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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.02.2004 INC.2003.23713

9. Februar 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·5,556 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.23713

Lugano 9 febbraio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 2/4 febbraio 2004 da   sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 10/11 dicembre 2003 da  

____________, attualmente detenuto al PCT, 6904 Lugano-Cadro (rappr. dall'avv. __________)          

e qui trasmessa con preavviso negativo del 6 febbraio 2004 dal  

                                         Procuratore pubblico avv. __________, Lugano

viste le osservazioni, al preavviso negativo, presentate dalla difesa il 9 gennaio 2004;

visto l'incarto MP 1474/2003;

ritenuto

in fatto ed in diritto

che:

-        ____________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc. 1 inc. GIAR 237.2003.1);

l'arresto è stato confermato, da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi indizi di colpevolezza (in modo evidente, date le ammissioni, per i reati finanziari) e necessità istruttorie (doc. 6 inc. GIAR 237.2003.1);

alle accuse di cui sopra si è aggiunta in data 27 ottobre 2003, quella di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (cfr. Verbale PP ____________ di analoga data);

un'istanza di libertà provvisoria presentata da ____________ è stata respinta con decisione del 20 giugno 2003 (GIAR 237.2003.2); con sentenze del 15 ottobre 2003 e del 12 dicembre 2003, il carcere preventivo cui è astretto ____________ è stato prorogato, ogni volta, di due mesi (GIAR 237.2003.5 e GIAR 237.2003.8); in data 15 dicembre 2003 è stata respinta una ulteriore istanza di libertà provvisoria presentata da ____________ che, tra l'altro, proponeva una cauzione di FRS 100'000.- (GIAR 237.2003);

per quanto concerne lo stadio attuale dell'istruttoria, risulta, che gli atti sono stati depositati una prima volta il 13 novembre 2003 (AI 630) e , a seguito di una istanza di complementi istruttori (AI 647), il magistrato inquirente ne ha accolti alcuni (AI 651) ed altri sono stati accolti da questo giudice con decisione del 14 gennaio 2004 (GIAR 237.2003.11); trattandosi, sostanzialmente di documenti da acquisire, il secondo deposito atti (art. 196 cpv. 4) è stato possibile già il 16 gennaio 2004 (AI 712);

una successiva richiesta di complementi (a prima vista più una richiesta di chiarimenti) è stata presentata dalla difesa il 30 gennaio 2004 (AI 733) ed evasa dal Procuratore pubblico il 2 febbraio 2003 (AI 734); prudenzialmente, ritenuto che formalmente il termine per un ipotetico reclamo verrebbe a scadere venerdì 13 febbraio e la detenzione preventiva il lunedì 16 febbraio, il Procuratore pubblico ha inoltrato una nuova richiesta di proroga (GIAR 237.2003.12);

con l'istanza qui in discussione, ____________ chiede di essere posto in libertà provvisoria contro "prestazione di un'offerta di cauzione pari a FRS 250'000.-", somma acquisibile mediante mutuo ipotecario gravante un immobile di Camignolo "di proprietà dei 4 fratelli ____________" (Istanza, 2 febbraio 2004, p. 1); inoltre, produce tutta una serie di documenti, relativi a sue spese passate, asserendo riduzione di quanto gli inquirenti hanno indicato come "non documentato" (ca. FRS 450'000.- a fronte di ca. FRS 1,7 mio), rispettivamente "non giustificato" (ca. FRS 160'000.- a fronte di ca. FRS 455'000.-) nell'ambito della ricostruzione del destino delle somme prelevate (da ____________) dai conti ____________; l'istante ritiene così di aver ridotto, se non vanificato, il pericolo di inquinamento delle prove quo al destino dei fondi nonché il pericolo di fuga (Istanza p. 2);

il magistrato inquirente, nel suo preavviso negativo del 6 febbraio, dopo aver ricordato i gravi indizi di colpevolezza, segnala che l'immobile sul quale si indica di voler accendere il mutuo ipotecario è gravato da una limitazione della facoltà di disporre perlomeno per ¼ (AI 128); quanto alla documentazione prodotta sostiene che in realtà le possibili riduzioni (a voler considerare probante senza ulteriore analisi la documentazione) sarebbero di ben altra (e minore) entità: le spese non documentate si ridurrebbero da 1,7 ad 1,5 mio, quelle non giustificate di ca. 15'000.- FRS;

con le osservazioni (9 febbraio 2004) ____________, prende posizione sui commenti del magistrato inquirente alla documentazione da lui prodotte (riconoscendo la fondatezza di alcune considerazioni e contestandola per altre), produce ulteriori "pezze giustificative" di spesa, uno scritto della Banca Raiffeisen Alto Vedeggio, contesta l'ipotesi di tesaurizzazione e ribadisce la disponibilità a sottoporsi a determinate misure sostitutive dell'arresto in carcere;

preliminarmente, va detto che l'istante sembra dimenticare che questo giudice non ha il compito di condurre l'istruttoria e/o di effettuare accertamenti in prima persona (in sede di decisione quo alla libertà provvisoria vi ostano pure ragioni di "tempo"); non spetta a questo giudice determinare quale delle due letture della documentazione prodotta sia quella corretta (rispettivamente determinarsi su documentazione prodotta solo in sede di osservazioni senza possibilità concreta per il magistrato inquirente di esprimersi sulla stessa); questi accertamenti competono, se del caso, al giudice di merito; per la presente decisione basta constatare che la documentazione in questione non costituisce "prova liquida": é stata prodotta per la prima volta in questa sede e non durante tutta la fase dell'istruttoria destinata alla ricostruzione, parte della documentazione (recante date del 1999, 2000, 2001, quindi relativamente recenti) non è accompagnata (come altra) da una l____________a che spieghi la recente acquisizione, tra queste l____________e ve n'è una datata "27 agosto 2002" che risponderebbe ad una richiesta del 21 dicembre 2003", i rilievi del Procuratore pubblico (che diminuiscono valenza probatoria di determinate cifre perché già considerate o perché non tengono conto di corrispondenti entrate - per es. da assicurazioni) sono, in alcuni casi, ammessi (Preavviso PP, p. 2/3; Osservazioni difesa, p. 2);

neppure spetta a questo giudice (se non per questioni d'economia di giudizio) approfondire la questione dell'ipotecabilità del fondo indicato nell'istanza (che effettivamente è, in parte, oggetto di una limitazione della facoltà di disporre ed in parte già ipotecato - cfr. AI 128 ed allegati), ritenuto che anche singole quote di comproprietà possono essere gravate da ipoteca (artt. 646 e 800 CCS); non ci si può comunque esimere dal constatare che la banca (cfr. scritto 21 gennaio 2004 allegato alle osservazioni dell'istante) non sembra essere a conoscenza di questo dettaglio visto che menziona un finanziamento da erogarsi "agli intestatari della lettera quali debitori solidali" (tra i quali ____________ non figura) e garantito da un'ipoteca gravante la particella di "proprietà dei signori ____________-____________, ____________ __________, __________, __________ in ragione di ¼ ciascuno";

alla luce di quanto sopra, si deve comunque concludere che la situazione (che interessa per la presente decisione) è sostanzialmente immutata per rapporto a quanto determinato nella precedente decisione relativa alla libertà provvisoria; se da un lato vi è una leggera diminuzione delle cifre relative al destino dei fondi (nella misura ammessa dal Procuratore pubblico e, quindi, non più soggetta ad accertamento), dall'altro l'istruttoria predibattimentale è indiscutibilmente nella sua fase conclusiva;

valgono, allora e pienamente, le considerazioni già dettagliatamente espresse nella precedente decisione del 15 dicembre 2003:

"I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-  i motivi che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva di ____________, sono già stati analizzati nelle precedenti procedure e sono attuali anche oggi, in particolare per quanto determinato nella recente decisione del 12 dicembre 2003 a cui si rinvia integralmente (DTF 123 I 31); in questa sede ci si limita a riprodurre le determinazioni più significative:

"

3.

Per quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può senz'altro far capo (DTF 123 I 30, cons. 2 c.) a quanto detto nelle decisioni del 20 giugno 2003 e del 15 ottobre 2003. …:

"3.

a)

Gravi e concreti indizi di reato sono presenti nel caso in esame, sia per i reati di carattere patrimoniale, sia quelli contro la persona.

b)

Non occorre qui spendere molte parole in relazione alle ipotesi di reati patrimoniali. Gli elementi in tal senso, già emersi nei contatti tra le due parti prima dell'avvio del procedimento penale, sono stati ammessi dall'accusato fin dal suo primo verbale davanti al Procuratore pubblico:

"Io voglio qui precisare che lunedì mattina, 14.4.2003, ho avuto un incontro presso gli uffici della __________ con il mio avvocato, ____________ e l'Avv. __________. In tale incontro, l'avv. __________ mi ha rimproverato di aver effettuato dei prelevamenti sul conto di ____________ per complessivi 3 milioni di frs. Io in quella sede ho detto, e lo riconfermo, che ho indebitamente prelevato dei fondi dal conto __________ di pertinenza di ____________. Per semplicità quando nel presente parlo del conto __________ di pertinenza di ____________ mi riferisco alla relazione bancaria aperta a suo tempo presso __________ Altdorf, ricordo a memoria il numero di base cioé 87/1270." (Verbale PP 16 aprile 2003 p.3)

La sostanza di queste ammissioni, peraltro conformi con quanto risulta dalla documentazione già acquisita (cfr. Verbale PP ____________ 14 aprile 2003 e relativi allegati), è stata recentemente ribadita dall'accusato (Verbale PP 3 giugno 2003, p. 1).

c) 

Per ciò che attiene le ipotesi di reato contro la persona, numerosi sono gli aspetti non chiari (o non ancora chiariti) in merito alla dinamica dei fatti, dinamica non priva d'importanza (per non dire determinante) per l'accertamento dell'esistenza o meno dei reati indicati nella promozione d'accusa.

Innanzitutto, non sono chiari i motivi per i quali ____________ è stato invitato ad entrare in casa ed in studio. L'accusato, quando era ancora indiziato per lesioni colpose, fa riferimento al fatto che ____________ poteva mostrargli come si fa a smontare una "parabellum" (Verbale PP ____________ 25 febbraio 2003 p. 3). ____________, che ha si riferito della richiesta relativa allo smontaggio della "parabellum" (Verbale PP 27 febbraio 2003, p. 2), ha poi precisato che il motivo principale stava nel fatto che ____________ doveva mostrargli i conti (Verbali PP ____________ 14 aprile 2003, p. 8 e 22 aprile 2003, p. 5) ed ha parlato di un disinteresse dell'accusato per l'operazione di smontaggio dell'arma (ibidem).

Pure non chiara è la situazione (localizzazione) dell'arma, che ha ferito ____________, al momento in cui i due sono entrati in casa, rispettivamente nello studio. Per ____________ si trovava sulla scrivania, carica, disassicurata e con il cane alzato, e ciò da tre giorni (Verbali PP ____________ 25 febbraio 2003, p. 4 e 9 maggio 2003 p. 10), mentre ____________, che alla scrivania si è seduto per smontare la "parabellum", non l'ha vista (Verbale PP ____________ 27 febbraio 2003, p.2, 14 aprile 2003 p.8, 22 aprile p.5). Inoltre, ____________ si dice sicuro che prima dello sparo ____________, che era uscito dallo studio per orinare, è rientrato dirigendosi direttamente verso di lui (Verbale PP ____________ 22 aprile 2003, p. 5), quindi senza "passare" dalla scrivania come afferma, invece, l'accusato (Verbale PP ____________ 10 maggio 2003, p. 5). Da qui l'incertezza sulla posizione dell'arma, con conseguenze sul momento ed il motivo per cui l'accusato l'ha presa in mano. Ora, se è vero che ____________ non stava guardando ____________, al momento in cui questi rientrava nello studio, è altrettanto vero che in un locale relativamente piccolo lo spostamento di una persona, e la sua voce, possono fornire indicazioni circa la sua posizione e/o il suo spostarsi.

D'altro canto l'accusato non ha spiegato come e perché l'arma carica e pronta al tiro si trovasse da qualche giorno in quel locale (praticamente incustodita), perché era stata preparata al tiro (con cane alzato), quale fosse lo scopo di mostrarla a ____________ senza nulla accennargli in merito prima che partisse il colpo (cfr. Verbali PP ____________ 25 febbraio 2003, p. 4/5, 9 maggio 2003, p. 3 e 9, ____________ 22 aprile 2003, p. 4). Soprattutto, l'accusato non fornisce spiegazione alcune sul perché egli, collezionista ed appassionato d'armi, dopo aver preso in mano la SIG 210, per avvicinarsi all'amico e mostrargliela, non si sia accorto dello stato dell'arma e non abbia provveduto renderla inoffensiva (Verbale PP ____________ 25 febbraio 2003, p. 5, 9 maggio 2003 p. 3, 10 maggio 2003, p. 4/5).

Non da ultimo (eufemisticamente parlando), la posizione delle due persone al momento in cui il proiettile è partito (entrambi si trovavano in piedi, ____________ dietro ____________) e le modalità d'impugnazione dell'arma da parte dell'accusato (all'altezza delle spalle e puntata verso ____________ - Verbale ____________ 25 febbraio 2003, p. 5) con ____________ che viene colpito al volto, destano ulteriori perplessità (che si aggiungono a quanto si è appena detto) sulla dinamica dei fatti così come indicata dall'accusato.

Quanto al movente, a prescindere dal fatto che ancora recentemente lo svuotamento di un conto bancario è stato ritenuto quale movente di un mancato omicidio (Assise criminali Lugano 17 maggio 2002), la sua esistenza (così come indicato dal magistrato inquirente) non può essere esclusa nel caso in esame (e non lo sarebbe neppure se fosse accertato che l'esistenza del conto depauperato sarebbe comunque venuto a galla, anche solo per il fatto che le eventuali spiegazioni che l'accusato poteva fornire non avrebbero potuto essere contraddette da ____________).

Alla luce di tutto quanto esposto, anche per le ipotesi di reato contro la persona sono dati (a questo stadio dell'inchiesta e senza voler minimamente anticipare giudizi di merito che non sono nella competenza di questo giudice) sufficienti indizi di reato."

(GIAR 237.2003.2)

e

"3.

a)

L'unico elemento nuovo, compiutamente indicato, è il contenuto del rapporto della polizia scientifica del 13 settembre 2003 (AI 489) che segnala il ritrovamento, sul mobiletto del bagno, di "tracce" che indicherebbero il "deposito" di un'arma da fuoco compatibile con una SIG 210. A prescindere da ogni considerazione sulla concretezza e sulla portata del rilevamento (per la difesa inconsistente), è palese che volendolo considerare sarebbe un indizio a carico (viste le dichiarazioni dell'accusato in merito al luogo di situazione dell'arma la sera dei fatti), mentre il considerarlo inconsistente non scalfirebbe più di tanto la valenza degli (altri) indizi considerati nella precedente decisione.

…"

 (GIAR 237.2003.5)

A scanso di equivoci, e senza in alcun modo pregiudicare il merito, questo giudice ritiene che, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati (con l'aggiunta rilevante, vista la posizione delle due persone al momento in cui il colpo è partito, della conferma della traiettoria rettilinea del proiettile - cfr. AI 613), siano presenti gravi e concreti indizi anche per le ipotesi di reato contro la persona, non esclusa, visto l'ipotizzato motivo a delinquere ed i rapporti che legavano l'accusato a ____________, quella di cui all'art. 112 CP (cfr. per analogia DTF 127 IV 14; DTF 120 IV 127).

4.

c)

Permane, invece, a giudizio di questo giudice, ed indipendentemente dal fatto che il magistrato inquirente ne parli prima di indicare i presupposti alternativi per la detenzione cautelare (cfr. Istanza p. 2), un pericolo d'inquinamento delle prove in relazione alla non determinazione della destinazione dei fondi.

Nell'ambito della precedente decisione di proroga, così ci si era espressi:

"d)

Da tutto quanto sopra risulta che, oggettivamente, una parte non irrilevante dei fondi prelevati dai conti di ____________ non ha ancora trovato conferma di utilizzo (e non si può escludere, quindi, tesaurizzazione). Quanto detto in merito nella precedente decisione, rimane attuale e giustifica il mantenimento della detenzione cautelare:

"L'accertamento del destino di queste ultime non è importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV  288) ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art. 59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).

Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente) sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re G.C.; REP 1980 p.45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di portare a termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle recenti indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in qualche modo intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che deve essere salvaguardata."

 (sentenza 15 ottobre 2003)

L'autorità inquirente, tramite la preposta équipe finanziaria, ha cercato di ricostruire il destino delle somme sottratte ai conti di ____________, su base documentale e in base alle dichiarazioni dell'accusato. Il risultato della ricostruzione è contenuto nell'AI 614. Il totale dei prelevamenti è confermato a poco meno di FRS 3,2 mio. Quanto al destino/utilizzo delle somme in questione, la conclusione è che l'utilizzo di FRS 1'769'000.-- non risulta documentato e, di questo importo, FRS 455'000.-non risultano neppure giustificati (oltre l'assenza di documentazione comprovante l'utilizzo). Vista l'entità delle somme in questione l'indizio di una tesaurizzazione permane, indipendentemente dal fatto che il magistrato inquirente ritenga conclusa la fase istruttoria predibattimentale (solo l'accusato poteva portare prova dell'utilizzo di prelevamenti per contante).

Non va dimenticato che l'accertamento definitivo compete al giudice del merito (che, in sede dibattimentale, ha facoltà di assumere prove a sua volta - artt. 227 cpv. 5 e 228 cpv. 2 CPP) e che anche ai fini di tale accertamento le prove raccolte e gli elementi di giudizio debbono essere protetti dal pericolo d'inquinamento (che può avvenire sia mediante recupero e migliore collocazione, sia mediante la predisposizione di elementi suscettibili di dar corpo alla tesi del totale utilizzo - cfr. per analogia sia per la durata del pericolo di inquinamento che per la tipologia dell'elemento a rischio d'inquinamento: sentenza 17.12.2003 in re F., GIAR 88.1999.10).

Se questo (residuo) rischio d'inquinamento sia, da solo, sufficientemente importante e fondato per giustificare perdurare della carcerazione di ____________ è questione che può rimanere aperta alla luce di quanto si dirà nel considerando successivo.

5.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

c)

Come detto più sopra, la gravità della pena presumibile, da sola, non basta a fondare concreto pericolo di fuga. Nondimeno, si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale e può diventare vera e propria presunzione nei casi in cui il crimine ipotizzato è passibile della reclusione a vita (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Nel caso in esame occorre quindi considerare che all'accusato sono imputati reati patrimoniali di non poca entità (3,2 mio di FRS), con fatti ammessi, per i quali è prevista la pena edittale della reclusione (art. 138, sub 158 CP), e reati contro la persona passibili della reclusione con minimo stabilito dalla legge, finanche con la reclusione a vita (artt. 111 e 112 CP).

Già l'entità dei reati patrimoniali ipotizzati permette di ritenere non improbabile una pena senza il beneficio della sospensione condizionale. Va, inoltre, considerato il rischio di una pena non inferiore ai 5, rispettivamente 10 anni di reclusione in caso di condanna anche per le ipotesi di reato contro la persona, come detto gravemente indiziati. Tutto questo in prossimità del dibattimento, ritenuto che per il magistrato inquirente lo scopo dell'istruttoria predibattimentale è raggiunto.

L'accusato non indica possibilità concrete di reinserimento professionale in Svizzera che, comunque ed oggettivamente, appaiono fortemente compromesse. Emerge dagli atti che sin 1999 l'accusato ha avuto "difficoltà di ricollocamento" in conseguenza (a suo dire) della sua attività politica, difficoltà che hanno trovato soluzioni temporanee e, sostanzialmente, precarie (cfr. PG Verbale ____________ 2 luglio 2003). È manifesto che le conseguenze del procedimento penale, che ha avuto una certa eco sia in Ticino che nel resto della Svizzera, quantomeno per ciò che concerne i fatti ammessi (  indipendentemente dalla loro qualifica giuridica definitiva), aggravano la situazione e permettono di concludere per l'assenza di concrete possibilità di reinserimento professionale in ambito commerciale/finanziario sia in Ticino che in Svizzera (cfr. per analogia: sentenza 7.10.2003 in re F., Giar 88.1999.8).

A ciò si aggiunge il fatto che per una parte (certo non irrilevante anche se si vuole considerare il solo "non giustificato" e non tutto il "non documentato") delle somme sottratte ai conti ____________, non è stato possibile accertare destinazione. Non é competenza di questo giudice determinarsi definitivamente sul destino di tali somme. A questo stadio solo si può constatare che quanto sottratto è sostanzialmente accertato (non solo per le ammissioni dell'accusato) mentre la destinazione di un'importante parte del sottratto non ha potuto esserlo. Ne consegue che permane indizio concreto (SJ 1980 p. 583 ss., p. 585) di disponibilità occultata (o tesaurizzazione che dir si voglia) che deve essere considerato nell'analisi del pericolo di fuga (sentenze 7.12.1999 in re F. e 12 gennaio 2000 in P., GIAR 88.1999.10 e 43.1999.9; CRP 20 agosto 1999 in re P.; tutte inerenti cittadini svizzeri, con legami famigliari in svizzera, imputati di reati patrimoniali di una certa gravità e con sospetto di disponibilità all'estero).

d)

Considerati globalmente, gli elementi indicati sopra, permettono di concludere, a giudizio di questo giudice, che la scelta di una latitanza possa apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo.

Non appaiono sufficienti a scongiurare tale rischio i legami con i figli, neppure quello con la figlia maggiore Katiuscia. Non si vuole qui certamente negare importanza e valenza di tali legami; tuttavia, da un lato il naturale e progressivo "distacco" dovuto all'età per l'una (ormai maggiorenne), dall'altro le inevitabili conseguenze della separazione/divorzio per gli altri, così come la circostanza che in caso di pena da espiare (come detto qui non esclusa) i contatti sarebbero limitati e fondamentalmente non diversi da quelli possibili in caso di latitanza, impongono di ritenere prioritari i motivi di ordine pubblico indicati più sopra (sentenza 17 dicembre 1999 in re F., GIAR 88.1999.10).

e)

Da ultimo, foss'anche a titolo abbondanziale, non ci si può non interrogare sulle finalità della richiesta di essere sentito dal perito psichiatrico, formulata in data prossima alla presentazione del referto peritale e del conseguente deposito degli atti, richiesta indirizzata direttamente al perito (cfr. AI 610).

La perizia è stata ordinata il 21 maggio 2003 (AI 181a), nel corso del successivo mese di giugno l'accusato ha comunicato di intendere "sottrarsi alla pretesa perizia" (AI 198), concetto ribadito nel reclamo presentato il 17 luglio 2003 contro l'accesso integrale agli atti a favore del perito: "il peritando qui reclamante si è per parte sua dichiarato indisponibile a farsi analizzare" (Doc. 1 inc. GIAR 17 luglio 2003). A seguito di quanto sopra il perito ha proceduto ad espletare il suo mandato sulla base dei soli atti, comunque senza sentire l'accusato, cosa nota a tutti fin da quelle date.

Con lo scritto del 7 novembre 2003 l'accusato cambia idea, lo riferisce direttamente al perito e dopo la decisione negativa del magistrato inquirente (AI 626) presenta istanza di estromissione della perizia dagli atti (AI 638).

Ora, alla luce di simile tempistica (la scadenza della prima proroga al 16 dicembre imponeva, al magistrato che intendeva rispettarla, deposito degli atti ancora nel corso del mese di novembre), anche persona poco maliziosa ha difficoltà a non intravvedere anche una finalità dilatoria non priva d'influsso sui termini di detenzione cautelare. Infatti, sia il magistrato che il perito si vedono offrire un mezzo d'accertamento che in precedenza era stato negato e ben si può pensare che, in particolare per il secondo (a cui, non lo si dimentichi, lo scritto è stato indirizzato direttamente), l'interesse (per maggior serietà e fondatezza delle sue conclusioni) possa esser stato grande. Se la richiesta fosse stata accolta (e lo si dice qui senza pregiudizio per la decisione che questo giudice dovrà prendere sulla questione dell'estromissione) è abbastanza evidente che la perizia non avrebbe verosimilmente potuto essere consegnata alla stessa, con le relative conseguenze sul deposito degli atti e il rispetto dai termini fissati con la prima decisione di proroga. Certo questo non avrebbe impedito il magistrato di postulare ulteriore proroga (come è poi avvenuto per altri motivi), ma in situazione diversa per rapporto alla tempistica dell'inchiesta.

6.

In conclusione, alla luce di tutte le circostanze indicate nei punti precedenti, nei confronti di ____________ sussistono un concreto pericolo di inquinamento delle prove, ancorché in forma ridotta per rapporto alle constatazioni di cui alle precedenti decisioni in materia di libertà provvisoria, ed un concreto pericolo di fuga. Queste circostanze, in uno con la presenza di gravi indizi di colpevolezza sia per i reati patrimoniali che per i reati contro la persona giustificano il mantenimento, se si preferisce il prolungamento, della detenzione preventiva mediante concessione di una proroga della detenzione. Questa può essere concessa per la durata richiesta considerato che ci si deve determinare su una richiesta di complemento istruttorio, quindi è opportuno considerare i tempi di eventuale evasione degli stessi (se accolti), e ritenuto che in caso di respingimento si potrà/dovrà procedere senza indugio alla chiusura dell'istruttoria.

La proroga richiesta, tenuto conto della gravità dei reati, della pena che ne deriverebbe in caso di condanna, della celerità della conduzione dell'istruttoria e del carcere preventivo già sofferto, appare certamente rispettosa del principio di proporzionalità."

(sentenza 12 dicembre 2003, GIAR 237.2003.8)

-  in questa sede occorre allora determinare, vista la specifica richiesta in tal senso, se il pericolo di fuga possa essere validamente limitato mediante versamento di una cauzione (e in caso affermativo di quale entità), senza dimenticare che un pericolo di inquinamento delle prove, ancorché "residuo", sussiste;

-  l’inchiesta é in fase conclusiva (gli atti sono stati depositati) e, come detto, non è per nulla certo che l’eventuale pena in caso di condanna (anche per i soli reati patrimoniali) possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale;

-  l’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586);

-  nel caso in esame, la gravità dei reati imputati, la concretezza e gravità degli indizi, il rischio di pena in caso di condanna, in uno con gli altri elementi indicanti pericolo concreto di fuga (ed elencati nel considerando 5 della decisione 12 dicembre 2003, riprodotto più sopra), la possibile disponibilità nascosta (provento del reato), impongono di concludere che, a questo stadio del procedimento (imminenza della chiusura dell'istruttoria, con prospettiva di celere rinvio a giudizio), neppure la prestazione di cauzione sia sufficiente a scongiurare pericolo di fuga, a maggior ragione vista l'entità della cauzione proposta;

-  abbondanzialmente ed in merito all'entità della cauzione proposta, sebbene sia sempre difficile fare paragoni con altri casi, si ricorda che decisioni recenti, per casi di reati patrimoniali di una certa entità, hanno fissato la cauzione in somme varianti tra i 100'000.-- ed i 350'000.-- franchi (sentenze 26.10.2001 in re A., 8.11.2001 in re G.C., 24.4.2002 in re G., 25.1.2002 in re A.); nel caso in esame la somma proposta si situa al limite inferiore della casistica indicata, è lontana dalla somma di almeno FRS 455'000.-- priva di qualsiasi giustificazione d'utilizzo (a cui si possono aggiungere i dubbi circa il destino di ulteriori FRS 1'769'000.-- per i quali è stata fornita una spiegazione d'utilizzo senza alcun riscontro documentale e con solo recente ricordo di pagamenti in nero - cfr. Verbale PP ____________ 28.10.2003 p.4) per correttezza si dirà che la prima cifra non è compresa nella seconda come erroneamente indicato nel cons. 4. c. della decisione 5.12.2003, cfr. AI 614 p. 13), è stata presentata senza particolari indicazioni circa le potenzialità economiche di chi la presta (tra l'altro passando da 70'000.-- a 100'000.-franchi nel giro di qualche giorno, a seguito della decisione di proroga), rendendo così difficile la valutazione concreta del reale effetto deterrente;

-  da ultimo permane, a ulteriormente controindicare la messa in libertà su cauzione, il residuo pericolo di inquinamento delle prove, come indicato più sopra;

-  alla luce di questa conclusione, è pacifico che le altre misure sostitutive proposte appaiono inadeguate a limitare sufficientemente il pericolo di fuga nel caso in esame."

è evidente, in base alle considerazioni contenute nella decisione menzionata, che la libertà provvisoria è stata rifiutata da questo giudice perché si ritenevano presenti un concreto pericolo di fuga ed un residuo (ma anch'esso concreto) pericolo d'inquinamento delle prove; l'entità della cauzione è stata trattata solo a titolo abbondanziale (e senza riferimento a casi con particolare analogia - ipotesi reato finanziario sommata ad ipotesi di reato contro la persona- perché i pochi precedenti cantonali - definibili come analoghi - non hanno dato luogo a decisioni inerenti la cauzione : cfr. inc. GIAR 30.1994 e GIAR 461.2000);

in conclusione, e ritenuto che nulla di sostanziale è mutato per rapporto alla decisione sopra riportata, le motivazioni alla base del precedente rifiuto di concessione della libertà provvisoria valgono tutt'ora, e sono qui ribadite, anche tenuto conto della nuova cifra di cauzione offerta (ancorché di non sicura effettiva disponibilità nella forma menzionata);

per quanto concerne la proporzionalità della misura, si ribadisce che , tenuto conto della gravità dei reati, della pena che ne deriverebbe in caso di condanna, del carcere preventivo già sofferto e del fatto che l'istruttoria è ormai prossima alla conclusione (come si è detto i "complementi sui complementi" (art. 196 cpv. 4 CPP) sono già stati evasi e si attende la scadenza formale del termine di ricorso), appare certamente rispettosa del principio di proporzionalità, anche alla luce della durata del carcere preventivo nei menzionati casi analoghi (cfr. Assise criminali di Lugano, 1 aprile 1998 in re C.; Assise criminali di Lugano, 17 maggio 2002 in re B.);

inutile soffermarsi più di tanto sulle altre misure sostitutive proposte, ritenuto che le stesse (qualora concretamente applicabili, ciò che non è il caso per il "braccialetto elettronico " previsto, a titolo sperimentale, per altre situazioni e, allo stadio attuale, non gestibile dal Ministero pubblico) non appaiono adeguate a limitare sufficientemente il pericolo di fuga nel caso in esame;

-     il presente giudizio, relativo a libertà personale, è esente da tasse e spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 95 ss. CPP, 9, 10, 31 CF, 138, 158, 111, 112 CPS;

decide:

1.     L’istanza di libertà provvisoria, previa versamento di cauzione di FRS 250'000.- e con proposta di adozione di altre misure sostitutive, presentata da ____________ è respinta.

2.     Non si prelevano tasse e spese.

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.     Intimazione a:

          -    avv. __________ per sé e per l'accusato;

          -    Procuratore pubblico avv. __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano      (con copia delle osservazioni dell'accusato);

         -    Direzione PCT, 6904 Lugano-Cadro.

                                                                                giudice __________

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