Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.01.2004 INC.2003.23711

14. Januar 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·7,426 Wörter·~37 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. INC.2003.23711

Lugano 14 gennaio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/16 dicembre 2003 da

___________, (Avv. __________)  

contro

la decisione 3 dicembre 2003 del Procuratore pubblico __________ che rifiuta parte dei complementi istruttori proposti nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP 1474/2003;

viste le osservazioni della parte civile __________ (23/29 dicembre 2003) e del magistrato inquirente (24 dicembre 2003);

visto l'inc. MP 1474/2003;

ritenuto

in fatto

A.

___________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc. 1 inc. GIAR 237.2003.1).

L'arresto è stato confermato, da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi indizi di colpevolezza (in modo evidente, date le ammissioni, per i reati finanziari) e necessità istruttorie (doc. 6 inc. GIAR 237.2003.1).

B.

In sintesi: da un lato ___________ è accusato di essersi appropriato, rispettivamente di aver amministrato infedelmente, di denaro di proprietà di ___________ che era stato depositato su relazioni bancarie delle quali egli (___________) era procuratore, e ciò per ca. 3 milioni di FRS. D'altro, ed in relazione al ferimento al volto di ___________ avvenuto a ___________ il 24 febbraio 2003 in circostanze poco chiare, egli è accusato di aver agito intenzionalmente e con l'intenzione di uccidere. Alle accuse di cui sopra si sono aggiunte in data 31 luglio 2003, quella di infrazione alle norma della circolazione, e in data 27 ottobre 2003, quella di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (cfr. Verbali PP ___________ di analoghe date).

C.

L'accusato si trova ancora in stato di detenzione preventiva a seguito di due proroghe della carcerazione concesse da questo giudice con decisioni del 15 ottobre 2003, rispettivamente 12 dicembre 2003 (incarti GIAR 237.2003.5 e 237.2003.8).

Con decisione del 13 novembre 2003, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti, fissando il termine, per la visione e la richiesta di eventuali complementi, al 1 dicembre 2003 (AI 630). Mediante istanza di stessa data, la difesa ha formulato richieste di complementi istruttori. In particolare ha chiesto l'acquisizione di determinate informazioni circa il perito psichiatrico, il richiamo di documenti e ricostruzioni, l'interrogatorio di alcuni agenti di polizia, nonché l'estromissione dall'incarto di determinati atti (cfr. AI 647).

D.

Il Procuratore pubblico, con la decisione qui impugnata, ha accolto una sola richiesta (richiamo di tre ___________e trasmesse da __________ Service SA alla polizia) e respinto tutte le altre vuoi per inconferenza e/o carenza di motivazione, vuoi perché già precedentemente evase, vuoi perché lesive della buona fede processuale (cfr. AI 651).

Con il reclamo 15/16 dicembre 2003, ___________ si aggrava contro gran parte delle decisioni negative del magistrato inquirente. Chiede che siano accolte le sue richieste, e più precisamente: acquisire agli atti il curriculum vitae del dott. ___________ (perito giudiziario), estromettere dagli atti il referto peritale da questi stilato, procedere all'allestimento di una nuova perizia psichiatrica sull'accusato, procedere all'audizione di due ispettori della polizia scientifica, estromettere alcune parti (ed allegati) di un rapporto della polizia scientifica (Reclamo 15 dicembre 2003, doc. 1 inc. GIAR 237.2003.11). Quale fondamento delle sue richieste, la difesa avanza il suo diritto di conoscere le qualifiche professionali del perito, l'assenza di validità (per questioni di carattere metodologico) del referto peritale, il diritto al contraddittorio e la violazione delle disposizioni di procedura applicabili per quanto concerne l'audizione degli ispettori della polizia scientifica e l'estromissione dagli atti di parte del relativo rapporto (ibidem).

E.

Sia il magistrato inquirente che la parte civile, si oppongono all'accoglimento del reclamo.

La seconda segnala come le richieste difettino del concreto e indispensabile interesse istruttorio degno di protezione, cerchino di anticipare la fase valutativa della prova (di competenza del giudice del merito) e abbiano quale obiettivo (improprio in sede di complemento, secondo la parte civile) quello di eliminare prove in luogo di aggiungerne o precisarle (Osservazioni 23 dicembre 2003, doc. 5 inc. GIAR 237.2003.11).

Il primo sottolinea come gran parte delle richieste costituiscano un manifesto abuso di diritto, per i tempi e le modalità in cui sono state presentate, che gli ispettori di polizia non sono testi e non possono essere sentiti in quanto tali e che il rapporto della polizia scientifica è stato allestito con modalità che non violano il codice di rito né per quanto concerne il diritto al contraddittorio (garantito in sede d'interrogatorio e con la prospettazione delle risultanze), né per quanto concerne i diritti di partecipazione della difesa: da ultimo, alcune richieste sarebbero insufficientemente motivate (Osservazioni 24 dicembre 2003, doc. 4 inc. GIAR 237.2003.11).

Per completezza, si precisa che un paio di richieste di complemento sulle quali si esprime il magistrato inquirente nella sua decisione non sono più oggetto di reclamo, quindi, non lo saranno neppure della presente decisione (corrispondenza fabbrica di Thun, tabulato telefonata).

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, si dirà, qualora necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

Il reclamo, formulato dall'accusato entro il termine previsto dalla legge (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP) è ricevibile.

Analogamente sono ricevibili le osservazioni del magistrato inquirente e della parte civile.

2.

Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.

a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio.

3.

Ancora a titolo per così dire preliminare, va rilevato che parte delle richieste respinte (e oggetto di reclamo) riguardano non tanto complementi istruttori, bensì richieste di estromissione di atti (o parti di questi) dall'incarto. Occorre pertanto ribadire i principi applicabili a tali richieste, già richiamati in recente decisione nell'ambito di questo stesso procedimento:

"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, __________, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p.39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;"

(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)

Il principio della libertà della prova, richiamato anche dal CPP (art. 113 cpv. 2), ha dei limiti. Questi si concretizzano sia a livello della prova in quanto tale (esclusione di alcune modalità di "prova" in contrasto con i principi generali del diritto - per es. dignità umana, DTF 124 IV 34, 117 Ia 341) sia nel rispetto delle regole procedurali che regolano la "raccolta" della prova (legalità formale e amministrazione della prova). In particolare per ciò che riguarda la seconda limitazione, va detto che talune norme regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso dell’art. 119 CPP, relativo al divieto di mezzi coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, e che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a questo divieto (ibid., cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che si analizzi la norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità: per la dottrina dominante, la prova in questione può essere validamente utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, Strafprozessrecht, 2. A., Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario, la norma violata rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso scolastico, l’audizione di un teste senza preventivo richiamo dell’eventuale diritto di rifiutare la testimonianza, v. Schmid ibid.). Schmid medesimo propone di esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi dell’accusato (o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc. cit., margin. 609). Il codice di rito ticinese si rifà proprio a questo principio; l’art. 113 cpv. 1 recita infatti: “Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione”.

Occorrerà pertanto distinguere, nel seguito della presente, le richieste che rientrano nella categoria dei complementi da quelle che rientrano nella categoria della "nullità/inutilizzabilità".

4.

Curriculum vitae dott. ___________

a)

La difesa ha chiesto, quale complemento istruttorio, l'assunzione del curriculum vitae "come di ogni riscontro documentale attestante le sue qualifiche professionali e peritali nell'ambito della psichiatria forense". A motivazione della richiesta sta la possibilità che il perito designato abbia stilato il rapporto in base a criteri non pertinenti alla "psichiatria applicata alla materia forense" (Istanza 1. dicembre 2003, punto 1), con necessità di accertamento delle sue competenze specialistiche per la valutazione della "pretesa credibilità della prova" (Reclamo 15 dicembre 2003, punto 1., pagina 3).

Magistrato inquirente e parte civile sostengono, sostanzialmente, tardività della richiesta.

b)

Il perito è stato nominato con decreto 21.5.2003 (AI 181A) cresciuto in giudicato. Solo con scritti del 22 e 24 giugno 2003 (AI 252 e 259) la difesa ha chiesto informazioni sulle sue competenze "specialistiche". Per contestare la scelta del perito (comunque e di regola nella sola competenza del magistrato: art. 142 cpv. 3 CPP; N. Schmid, Strafprozessrecht, 1997, n. 666; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2002, § 64 n. 6) la richiesta è, quindi, tardiva. Abbondanzialmente, va comunque detto che le norme applicabili (in particolare art. 142 cpv. 1 CPP) non pongono condizioni particolari per la scelta dei periti; deve essere garantita la competenza professionale senza necessariamente che questa sia "particolare", cioè strettamente legata all'attività "forense", come pretende il reclamante (cfr.: G. Piquerez, Procédure penale suisse, 2000, n. 221; Schmid, ibidem; Hauser/Schweri, ibidem).

c)

Non si vuole qui negare che le qualifiche professionali del perito possano (o anche debbano) interessare le parti ed il giudice del merito nell'ambito della valutazione del referto peritale (Piquerez, op. cit., n. 2209). Tuttavia la richiesta di complemento non indica (altri) motivi connessi con lo scopo dell'istruttoria predibattimentale. Pertanto, la richiesta concerne questione di competenza del merito e la sua evasione può senz'altro avvenire in quella sede senza problemi particolari ( REP 1998 n. 122; REP 1997 n. 107).

Estromissione perizia ___________ e allestimento nuova perizia

d)

La difesa, come già con il reclamo del 9 dicembre 2003 (inc. GIAR 237.2003.9), chiede l'estromissione dagli atti del referto stilato dal dott. ___________ e l'allestimento di un nuovo referto peritale. I motivi della richiesta d'estromissione stanno (come peraltro già affermato nel reclamo citato) nel fatto che il perito ha stilato e consegnato il referto senza sentire l'accusato, con conseguente violazione del diritto di essere sentito e insanabile vizio metodologico accertato da un esperto di parte (cfr. doc. 2, inc. GIAR 237.2003.11). Quanto alla nuova perizia, questa è necessaria, sempre secondo la difesa, per l'inutilizzabilità di quella agli atti (per i motivi di cui sopra) e l'impossibilità "tecnica" a che sia lo stesso perito a completarla previa audizione dell'accusato, visto che ha già tratto le sue conclusioni (Reclamo 15 dicembre 2003, punto 2).

Il magistrato inquirente ha respinto la richiesta di estromissione in quanto irricevibile, per precedente evasione della stessa, e quella di nuova perizia perché la sua valutazione (quo all'attendibilità) è di competenza del giudice del merito (Decisone 3 dicembre 2003, punto 2). La parte civile si oppone anch'essa alle due richieste, sottolineando come l'unica critica al referto peritale concerne il limite metodologico (mancata audizione dell'accusato) imposto dall'accusato stesso.

e)

In merito all'estromissione, questo giudice ha già deciso con sentenza del 7 gennaio 2003 (cui si rinvia integralmente), che può essere qui riprodotta nei suoi passaggi conclusivi:

"

-       il reclamante, a ragione, non contesta che la perizia, in specie quella psichiatrica, sia mezzo di prova previsto dalla legge (art. 113 cpv. 2, 142 ss, 1147 CPP); neppure è avanzata ipotesi di violazione delle norme procedurali previste dal codice di rito che ne regolamentano le modalità d'assunzione ed i relativi diritti delle parti; contestata è la violazione del diritto costituzionale di essere sentito e la validità/utilizzabilità del referto in relazione alla metodologia, anche (se non soprattutto) a seguito della (pretesa) violazione del diritto di essere sentito;

-       con scritto datato 4 novembre 2003 (trasmesso direttamente al perito dalla difesa il 7 novembre - cfr. AI 610), l'accusato ha comunicato la sua intenzione di sottoporsi "personalmente" alla perizia, quindi di essere sentito dal perito stesso; ciononostante il perito ha consegnato il suo referto qualche giorno dopo, senza procedere ad audizioni dell'accusato (AI 629); ciò, a giudizio del reclamante, costituisce violazione di un suo diritto fondamentale e giustificherebbe l'estromissione dagli atti del referto peritale in questione;

-       sebbene sia circostanza comprensibile anche per un profano che una perizia psichiatrica effettuata sugli atti abbia un valore probatorio (Beweiswert) inferiore a quella effettuata (anche) mediante audizioni del peritando, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che una perizia psichiatrica effettuata sui soli atti è, eccezionalmente, ammissibile:

"Aktengutachten müssen die Ausnahme darstellen. Solche Ausnahme sind etwa möglich, wenn über den zu begutachtenden Täter bereits ein oder mehrere Gutachten erstatten worden sind, die überdies jüngeren Datums sein müssen, und wenn sich die Grundlagen der Begutachtung nicht wesentlich geändert haben (nach wie vor gleiches Krankheitsbild). Ein Aktengutachten kommt auch in Betracht, wenn der Proband nicht oder nur schwer erreichtbar ist oder sich einer Begutachtung verweigert."

(DTF 127 I 54)

  -       nel caso in esame, va rilevato che con scritto del 6 giugno 2003 (AI 198), la difesa segnalava che l'accusato intendeva "sottrarsi alla pretesa perizia, non ravvedendo alcun elemento che possa indiziarne la necessità istruttoria e ritenendo che il suo allestimento proceda semmai, e solo, da una presunzione di colpevolezza"; il magistrato inquirente non ha ritenuto di dover annullare l'ordinanza di perizia anche in considerazione del fatto che il perito designato ha comunicato che "in linea di principio e con certi limiti, una perizia psichiatrica può essere eseguita anche sulla base degli atti" (AI 268);   -       da tutto quanto sopra esposto è evidente che il diritto di essere sentito è stato garantito nella fase in cui si è decisa la perizia, i suoi contenuti e la persona incaricata (DTF 101 Ia 292) e che la non audizione di ___________ da parte del perito (perlomeno fino al 7 novembre 2003) è fatto conseguente (e rispettosa) alla volontà dell'accusato stesso;   -       dopo aver rifiutato di colloquiare con il perito ai fini della stesura del referto, chiedere (a 5 mesi di distanza ed in prossimità della scadenza del termine -prorogato- di consegna del referto) di essere sentito dal perito e, poi, l'estromissione dagli atti del referto peritale, poiché alla sua richiesta non è stato dato seguito, è un manifesto abuso di diritto (se si preferisce della buona fede processuale) che non può essere protetto (per analogia DTF 105 Ia 396; inoltre DTF 101 Ia 206, 111 Ia 148, 118 IV 291);   -      miglior sorte non può avere la richiesta di estromissione del referto dagli atti per assenza di validità scientifica del referto peritale, contestata sulla base di un parere di parte che si fonda prevalentemente sull'assenza di audizione dell'accusato; ciò in quanto, da un lato la richiesta fondata su tale motivazione è stata presentata solo in sede ricorsuale (ed è quindi irricevibile), dall'altro vi osta l'abuso di diritto di cui al considerando precedente;"

(Sentenza 7 gennaio 2003, GIAR 237.2003.9)

La richiesta di estromissione, essendo già stata oggetto di decisione nella fase predibattimentale, è irricevibile (REP 1997 n. 97) e comunque andrebbe respinta per gli stessi motivi indicati nella decisione citata.

f)

Quanto alla richiesta di allestimento di una nuova perizia, si ricorda che questo giudice deve astenersi dall'esprimersi su questioni di merito quali la valutazione della prova in quanto tale (in casu le conclusioni del perito). L'unica questione da analizzare in questa sede, è quella a sapere se i referti peritali rispondano in modo adeguato ai quesiti posti, rispettivamente se il loro contenuto (indipendentemente dalle conclusioni) è insoddisfacente, incompleto o contraddittorio, così da giustificare una nuova perizia:

"Non basta, ovviamente, “personale e soggettivo non gradimento della perizia e sue conclusioni” (così in decisione Giar 9 luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid. 2.3); deve piuttosto manifestarsi l’incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671)." 

(Sentenza GIAR 8.11.2002 in re D.)

In sostanza solo ci si dovrà interrogare sulla questione a sapere se le censure avanzate dal reclamante evidenziano l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti e di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente indichino la presenza di contraddizioni o incomprensibilità interne al lavoro peritale (lacune che concernono la coerenza interna) o in rapporto ad altre prove agli atti, così da necessitare ulteriore approfondimento o, addirittura, nuova perizia (Sentenza 23.05.2003, GIAR 492.2001.5).

g)

Nel caso in esame, la richiesta di allestimento di nuova perizia si fonda da un lato sul presupposto dell'estromissione di quella agli atti ("ed il magistrato che aveva ordinato quella prova, ormai perdutala, si trova nell'obbligo di doverla nuovamente fare assumere . . .", Reclamo 15 dicembre 2003, pagina 6), dall'altro (e nuovamente) sulle pretese carenze metodologiche evidenziate nelle "note critiche" al referto ___________ del prof. __________ (ibidem).

La prima motivazione indicata dalla difesa è superata dalla non estromissione dagli atti del referto ___________.

Per quanto concerne le critiche metodologiche, si ritiene che l'unica formulata in modo concreto è quella relativa al (mancato) colloquio/disamina di persona del paziente/peritando (cfr. p. 1 e 2 allegato 3 in doc. 2 inc. GIAR 237.2003.11). E qui si è già detto che questo "vizio metodologico" esiste per volontà dell'accusato e, se interviene per questo motivo, non è riconosciuto, come invalidante il referto, dallo stesso Tribunale Federale (DTF 127 I 54). Chiedere l'allestimento di una nuova perizia in sede di deposito atti perché l'accusato ha cambiato atteggiamento in prossimità della conclusione dell'istruttoria (rispettivamente della consegna del rapporto peritale) é, a parere di questo giudice, oltre che tardivo (Sentenza 6.08.1999, GIAR 205.1999.4), un abuso di diritto come lo era la richiesta di estromissione analogamente motivata.

Abbondanzialmente si potrebbe anche pensare che se l'accusato avesse seriamente intenzione di essere peritato, essendosi rivolto ad uno specialista della materia poteva anche sottoporsi a suo esame invece di chiedergli di esaminare la perizia giudiziaria.

h)

Per il resto il luminare sembra esprimere la sua opinione (principalmente in forma dubitativa) sulla sufficienza della documentazione utilizzata ("…ritengo tuttavia che il livello di prova per una diagnosi come quella formulata dal consulente sia bassa, e sostanzialmente poco attendibile, ed il conseguente giudizio medico legale assai dubbio", p. 3), sull'utilizzazione di categorie psichiatriche mescolate a categorie psicodinamiche che generano, a suo parere, un ibrido "discretamente confusivo" dal profilo della sistematica, ma aggiungendo che "si tiene a specificare che non ritengo assolutamente scorretto questo linguaggio in sé, ma che lo ritengo del tutto inopportuno in un contesto penale" (p. 4) e sull'"impertinenza", dal profilo psichiatrico di giudizi morali contenuti nel referto. Tutte questioni che se in senso stretto sembrano toccare il metodo, in realtà concernono il merito e le conclusioni della perizia  il cui apprezzamento è di competenza del giudice del merito (DTF 103 IV 299; DTF 118 Ia 144).

Non da ultimo, va anche detto che la difesa non indica (al di là di quanto si è detto sopra sulla "prova sostitutiva") l'utilità di una nuova perizia, ritenuto che nel giugno 2003 non ravvedeva alcun elemento che la giustificasse (AI 603).

Estromissione all. 6 e 7 del rapporto della polizia scientifica

i)

La difesa chiede di estromettere dagli atti parte del rapporto di polizia scientifica (AI 608), in particolare (cfr. Istanza punti 5 e 6, Reclamo 15 dicembre 2003, punti 5 e 6) la parte 9 (foto da 163 a 174, relative al locale "bagno" della casa d'abitazione di ___________), la prima parte di un video (filmato di sovrapposizione della sagoma di una pistola alle "tracce" trovate su un mobile del bagno) e gli allegati 6 e 7 al rapporto (analisi al microscopio di prelevamenti fatti nel bagno e "parere tecnico" di un funzionario della polizia di Ginevra). Va detto che, in relazione al rapporto della polizia scientifica, la difesa chiede pure dei complementi che, in parte, concernono gli stessi atti per i quali è chiesta l'estromissione. E' quindi opportuno trattare in prima analisi quest'ultima richiesta che, se accolta, potrebbe rendere privi d'oggetto determinate richieste di complemento.

La richiesta si fonda sulla pretesa violazione delle norme del CPP relative alle perizie, del diritto di essere sentito e del principio al contraddittorio.

Il magistrato inquirente ha respinto le richieste ritenendole abusive, vuoi perché la polizia scientifica agirebbe in modo autonomo, vuoi perché il diritto al contraddittorio è stato garantito con la contestazione dell'esito degli accertamenti (Decisione 3.12.2003 p. 3 e 4); non vi sarebbe alcuna violazione del diritto di essere sentito, tantomeno delle norme sulla perizia inapplicabili all'attività della polizia scientifica (Osservazioni 24 dicembre 2003, p. 3). Per la parte civile l'imputato non avverte che il complemento d'istruzione non ha lo scopo di eliminare prove, bensì di assumerne, e il rapporto della scientifica è stato stilato senza la partecipazione dell'imputato per evidenti necessità istruttorie (Osservazioni 23 dicembre 2003, punto 5).

l)

Come correttamente indicato dalla parte civile, le richieste di estromissione non sono dei "complementi istruttori" ai sensi dell'art. 196 CPP. Tali richieste vanno pertanto analizzate alla luce dei principi richiamati al considerando 3 della presente decisione. Ritenuto che il rapporto completo è stato inserito negli atti il 6 novembre 2003 (AI 608), le richieste non possono essere considerate, prima facie, tardive e lesive della buona fede processuale. La questione dovrà, se del caso, essere verificata per ogni richiesta, sulla base di quanto (e come) messo a disposizione prima di quella data.

m)

L'attività d'inchiesta della polizia, e di quella scientifica in particolare, non è dettagliatamente regolamentata dal CPP in uno specifico capitolo. Il Codice di rito si esprime sulle modalità d'assunzione dei verbali di polizia e la loro utilizzazione (art. 61 cpv. 3 CPP) e afferma che, di principio e salvo urgenza, la polizia agisce sotto la direzione del Procuratore pubblico (art. 179 CPP). Appare pertanto eccessivo affermare una totale autonomia della polizia scientifica nell'ambito dell'inchiesta (cfr. anche Piquerez, op. cit., n. 978). Detto questo, è comunque pacifico che l'assunzione di prove, anche in casi non urgenti ai sensi dell'art. 179 cpv. 2 CPP, può essere delegata alla polizia (art. 194 CPP). Tra le prove che, di norma, vengono raccolte dalla polizia vi sono in particolare il rilevamento di tracce sul luogo dei fatti, i sequestri, la presa di immagini, le ricostruzioni ecc. (Piquerez, op. cit., n. 978 e 2248; Hauser/Schweri, op. cit., § 25 e § 65; Schmid, op. cit. n. 689 e 782). L'attività della polizia scientifica rientra indiscutibilmente in questa categoria anche se contiene (per così dire) aspetti tecnici che possono andare al di là del semplice rilevamento. Questo ufficio ha già avuto modo di esprimersi anche su questo aspetto in una decisione in cui il soggetto principale era l'équipe finanziaria del Ministero pubblico:

"La funzione di questi esperti, d’altro canto, va considerata nel contesto generale dell’attività inquirente e della collaborazione prestata da funzionari ai Procuratori pubblici, partendo dall’indirizzo della legge processuale per il quale l’opera di un perito giudiziario è necessaria quando "occorre stabilire fatti e circostanze, per l'accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali" (art. 142 cpv. 1 CPP). Per converso è ovvio che senza questa necessità il magistrato inquirente può prescindere dall'opera di un perito esterno, mentre tra questi due estremi può far capo a collaboratori dell'ufficio o della Polizia, come concesso in genere dall'art. 194 CPP, nella formulazione datagli dalla revisione parziale del codice di rito in vigore dal 1. gennaio 1993, che ha esteso questa facoltà di legge all'istruzione formale, in consonanza con l'art. 59 LOG (v. Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, ad art. 159 bis, pag. 156, il correlativo Rapporto della commissione granconsigliare, del 22 luglio 1992, ad art. 153, pag. 66, per la quale appunto questa novella "estende giustamente all'istruzione formale la facoltà del Procuratore pubblico di incaricare funzionari del Ministero pubblico o funzionari della polizia dell'assunzione di prove, facoltà limitata oggi alle informazioni preliminari"). Né questi funzionari sono così unicamente competenti ad interrogare parti e testimoni, ma ricorrentemente prestano opera di esperto, non solo quali agenti di polizia (si pensi ai rilievi di incidenti della circolazione, all'assicurazione di impronte, alle analisi calligrafiche), ma anche quali segretari giudiziari, se usciti da una scuola di polizia, ed ora quali periti contabili. Come già osservato nel messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 (loc. cit.):

"non fa dubbio che il Procuratore pubblico debba fare capo a queste collaborazioni: restano ovviamente riservati il rispetto delle norme procedurali e soprattutto dei diritti delle parti, specie in ordine al valore delle prove così assunte"."

(Sentenza 29 settembre 1999, GIAR 43.99.8)

Pertanto, tra l'altro in un sistema in cui vige la libertà di scelta dei mezzi di prova (art. 113 cpv. 2 CPP; Schmid, op. cit. n. 600), il fatto che determinati mezzi di prova siano raccolti dalla polizia non li rende nulli o inutilizzabili per questo solo fatto, fermo restando il libero apprezzamento del loro valore probatorio, alla luce delle circostanze di ogni singolo caso, di competenza del giudice del merito. Di ciò è certamente cosciente anche la difesa che non chiede estromissione del Rapporto di polizia scientifica in quanto tale, ma solo di alcune parti dello stesso.

n)

Gli allegati 6 e 7, di cui si chiede l'estromissione, sono costituiti il primo da tre rapporti (12.06.2003, 15.07.2003, 17.10.2003) della ___________ Service SA che analizzano con mezzi tecnici (microscopi di vario tipo) polveri prelevate nel bagno della casa di ___________ dove è avvenuto il fatto, il secondo da uno scritto di un funzionario della polizia scientifica di Ginevra che si esprime sulla possibile provenienza dei residui evidenziati dall'analisi di cui sopra (28.09.2003).

La difesa afferma (in ciò non smentita dal magistrato inquirente) di aver avuto conoscenza del contenuto concreto del rapporto, ed in particolare degli allegati menzionati, solo con il deposito atti, sebbene gli stessi rechino date risalenti a mesi prima. Nel contempo, tuttavia, dagli atti emerge che i risultati degli accertamenti che emergono dagli allegati in questione (in particolare dall'allegato 6), ed in parte anche la metodologia di accertamento utilizzata (microscopio elettronico), sono stati comunicati alla difesa sia con lo scritto 13 settembre 2003 della polizia scientifica (AI 489), sia in sede di verbale (Verbale ___________ 18 settembre 2003, alla presenza dell'ispettore Quattrini della polizia scientifica). Nulla risulta esser stato eccepito circa le modalità d'accertamento o circa la necessità di procedere ad una verifica mediante perizia. L'attuale richiesta di estromissione dell'allegato 6 per mancato rispetto delle forme della perizia potrebbe essere tardiva anche se solo con il deposito la difesa ha avuto conoscenza delle relazioni su cui si fondavano le informazioni comunicate.

La questione può comunque rimanere aperta in quanto l'estromissione degli allegati, per violazione delle norme procedurali sulla perizia, non si giustifica. Come detto, nel nostro ordinamento il magistrato gode di ampia facoltà nella scelta dei mezzi di prova. Per determinati accertamenti può far capo a funzionari del Ministero pubblico o della polizia senza che questi vengano necessariamente nominati quali periti ai sensi dell'art. 142 ss. CPP (Sentenza Giar 29.09.1999, già citata), anche se una nomina in tal senso non è esclusa (Schmid, op. cit. n. 666). Lo stesso dicasi per i casi in cui la polizia scientifica, per analisi particolari, si rivolge a laboratori o istituti specializzati: si veda per esempio l'analisi delle sostanze stupefacenti oggetto di sequestro (non tanto l'analisi del sangue in materia di circolazione, la cui procedura é regolata dalla legge federale: cfr. artt. 138 ss. OAC). Ciò vale in particolare, a giudizio di questo giudice, laddove gli accertamenti così esperiti siano più prossimi alla constatazione (accertamento della presenza di determinate particelle in una polvere) che all'interpretazione ed all'apprezzamento.

o)

Vista l'ampia libertà nella scelta dei mezzi di prova riconosciuti al magistrato inquirente, nonché la difficoltà di stabilire un confine netto tra gli estremi indicati nella sentenza del 29.09.1999 (riportata più sopra), non pare a questo giudice che la scelta del Procuratore pubblico di optare per l'accertamento tramite la polizia scientifica in luogo della perizia, opinabile sin che si vuole, sia sindacabile dal profilo della nullità. La scelta non risulta infatti volta ad aggirare un qualche divieto del mezzo di prova, né viola formalità che costituiscono requisito (ineludibile) di validità della prova (Schmid, op. cit., n. 608). Molto più semplicemente, gli accertamenti in questione non hanno valenza di perizia e il loro valore probatorio (nella competenza del giudice del merito), a dipendenza delle modalità concrete d'assunzione, può anche ridursi a mera allegazione di parte (cfr., per analogia, sentenza GIAR 9.9.1993, 209.1993.3).

p)

Questo giudice, prima di giungere a conclusione, si è pure chiesto per quale motivo non si sia ritenuto di concedere maggior partecipazione alla difesa in relazione agli accertamenti in questione, segnalando se del caso l'intenzione di operare in un determinato modo o, al limite dando conoscenza dei risultati degli accertamenti (se si preferisce degli allegati 6 e 7) in modo più tempestivo, vista la data che recano, senza attendere il deposito degli atti. Ciò avrebbe permesso una più tempestiva evasione di eventuali problematiche inerenti gli accertamenti e le modalità degli stessi (in parte sollevate in sede di complemento), il conferimento di un maggior valore probatorio agli accertamenti stessi (sentenza 9.9.1993, GIAR 209.1993.3), nonché di meglio rispettare una delle principali finalità perseguite dalla riforma del CPP entrata in vigore l'1.1.1993 (e successive), che è quella di ampliare la facoltà delle parti di partecipare all'istruzione formale (cfr. sentenza 22.10.1997, GIAR 360.97.1 e sentenza 31.08.2000, GIAR 377.2000.6).

In questo solco, va detto che l'affermazione della difesa secondo cui il diritto al contraddittorio (emanazione del diritto di essere sentito) gli sarebbe stato garantito solo in base a "sintetiche conclusioni" e non sui vari documenti e passaggi che hanno concorso alla formulazione di queste (Reclamo 15 dicembre 2003, p. 12) non è priva di fondamento. Tuttavia il diritto al contraddittorio, la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, non deve essere necessariamente garantito nella fase dell'istruttoria predibattimentale: è sufficiente che ciò avvenga prima del giudizio di merito (DTF 116 Ia 289; DTF 125 I 127).

In base a tutto quanto esposto, questo giudice non ritiene siano date condizioni di illiceità che impongano l'estromissione dagli atti degli allegati menzionati.

Estromissione parte 9 Rapporto polizia scientifica e prima parte video

q)

Molto meno problematica risulta essere la richiesta di estromissione della parte 9 del Rapporto della polizia scientifica (fotografie da 163 a 174) e della prima parte del cassetta VHS (che presenta una simulazione di sovrapposizione tra l'arma dalla quale è partito il colpo che ha ferito ___________ ed una traccia trovata in bagno).

In sede di reclamo la difesa sostiene sostanzialmente che l'estromissione è dovuta in quanto la sovrapposizione digitale tra pistola e traccia rilevata è avvenuta limitatamente ad un'arma e non a tutte quelle presenti ed in possesso della polizia, rispettivamente mancano al rapporto le evidenze delle altre sovrapposizioni effettuate (Reclamo 15 dicembre 2003, p. 14 e 15). Inoltre, il rapporto non è in misura di precisare, sempre secondo la difesa, a quale momento (per rapporto al fatto oggetto d'inchiesta) risalgono le tracce rilevate per cui la pretesa prova è solo una ipotesi, peraltro incompleta (Reclamo 15 dicembre 2003, p. 15).

Come già detto, il rilevamento di tracce e la fissazione su supporto fotografico dello stato dei luoghi in cui le tracce sono state rinvenute è compito precipuo della polizia e, comunque, non è il rilevamento delle tracce ad essere posto in discussione ed a fondare la richiesta di estromissione. Che poi non sia possibile determinare a quale preciso momento la traccia è stata lasciata è questione che concerne la valutazione ed il valore probatorio della traccia rilevata per rapporto al fatto da dimostrare e non l'esistenza o la validità del rilevamento in quanto tale.

Analogamente, la sovrapposizione digitale tra la pistola e la traccia non è certo operazione illecita dal profilo probatorio, come non lo è il raffronto di impronte rilevate sul luogo di un fatto con quelle prelevate all'accusato. Certo, in quest'ultimo caso il valore probatorio del raffronto è ben diverso vista la praticamente "unicità" delle impronte digitali. Ciò non toglie che le modalità di raffronto utilizzate, la sua completezza (in casu per rapporto ad altri possibili oggetti che possono aver lasciato la traccia in questione) concerne il valore probante della ricostruzione e non la sua "legalità".

Anche in questo caso, quindi, non ci sono motivi di legge che impongano estromissione delle parti del rapporto indicate.

Acquisizione agli atti rapporto forense inviato alla dott.ssa __________

r)

In sede d'istanza di complemento, la difesa ha chiesto l'acquisizione agli atti di alcuni documenti menzionati nel rapporto della polizia scientifica ma non annessi allo stesso (Istanza 1.12.2003, punto 4).

La richiesta è stata in parte accolta dal magistrato inquirente (lettere della polizia alla ___________ Service SA) ed in parte "ritirata" dalla stessa difesa in sede di reclamo (Reclamo 15 dicembre 2003, p. 10 ultimo capoverso). Rimane aperta la questione dell'acquisizione del "rapporto forense" inviato dalla polizia scientifica alla dott.ssa ___________ della polizia giudiziaria di Ginevra, utilizzato dalla stessa per redigere il suo scritto del 28 settembre 2003 (cfr. allegato 7 in AI 608).

Il magistrato inquirente ha rifiutato la richiesta asseverando irrilevanza della stessa in quanto le "constatazioni che ha rilevato dal rapporto della scientifica" sono riportate dalla stessa dott.ssa __________ nel suo scritto (Decisione 3.12.2003, p. 3) e in sede di reclamo ha sollevato carenza di motivazione della richiesta (Osservazioni 24.12.2003, p. 2).

La parte civile si limita a chiedere conferma della decisione del Procuratore pubblico.

s)

In sede di decisione il magistrato inquirente è entrato nel merito della richiesta e non l'ha respinta per carenza di motivazione. In realtà la difesa ha chiesto l'acquisizione di una serie di atti menzionati nel rapporto della polizia scientifica "in quanto afferenti verifiche scientifiche esperite dalla polizia scientifica in riferimento al procedimento aperto in capo all'istante ed incomprensibilmente non versate agli atti" e per chiarire le indicazioni impartite al fine di "ulteriormente comprendere e censurare le conclusioni" (cfr. punto 4 dell'Istanza, con particolare riferimento al rinvio ai "motivi già esposti sopra a conforto dei precedenti richiami", di cui alla p. 7). Le richieste appaiono pertinenti sia perché si tratta di atti che effettivamente "appartengono" all'incarto (e non v'é ragione di estrometterli), sia perché sono certamente utili alla comprensione degli allegati (per meglio comprendere una risposta è più che opportuno conoscere il contenuto preciso della domanda). D'altro canto lo stesso Procuratore pubblico ha accolto la richiesta di mettere agli atti le comunicazioni scritte tra la polizia scientifica e la ___________ Service SA, richiesta che procedeva dalle stesse motivazioni.

Non v'è ragione di rinviare tale acquisizione al pubblico dibattimento.

La richiesta è pertanto accolta.

Effettuazione di sovrapposizione fotografica e filmata (digitale) con altri oggetti presenti in casa ___________

t)

La difesa ha chiesto, subordinatamente alla richiesta di estromissione della parte 9 del rapporto di polizia scientifica e della prima parte del video, che la stessa operazione di sovrapposizione venga effettuata anche con altri oggetti ritrovati in casa ___________, rispettivamente che quelle già effettuate vengano prodotte (Istanza 1.12.2003, p. 7, con relativo elenco di pistole ed altri oggetti). La richiesta è stata respinta per carenza di motivazione (Decisione 3.12.2003, p. 3 ultimi due capoversi). Il magistrato inquirente non risulta, però, essersi espresso sulla richiesta di acquisizione agli atti delle (eventuali) altre sovrapposizioni.

In effetti l'istanza non è particolarmente motivata in relazione alla richiesta (subordinata) di effettuare altre verifiche di sovrapposizione; la motivazione è intuibile (verifica di compatibilità o esclusione di altre possibili "produttori di traccia"), ma non chiaramente indicata. In particolare non è sufficientemente motivata la richiesta di effettuare analoga sovrapposizione con altri oggetti che non siano le pistole. Occorreva indicare perché vengono menzionati quegli specifici oggetti e non altri che comunque possono trovarsi in una casa d'abitazione: sono stati reperiti nel bagno? vi sono elementi che possono far presumere un loro posizionamento sopra il mobiletto in questione?, ecc. In assenza di ciò la richiesta ha la caratteristica della ricerca indiscriminata di prove che non può essere assecondata.

u)

Per quanto concerne le (altre) pistole, la richiesta molto più comprensibile e non necessita di particolari motivazioni: si inserisce in modo chiaro nella logica di verifica adottata dagli inquirenti. Tant'è che lo stesso Procuratore pubblico ne afferma la già avvenuta esecuzione, come peraltro risulterebbe, sempre secondo il procuratore pubblico, dallo stesso rapporto della polizia scientifica (Osservazioni 24.12.2003, p. 3 ultimo capoverso), affermando impertinenza della richiesta per questo motivo ma non esprimendosi sulla loro produzione (come detto, richiesta dalla difesa in alternativa all'effettuazione).

Per gli stessi motivi indicati al considerando 4. s) della presente decisione (cui si aggiunge il fatto che sulla richiesta d'acquisizione agli atti delle sovrapposizioni effettuate con le altre pistole il magistrato inquirente non sembra essersi pronunciato), questa richiesta è, di conseguenza, accolta.

Audizione degli ispettori della polizia scientifica

v)

La difesa chiede di poter interrogare gli ispettori della polizia scientifica che hanno redatto il relativo rapporto (AI 608).A fondamento della richiesta pone il fatto che il rapporto sia di non agevole comprensione (definito dettagliato) e la necessità di aver maggiore cognizione circa le modalità operative adottate, nonché di distinguere quanto è frutto di un ragionamento scientifico e quanto da approcci apodittici (Istanza 1.12.2003, punto 3). Il tutto a garanzia del diritto al contraddittorio (Reclamo 15.12.2003, pagina 8).

Il magistrato inquirente ha respinto la richiesta perché, a suo dire, gli ispettori di polizia non sono testi. In sede di reclamo, rispettivamente di osservazioni al reclamo, ognuno ribadisce quanto già affermato. La parte civile, più cauta nel negare possibilità d'audizione, evidenzia come la richiesta d'interrogatorio sia insufficientemente motivata in relazione al contenuto ed all'utilità dello stesso.

z)

Il fatto che agenti di polizia a cui atti d'inchiesta siano stati delegati (così come altri funzionari cui vengono delegate determinate incombenze dell'inchiesta) non possano assolutamente essere oggetto d'audizione, nell'ambito del procedimento, non risulta da alcuna specifica norma né dal concetto generale di teste o di persona informata sui fatti (cfr. Piquerez, op. cit., n. 2054, n. 2080 a 2083; Schmid, op. cit., n. 628). Non sarebbe la prima volta che ciò avviene: si pensi all'audizione di agenti infiltrati, a quella di specialisti in analisi della scrittura della polizia scientifica e in tempi più recenti alle audizioni di funzionari del Ministero pubblico. Non si vuole qui negare che la questione possa porre tutta una serie di problemi (ruolo, contenuto della deposizione, ecc.) e che vi si debba ricorrere solo in caso di reale necessità di chiarimento di circostanze particolari ed importanti, semplicemente si vuole dire che una audizione non può essere esclusa a priori, a maggior ragione quando si tratta di accertamenti con carattere specialistico a cui il magistrato non ha partecipato direttamente o in merito ai quali non è in grado di fornire tutti gli elementi metodologici e di fatto utili per la loro corretta valutazione.

Nel caso in esame, tuttavia, ha ragione la parte civile laddove evidenzia come la richiesta sia troppo generica, non indica il contenuto specifico dell'audizione (fatto che mediante l'audizione si vuole accertare), né l'eventuale utilità e rilevanza di quanto richiesto per le successive conclusioni del Procuratore pubblico (REP 1998 n. 122). Ne consegue respingimento della richiesta, senza pregiudizio della facoltà di ripresentarla ai fini del dibattimento.

5.

In conclusione il reclamo è accolto per quanto concerne l'acquisizione agli atti del "rapporto forense" trasmesso dalla polizia scientifica alla dottoressa __________, nonché l'acquisizione agli atti delle "sovrapposizioni" effettuate con le altre armi (SIG JP 226 e SIG P 228) reperite nella casa di ___________.

Tutte le altre richieste, laddove ricevibili, di complemento, rispettivamente di estromissione, sono respinte.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza, le ripetibili sono compensate.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 22,111,112, 138, 158 CP, 1 ss., 9, 58 ss, 113, 142 ss, 196, 280 ss, 284 (e contrario) CPP,     decide     1.      Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto, al magistrato inquirente è fatto ordine di:   §   acquisire agli atti "rapporto forense" trasmesso dalla polizia scientifica alla dottoressa ___________; §§     acquisire agli atti le "sovrapposizioni" effettuate dalla polizia scientifica con le altre armi (SIG JP 226 e SIG P 228) reperite nella casa di ___________;   Tutte le altre richieste sono respinte.     2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.-, e le spese, FRS 100.-, sono a carico dell'accusato nella misura di 2/3 e dello Stato per il rimanente; le ripetibili sono compensate.     3.      La presente decisione è definitiva.     4.      Intimazione: -     avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni 24 dicembre 2003 del magistrato inquirente e 23 dicembre 2003 della parte civile); -     avv. __________, per sé e per la parte civile (con copia delle osservazioni 24 dicembre 2003 del magistrato inquirente); -     PP __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano (con copia delle osservazioni 23 dicembre 2003 della parte civile e l'incarto di ritorno).

                                                                         giudice __________

INC.2003.23711 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.01.2004 INC.2003.23711 — Swissrulings