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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.07.2004 INC.2003.32902

27. Juli 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·935 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.32902  

Lugano 12 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente per statuire sull’istanza presentata il 14/16 luglio 2004 dal

__________(patr. dall’__________)  

intesa ad ottenere il dissequestro di tutte le cartelle cliniche sequestrate nell’ambito del procedimento penale aperto a suo carico per infrazione aggravata e semplice alla legge federale sugli stupefacenti di cui all’ACC __________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini;

viste le osservazioni 20/21 luglio 2004 del magistrato inquirente e 26/27 luglio 2004 del Presidente della Corte delle assise correzionali;

letti ed esaminati gli atti dell’inc. ACC __________ messi a disposizione di questo giudice;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

nell’ambito del procedimento penale a carico del __________, per titolo di infrazione aggravata e semplice alla legge federale sugli stupefacenti, il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha ordinato il sequestro di cartelle cliniche di pazienti del medico accusato; le cartelle sono state depositate sotto segreto medico presso il Medico cantonale;

con istanza 14/16 luglio 2004, il __________ chiede il dissequestro delle suddette cartelle cliniche, ritenuto che “oggi è nuovamente libero di esercitare la professione di medico” e che “le cartelle cliniche sequestrate nel corso delle indagini preliminari sono” per lui “indispensabili all’attività professionale”; l’accusato rileva che “non è più indispensabile che le cartelle restino conservate in originale presso l’Ufficio del medico cantonale” e che semmai si potrà estrarre “una copia delle cartelle da tenere a disposizione presso l’Ufficio del Medico cantonale”;

con osservazioni 20/21 luglio 2004, il Procuratore pubblico dichiara che da parte sua vi è “pieno consenso alla restituzione integrale delle cartelle cliniche, purchè il Medico cantonale ne trattenga una copia fotostatica, così da poter eventualmente richiamare ciò che serve, in occasione del dibattimento”; si rimette comunque al giudizio di questo giudice;

con osservazioni 26/27 luglio 2004, il Presidente della Corte delle assise correzionali trasmette copia di una sua lettera al Medico cantonale nella quale comunicava che, per quanto lo concerne, “nulla osta a che vengano estratte le fotocopie da conservare ... e che al medico vengano restituite le cartelle originali”;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 14/16 luglio 2004, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa;

le 55 cartelle cliniche di pazienti (e non 54, come erroneamente indicato nell’atto d’accusa: v. classatore 1, AI 4, lettera 26 maggio 2003 del Farmacista cantonale aggiunto al Medico cantonale), sequestrate presso lo studio medico del __________ in data 22 maggio 2003 (v. verb. di perquisizione e sequestro 22.5.2003 ore 07.10/12.40) e poi consegnate per custodia, sotto segreto medico, al Medico cantonale (v. classatore 1, AI 3 e AI 4), sono elencate nell’ACC __________ quali corpi di reato. La qualifica di “corpi di reato” per le suddette cartelle cliniche, da cui si potrebbe dedurre una volontà del magistrato inquirente di chiederne la confisca in sede di dibattimento, appare impropria; entra invece in questo caso in considerazione il sequestro probatorio, ritenuta la volontà manifestata dal Procuratore nelle osservazioni di “poter eventualmente richiamare ciò che serve, in occasione del dibattimento”;

le esigenze probatorie possono essere salvaguardate dall’estrazione di fotocopie delle cartelle originali; in questo senso si sono espressi in modo concordante sia il Procuratore pubblico, che il Presidente della Corte delle assise correzionali. L’accusato, dal canto suo, nell’istanza di dissequestro non si oppone all’estrazione di fotocopie, anzi, la propone;

l’istanza di dissequestro degli originali delle 55 cartelle cliniche dei pazienti del __________ può dunque essere accolta. Il Medico cantonale provvederà pertanto a restituire gli originali al __________, previa estrazione della fotocopia integrale di ogni cartella; le fotocopie resteranno in custodia presso il Medico cantonale nelle modalità già fissate dal Procuratore pubblico per gli originali.

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è accolta. Di conseguenza:

1.1  E’ ordinato il dissequestro degli originali delle 55 cartelle cliniche dei pazienti del           __________.

1.2  Il Medico cantonale provvederà a restituire gli originali al __________,    previa estrazione della fotocopia integrale di ogni cartella; le fotocopie resteranno in      custodia presso il Medico cantonale nelle modalità già fissate dal Procuratore pubblico            per gli originali.

2.      Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:

                                                                                                                                                                     giudice Franco Lardelli

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