (nell'ambito di informazioni preliminari sulle ipotesi di riciclaggio e infrazione alla LFStup; cfr. AI 3/1) ed ha riferito che l'importo di cui gli si chiedeva conto proviene dalla __________ ed é relativo ad una fornitura di canapa (1800 piante). Sempre in quel verbale,  ha anche affermato di aver venduto a tale __________ l'intera produzione dell'anno precedente (Verbale SG __________ 3 febbraio 2003, AI 3/1). Il Procuratore pubblico Muschietti, intervenuto a fine verbale, non ha ritenuto di ordinare, a quel momento, misure cautelari di alcun tipo, né di promuovere l'accusa.

C.

Con l'istanza qui in discussione, __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria. A suo dire non esiste (più) alcun pericolo di collusione avendo egli "messo in chiaro anche la posizione dei compartecipi" e non avendo alcuna intenzione di modificare l'atteggiamento processuale (collaborativo) sin qui assunto (Istanza 16 giugno 2003, punto 2). Egli si dichiara disponibile anche a versare cauzione facendo "capo in parte a ciò che di provenienza lecita è stato sequestrato" (ibidem, punto 3).

D.

Il magistrato inquirente, con il preavviso negativo del 20 giugno 2003, si oppone alla messa in libertà provvisoria di __________A suo dire, i quantitativi di piante di canapa sequestrati il __________ e le ammissioni di vendita a __________ e a __________, sono più che sufficienti a fondare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'accusato (Preavviso p. 2).

Vi sono inoltre, in capo a __________ e sempre a giudizio del Procuratore pubblico, pericolo di recidiva e bisogni istruttori.

Il primo è conseguente al fatto che sebbene interpellato, nel febbraio 2003, in merito ad una transazione bancaria, __________ ha continuato a delinquere con "modalità industriali" (ibidem). I secondi derivano dagli "elevati rischi di collusione" (senza alcuna altra precisazione) con coloro che fanno capo al canapaio __________ ed a "quello di __________ (ancora da identificarsi)", con __________, con coloro che facevano capo alla __________, con __________ e con i proprietari dei terreni coltivati (a canapa). Ancora secondo il magistrato inquirente, non può essere esclusa la necessità di effettuare dei confronti tra i vari soggetti coinvolti e, da ultimo molti aspetti della vicenda debbono essere ancora chiariti.

Il sequestro di oltre una tonnellata e mezzo di stupefacente, con elevato tenore di principio attivo, permette di ipotizzare una pena più lunga della detenzione preventiva sin qui sofferta; il principio di proporzionalità è pertanto rispettato, anche qualora quest'ultima dovesse perdurare.

E.

Con le osservazioni al preavviso negativo (24 giugno 2003), la difesa ribadisce l'assenza di un pericolo di collusione, stante l'ampia confessione dell'accusato che non ha indotto il Procuratore pubblico a formulare domande, rispettivamente contestazioni, nel verbale svoltosi l'11 giugno 2003 (Osservazioni p. 2). Facendo capo a riferimenti dottrinali, la difesa sostiene che le ammissioni chiare ed univoche dell'accusato escludono rischio di collusione e sarebbe assurdo che chi confessa resti in prigione per questo motivo. Nega l'esistenza di un pericolo di recidiva, nemmeno ritenuto dal GIAR al momento dell'arresto.

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

considerato

in diritto:

1.

__________, accusato e detenuto, è certamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo, consegnato alla posta il 20 giugno 2003, è tempestivo, ancorché giunto a questo ufficio solo il 24 giugno 2003.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Gravi indizi di colpevolezza, per i reati ascritti a __________, sono presenti (e, invero, neppure  contestati dalla difesa).

I quantitativi sequestrati (ancorché comprendenti scarti - Rapporto d'arresto p. 3 - e parti forse invendibili - Verbale PP __________ 11 giugno 2003, p. 2, AI 3/3) hanno un tenore di THC elevato (AI 2/7) ed erano destinati a terzi, come lo sono stati i precedenti raccolti (Verbale PS __________ 28 maggio 2003, in AI 2/2). E' altamente verosimile la destinazione quale stupefacente per il consumo, con accettazione di tale eventualità da parte dell'accusato (Verbale PP __________ 11 giugno 2003, p. 2). Quest'ultimo elemento è pure indiziato dalla vendita di fiori essicati direttamente a dei canapai (Verbale PS __________ 28 maggio 2003, p. 3).

4.

a)

In aggiunta ai gravi indizi di colpevolezza, il Procuratore pubblico sostiene l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva.

Questo pericolo è dato dal fatto che l'accusato ha ancora a disposizione gli spazi per la coltivazione e dal fatto che interpellato nel febbraio del 2003 (in merito ad una "sospetta transazione bancaria" ) egli ha continuato a delinquere.

E' bene qui ricordare che il pericolo di recidiva deve risultare dall'insieme delle circostanze, fra cui si annoverano i precedenti dell'interessato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la personalità e le modalità di commissione dei reati (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2359 e 2360; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701b).

b)

Nel caso in esame, l'atteggiamento processuale dell'accusato (ammissione di fatti, indicazione dei destinatari della merce, accordo alla distruzione - verbale PS __________ 3 giugno 2003, p. 2, AI 2/4)) non supporta l'esistenza di un pericolo di recidiva, neppure se i terreni adibiti a coltivazione di canapa rimangono nella sua disponibilità.

Non é un indizio concreto di recidiva neppure il fatto di non aver cessato l'attività (di coltivazione, raccolta, ecc.) dopo l'interpellazione del 3 febbraio 2003 (AI 3/1). Il magistrato inquirente sembra dimenticare che __________, nel verbale in questione (AI 3/1), per spiegare la transazione bancaria sospetta, ha riferito della sua attività di coltivazione e vendita di canapa, fornendo indicazioni sui terreni affittati (3 ettari), sugli acquirenti (__________) e sui quantitativi venduti (1800 piante alla __________). Sebbene si tratti di dichiarazioni praticamente identiche a quelle contenute nel verbale del giorno dell'arresto, in quell'occasione

il Procuratore pubblico non solo non ha ritenuto di adottare i provvedimenti poi addottati a fine maggio (perquisizioni, arresto), ma neppure ha dato avvio ad un'istruttoria formale (mediante promozione dell'accusa) o ad interventi volti ad interrompere l'eventuale attività in corso. Nel verbale menzionato (AI 3/1), non vi é alcun riferimento (o domanda) all'eventuale attività in corso e/o ai rischi inerenti la stessa, rispettivamente la sua legalità.

Inoltre, sembrerebbe (ma ciò dagli atti non risulta) che l'accusato sia già stato interpellato dalla polizia lo scorso anno, sempre a proposito delle coltivazioni e della destinazione del raccolto (Verbale PP __________ 3 febbraio 2003, p. 2, AI 3/1), senza che tale interpellazione abbia avuto un qualche seguito formale.

In queste condizioni, in un campo dove incertezza giuridica e l'apparente tolleranza hanno creato una notevole "zona grigia", l'esistenza di un pericolo di recidiva per la continuazione dell'attività (sulla quale né polizia né magistratura sono intervenuti in modo chiaro e/o formale dopo averne avuto conoscenza) non è sostenibile.

5.

a)

Sempre a sostegno della necessità di mantenimento della misura privativa della libertà personale, il magistrato inquirente invoca necessità istruttorie che si configurano nel pericolo di collusione con le persone facenti capo al canapaio __________ ed a "quello di __________ (ancora da identificarsi", con __________ con le persone facenti capo alla __________, con __________ e con i proprietari dei terreni coltivati. Parla poi di eventuali confronti tra i soggetti coinvolti (Preavviso, p.2).

b)

E' bene ricordare che i bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti   (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito. E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale o di correi, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19).

c)

Nemmeno una parola è spesa, dal magistrato inquirente, in sede di preavviso, per indicare gli elementi che permettono di ritenere la versione di __________ non conforme alla realtà dei fatti o incompleta (o comunque necessitante approfondimenti e verifiche), su quali punti (o elementi da accertare) vi è pericolo di collusione con l'una o con l'altra delle persone menzionate e su quali elementi concreti si fonda tale pericolo, per quale motivo queste persone non sono state ancora sentite (o se lo sono state, su quali punti la loro versione si scosta da quella dell'accusato) o identificate, cosa è stato messo in opera, a tutt'oggi, ai fini di tali accertamenti, rispettivamente quando si prevede di procedere, ecc..

Inoltre, per quanto concerne __________ e coloro che facevano capo alla __________, nel  preavviso non si fa parola dei motivi per cui, al momento dell'interrogatorio del 3 febbraio 2003, non si è ritenuta l'esistenza di un pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove (sui fatti emersi e relativi alla LFStup.), mentre questo pericolo è invocato oggi.  L'importanza di questa circostanza per il fondamento di un concreto pericolo di collusione (CRP 14 aprile 1995 in re D.), non può essere sfuggito al magistrato inquirente che ha ritenuto di individuare nel  verbale di febbraio  l'elemento indicatore di un pericolo di recidiva (vedi considerando 4 della presente decisione).

Su tutte queste circostanze, o altre note al Procuratore pubblico, necessarie per il fondamento e la verifica della concreta esistenza (e del perdurare) di un pericolo di collusione (o di inquinamento delle prove) il preavviso è manifestamente carente (al limite dell'assenza di motivazione - per tutte GIAR 6 agosto 2001 in re C. e S.I. SA, con relative citazioni).

d)

Non è possibile (e neppure compito di questo giudice, la conduzione e la gestione dell'inchiesta essendo di competenza - e nella responsabilità - del Procuratore pubblico) supplire a queste carenze facendo capo semplicemente all'incarto. Questo contiene, infatti, unicamente i verbali di __________ e della sua amica (AI 2/3), nonché di tale __________ (AI 3/2) che parla delle sue coltivazioni di canapa, e dei contratti (e contatti) per la fornitura a varie persone e società, in particolare la __________, e non menziona mai il nome di __________ ( e al termine del verbale viene rilasciato - l'arresto era avvenuto il giorno precedente - "viste le dichiarazioni rese").

Inoltre, come giustamente sottolineato dalla difesa, nel verbale dell'11 giugno 2003 (AI 3/3) il magistrato inquirente ha preso atto delle dichiarazioni di __________ ha registrato la conferma del contenuto dei verbali di polizia e non gli ha contestato (o prospettato) alcunché; quindi, quali siano i dubbi sulle versioni dell'accusato e/o gli elementi indicanti fatti diversi da quelli da lui ammessi (insomma gli ulteriori elementi da chiarire), non emerge neppure da questo recente verbale.

Casualmente (per aver trattato altri incarti), questo giudice sa che alcune persone facenti capo alla __________ (__________ e __________ menzionati dal PP nel preavviso) risultavano "latitanti" qualche tempo fa. Ciò potrebbe spiegare l'assenza di indicazioni più precise circa il pericolo di collusione con loro (pericolo, entro certi limiti e prescindendo da quanto detto al considerando 5c della presente, che può fondarsi sulla latitanza di alcuni compartecipi - SJ 1981 p.380).

Questo giudice sa però anche che __________. (anch'egli menzionato dal PP) è stato arrestato il 7 maggio e si troverebbe ancora in stato detentivo: e qui l'assenza d'indicazioni concrete sulle necessità istruttorie invocate, non trova alcuna spiegazione. Altra questione è quella relativa a __________, al canapaio __________ ed a quello di __________ ancora da identificare: questo giudice nulla sa (neppure casualmente) ed il magistrato inquirente nulla dice (sono stati raccolti riscontri? se si quali? se non perché?, ecc.).

e)

Alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, si ha che le concrete necessità istruttorie invocate dal Procuratore pubblico sono affermate apoditticamente, per nulla motivate o concretamente indicate e non emergono in modo evidente dall'incarto. Ne consegue che non possono esser ritenute come presenti e concrete in questa sede (cfr., per analogia, GIAR 13 marzo 2003 in re B. e 28 febbraio 2003 in re R:). A rigore, ci si potrebbe chiedere a cosa sia servito, ai fini dell'istruttoria, il mese di carcerazione preventiva subito dall'istante o, meglio, se il principio di celerità di cui all'all'art. 102 CPP non risulterebbe  violato da un ulteriore perdurare della carcerazione preventiva.

6.

In conclusione, nel caso in esame, sono dati i gravi indizi di colpevolezza, ma non sono presenti (se si preferisce: non evidenziati e/o sostenuti da motivazione) né il pericolo di recidiva né le necessità istruttorie. Manifestamente non è  presente un pericolo di fuga (come, peraltro, non sostiene neppure il magistrato inquirente). Di conseguenza le condizioni per il mantenimento della carcerazione preventiva non sono date. Non è necessario, visto quanto sopra, interrogarsi sulla proporzionalità della durata della stessa.

__________ deve pertanto essere scarcerato, come ordinato con il presente giudizio esente da tasse e spese.

*      *      *      *

P.Q.M.

Visti gli artt. 95 ss.,102, CPP, 9, 10, 31 CF,  19 cifra 1 e 2 LFStup;

decide:

1.           L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è accolta:

         §.     di conseguenza __________ deve essere immediatamente scarcerato;

         §.§.  il Procuratore pubblico provvederà all'esecuzione della presente.

2.      Non si prelevano tasse e spese.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione via fax e per raccomandata a:

                                                                                giudice Edy Meli

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