Incarto n. INC.2003.22701
Lugano 23 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 15 aprile 2003 da
Avv. Dr. __________
contro
l'inazione della Procuratrice pubblica avv. __________ nel procedimento di cui all'INC.__________
visto lo scritto 22 aprile 203 della Procuratrice pubblica avv. __________ (titolare dell'incarto dal dicembre 2002) con il quale si riconosce l'oggettiva inattività passata e si comunica che lo stesso giorno si è provveduto a spiccare le necessarie citazioni, si constata che la materiale denegata giustizia è ammessa e l'attività inquirente ripresa;
non apparendo necessario emanare formale decisione quo alla denegata giustizia, il reclamo può essere considerato privo di oggetto e stralciato dai ruoli;
per i quali motivi,
visti gli artt. 174, 173, 303, 307 CP, 169, 178 ss, 280, 284 CPP, 29 CF,
decide:
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese, al reclamante lo Stato verserà la somma di fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
- PP avv. __________ (con l'INC.__________ di ritorno);
- Avv. Dr. __________.
giudice __________